Sentenza 9 ottobre 2007
Massime • 1
In tema di continuazione, la violazione più grave va individuata, in astratto, in base alla pena edittale ma con riguardo al reato ritenuto in concreto per rapporto alle singole circostanze in cui la fattispecie si è manifestata e dell'eventuale giudizio di comparazione fra di esse. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto errata la valutazione del giudice che aveva considerato più grave il reato di detenzione di cocaina e meno grave la detenzione di "hascisch" nonostante il riconoscimento, per la detenzione della droga "pesante" della circostanza della lieve entità del fatto).
Commentario • 1
- 1. Medesimo disegno criminoso, continuità, reato più grave, condotta, disvaloreAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 5 luglio 2013
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/10/2007, n. 47144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47144 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. IACOPINO Silvana G. - Presidente - del 09/10/2007
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 1466
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 139/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di RE NE, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza pronunciata in data 12 ottobre 2005 dalla Corte di appello di Salerno;
udita in Pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Renato BRICCHETTI;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. GIALANELLA Antonio, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Salerno confermava la condanna, in giudizio abbreviato, di RE NE alle pene di anni tre e mesi dieci di reclusione ed Euro 14.000,00 di multa, riconosciuta la continuazione tra l'illegale detenzione di 251,47 grammi di hashish (542 "ex dosi medie giornaliere") e di 10,14 grammi di cocaina (56 "ex dosi medie giornaliere"), rinvenuti in suo possesso nel corso di una perquisizione personale seguita ad un controllo stradale. Secondo la Corte, il considerevole quantitativo di sostanze stupefacenti detenute deponeva di per sè per l'insussistenza dell'evocato uso personale ovvero della lieve entità del fatto.
Il dato ponderale era, inoltre, accompagnato dalla circostanza che la detenzione concernesse due diversi tipi di sostanze stupefacenti, altro sintomo dell'illegalità della medesima.
In sintesi, "il quantitativo esorbitante il supposto uso personale, il costo della droga, le condizioni economiche dell'imputato... non floride" dimostravano in modo inequivocabile l'illegalità della detenzione.
Non idonei ad escludere l'illegalità dovevano ritenersi gli elementi invocati dalla difesa, vale a dire "la mancata reazione" dell'imputato al momento della perquisizione;
la circostanza che lo stupefacente "non fosse diviso in dosi" ed il mancato rinvenimento nell'autovettura "di attrezzi idonei al confezionamento". Affermava la Corte, per concludere, che le pene irrogate apparivano congrue, anche perché, con riguardo alla pena detentiva, il Tribunale era partito dal minimo edittale di anni otto di reclusione (contemplato, all'epoca, dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 1, in relazione alle sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle 1 e 3 previste dall'art. 14).
2. Avverso l'anzidetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato per mezzo del difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando tre motivi.
2.1. Con il primo motivo deduce mancanza e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui desume il fine di spaccio unicamente dal dato ponderale e dalla detenzione di due diversi tipi di sostanze.
2.2. Con il secondo motivo lamenta i medesimi vizi in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del fatto di lieve entità di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5. 2.3. Con il terzo motivo si duole della mancanza di motivazione della sentenza impugnata in relazione al motivo di appello con il quale si era sostenuto che la violazione più grave, ai sensi e per gli effetti dell'art. 81 c.p., fosse quella di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 4, (vale a dire l'illegale detenzione dell'hashish) in quanto in relazione alla violazione di cui all'art. 73, comma 1 (illegale detenzione di cocaina) era stata riconosciuta la circostanza attenuante prevista dal comma 5 del cit. articolo. MOTIVI DELLA DECISIONE
3. La valutazione in ordine alla destinazione della droga (se al fine dell'uso personale o della cessione a terzi), ogniqualvolta la condotta non appaia indicare l'immediatezza del consumo, è effettuata dal giudice di merito secondo parametri di apprezzamento sindacabili nel giudizio di legittimità soltanto sotto il profilalo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione (v. per tutte Cass. 6, 19 aprile 2000, D'Incontro, RV 216315). Ciò premesso, il primo motivo del ricorso è manifestamente infondato, oltre che genericamente prospettato.
