Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/05/2003, n. 7168
CASS
Sentenza 10 maggio 2003

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Quando dagli atti di causa risulti possibile identificare il nome del legale rappresentante della persona giuridica che ha conferito il 'mandato ad litem' e la riferibilità ad esso della firma in calce al mandato, la omessa indicazione nell'intestazione dell'atto di appello e nella procura del nome di detto rappresentante non comportano l'inammissibilità dell'atto (Nella specie, la S.C. ha ritenuto irrilevante la succitata omissione, in quanto il nome del legale rappresentante risultava indicato dalla memoria di costituzione depositata in riferimento all'appello proposto dalla controparte, essendo inoltre la firma intelligibile).

Il giudice di appello, nel caso in cui rigetti il gravame nei suoi profili di merito, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione in ordine alla statuizione delle spese processuali, non può riformare sul punto la decisione di primo grado (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, decidendo nel merito, in quanto la domanda dell'appellante incidentale, di ottenere la "vittoria delle spese di entrambi i gradi", doveva ritenersi correlata all'istanza di riforma della sentenza, che era stata rigettata, cosicché, rigettata quest'ultima, non era possibile riformare il capo della sentenza di primo grado concernente le spese del giudizio).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/05/2003, n. 7168
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7168
    Data del deposito : 10 maggio 2003

    Testo completo