Sentenza 11 giugno 2008
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In tema di patrocinio a spese dello Stato, anche l'assistito è legittimato a presentare opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi del difensore.
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- 1. Gratuito patrocinio, l'imputato non può opporsi al decreto di liquidazioneAccesso limitatoVito Amendolagine · https://www.altalex.com/ · 11 febbraio 2015
- 2. Gratuito patrocinio, l'imputato non può opporsi al decreto di liquidazione del compenso all'avvocatoAccesso limitatoVito Amendolagine · https://www.altalex.com/ · 22 gennaio 2015
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/06/2008, n. 39515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39515 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 11/06/2008
Dott. MARINI Lionello - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - N. 1379
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 038715/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AVV. CERAVOLO ROCCO DOMENICO;
nei confronti di:
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;
avverso ORDINANZA del 12/07/2006 TRIBUNALE di PALMI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARINI LIONELLO;
lette le conclusioni del P.G. il quale ha chiesto annullarsi il provvedimento impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza emessa il 12 luglio 2006 il Tribunale di LM in composizione monocratica ha dichiarato inammissibile l'opposizione proposta dall'Avv. Ceravolo Rocco Domenico - difensore di UT PE, imputato in procedimento definito dalla Corte d'Assise di LM con sentenza di primo grado emessa il 14 febbraio 2006 ed ammesso al patrocinio a spese dello stato con Decreto 26 ottobre 2004 - avverso il decreto di liquidazione dei compensi difensivi pronunciato il 20 febbraio 2006 dalla predetta Corte d'Assise. La causa di inammissibilità del ricorso è stata rinvenuta nel mancato rispetto, da parte del suddetto difensore, del termine di 20 giorni stabilito nel D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, per proporre opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi, termine decorrente dalla comunicazione di detto decreto al difensore, nella specie effettuata il 14 marzo 2006, essendo l'opposizione de qua stata proposta soltanto in data 5 aprile 2006, e pertanto tardivamente.
Il giudicante ha affermato che ai fini della decorrenza del suddetto termine non poteva assumere rilievo la data - nel caso di specie, quella del 16 marzo 2006 - nella quale il decreto de quo era stato notificato all'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato UT PE, e ciò in quanto, in materia di liquidazione degli onorari al difensore per l'attività svolta in regime di gratuito patrocinio non è ammessa l'impugnazione dell'imputato avverso il decreto di liquidazione degli onorari in presenza di autonoma legittimazione del difensore, essendo l'imputato privo di alcun interesse concreto ed attuale alla rimozione di un provvedimento di liquidazione degli onorari in favore del suo difensore in misura inferiore a quella richiesta, provvedimento dal quale egli non può ricevere alcun pregiudizio (così Cass. Sez. 4, 20-11-2002, n. 23131, Busi ed altro).
Non sussistendo, pertanto, un potere di impugnazione in capo all'interessato avverso il decreto di liquidazione dei compensi difensivi in regime di patrocinio a spese dello Stato non può - ha concluso il giudicante - trovare applicazione il principio generale, vigente in materia di impugnazioni (art. 585 c.p.p.) secondo cui, quando la decorrenza è diversa per l'imputato e per il suo difensore, opera per entrambi il termine che scade per ultimo, dovendosi di conseguenza escludere, con riguardo al caso di specie, che il dies a quo di decorrenza del termine di venti giorni fissato dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170 fosse da individuarsi nella data del 16 marzo 2006 in cui era stata data all'imputato la comunicazione del decreto, opposto il 5 aprile 2006 dal difensore, al quale ultimo la comunicazione era stata data il 14 marzo 2006.
Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il citato Avv. Ceravolo deducendo violazione di legge in riferimento ai disposti del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 84 e 170. Il ricorrente ha rilevato che nessun riferimento legislativo inibisce al soggetto assistito - ammesso al patrocinio a spese dello Stato - di proporre opposizione avverso il decreto di liquidazione, che non ha pregio l'assunto di una mancanza di interesse del predetto al riguardo (costui, invero, potrebbe ricevere un pregiudizio dall'eventuale decisione del difensore di rinunciare al mandato perché non conveniente o, addirittura perché economicamente deficitario l'impegno professionale), e che l'applicabilità della normativa procedurale penale in materia di impugnazione (e, dunque, anche dell'art. 585 c.p.p.) non può essere esclusa dalla mancanza di riferimento specifico circa la titolarità del diritto all'impugnazione e dal generico riferimento all'interesse ad impugnare. D'altronde - ha affermato ancora il ricorrente - l'obbligo della notificazione del provvedimento di liquidazione non può non trovare la propria ragione proprio nell'autonomo diritto di impugnazione che la norma della L. n. 217 del 1990, art. 12 riconosceva espressamente "agli interessati".
