Sentenza 17 marzo 2009
Massime • 1
Con il provvedimento di sospensione del processo e messa alla prova dell'imputato minorenne, il giudice non può impartire prescrizioni diverse da quelle stabilite nel progetto di intervento elaborato dal servizio minorile, senza la consultazione delle parti e del servizio stesso. (Fattispecie in cui il giudice aveva prescritto al minore l'allontanamento ed il rientro a casa entro determinati orari).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/03/2009, n. 22126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22126 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 17/03/2009
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 613
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 000081/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) L.S. N. IL (OMISSIS) ;
avverso ORDINANZA del 16/12/2008 TRIB. MINORENNI di BARI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARCANO DOMENICO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Selvaggi Eugenio per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv.to Conticchio Domenico.
RITENUTO IN FATTO
1. La difesa del minore S..L. propone ricorso contro l'ordinanza in epigrafe indicata, con la quale è stata disposta la sospensione del processo e la messa alla prova di L. ,
limitatamente al punto in cui, a integrazione del progetto del servizio sociale per i minorenni, si stabilisce che il minore rientri nella propria abitazione non oltre le ore 22,00 dei giorni feriali e le 23,00 dei prefestivi e non si allontani prima delle ore 7,00. Il tribunale ha accolto la richiesta di messa alla prova e, oltre a stabilire che il minore per la durata di un anno debba attenersi al progetto elaborato dal servizio minorile, ha imposto l'ulteriore prescrizione oggetto di impugnazione.
2. Il ricorrente deduce la violazione di legge e l'esercizio di una potestà non stabilita dalla legge.
La prescrizione imposta, di rientrare nella propria abitazione non oltre le ore 22,00 dei giorni feriali e le 23,00 dei prefestivi e di non allontanarsi prima delle ore 7,00, è per il ricorrente contraria alla legge poiché in realtà si risolve in una misura cautelare atipica non prevista, ne' consentita dall'ordinamento. Il tribunale non ha il potere di disporre prescrizioni diverse da quelle stabilite dal D.P.R. n. 448 del 1988, art. 28, comma 2, volte alle attività di osservazione, trattamento e sostegno da svolgere nell'ambito di un progetto predisposto dal servizio minorile cui il minore deve essere affidato. Le uniche prescrizione aggiuntive sono quelle dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione con la persona offesa. Si tratta di interventi diretti al recupero del minore predisposti con un programma del locale servizio minorile in applicazione del D.P.R. n. 272 del 1989, art. 27, comma 2. È esclusa ogni privazione della libertà personale che si traduca in un arresto domiciliare "a tempo".
Il ricorrente deduce infine che la misura adottata potrebbe compromettere l'attuazione del programma di messa alla prova per la sua oggettiva insostenibilità complessiva.
3. Tale è la sintesi ex art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1 delle questioni poste.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.
La prescrizione di rientro in casa non oltre e di allontanamento non prima di un orario stabilito non è in contrasto con i poteri che la legge attribuisce al giudice sempre che la prescrizione sia oggetto di una preventiva consultazione del servizio minorile e si traduca in una precisa indicazione nel progetto redatto in applicazione del D.P.R. n. 448 del 1988, art. 28, comma 2, e nei limiti imposti dal D.Lgs. n. 272 del 1989, art. 27, commi 1 e 2. Senza la consultazione delle parti e del servizio minorile competente, il giudice non può imporre prescrizioni diverse da quelle stabilite nel progetto di intervento elaborato dal servizio minorile in collaborazione con i servizi socio-assistenziali degli enti locali.
Non è da revocare in dubbio che nell'ambito degli "impegni specifici che il minorenne assume", ai sensi del citato art. 27 disp. att., comma 2, lett. b) le relative prescrizioni possono e debbono riguardare ogni altro comportamento riguardante la ri-socializzazione del minorenne. Il giudizio prognostico positivo sulla rieducazione e positiva evoluzione della personalità del minore verso modelli adeguati comporta che tale giudizio non può che essere tratto, oltre che dallo specifico reato commesso, anche dalla possibilità di recupero della temporanea devianza dell'adolescente e dall'impegno a dimostrare la sua capacità di impegnarsi positivamente in un diverso progetto di vita.
Per raggiungere le importanti e decisive finalità che il "progetto" in concreto si propone di raggiungere non è precluso condizionare la "messa alla prova" a qualunque tipo di "impegno" anche auto- limitativo della libertà personale. "Impegno" il cui controllo può essere affidato ai genitori e/o agli organi dei servizi sociali per quali vi è l'obbligo, D.Lgs. n. 272 del 1989, ex art. 27, comma 5, di presentare la relazione sul comportamento del minore e sull'evoluzione della sua personalità. Relazione che il giudice competente valuterà per il buon esito della messa alla prova e per l'adozione di provvedimenti di sospensione della misura, come stabilito dal D.P.R. n. 448 del 1988, artt. 28 e 29. Legittima, dunque, una prescrizione che stabilisca l'ora prima della quale il minore non debba allontanarsi da casa e oltre la quale non debba farvi rientro. Prescrizione, però, che - al pari di ogni ulteriore impegno si chieda al minore di assumere affinché la "messa alla prova" si traduca nel modulo più adeguato in concreto al favorevole esito del percorso di rieducazione di quel (e non di un) minorenne - non può che essere stabilita nell'ambito di una consultazione dei soggetti interessati all'esito favorevole della "prova".
Contraddittorio e consultazione che nella concreta vicenda processuale sono mancati, ed entro tali limiti il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio al Tribunale per i minorenni di Bari per una nuova deliberazione.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale dei minorenni di Bari per nuova deliberazione.
Così deciso in Roma, il 17 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2009