Sentenza 12 dicembre 2002
Massime • 1
In tema di continuazione, la violazione più grave va individuata in base alla pena edittale stabilita per il reato ritenuto, tenendo conto in concreto delle singole circostanze in cui la fattispecie si è manifestata e dell'eventuale giudizio di comparazione fra di esse.
Commentario • 1
- 1. Medesimo disegno criminoso, continuità, reato più grave, condotta, disvaloreAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 5 luglio 2013
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/12/2002, n. 1318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1318 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2002 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
dott. Renato AQUARONE Presidente
dott. Luciano DERIU Componente
dott. Arturo CORTESE "
dott. Carlo PICCININNI "
dott. Giorgio COLLA "
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Venezia;
RO IA n. a Verona il 6.11.1960;
DU LF n. a Durazzo il 4.4.1966;
BE SA ME n. a Tunisi il 25.12.1967;
ON GI NG n. a Edolo il 31.3.1949;
RI GI BE RB n. a Bourada il 10.4.1963;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia in data 6.3.2002. Udita la relazione fatta dal Consigliere dr. Carlo Piccininni;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Antonio Albano, che ha concluso: per l'annullamento con rinvio per il ricorso del P.G. e per quello di ON limitatamente al secondo motivo relativo alla continuazione;
per il rigetto per il ricorso di DU limitatamente al secondo motivo;
per l'inammissibilità per gli altri due motivi di ricorso dello stesso DU, nonché per i ricorsi di RO, BE SA ME e RI GI BE RB;
Sentito l'avv. Felice Arco per ON, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
FATTO
Con sentenza del 6.3.2002 la Corte di Appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, per la parte di interesse riduceva a NN RO (a 1 anno di reclusione, 1.136 Euro di multa), BE SA ME (a 10 anni, 6 mesi di reclusione, 46.481 Euro di multa), RI GI BE RB (a 10 anni di reclusione, 35.119 Euro di multa), ZZ LL (a 2 anni, 8 mesi di reclusione, 15.493 Euro di multa) la pena loro precedentemente inflitta, rideterminava per effetto della continuazione con altre condanne quella irrogata a GI NG ON (11 anni, 3 mesi di reclusione, 35.119 Euro di multa), confermava infine la pena stabilita per LF DU (3 anni , 6 mesi di reclusione, L. 12.000.000 di multa), in relazione ai reati di cui agli artt. 81 c.p., 73 D.P.R. 309/90 loro rispettivamente ascritti. Avverso la detta sentenza proponevano ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Venezia, limitatamente alla condanna della ZZ, ed i cinque imputati sopra indicati deducendo:
Procuratore Generale: violazione di legge per contrasto fra la pena indicata nella motivazione della sentenza (3 anni, 8 mesi di reclusione L. 30.000.000 - Euro 15.49 3 - di multa) e quella risultante dal dispositivo (2 anni, 8 mesi di reclusione, euro_ 15.493 di multa ).
RO: manifesta illogicità della motivazione, nella parte in cui era stato ritenuto inequivocabile il suo concorso nei traffici di droga del convivente BEotman, prova desunta da elementi connotati semplicemente da una scarna e vaga valenza indiziaria (utilizzazione del suo cellulare per i contatti del convivente con il fornitore di droga Guri Albert, sua presenza in occasione delle trattative telefoniche per l'acquisto della merce, accompagnamento del convivente in occasione di una cessione di droga a due tossici), non corroborati neanche dal suo riconosciuto stato di tossicodipendenza che anzi, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte, poteva essere interpretato in senso a lei favorevole per la distinzione di ruolo rispetto al venditore BEotman. DU: a) violazione di legge in relazione all'art. 192, comma 2, c.p.p. e carenza di motivazione, per l'attribuzione a suo carico del contenuto di intercettazioni telefoniche, a lui riferite in base a elementi equivoci quali il rapporto con il titolare dell'utenza (fratello), il nome dell'ignoto interlocutore (Fred), l'avvenuto riconoscimento della voce da parte di un funzionario di P.S.; b) violazione di legge in relazione agli artt. 56 c.p.. e 73 D.P.R. 309/90 poiché, non essendo intervenuta la " traditio " della merce,
il reato non si sarebbe consumato;
c) violazione di legge per l'omessa considerazione da parte del Collegio della documentazione prodotta nel corso del giudizio di appello, comprovante fra l'altro la sua assenza dall'Italia all'epoca dei fatti per esecuzione di ordine di espulsione.