Da un lato, invero, la Corte territoriale ha dimostrato l'illegalità della detenzione con argomentazioni adeguate ed immuni da vizi logici, confutando le affermazioni difensive e richiamandosi in particolare, in adesione ad indirizzi interpretativi costanti (cfr. ex plurimis Cass. 4, 4 giugno 2004, Vidonis, RV 229686), alla circostanza che il RE detenesse due tipi diversi di sostanze stupefacenti, in quantitativi considerevoli, esorbitanti dall'asserito uso personale e, in ogni caso, dalle sue possibilità economiche.
Le circostanze evocate dal ricorrente (la non suddivisione in dosi delle sostanze, l'assenza di strumenti per il confezionamento e la mancanza di reazione al momento della perquisizione), dedotte con l'evidente intento di proporre una diversa ricostruzione dei fatti e, di riflesso, una diversa qualificazione giuridica dei medesimi, sono state a ragione trascurate dalla Corte di merito perché inidonee ad avvalorare la diversa ricostruzione pretesa.
Come si è detto, il motivo è, inoltre, privo di specificità, risolvendosi nella semplice enunciazione del dissenso del deducente rispetto all'interpretazione dei dati probatori.
E il requisito della specificità dei motivi implica non soltanto l'onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (cfr. ex plurimis Cass. 5, 21 aprile 1999, Macis, RV 213812; Cass. 6, 1 dicembre 1993, p.m. in c. Marongiu, RV 197180;
Cass. 4, 1 aprile 2004, Distante, RV 228586). In ogni caso, il giudice di merito ha osservato l'insegnamento giurisprudenziale secondo cui non può farsi carico all'imputato dell'obbligo di provare la destinazione al solo uso personale della sostanza stupefacente posseduta, ma, rappresentando la destinazione allo spaccio un elemento costitutivo della fattispecie, tale specifica finalità della illecita detenzione deve essere provata dalla pubblica accusa (cfr. tra le altre Cass. 6, 19 giugno 2003, Pezzella, RV 226276).
4. Il secondo motivo è manifestamente infondato perché in contrasto con il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la circostanza attenuante speciale del fatto di lieve entità di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5, può essere riconosciuta soltanto nell'ipotesi di minima offensività penale della condotta, da escludersi nel caso di specie in considerazione. dei quantitativi non modici di hashish e di cocaina detenuti. Il dato quantitativo assume valore preclusivo quando è preponderante (cfr. Cass. S.U. 21 settembre 2000, Primavera, RV 216667, secondo cui la circostanza in esame può essere riconosciuta soltanto in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione - mezzi, modalità, circostanze dell'azione - con la conseguenza che ove venga meno anche uno soltanto degli indici previsti dalla legge, diviene irrilevante l'eventuale presenza degli altri, e, più specificamente, Cass. 6, 2 aprile 2003, Armenti, RV 225414).
5. Il terzo motivo del ricorso merita accoglimento nei termini di seguito enunciati.
Sussiste, infatti, il vizio motivazionale denunciato, non essendosi la Corte pronunciata sul motivo formulato.
Nè può nella specie affermarsi che nessuna omissione motivazionale sussiste allorquando la doglianza trascurata si rilevi infondata. Il ricorrente - è opportuno ricordarlo - sostiene che erroneamente il Tribunale, una volta riconosciuta la continuazione, aveva individuato la violazione più grave nell'illegale detenzione di cocaina (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 1) nonostante il riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità del fatto (implicante l'applicazione dell'autonoma pena di cui al comma 5: reclusione da uno a sei anni e della multa da Euro 2.582,00 a Euro 25.822,00), anziché in quella contemplata dall'art. 73, comma 4 (l'illegale detenzione dell'hashish, in astratto punita con la reclusione da due a sei anni e la multa da Euro 5.164,00 a Euro 77.468,00).
