Sentenza 18 dicembre 2014
Massime • 1
In tema di sequestro preventivo, la disposizione di cui all'art. 322-bis cod. proc. pen., che prevede la generale appellabilità delle ordinanze adottate in materia, non trova applicazione per quei provvedimenti aventi natura sostanzialmente amministrativa che intervengono nella fase dell'esecuzione della misura cautelare e che si concretizzano in provvedimenti di autorizzazione al compimento di atti giuridici di natura privatistica concernenti le vicende e la gestione ordinaria dei beni sequestrati sottoposti ad amministrazione ovvero nella nomina o la revoca del custode.
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1. La massima In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, qualora a seguito di azione revocatoria fallimentare sia stata dichiarata l'inefficacia di un atto dispositivo del fallito nei confronti di un terzo, la legittimazione a impugnare i provvedimenti relativi al sequestro preventivo impeditivo del bene distratto spetta solo al curatore, e non anche al terzo proprietario, poiché, in caso di accoglimento dell'impugnazione, il destinatario esclusivo del bene è il solo curatore. 2. La sentenza integrale Cassazione penale sez. V, 17/10/2023, (ud. 17/10/2023, dep. 15/01/2024), n.1826 FATTI DI CAUSA 1. Il Tribunale di Perugia in data 2 maggio 2023, in funzione di giudice …
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1. La massima Il sequestro preventivo non implica la sussistenza di un collegamento tra il reato ed una persona, sicché non è indispensabile, ai fini della sua adozione, l'individuazione del responsabile del reato per il quale si procede. L'appartenenza del bene al terzo estraneo al reato non è dunque di per se elemento ostativo alla legittimità del sequestro preventivo, mentre e vero che tale situazione comporta un dovere specifico di motivazione sul requisito del "periculum in mora" in termini di semplice probabilità del collegamento di tali beni con le attività delittuose dell'indagato, sulla base di elementi che appaiano indicativi della loro effettiva disponibilità da parte del o …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/12/2014, n. 18777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18777 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. OLDI Paolo - Presidente - del 18/12/2014
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 1710
Dott. MICCOLI Grazia - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPUTO Angelo - Consigliere - N. 43889/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI FERMO;
nei confronti di:
IA SA (AMM. LUCA MODE S.R.L.) N. IL 22/04/1958;
IC PE (AMM. DELLA LUCA MODE S.R.L.) N. IL 09/11/1972;
PO MO (RAPPRE.TE DELLA FASCHION MODA S.R.L.) N. IL 06/10/1984;
avverso l'ordinanza n. 33/2014 TRIB. LIBERTÀ di FERMO, del 24/09/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA MICCOLI;
Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, Dott. Aurelio GALASSO, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 24 settembre 2014 il Tribunale di Fermo ha rigettato l'appello proposto dal Procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale avverso l'ordinanza di sequestro preventivo emessa dal G.I.P. in data 8 agosto 2014, nella parte in cui ha affidato i beni sequestrati in custodia all'indagato PO SI, con facoltà di utilizzarli per le finalità produttive della FASHION MODA s.r.l..
2. Ha proposto ricorso in Cassazione il Procuratore della Repubblica di Fermo, deducendo la violazione di legge in relazione agli artt. 92, 104 e 104 bis disp. att. c.p.p., e art. 321 c.p.p., "in ragione della nomina del custode giudiziario, in un sequestro preventivo impeditivo, da parte del Gip, nella persona dell'indagato concorrente nel reato di bancarotta fraudolenta e per la concessione della facoltà di uso dei beni sequestrati".
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato e, di conseguenza, ne va dichiarata l'inammissibilità.
Il ricorrente ha appellato il provvedimento di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Fermo contestando la competenza dello stesso giudice a nominare il custode e deducendo la incompatibilità del sequestro preventivo con l'autorizzazione dell'indagato all'uso dei beni sequestrati per finalità produttive.
1. Giova in primo luogo evidenziare che questa Corte ha da tempo affermato il principio secondo il quale, in tema di sequestro preventivo, la disposizione di cui all'art. 322 bis c.p.p., che prevede la generale appellabilità delle ordinanze adottate in materia, non trova applicazione per quei provvedimenti aventi natura sostanzialmente amministrativa che intervengono nella fase dell'esecuzione della misura cautelare e che si concretizzano in provvedimenti di autorizzazione al compimento di atti giuridici di natura privatistica concernenti le vicende e la gestione ordinaria dei beni sequestrati sottoposti ad amministrazione, nonché la nomina o la revoca del custode (sez. 3, n. 39181 del 28/05/2014, Rubino e altro, rv. 260381).
