Sentenza 10 maggio 2003
Massime • 2
Quando dagli atti di causa risulti possibile identificare il nome del legale rappresentante della persona giuridica che ha conferito il 'mandato ad litem' e la riferibilità ad esso della firma in calce al mandato, la omessa indicazione nell'intestazione dell'atto di appello e nella procura del nome di detto rappresentante non comportano l'inammissibilità dell'atto (Nella specie, la S.C. ha ritenuto irrilevante la succitata omissione, in quanto il nome del legale rappresentante risultava indicato dalla memoria di costituzione depositata in riferimento all'appello proposto dalla controparte, essendo inoltre la firma intelligibile).
Il giudice di appello, nel caso in cui rigetti il gravame nei suoi profili di merito, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione in ordine alla statuizione delle spese processuali, non può riformare sul punto la decisione di primo grado (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, decidendo nel merito, in quanto la domanda dell'appellante incidentale, di ottenere la "vittoria delle spese di entrambi i gradi", doveva ritenersi correlata all'istanza di riforma della sentenza, che era stata rigettata, cosicché, rigettata quest'ultima, non era possibile riformare il capo della sentenza di primo grado concernente le spese del giudizio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/05/2003, n. 7168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7168 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -
Dott. LUPI Fernando - Consigliere -
Dott. VIGOLO Luciano - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - Consigliere -
Dott. GIACALONE Giovanni - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN OT, AL LA, domiciliati in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati PIERO VIGNOLA, DOMENICO LEALE, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
TUTTOSOLE SRL;
- intimato -
avverso la sentenza n. 873/00 del Tribunale di SAVONA, depositata il 11/07/00 - R.G.N. 1043/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/03/03 dal Consigliere Dott. Giovanni GIACALONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni D'ANGELO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
IO GI e RA UA convenivano in giudizio, innanzi al Pretore di Savona la S.r.l. SO, in persona del l.r.p.t., esponendo di aver lavorato, rispettivamente quale operaio di 6^ livello e custode di 4^ livello, alle dipendenze della predetta nel residence Olimpic, rispettivamente dal 20.9.1990 e dal 24.9.1990 ed entrambi fino al 30.4.1992, svolgendo - contrariamente ai patti di assunzione quali custodi - la conduzione del residence, composto di 28 alloggi da 2 a 6 letti, senza alcun apporto di altre persone, ad esclusione di una donna ad ore per il riassetto delle camere e di essere ancora creditori di vari importi per differenze retributive ed altri istituti contrattuali;
chiedevano, pertanto la condanna della società convenuta al pagamento delle rispettive somme di L. 37.519.355 e L. 51.833.528, meglio specificate nel conteggio allegato al ricorso introduttivo, oltre accessori. La convenuta si costituiva, contestava il fondamento delle pretese e ne chiedeva il rigetto.
Il Pretore accoglieva parzialmente il ricorso e condannava la società al pagamento di lire 18.239.806 in favore del GI e di lire 16.670.730 in favore della UA, al lordo delle ritenute fiscali oltre accessori. Con sentenza dell'11 luglio 2000, il Tribunale di Savona, in parziale accoglimento dell'appello della società, compensava le spese del giudizio di primo grado;
rigettava, nel resto l'appello della SO e in foto quello proposto dai lavoratori;
compensava le spese di secondo grado. Per quanto rileva in questa sede, il Tribunale confermava l'infondatezza della pretesa relativa al compenso per il lavoro straordinario e le indennità per le ferie non godute, incombendo al dipendente l'onere di fornire la prova di aver effettuato un numero di ore di lavoro eccedente l'orario normale, non potendosi desumere, per presunzione semplice, dal fatto che essi abitavano all'interno del residence. Non risultava, secondo il Tribunale alcuna testimonianza in grado di confortare l'assunto dei lavoratori circa il superamento della durata contrattuale del lavoro settimanale, fissata in 40 ore.
Inoltre, diversamente da quanto sostenuto dagli odierni ricorrenti, l'atto di appello della SO non poteva dichiararsi inammissibile, sul presupposto che non sarebbe stato possibile individuare la persona fisica che aveva agito in rappresentanza della predetta, poiché, invece, il soggetto cui era stato attribuito il potere di rappresentare la società risultava con chiarezza nell'atto introduttivo.
Avverso tale sentenza ricorrono per Cassazione il GI e la UA con quattro motivi;
l'intimata non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il secondo motivo - che va esaminato preliminarmente data la sua priorità nell'ordine logico delle questioni - denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 83 c.p.c. e carenza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione, i ricorrenti lamentano che l'appello della società avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile per nullità della procura conferita a margine dello stesso, non essendo possibile desumere il nome del soggetto che ha conferito il potere di rappresentanza giudiziale in nome e per conto della società, risultando, invece, detto soggetto solo dalla memoria di costituzione quale appellata nell'appello proposto da essi lavoratori.