E, premesso che, in tema di trattamento sanzionatorio del reato continuato, la pena destinata a costituire la base sulla quale operare gli aumenti fino al triplo per i reati satellite - qualunque sia il genere o la specie della loro sanzione edittale - è esclusivamente quella prevista per la violazione più grave (v. ex plurimis Cass. S.U. 26 novembre 1997, p.m. in c. Varnelli, RV 209486), la fondatezza del motivo avrebbe dovuto essere vagliata alla luce dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui, in tema di continuazione, la violazione più grave va sì individuata "in astratto", vale a dire in base alla pena edittale, ma con riguardo al "reato ritenuto in concreto", tenendo conto cioè in concreto delle singole circostanze in cui la fattispecie si è manifestata e dell'eventuale giudizio di comparazione fra di esse (cfr. Cass. 6, 12 dicembre 2002, P.G. in c. Bombasaro, RV 223343; Cass. 2, 20 gennaio 1992, P.G. in c. Sorvillo, RV 189675). In ogni caso, la doglianza va ora complessivamente riconsiderata alla stregua delle profonde modificazioni al D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, art. 73 introdotte dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, art. 4 bis, convertito dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49. La riforma,
peraltro, ha soppresso la distinzione tabellare fra droghe "leggere" e droghe "pesanti" e, di riflesso, si è modificato il trattamento sanzionatorio da riservarsi a chi sia dichiarato colpevole della detenzione illegale di sostanze stupefacenti di tipo e natura diversi.
Prima della novella, l'art. 73, commi 1 e 4 contemplavano diverse figure di reato proprio in considerazione della diversità dell'oggetto materiale delle condotte (rispettivamente, droghe "pesanti" e droghe "leggere"), sicché, in caso di illegale detenzione di sostanze stupefacenti di tipo e natura diversi, il colpevole rispondeva di due reati, generalmente unificati dal vincolo della continuazione. L'avvenuta assimilazione delle sostanze impone, dunque, di ritenere che nel caso anzidetto il reato sia ora unico, con la possibilità che il concreto trattamento sanzionatorio sia più favorevole rispetto al passato.
A questo si aggiunga che, nel caso in esame, il giudice di merito aveva ritenuto di commisurare la pena detentiva nel minimo edittale (anni otto di reclusione) previsto, all'epoca della pronuncia, dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 1, ed oggi, con la riforma, diminuito a sei.
Beninteso, il più mite trattamento sanzionatorio del reato in esame (dovuto - come si è detto - alla L. 21 febbraio 2006, n. 49, art. 4 bis, che ha modificato il comma 1 ed introdotto il comma 1 bis del
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73) non comporta che il giudice dell'appello sia tenuto "ad adeguarsi" (riducendo la pena) nel caso in cui il primo giudice abbia in concreto commisurato la pena - base nel minimo edittale previgente.
Non può, invero, trascurarsi che il mutamento della cornice edittale è correlato anche all'avvenuto accorpamento, quale oggetto materiale delle attività penalmente sanzionate dalla disposizione in esame, di sostanze di tipo diverso, rispetto alle quali era in precedenza prevista - come sopra si è visto - non solo la riconducibilità a diverse tabelle di appartenenza (unica è ora la tabella in cui sono elencate le sostanze vietate), ma anche un trattamento sanzionatorio sensibilmente diverso, sintomatico della loro profonda incidenza sul disvalore penale del fatto. Non è affatto da escludere, pertanto, che il giudice dell'appello possa ritenere equamente commisurata rispetto al fatto concreto la pena irrogata dal giudice di primo grado;
che possa ritenere, in altre parole che l'imputato, in relazione alla sua personalità ed alla gravità del fatto (sulla quale incide necessariamente il tipo di sostanza oggetto del medesimo), non sia meritevole di un più mite trattamento sanzionatorio.
4. In conclusione, la sentenza va annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio alla Corte di appello di Napoli. Nel resto il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio alla Corte di appello di Napoli. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2007