Sentenza 17 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/06/2002, n. 8735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8735 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA SSAZIONE 1 0 2 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREM0.8 Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 6504/01 Dott. Vincenzo TREZZA .23851 Consigliere Cron Dott. Paolino DELL'ANNO Consigliere Rep. Dott. Giovanni PRESTIPINO Consigliere Ud. 15/04/02 Dott. Antonio LAMORGESE - Rel. Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA C.C. ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da: VE EM, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PO 102, presso lo studio dell'avvocato LEONARDO MAZZA, che lo rappresenta e difende unitamente. all'avvocato GIOVANNI DESTITO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
SIPRA S.P.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA P. L. DA PALESTRINA 47, presso lo studio dell'avvocato RINALDO GEREMIA, che lo rappresenta e difende 2002 a unitamente agli avvocati ANITA DE LUCA, ALESSANDRO 1642 BORDA, giusta delega in atti;
-1- resistente - avverso il provvedimento n. 999999/99 del Tribunale di ROMA, emesso il 19/02/01 R.G.N. 207175/2000; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 15/04/02 dal lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. ANTONIO MARTONE che ha concluso chiedendo che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, voglia dichiarare il ricorso fondato annullare il provvedimento impugnato, con le conseguenze di legge. -2- SENTENZA Il Collegio, letta l'istanza di regolamento di competenza proposta da IL IN, con ricorso ex art. 42 c.p.c., nei confronti della s.p.a. SIPRA, avverso l'ordinanza 19.2.2001, con cui il Tribunale di Roma, rilevandone la pregiudizialità, disponeva la sospensione ex art. 295 c.p.c. del giudizio pendente tra le parti, avente ad oggetto l'impugnazione del licenziamento intimato dalla predetta società al ricorrente, sino alla definizione del giudizio penale instaurato nei confronti del medesimo IN, rinviato a giudizio per i reati previsti dagli artt. 81, 56, 609bis ed altri, relativi ad episodi di violenza sessuale e lesioni nei confronti di altra dipendente, MA AN;
considerato: che i fatti oggetto del giudizio penale non coincidono con quelli oggetto del giudizio civile, dal momento che il decreto di rinvio a giudizio fa riferimento a fatti avvenuti in epoche diverse (agosto 1998 e febbraio 1999), mentre i fatti oggetto della contestazione precedente il licenziamento disciplinare impugnato risalgono al maggio 1999; che sussiste anche diversità di parti tra i due giudizi, atteso che partecipano alla sede penale la parte offesa e l'imputato IN, mentre nel giudizio civile le parti sono la SIPRA, datrice di lavoro e l'IN; che la sospensione necessaria di cui all'art. 295 c.p.c. postula, allo scopo di prevenire un conflitto di giudicati, due condizioni: a) l'esistenza di un vincolo di stretta ed effettiva conseguenzialità tra le due emanande decisioni, nel senso che la prima di queste costituisca un indispensabile antecedente logico- giuridico del secondo, al punto da pregiudicare in tutto o in parte l'esito della seconda;
b) l'idoneità della sentenza penale ad esplicare gli effetti del giudicato nell'altro giudizio ai sensi degli artt. 651, 652 e 654 c.p.p. (conf Cass. S.U., 2001, n. 13682; Cass., 24.5.2000, n. 6792); 3 che, data la mancata partecipazione al giudizio penale di tutte le parti del ex art. 654 c.p.p. -giudizio civile, l'eventuale giudicato penale non sarebbe opponibile alle parti del giudizio civile (v. Cass., 4.3.2000, n. 2464), sicchè non sussistono le condizioni previste dall'artl 295 c.p.c. per la sospensione del giudizio disposta dal Tribunale di Roma con l'ordinanza sopra indicata;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, annulla l'ordinanza impugnata e pone a carico della società resistente le spese del presente giudizio pari ad € 16,94 oltre ad € 1.000,00 (mille) per onorari di avvocato. Così deciso in Roma, il 15 aprile 2002 Il Presidente Il Consigliere estensore Vuiceurs Creare Phillie IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 17910.2002 IL CANCELLIERE 4