In applicazione di tale principio questa Corte ha, per esempio, negato che possa essere impugnato il provvedimento di affidamento agli organi di polizia dei beni mobili iscritti in pubblico registro appartenenti all'imputato e sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria antidroga, avendo tale provvedimento l'esclusivo effetto di individuare il soggetto cui è rimesso l'ufficio di custode giudiziale dei veicoli sequestrati, fatta salva la necessità di garantire il contraddittorio qualora i beni appartengano a terzi (sez. 6, 21 febbraio 2013, n. 9727, rv. 255723; sez. 4, 12 giugno 2007, n. 28123, rv. 237099). Più in generale, fra gli atti aventi natura amministrativa, riconducibili alla categoria dell'ordinaria amministrazione devono essere compresi, oltre alla nomina e revoca del custode dell'amministratore, tutti quegli atti che non riguardano direttamente la consistenza o la sopravvivenza del bene, così da non incidere su posizioni di diritto soggettivo della parte. Mentre tra le "ordinanze in materia di sequestro preventivo" verso le quali è esperibile l'appello previsto dall'art. 322 bis, devono essere incluse quelle con le quali il custode dei beni sequestrati venga autorizzato a compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione (sez. 5, 24 aprile 2001, n 29391). Tornando al caso in esame, deve quindi ritenersi l'inammissibilità della impugnazione proposta dal Pubblico Ministero in relazione a profili del provvedimento di sequestro preventivo che hanno natura sostanzialmente amministrativa ed intervengono nella fase dell'esecuzione della misura cautelare, quali la nomina del custode e le statuizioni di autorizzazione al compimento di atti giuridici di natura privatistica concernenti le vicende e la gestione ordinaria dei beni sequestrati.
2. Sebbene quanto sopra precisato in ordine alla impugnabilità del provvedimento di sequestro sia assorbente, è utile precisare che manifestamente infondato è il motivo con il quale si sostiene la competenza del Pubblico Ministero per la nomina del custode per l'amministrazione dei beni sottoposti a sequestro preventivo. Correttamente il Tribunale ha rilevato che rientrano nella competenza del G.I.P., in quanto "autorità giudiziaria" che ha disposto il sequestro, e non del Pubblico Ministero, la nomina del custode per l'amministrazione dei beni sottoposti a sequestro preventivo e la determinazione delle modalità di esecuzione del medesimo (sez. 2, n. 23572 del 06/05/2009, rv. 244217; Sez. 6, n. 13067 del 08/02/2005, Borra, rv. 232270).
3. Giova altresì rilevare anche la manifesta infondatezza dell'altro motivo di doglianza del ricorrente.
Il testo previgente dell'art. 104 disp. att. c.p.p., rinviava, ai fini dell'esecuzione del sequestro preventivo, alle norme dettate dalle medesime disposizioni di attuazione per l'esecuzione del sequestro probatorio. Tale rinvio è stato eliminato nella nuova formulazione della norma introdotta dalla L. n. 94 del 2009, con conseguenze di cui la giurisprudenza di questa Corte si è già occupata (si veda, ex multis, sez. 5, n. 25118 del 08/05/2012, Minischetti, rv. 253223).
Il previgente testo del citato art. 104 si limitava a stabilire che al sequestro preventivo si applicassero le disposizioni relative all'esecuzione del sequestro probatorio (artt. 81 e 88 delle medesime disposizioni di attuazione) ed aveva dato luogo a non pochi problemi in sede applicativa.
Per quanto qui di interesse tali interrogativi riguardavano non tanto la possibilità di affidare i beni sequestrati ad un custode, quanto piuttosto quella di affidare al custode l'amministrazione "attiva" di tali beni, in quanto ne' l'art. 104 ne' le norme da esso richiamate disponevano alcunché in proposito.