BE SA ME: carenza di motivazione poiché le dichiarazioni accusatorie di SA e AD non sarebbero adeguatamente riscontrate per tre dei quattro episodi di cessione addebitatigli. Il riscontro vi sarebbe infatti soltanto per la terza cessione avente ad oggetto 150 grammi di eroina e 50 grammi di cocaina e da tale circostanza sarebbe dovuto discendere un più mite trattamento sanzionatorio, e ciò anche per effetto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (invece negate), del più corretto riferimento al minimo edittale che si sarebbe dovuto operare, del minimo aumento che si sarebbe dovuto computare per la continuazione. ON: a) violazione di legge e illogicità della motivazione in relazione alla individuazione di Verona quale ufficio giudiziario territorialmente competente anziché Brescia, risultando che egli risiedeva a Manerba del Garda e che si era incontrato con clienti al casello autostradale di Desenzano;
b) violazione di legge in relazione all'art. 81 c.p. per l'errato computo della continuazione fra le diverse condanne considerate, dovendosi ritenere più grave il reato commesso a Brescia nell'aprile 1999, per il quale il ricorrente è stato condannato alla pena di cinque anni di reclusione, e ciò in ragione del fatto che ai fini della individuazione del reato più grave si sarebbe dovuto fare riferimento alla pena edittale, e questa nella specie era superiore a quelle previste per gli altri reati per i quali l'imputato era stato condannato, essendo stata contestata per il fatto di Brescia nel 1999 l'aggravante della ingente quantità. L'aumento applicato dunque su tale condanna di minore consistenza avrebbe dovuto comportare una pena complessiva più lieve, e ciò anche per effetto dell'automatico riconoscimento ai reati satelliti delle stesse attenuanti generiche concesse per il reato più grave;
c) il reato per il quale era stato condannato a Verona era unico e non continuato, trattandosi di quattro cessioni derivanti da una stessa fornitura.
RH GI BE RB: violazione di legge e carenza di motivazione sotto diversi profili, e cioè per il mancato accoglimento di richieste probatorie quali l'acquisizione di videocassetta contenente dichiarazioni a sé favorevoli e l'espletamento di perizia fonica per identificare l'autore di diverse telefonate;
l'omessa valutazione di altri elementi ugualmente favorevoli alla difesa, quali le indicazioni liberatorie di LH, le contraddizioni nelle dichiarazioni accusatorie - di SA ed il ruolo di piccolo spacciatore che egli avrebbe assunto;
le giustificazioni rese in ordine al rinvenimento di suoi documenti nel luogo in cui era stata rinvenuta la droga;
la sua permanenza all'estero nel periodo in cui sarebbero stati commessi parte dei fatti a lui addebitati;
l'avvenuta assoluzione di SI CE KE dal reato di spaccio di stupefacenti, assoluzione che si poneva in evidente contrasto invece con la condanna inflitta ad esso ricorrente anche per la droga che si assume avesse acquistato da questi;
l'elevatezza della pena irrogata nonostante il corretto comportamento processuale osservato, con un giudizio di elevata pericolosità sociale apoditticamente affermato.
DIRITTO
Il ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica di Venezia nei confronti di LL ZZ per quanto riguarda la pena è fondato poiché vi è contrasto fra quella risultante dalla motivazione della sentenza, indicata in anni tre, mesi otto di reclusione e L. 30.000.000, pari a E 15.493, di multa, e quella fissata nel dispositivo, enunciata in anni due, mesi otto di reclusione e E 15.493 di multa;
tale circostanza impone dunque l'annullamento della sentenza sul punto, al fine della corretta determinazione della sanzione da infliggere.
Analogamente fondato risulta il ricorso di RI GI BE RB limitatamente agli addebiti concernenti l'acquisto di droga da SI CE KE e le cessioni di stupefacenti avvenute nel periodo 11 settembre - 20 novembre 1998.