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha, in requisitoria scritta datata 20 novembre 2006, chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata, richiamando la giurisprudenza di legittimità (Cass. sez. 4, 27-10-2005, Domeneghetti, RV 233444) affermativa della proponibilità della opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 84 anche da parte dell'imputato.
La Corte, pur in presenza di una articolata e lucida motivazione che sorregge l'ordinanza gravata di ricorso, ritiene che la impugnazione sia fondata.
Va invero ritenuto che anche nel giudizio di opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi al difensore, disciplinato dal D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 84 e 170, la persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato debba essere considerata (come nell'omologo procedimento che era disciplinato dalla L. n. 217 del 1990: Cass. sez. 2, 13-4-1999, n. 3617, Olla) parte processuale, in ragione della qualità di parte privata rivestita nel procedimento penale cui si riferisce la liquidazione, e va rilevato che, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, comma 1, avverso il decreto di pagamento del compenso possono proporre opposizione "il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero". Puntualmente, con ogni evidenza in vista della proponibilità della opposizione da parte dell'interessato, il decreto de quo, con il quale il giudice competente ha provveduto sulla domanda di liquidazione degli onorari e delle spese avanzata dal difensore, è stato comunicato anche all'imputato ammesso al gratuito patrocinio, in applicazione del disposto del cit. D.P.R. n. 115 del 2002, art.168. Va inoltre affermato che il rinvio da parte del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 84, al successivo art. 170 non deve intendersi limitato,
quanto al comma 1, alle sole disposizioni sul rito contenute in quest'ultima norma, vale a dire al termine per proporre opposizione, alla sua decorrenza, alla competenza e alla composizione dell'organo chiamato a decidere, dovendosi invece ritenere che il detto rinvio operi anche con riguardo ai soggetti legittimati all'opposizione, quali specificati nel medesimo cit. art. 170, comma 1; invero, il suddetto art. 84, stabilendo che avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte è ammessa opposizione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, fa riferimento all'intera disciplina di quest'ultima disposizione alla quale rinvia (Cass. sez. 4, 27-10- 2005, n. 46287, Domeneghetti). Non pare dunque potersi fondatamente negare la previsione di una legittimazione, in via generale, anche dell'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato a proporre opposizione avverso il decreto che ha statuito sulla richiesta dei compensi avanzata dal suo difensore.
Del resto, nella stessa sentenza di questa Corte 20-11-2002, n. 23131, Busi, richiamata nel provvedimento oggetto del ricorso non si esclude il soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato dal novero delle "parti processuali" cui fa riferimento il citato art. 170 nel disciplinare l'istituto della opposizione avverso il decreto di pagamento e nell'indicare i soggetti legittimati ad avvalersi di tale particolare mezzo di impugnazione. Non pare pertanto condivisibile l'affermazione che il relativo interesse debba ritenersi carente in capo a tale soggetto in relazione a qualsiasi esito detta richiesta abbia avuto nel caso concreto (un motivato diverso avviso è stato espresso nella sentenza della sezione 4^ di questa Corte 27-10-2005, n. 46287, Domeneghetti, per il caso di rigetto), in ogni caso non potendosi trarre dalla tesi che qui si disattende la conseguenza della in operatività della disposizione - a carattere generale in tema di impugnazioni ed indubbiamente applicabile con riguardo all'istituto della opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170, che ha natura di atto di impugnazione e si inserisce in un procedimento incidentale (avente ad oggetto la liquidazione dei compensi al difensore del soggetto ammesso al patrocinio a spese dello stato) che è in rapporto di accessorietà con il processo penale principale del quale costituisce derivazione e va quindi introdotto, trattato e deciso in base alle regole procedurali proprie del rito penale, di cui all'art. 568 c.p.p. e segg. (Cass. Sez. 1, 16.9.2004, n. 40567 De Cesare) - di cui all'art.585 c.p.p., comma 3 in materia di termini per la impugnazione, a tenore del quale "quando la decorrenza è diversa per l'imputato e per il suo difensore, opera per entrambi il termine che scade per ultimo".
Per le ragioni che precedono l'ordinanza impugnata - che ha erroneamente ritenuto inammissibile, per tardività, l'opposizione al decreto di liquidazione dei compensi pronunciato il 20 febbraio 2006 dalla Corte di Assise di LM (a datare, correttamente, dal 16 marzo 2006, l'opposizione risulta proposta il ventesimo giorno successivo, 5 aprile 2006) - deve essere, come richiesto dal ricorrente Procuratore Generale, annullata, con rinvio al Presidente del Tribunale di LM.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio al Presidente del Tribunale di LM.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 giugno 2008. Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2008