Sulla questione la giurisprudenza di legittimità si è orientata prevalentemente nel ritenere che, pur nel silenzio del legislatore, all'autorità giudiziaria fosse data la possibilità, in ragione di una scelta discrezionale, di affidare al custode anche l'amministrazione dei beni sequestrati in quanto finalizzata alla loro conservazione (sez. 5 n. 34645 del 9 luglio 2001, Pane, rv. 220207; sez. 2 n. 46850 del 5 novembre 2004, Pallesca, rv 230444;
sez. 3 n. 18790 del 5 marzo 2008, Chiodi, rv 239891; sez. 5 n. 30596 del 17 aprile 2009, Cecchi Gori, rv 244477). Viceversa, secondo una pronunzia rimasta isolata, in virtù del rinvio operato dall'art. 104, la disciplina prevista dall'art. 259 c.p.p., comma 2, concernente il sequestro probatorio, doveva ritenersi applicabile anche al sequestro preventivo, con la conseguenza che sul custode gravasse esclusivamente l'obbligo di conservare le cose sequestrate e di presentarle ad ogni richiesta dell'autorità giudiziaria, non potendo pertanto, vedersi imporre dall'autorità giudiziaria l'onere di provvedere ad ulteriori attività di gestione patrimoniale (sez. 6 n. 35103 del 26 giugno 2003, Miceli, rv 226899). Sotto altro profilo la giurisprudenza aveva invece escluso la possibilità di trascrivere nei registri immobiliari il provvedimento di sequestro preventivo di un bene immobile, sottolineando che detta formalità esulava dalle previsioni normative, essendo espressamente prevista esclusivamente per il sequestro eseguito ai sensi della L. 7 agosto 1992, n. 356, art. 12 sexies, e dall'art. 317 c.p.p., per quello conservativo (sez. 6 n, 3148 del 15 ottobre 1996, Coscia, rv 206496; sez. 6 n. 3191/01 del 27 novembre 2000, Patini, rv 219622). Il vuoto normativo aveva condotto a sollevare anche una questione di legittimità costituzionale sul presupposto che la non trascrivibilità precludeva al sequestro preventivo il raggiungimento dello scopo per il quale era previsto dalla legge (evitare che la disponibilità di una cosa pertinente al reato aggravasse o protraesse le conseguenze del reato o agevolasse la commissione di altri reati), atteso che la semplice esecuzione nelle forme previste per il sequestro probatorio non incideva sulla libera disponibilità del bene, che - pur sequestrato-avrebbe potuto essere ceduto a terzi di buona fede.
La Corte Costituzionale, con ordinanza n. 48 depositata il 5 marzo 1998, aveva dichiarato la questione manifestamente infondata, ma solo in considerazione del parametro evocato;
il giudice rimettente aveva denunciato infatti unicamente la violazione dell'art. 97 Cost., comma 1, trascurando di considerare che il principio del buon andamento della P.A. non riguarda l'esercizio della funzione giurisdizionale nel suo complesso ed i diversi provvedimenti che ne costituiscono espressione.
In questo contesto interpretativo il legislatore, con la L. n. 94 del 2009, ha provveduto a modificare l'art. 104 disp. att. c.p.p.,
disciplinando in modo dettagliato l'esecuzione del sequestro preventivo e, soprattutto, con riguardo ai beni immobili e mobili registrati, che ne costituiscano oggetto, imponendo la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici.
La norma indica altresì le modalità di esecuzione del sequestro preventivo sui mobili e sui crediti (secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo in quanto applicabili), sulle azioni e sulle quote sociali (con l'annotazione nei libri sociali e con l'iscrizione nel registro delle imprese), sugli strumenti finanziari dematerializzati, ivi compresi i titoli del debito pubblico (con la registrazione nell'apposito conto tenuto dall'intermediario).
Infine, la nuova disposizione prevede che il sequestro preventivo sui beni aziendali (organizzati per l'esercizio di un'impresa) sia eseguito, oltre che con le modalità previste dalla natura del singolo bene sequestrato, con l'immissione dei beni in possesso dell'amministratore (e con l'iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese presso il quale è iscritta l'impresa). Il nuovo art. 104 riproduce, inoltre, il richiamo, già contenuto nel precedente testo, alla disposizione di attuazione contenuta nell'art. 92, la quale prevede che l'ordinanza che dispone il sequestro preventivo debba essere immediatamente trasmessa, a cura della cancelleria del giudice, all'organo che deve provvedere all'esecuzione ovvero, nel corso delle indagini preliminari, al pubblico ministero che ne ha fatto richiesta, il quale ne cura l'esecuzione. La novella ha poi introdotto nelle succitate disposizioni di attuazione l'inedito art. 104 bis, il quale stabilisce che, nel caso in cui il sequestro preventivo abbia per oggetto aziende, società ovvero beni di cui sia necessario assicurare l'amministrazione (esclusi quelli destinati ad affluire nel Fondo unico giustizia, di cui al D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 61, comma 23, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133), l'autorità giudiziaria deve nominare un amministratore giudiziario. Questi deve essere scelto nel costituendo Albo Nazionale degli Amministratori Giudiziari, ma è data tuttavia possibilità all'autorità giudiziaria di affidare la "custodia" a soggetti diversi da quelli sopra indicati.