In ordine al primo punto è infatti sufficiente rilevare che SI CE KE, al quale era stata fra l'altro contestata la cessione di cocaina a RI GI BE RB, è stato assolto in primo grado da detta imputazione perché il fatto non sussiste .e la circostanza impone una nuova delibazione del giudice del merito in relazione all'acquisto che quest'ultimo avrebbe fatto dal primo e per il quale è stata affermata la sua penale responsabilità, non essendovi coordinamento fra le due decisioni attesa l'assenza di motivazione al riguardo;
per il secondo si osserva che in punto di fatto è emerso che il ricorrente non era in Italia nel bimestre sopra indicato, e da ciò la Corte ha fatto discendere una riduzione di pena, potendosi presumere " che l'apporto all'attività criminale del gruppo sia stato sospeso " nel detto periodo.
Trattandosi tuttavia di imputazione relativa a episodi di cessione di stupefacenti e non già a fatti associativi, è indispensabile una ulteriore verifica sul piano del merito per stabilire se e quale sia stata l'attività di supporto svolta dal ricorrente mentre si trovava all'estero, in relazione alla avvenuta cessione della droga a lui addebitata in detto arco temporale.
Anche su tali punti ora considerati la sentenza impugnata deve quindi essere annullata, con conseguente rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia.
Infondato invece risulta il ricorso del RI GI BE RB per quanto concerne gli ulteriori profili denunciati.
Ed infatti il ricorrente ha lamentato sostanzialmente, oltre alla mancata acquisizione di una videocassetta asseritamente contenente dichiarazioni a sé favorevoli e all'omesso espletamento di perizia fonica diretta ad identificare l'interlocutore di parte delle telefonate registrate a suo carico, l'aprioristica e acritica adesione alla ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale, adesione per la quale in particolare non si sarebbe tenuto conto delle contraddizioni esistenti nelle dichiarazioni del suo accusatore SA, dei dati favorevoli emergenti dalle successive affermazioni dell'altro accusatore LH, delle spiegazioni rese da BI KR, della dimensione di piccolo spacciatore che egli avrebbe effettivamente rivestito, della oggettiva valenza della deposizione del teste RU, invece erroneamente interpretata, dell'esito a sé favorevole dell'attività di osservazione della Squadra Mobile di Verona, delle spiegazioni fornite a proposito del rinvenimento di suoi documenti di identificazione in luoghi in cui era stata rinvenuta parte della droga.
Si tratta, come è evidente, di censure concernenti pretese carenze argomentative su singoli passaggi della ricostruzione fattuale degli episodi e dell'attribuzione degli stessi alla persona dell'imputato, per di più genericamente formulate, che non sono comunque proponibili nel giudizio di legittimità quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso ai diversi elementi offerti dal processo ed il ricorrente si sia praticamente limitato a sollecitare la rilettura del quadro probatorio, e con essa il riesame nel merito della sentenza impugnata.
Infondati, e quindi da rigettare, sono pure i ricorsi proposti da DU e ON.
In particolare il primo ha lamentato l'erroneità della decisione sotto tre aspetti, essenzialmente consistenti nella inadeguatezza del quadro indiziario a suo carico, nell'astratta configurabilità di una responsabilità penale per reato tentato e non già per reato consumato posto che all'accordo fra le parti per la vendita di stupefacenti non avrebbe fatto seguito la consegna della merce, nell'omessa considerazione della documentazione comprovante la sua assenza dal territorio dello Stato per effetto dell'esecuzione di un provvedimento di espulsione emesso nei suoi confronti. Sulla affermata inadeguatezza del quadro indiziario, si rileva che si tratta di valutazione in fatto che in quanto tale si sottrae al sindacato di questa Corte, essendo la motivazione del giudice del merito coerentemente sviluppata ed immune da vizi logici. Sul provvedimento di espulsione (terzo profilo censurato) , si osserva innanzitutto che la questione è stata dedotta per la prima volta dopo l'inizio del giudizio di secondo grado (nessun cenno dunque nei motivi di appello), che comunque non è dato conoscere il tenore della documentazione prodotta al riguardo posto che all'udienza del 6.3.2002 risultano depositati documenti (peraltro non rinvenuti nel fascicolo) da parte dell'avv. Sentieri per il DU senza ulteriori specificazioni, che infine anche ove comprovata la effettiva esecuzione dell'ordine di espulsione (circostanza che non appare per vero esplicitamente enunciata, essendo nei motivi di ricorso richiamata soltanto la data di emissione dell'ordine in questione) da ciò non potrebbero trarsi elementi di certezza in ordine alla reale assenza del ricorrente dal territorio dello Stato per tutto il periodo successivo al provvedimento in esame, non potendosi evidentemente escludere un suo anticipato rientro clandestino. Rimane infine il secondo aspetto denunciato relativo all'eventuale configurazione del delitto tentato invece di quello consumato, in ordine al quale si ritiene che pure la semplice offerta in vendita, ipotesi espressamente contemplata dall'art. 73 D.P.R. 309/90 contestato all'imputato, integri gli estremi del delitto consumato, e ciò in sintonia con il consolidato orientamento di questa Corte (v. specificamente sul punto C 18.7.1995, n. 7949, C. 20.5.1998, n. 5954, C. 27.8.2001, n. 32299). Anche il ON ha sollevato una triplice censura nei confronti della decisione impugnata, più esattamente articolata nell'affermata competenza territoriale del Tribunale di Verona anziché di quello di Brescia, nei criteri adottati per la determinazione dell'aumento di pena per la continuazione con altri reati commessi nel circondario di Brescia per i quali era già intervenuta condanna definitiva, nell'avvenuto riconoscimento di una ipotesi di continuazione per le quattro cessioni di stupefacenti giudicate dal tribunale veronese, che si sarebbe invece dovuto ricondurre ad un solo reato, essendo riferibili alla disponibilità di un'unica quantità precedentemente acquisita.