Al riguardo, osserva la Corte che, risolvendo il contrasto verificatosi in sede di legittimità, le Sezioni unite (Cass. 5 febbraio 1994 n. 1167) hanno ritenuto che è nulla la procura alle liti ed è di conseguenza inammissibile il ricorso per Cassazione di una società (o di una persona giuridica), quando la firma apposta dal rappresentante sulla procura risulti illeggibile e nell'intestazione del ricorso e nello stesso mandato non ne venga specificato il nome, a meno che, nei limiti consentiti dall'art. 372 c.p.c., la parte interessata non provveda a dimostrare l'ammissibilità del ricorso mediante la produzione di atti esistenti al momento del conferimento, che dimostrino il riferimento della indicata qualità di legale rappresentante ad una ben determinata persona fisica (in senso conforme Cass. 17 maggio 1995 n. 5398; Cass. 18 maggio 1995 n. 5455; Cass. 24 agosto 1995 n. 8969, Cass. 9 agosto 1996 n. 7382; Cass. 20 maggio 1998 n. 5023; Cass. S.U. 10 giugno 1998 n. 5764; Cass. 18 maggio 2001 n. 6815). Si è così precisato che la indicazione della persona fisica del legale rappresentante può essere dimostrata attraverso l'esibizione di documenti ai sensi dell'art. 372 c.p.c., ovvero sulla base di atti, già acquisiti al processo. In questa prospettiva, si è affermato la validità della procura quando risulti in corso di causa che la firma illeggibile è stata apposta dalla persona investita del potere di rappresentanza (Cass. 9 giugno 1995 n. 6520), ovvero quella stessa firma sia identica, ictu oculi, a quella rilasciata per le fasi di merito, nelle quali il nome del rappresentante risultava specificato (Cass. 24 giugno 1995 n. 7176; Cass. 10 ottobre 1998 n. 10072), o, più in generale, quando è possibile identificare aliunde la persona che ha apposto la firma (Cass. 24 febbraio 1997 n. 1681: Cass. 26 luglio 1997 n. 7011). Anche con riferimento al caso di specie, relativo ad assunta nullità della procura rilasciata per il giudizio di appello - nullità ritualmente eccepita in quel grado - la Corte non ha motivo di discostarsi dalle predette affermazioni, ribadendo che, quando dagli atti di causa risulti possibile identificare il nome del legale rappresentante della persona giuridica e, pur in mancanza di una indicazione del nome dello stesso nel ricorso, attraverso l'esame degli atti appaia agevole che la firma alla procura è riferibile a chi ha quella rappresentanza, non ricorre la denunziata inammissibilità (in tal senso, specificamente, Cass. S.U. n. 5764 del 1998, cit.). Nel caso di specie, come dedotto dagli stessi ricorrenti, il nome della l.r. della SO, pur non risultando nell'intestazione ne' nella procura a margine dell'appello proposto dalla predetta società, era stato apposto sul mandato rilasciato a margine della memoria di costituzione in relazione all'appello proposto dai lavoratori.
Inoltre, la sottoscrizione dei due mandati in questione è ictu oculi identica ed attribuibile alla stessa persona, non si esprime attraverso un tratto calligrafico illeggibile ed è riferita alla medesima persona individuata come rappresentante legale della società nell'intestazione della sentenza di primo grado (allegata al fascicolo delle parti ricorrenti in questo giudizio di Cassazione);
nè consta che in primo grado sia stata messa in discussione tale qualità). La censura, pertanto, non merita di essere accolta. Con il primo motivo, i ricorrenti, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 2697, 2721 e seguenti, 2727 e seguenti c.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo, lamentano che i giudici di appello avrebbero omesso di esaminare le loro censure in ordine al mancato riconoscimento, in primo grado, del lavoro straordinario, non essendo stato confutato l'assunto secondo cui i ricorrenti, vivendo nel residence, erano ad ininterrotta disposizione della SO.
Inoltre la varietà delle attività da loro svolte, come emerse dalle testimonianze, non avrebbe non potuto costituire una valida presunzione, che, accompagnata dal risultato del testimoniale, avrebbe dovuto condurre al riconoscimento del compimento del lavoro straordinario.