Nel caso in esame il ricorrente afferma, per quanto qui di interesse, che il Giudice per le indagini preliminari non avrebbe potuto disporre "l'amministrazione attiva" dei beni da parte del custode, peraltro individuato nella persona di uno degli indagati. La tesi è manifestamente priva di fondamento, in quanto, in primo luogo, smentita proprio dalle modalità con cui il legislatore ha inteso intervenire per colmare le lacune evidenziatesi nella prassi in riferimento al previgente assetto.
Infatti la stessa introduzione di una disciplina dell'amministrazione dei beni in sequestro dimostra che la finalità dell'art. 104, è esclusivamente quella di assicurare la pubblicità del provvedimento cautelare a garanzia della sua efficacia ed a tutela dei terzi di buona fede e non già quella di salvaguardare la conservazione fisica del bene.
Ed in tal senso, per esempio e come già ricordato da questa Corte, ai fini della esecuzione del sequestro preventivo, le modalità di trascrizione del relativo provvedimento presso i competenti uffici non sostituiscono tale incombente alle ordinarie modalità di apprensione del bene e della sua custodia, atteso che la finalità della su indicata disposizione è quella di disciplinare l'apposizione del vincolo in modo da renderlo opponibile a terzi (sez. 4 n. 22569 del 25 maggio 2010, Gasacela, rv 247818). L'elisione del rinvio alle norme che disciplinavano le modalità di esecuzione del sequestro probatorio non comporta l'automatica sottrazione di quello preventivo all'operatività della disposizione generale contenuta nell'art. 259 cod.proc.pen., che in realtà non è mai stata oggetto di espresso rinvio da parte dell'art. 104, proprio in forza della sua valenza generale. Peraltro, la riforma del 2009 non ha in alcun modo sottratto al giudice il potere di decidere se privare o meno il titolare della materiale disponibilità del bene, provvedendo in tal caso alla nomina di un custode, salvo ritenere che non sia necessario procedervi quando il bene non presenti particolari esigenze di conservazione e le esigenze cautelari risultino ugualmente garantite anche qualora lo stesso rimanga nella disponibilità di colui che lo detiene (sia esso l'indagato o un soggetto terzo).
A riprova della correttezza di tali conclusioni soccorre del resto proprio il tenore letterale dell'art. 104 bis, che fa espresso riferimento all'istituto della custodia e dunque implicitamente proprio alla disciplina del citato art. 259.
La normativa, poi, facoltizza la gestione attiva, tra l'altro, dei "beni di cui sia necessario assicurare l'amministrazione", rimettendo all'evidenza al giudice il compito di individuare in concreto quali beni richiedano un tale tipo di intervento;
circostanza che è esattamente quanto avvenuto nel caso in esame.
4. In definitiva, l'esecuzione del sequestro, al di là del dato testuale, che allude ad attività di mera attuazione, implica necessariamente anche l'adozione da parte del G.I.P. di tutti quei provvedimenti funzionali a porre in essere e a rendere operativo il vincolo cautelare, tra cui la nomina del custode giudiziario, tra l'altro espressamente prevista dall'art. 259 c.p.p., come si è visto, applicabile al sequestro preventivo in ragione del rinvio contenuto nell'art. 104 disp. att..
Alla nomina consegue, come indicato dall'art. 259 c.p.p., il conferimento di compiti di gestione, che di solito sono di mera conservazione, ma possono essere, come nel caso in esame, di amministrazione o, in senso lato, di uso finalizzato a non far cessare l'attività di una azienda (sez. 5, n. 28336 del 07/05/2013, Scalerà, rv. 256775), non potendo trascurarsi che tale uso, nel caso in cui (come nella specie) il sequestro intervenga in una situazione di fallimento di una impresa, può solo comportare vantaggi proprio alla curatela e a chi vanta crediti nei confronti della impresa fallita.
L'attribuzione al custode dei pertinenti poteri o la nomina di un amministratore giudiziario rientrano quindi certamente nella sfera della mera discrezionalità del giudice (sez. 5, n. 30596 del 17/04/2009, Cecchi Gori, rv. 244478). Va, infine, detto che nessuna norma vieta che il Giudice per le indagini preliminari nomini custode lo stesso indagato, così come avvenuto nella specie, peraltro con motivazione esente da vizi logici e di metodo, in quanto ha evidenziato che l'utilizzo dei beni da parte di uno degli indagati (per concorso nel reato di bancarotta) consente di perseguire la duplice finalità di evitare la dispersione dei beni e salvaguardare le esigenze lavorative dei dipendenti della impresa di cui è legale rappresentante lo stesso indagato.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero. Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2015