Sentenza 5 febbraio 2009
Massime • 1
In tema di continuazione di più reati di spaccio di stupefacenti previsti dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, l'episodio qualificato dall'aggravante di cui all'art. 80 medesimo d.P.R., quantunque elisa nel giudizio di comparazione con le circostanze attenuanti generiche valutate come prevalenti, è da ritenersi più grave. (Fattispecie in tema di scissione in sede esecutiva del cumulo in ordine all'applicazione dell'indulto).
Commentario • 1
- 1. Medesimo disegno criminoso, continuità, reato più grave, condotta, disvaloreAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 5 luglio 2013
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/02/2009, n. 9828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9828 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 05/02/2009
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 515
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 36487/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SS CO, nato il [...] a [...];
avverso la ordinanza in data 7.5.2008 del Tribunale di Verona. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. M. Stefania Di Tomassi;
Lette le richieste del Sostituto Procuratore Generale Dott. Oscar Cedrangolo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. FATTO
Con la decisione in epigrafe il Tribunale di Verona, giudice dell'esecuzione, rigettava l'opposizione proposta da SS CO avverso il provvedimento con il quale il 7.5.2008 il medesimo Tribunale, in relazione alla pena inflitta con sentenza 1.12.2004 per il reato continuato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 80, aveva applicato l'indulto concesso con L. n. 241 del 2006 sulla sola quota di sanzione individuata a titolo di continuazione, pari a due mesi di reclusione e 5.000,00 Euro di multa.
Affermava, a ragione, che non avendo il giudice della cognizione esplicitato il calcolo della pena, correttamente era stato ritenuto più grave, e posto a base della continuazione, l'episodio di spaccio nei confronti di un minorenne, contestato come aggravato ai sensi dell'art. 80, comma 1 lett. a), per il quale era prevista, in astratto, pena più elevata, senza che potesse influire su tale valutazione l'avvenuto riconoscimento delle attenuanti generiche e la loro considerazione come prevalenti.
Ha proposto ricorso il condannato a mezzo del proprio difensore avvocato Gilberto Tommasi, chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata. Deduce violazione di legge (in riferimento all'art. 81 c.p. e art. 671 c.p.p.) dolendosi in particolare della adesione, non condivisa, all'orientamento giurisprudenziale che impone di considerare, agli effetti del calcolo della pena ex art. 81 cpv c.p., la gravità astratta dei reati da unificare dal punto di vista sanzionatorio, e ciò nonostante lo stesso Tribunale avesse implicitamente ritenuto in concreto - si sostiene - più grave, nel caso in esame, altro fatto, concernente uno spaccio di droga in quantità sicuramente maggiore (atteso il corrispettivo versato). DIRITTO
Il Giudice dell'esecuzione, nello scindere agli effetti dell'indulto il cumulo giuridico in relazione a più episodi di spaccio oggetto di sentenza di condanna nella quale non era stato indicato a quale degli episodi si riferisse la pena base, ha considerato più grave il reato contestato al ricorrente ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e art. 80, comma 1, lett. a), nonostante il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante, evocando il principio che ai fini della gravità deve farsi riferimento alla pena prevista in astratto.
Censura tale criterio il ricorrente sostenendo che andava prescelto l'orientamento che impone di considerare la gravità in concreto, sulla base della pena irrogabile in conseguenza del giudizio di bilanciamento tra attenuanti e aggravanti.
Occorre dunque precisare che, in tema di determinazione della pena ai sensi dell'art. 81 c.p. più volte le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito che deve aversi riguardo alla violazione considerata più grave in astratto e non in concreto (Sez. U, Sentenza n. 15 del 26/11/1997; Sez. U, Sentenza n. 748 del 12/10/1993, dep. 1994; Sez. U, Sentenza n. 4901 del 27/03/1992). Sicché allorché deve individuarsi il reato più grave deve farsi riferimento alla pena edittale, ovvero alla gravità "astratta" dei reati per i quali è intervenuta condanna con esclusivo riguardo alla pena comminata (prevista dalla legge) per ciascun reato, senza che possano venire in rilievo anche "gli indici di determinazione della pena di cui all'art. 133 c.p." (cfr. S.U. n. 4901 del 1992, che per prima rivedeva l'orientamento di S. U., n. 9559 del 19/06/1982 che proprio a tali indici aveva fatto riferimento).
Ma per sanzione edittale deve sempre intendersi, nel sistema del codice, quella comminata (prevista in astratto) per il reato contestato o ritenuto in sentenza, e dunque secondo il titolo e le circostanze predicate esistenti (salvo che disposizioni particolari e tassative escludano a certi effetti la rilevanza delle circostanze o di alcune di esse). Sicché una volta che le circostanze attenuanti siano state riconosciute (non si tratta, a rigore, di concessione perché la materia non è affidata alla benevolenza ma alla ricognizione delle condizioni di legge) e sia stato effettuato il pure doveroso giudizio di bilanciamento rispetto alle aggravanti, al risultato di tale giudizio deve farsi riferimento per l'individuazione in astratto della pena edittale, calcolando nel minimo l'effetto di riduzione per le attenuanti, nel massimo l'aumento per le aggravanti (tra moltissime cfr. di recente: Sez. 4, n. 47144 del 09/10/2007, Ferrentino, correttamente evocata dal ricorrente, e ivi citate). E a tale consolidato principio risulta, da ultimo, essersi rifatta S.U. n. 3286 del 27/11/2008, Chiodi (punto 5, ultimo periodo).
Ciò nonostante il Collegio ritiene che il ricorso debba essersi rigettato.
Con esso si presume infatti che, riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 1, lett. a, in relazione ad uno degli episodi addebitati al ricorrente a titolo di D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, automaticamente la maggiore gravità andava valutata "in concreto" sulla base del criterio della maggiore quantità di stupefacente spacciato. L'affermazione erroneamente presume, tuttavia, che l'elisione ai fini del trattamento sanzionatorio delle aggravanti elimini anche il giudizio di maggiore gravità del fatto realizzato con modalità esecutive integrative di circostanze ritenute dal legislatore meritevoli di particolare rigore, sol perché sottoposte a giudizio di comparazione: la obiettiva esistenza di queste dovendo invece, a parità edittale degli ulteriori elementi, essere posta comunque a base della individuazione della fattispecie di maggior disvalore.
E tale criterio deve ritenersi, nella sostanza, applicato nel provvedimento impugnato.
Il ricorso deve, conclusivamente, essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2009