La censura è infondata, in ogni sua prospettazione. Anzitutto, rileva la Corte che, in tema di prova per presunzioni, è compito del giudice del merito valutare in concreto l'efficacia sintomatica dei singoli fatti noti, accertandone la pregnanza conclusiva;
il suo accertamento, se sostenuto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico, non è sindacabile in sede di legittimità (Cass. 1^ gennaio 2001 n. 1404). Quanto, in particolare, alla prova dei fatti costitutivi del compenso per lavoro straordinario, gravante sul lavoratore, va riaffermato che gli elementi di prova raccolti possono essere valutati dal giudice avvalendosi anche di presunzioni semplici (Cass. 12 maggio 2001 n. 6623), ma occorre sempre che la presunzione semplice sia supportata da ulteriori elementi, pur se anch'essi di carattere indiziario o presuntivo, offerti dall'interessato o acquisiti dal giudice del lavoro nell'esercizio dei propri poteri istruttori (Cass. 20 giugno 2002 n. 9006; Cass. 20 dicembre 2001 n. 16098). La decisione impugnata si è attenuta a tali principi. Senza cadere in contraddizione, invero, i giudici di appello hanno preso in considerazione proprio l'elemento fattuale dedotto dai ricorrenti, vale a dire la circostanza che essi abitavano nello stesso residence in cui prestavano servizio, ma hanno motivatamente escluso che detto elemento fosse confortato da altri, al fine di attestare il superamento della durata contrattuale del lavoro settimanale. Ciò dimostra che il Tribunale, pur richiamando la motivazione della sentenza di primo grado, l'ha valutata criticamente ed ha confutato le censure mosse dagli allora appellanti (Cass. 23 dicembre 2002 n. 18296; Cass. 4 marzo 2002 n. 3066). Inoltre, rispetto al riferito apprezzamento, immune da vizi logici e giuridici, la censura si rivela un'inammissibile riproposizione, da parte dei ricorrenti, della propria diversa "lettura" delle risultanze processuali. Con il terzo motivo, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 89 e seguenti c.p.c., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo, i ricorrenti lamentano che con motivazione apparente e mera clausola di stile il Tribunale ha affermato che non sussistono presupposti per l'adozione di provvedimenti ex art. 89 c.p.c. La censura è infondata. La motivazione sul punto, contenuta nella sentenza impugnata, non può considerarsi meramente apparente, in quanto merita di essere ribadito l'orientamento di questa S.C., secondo cui l'ordine di cancellazione di frasi sconvenienti ed offensive, connesso all'esigenza di assicurare il decoro del procedimento e la serenità del giudizio è affidato al potere discrezionale del giudice, esercitabile anche d'ufficio, ed è insindacabile in sede di legittimità, non solo per il modo di esercizio di tale potere, ma anche nel caso di motivazione sintetica (Cass. 23 maggio 1990 n. 4651) o in caso di mancata pronuncia, in relazione a specifica richiesta di parte (Cass. 12 settembre 2000 n. 12035; Cass. 3 dicembre 1991 n. 9040; Cass. 7 maggio 1987 n. 4237;
contra Cass. 13 novembre 1991 n. 12134), atteso che tale istanza è configurabile come una semplice sollecitazione ed il silenzio del giudice implica esercizio negativo del suo potere.
Con il quarto motivo, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 112, 346 c.p.c. ed omessa motivazione, i ricorrenti lamentano che nella motivazione della sentenza impugnata non vi è alcun cenno all'accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla SO in punto spese e che quest'ultima non avrebbe mai proposto alcun gravame in ordine alla decisione del Pretore di Savona di condannare la medesima, sia pure parzialmente, al pagamento delle spese di lite.
La censura è fondata, nei termini di seguito puntualizzati. Invero, la sentenza di primo grado non è stata specificamente impugnata sul punto del governo delle spese di quel grado, poiché la richiesta di "vittoria delle spese di entrambi i gradi", contenuta nell'atto di appello della società odierna intimata era collegata alla richiesta di riforma della sentenza stessa. Il giudice di appello non ha, invece, accolto nessuna censura di merito della società avverso la sentenza di primo grado. Ne deriva che la statuizione del giudice di secondo grado si rivela emessa in assenza di specifica necessaria iniziativa della parte interessata (Cass. 11 agosto 11994 n. 7373;
Cass. 18 ottobre 1991 n. 11026; Cass. 23 maggio 1975 n. 2047). Il quarto motivo va, pertanto, accolto e il relativo capo della sentenza impugnata va cassato. Trattandosi di accoglimento per violazione di norme di diritto e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte, decidendo nel merito, conferma la statuizione sulle spese contenuta nella sentenza di primo grado (compensazione nella misura di un terzo). Ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del grado di appello. Nulla per le spese di questo giudizio di Cassazione, non essendosi costituita la società intimata SO S.r.l..
P.Q.M.
Rigetta i primi tre motivi;
accoglie il quarto, cassa il capo della sentenza impugnata riguardante la compensazione delle spese di primo grado e, decidendo nel merito, conferma la statuizione sulle spese della sentenza di primo grado. Compensa le spese del grado di appello;
nulla per quelle del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 12 marzo 2003.
Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2003