Su quest'ultimo punto va considerato che una pluralità di condotte riconducibili allo stesso art. 73 D.P.R. 309/90 perde la propria individualità per essere assorbita l'una nell'altra soltanto quando, attuate da uno stesso soggetta e riguardanti lo stesso quantitativo di droga, siano poste in essere contestualmente, senza apprezzabile soluzione di continuità (C. 16. 3.1998, Casà, C. 24.11.1998, Tenace, C. 10.4.2002, BB e TL ), ipotesi questa non ricorrente nella specie poiché non solo non risulta esservi stato accertamento in ordine alla effettiva riferibilità delle diverse cessioni ad una sola partita di droga, ma comunque è stata accertata l'esistenza di un significativo intervallo temporale fra le varie cessioni, intervallo temporale per vero non contestato neppure dallo stesso ricorrente.
Per quanto concerne poi la questione relativa alla competenza territoriale e pur prescindendo dal rilievo, peraltro correttamente enunciato dalla Corte di Appello, secondo il quale il giudice territorialmente competente non può essere determinato sulla base delle sopravvenute dichiarazioni rese in dibattimento dall'imputato circa il luogo di commissione del reato, la stessa risulta priva di pregio per la tardività con cui è stata dedotta sotto il profilo in esame, considerato che le dichiarazioni sopravvenute sono state rese nel corso del giudizio di appello mentre l'art. 21, comma 2, c.p.p. stabilisce che l'incompetenza territoriale deve essere rilevata ed eccepita a pena di decadenza al più tardi entro il termine di cui all'art. 491, comma 1, c.p.p. Resta infine l'ultimo profilo attinente la pretesa erroneità del computo dell'aumento dì pena per la continuazione.
Il ricorrente ha in proposito sostenuto che essendo stato egli condannato dal G.I.P. del Tribunale di Brescia a 5 anni di reclusione e L. 50.000.000 di multa per detenzione di Kg 10 di eroina e Kg 1 di hashish (pena poi aumentata di mesi sei di reclusione e L.
1.600.000 di multa per effetto della continuazione con altra condanna del G.I.P. dello stesso tribunale), con l'aggravante di cui all'art. 80 D.P.R. 309/90, quest'ultimo avrebbe dovuto essere considerato il reato più grave e non quello per il quale egli era stato condannato a Verona con la sentenza oggi impugnata poiché, al fine indicato, si doveva tener conto esclusivamente della pena edittalmente prevista, indipendentemente quindi dal giudizio nel concreto emesso all'esito del giudizio. Il rilievo non è condivisibile.
Nell'ipotesi di continuazione, al fine di stabilire la violazione più grave occorre infatti fare riferimento alle diverse particolarità per cui una di esse si manifesti più grave rispetto ad un'altra, cosicché nel concreto la maggiore gravità sarà riconducibile alla valutazione formulata sulle singole circostanze considerate e in relazione all'eventuale giudizio di comparazione fra di esse ai sensi dell'art. 69 bis c.p., e quindi in buona sostanza alla pena edittale stabilita in astratto per il reato ritenuto nel concreto (sintomatico in tal senso anche l'art. 187 disp. att. c.p.p., che nel disciplinare l'istituto della continuazione in tema di esecuzione stabilisce che si considera reato più grave quello per il quale è stata inflitta la pena più grave).
Orbene, ciò premesso ne consegue che correttamente il giudice del merito ha ritenuto più grave il reato per il quale stava procedendo poiché nella specie non sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche, diversamente da quanto verificatosi nel giudizio celebrato davanti al G.I.P. di Brescia nel quale queste sono state ritenute prevalenti sulla contestata aggravante di cui all'art. 80 D.P.R. 309/90, con l'effetto di ridimensionare la pena edittale del reato quale nel concreto addebitato e di renderlo oggettivamente meno grave rispetto a quello per il quale pendeva giudizio presso gli uffici giudiziari di Verona.
Restano infine da esaminare i ricorsi di IA RO e BE SA ME, che sono manifestamente infondati.
In particolare quest'ultimo, dopo aver riportato esattamente il contenuto dei motivi di appello, con i quali lamentava in particolare la mancanza di riscontri nelle dichiarazioni accusatorie a suo carico da parte di SA e LH AD per tre dei quattro episodi di cessione di droga contestatigli, e quindi l'elevatezza della pena non fissata nei minimi nonostante il corretto comportamento processuale e determinata nella misura indicata anche per il diniego delle circostanze attenuanti generiche e per l'aumento superiore ai minimi consentiti per la continuazione, censurava la sentenza di secondo grado per il fatto che "tali valutazioni difensive non sono state minimamente analizzate nella sentenza emessa dalla Corte di Appello ...".
Premesso dunque che le censure prospettate attengono evidentemente a valutazione rilevanti sul piano fattuale e di merito e che sui profili dedotti la Corte di Appello ha peraltro compiutamente motivato sia in punto di responsabilità che in riferimento al trattamento sanzionatorio, fra l'altro modificato in senso favorevole all'imputato "non tanto per l'asserita corretta condotta processuale..., quanto per un doveroso senso di equità e proporzione rispetto alle pene inflitte ad altri coimputati..", il ricorso risulta comunque inammissibile anche per la sua genericità, atteso che il BE SA ME ha omesso del tutto di indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono le censure in relazione ai singoli punti della decisione impugnata, pur congruamente e logicamente motivata, omissione che non consente l'esercizio del sindacato di legittimità da parte di questa Corte. Per la RO si rileva poi che con il motivo di ricorso, incentrato sulla pretesa manifesta illogicità della motivazione della sentenza, la ricorrente ha sostanzialmente lamentato il travisamento e l'erronea interpretazione delle risultanze probatorie attinenti al ruolo da lei svolto nella vicenda criminosa, non potendosi a suo dire trarre elementi di colpevolezza dagli indizi considerati, consistenti nell'utilizzazione del suo cellulare da parte del convivente nei contatti finalizzati al traffico di droga, oltre che nella sua presenza alle relative trattative telefoniche del convivente e occasionalmente anche ad episodi di cessione. Tuttavia anche nel caso in esame è evidente che si tratta di censure in fatto, attinenti circostanze direttamente affrontate dal giudice del merito che sul punto ha compiutamente e coerentemente motivato con argomentazioni immuni da vizi logici, e sulle quali non può correttamente essere sollecitato il sindacato di questa Corte. Da ciò dunque consegue che pure tale ricorso, così come quello del BE SA ME, va dichiarato inammissibile, con condanna dei due ricorrenti al' versamento in favore della cassa delle ammende di somma, che sembra equo e congruo determinare in E. 500 (500 euro) per ciascuno.
Gli stessi BE SA ME e RO vanno infine condannati, in solido tra loro e con LF DU e GI NG ON, i cui ricorsi pure devono essere rigettati, al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di ZZ LL limitatamente alla determinazione della pena, nonché nei confronti di RI GI BE RB limitatamente ai fatti di acquisto da SI CE KE e alle cessioni avvenute nel periodo 11.9/20.11.1998, con rinvio per entrambi ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia.
Dichiara inammissibili i ricorsi della RO e dei BE SA, che condanna al pagamento di E 500 ciascuno alla cassa delle ammende. Rigetta i ricorsi del DU e del ON, che condanna in solido tra loro e con RO e BE SA al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2002.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 14 GENNAIO 2003.