Sentenza 8 febbraio 2005
Massime • 1
Nel corso della fase delle indagini preliminari spetta al giudice che dispone il sequestro preventivo nominare il custode dei beni sequestrati e risolvere le questioni concernenti la gestione dei beni in sequestro in quanto egli è il giudice funzionalmente competente in ordine alla costituzione, alle vicende ed alla esecuzione della misura cautelare in base alla disposizione dell'art. 665 cod. proc. pen. che individua anche il giudice competente a provvedere sulle medesime questioni nel caso in cui la permanenza del sequestro si protragga oltre la fase delle indagini preliminari.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/02/2005, n. 13067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13067 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 08/02/2005
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 225
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - N. 30304/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OR NO;
avverso l'ordinanza del 2 aprile 2004 del Tribunale di Milano;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giorgio Colla;
udito il Procuratore generale nella persona del Sostituto Dott. Francesco Mauro Iacoviello, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
FATTO E DIRITTO
Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Milano ha rigettato l'appello ex art. 322 bis avverso la decisione del G.u.p. dello stesso Tribunale in data 25 febbraio 2004 con la quale NO BO aveva chiesto 1) la revoca dei provvedimenti di sequestro o la modifica di essi al fine di rispettare il principio di congruità del valore delle società la cui partecipazione era stata sottoposta a sequestro ai fini di garantire la cautela necessaria ai fini risarcitori (peraltro le quote sociali erano sottoposte a sequestro preventivo n.d.c.); 2) la nomina di una pluralità di custodi;
3) la revoca dei provvedimenti autorizzativi del P.M. al custode;
4) la acquisizione della documentazione redatta dagli amministratori delle varie società nominati dal custode;
5) la rimessione al giudice civile delle questioni concernenti le attività di gestione sociale prive di legittimi presupposti o condizioni per difetto di poteri ovvero non consentite nella fase delle indagini preliminari. I provvedimenti di sequestro si riferivano (come chiarito nella ordinanza del G.u.p. di rigetto della istanza di revoca) all'intero capitale sociale, beni, crediti e conti correnti della società Radio International Milano p.a.; all'intero capitale sociale, crediti, conti correnti della Eliship s.r.l., nonché beni, mobili e immobili di detta società e in uso alla stessa;
all'intero capitale sociale, beni e conti correnti della società General Broadcasting Radio G.b.r. s.p.a.; all'intero capitale sociale , beni e conti correnti della società One 0 One Radio Service r.l. (v. provvedimento del G.u.p. del 25 febbraio 2004).
Tali sequestri traevano la loro premessa in relazione alla contestazione di peculato nei confronti di RM CI, la quale nell'arco di dieci anni, a far tempo dal 1993, quale curatore di fallimenti o commissario liquidatore o coadiutrice di altro curatore in svariate procedure, si era appropriata di somme per circa 35 milioni di euro prelevati dai conti delle procedure fallimentari. Tali somme venivano versate alla prima delle anzidette società, di cui era socio ed amministratore di fatto IN BO che, in concorso con il fratello NO, era stato accusato del reato di riciclaggio ex art. 648 bis c.p. (da cui i provvedimenti di sequestro preventivo): detti importi venivano, appunto, fatti transitare sui conti della società ed erano movimentati per cassa ovvero contabilizzati come finanziamento soci in entrata e come rimborso finanziamento soci in uscita. Il provvedimento del G.u.p. precisava che versamenti erano stati, peraltro, effettuati in tutte le società sopra indicate. Il Tribunale di Milano affermava, invece, che l'attenzione investigativa si era concentrata, oltre che sulla prima società, anche sulla soc. Eliship, sempre riconducibile ai fratelli BO, i quali avevano fatto un versamento di euro 137.600 in detta società: circostanza che attestava come l'attività di riciclaggio si svolgesse anche tramite il passaggio di denari, attraverso altre società riconducibili ai predetti fratelli. I diversi provvedimenti dì sequestro emessi in relazione a ognuna delle predette società non erano stati impugnati (come si legge nel provvedimento del G.u.p.: diversamente, nel provvedimento di appello, si precisa che erano state proposte tre richieste di riesame - pare di capire, dalle date dei provvedimenti relativi alle prime due società sopra indicate, tutte rinunciate -).
Spiegavano i giudici del merito che l'originario procedimento si era diviso in due tronconi: il P.M. aveva accertato con esattezza che, per alcuni fallimenti di cui si era occupata la CI, la somma di cui la stessa si era appropriata e del conseguente riciclaggio da parte dei BO era pari a 20.371.420,29 euro. Per questi fatti, l'inquirente aveva ritenuto di chiedere il giudizio immediato, separando gli atti dall'originario processo. Nel giudizio immediato era stato peraltro chiesto il giudizio abbreviato, così transitato al G.u.p., giudice procedente. Il processo originario era, per la parte residua, rimasto nella fase delle indagini preliminari. Le richieste concernenti i sequestri di cui ci si occupa riguardano la parte del procedimento già avviata in relazione alla somma da ultimo specificata per la quale - come chiarito dal Tribunale - era sicuramente competente il G.u.p., che, in realtà, aveva provveduto respingendo tutte le richieste nel merito, comprese quelle relativa alle istanze concernenti il custode, mentre per la residua parte era ancora competente il P.M..
Ciò premesso, osservano i Giudici di appello, con riferimento alla richiesta di modifica o di revoca dei provvedimenti di sequestro, che le misure cautelari adottate riguardavano l'intero complesso delle attività illecite, la cui entità era in via di definizione, e ricomprendevano sia la parte pendente davanti al G.u.p. (per la quale si era raggiunta una determinazione esatta dell'illecito, secondo la tesi dell'accusa) sia per la parte ancora pendente davanti al P.M.:
non era pertanto ipotizzarle una riduzione proporzionale dei sequestri sul presupposto che le somme per le quali non era stata ancora proposta l'azione penale si sarebbero potute ritenere estranee alle tesi accusatorie: doveva ritenersi del tutto accidentale che parte degli illeciti era confluita in un procedimento e parte ne era rimasta estranea per ulteriori investigazioni: ciò non poteva assolutamente comportare che i sequestri disposti originariamente per tutte le condotte contestate potessero essere revocati per la parte eccedente le contestazioni oggetto del presente procedimento, anche perché la competenza non poteva essere del G.u.p. che aveva emesso il provvedimento impugnato nel presente procedimento (ma evidentemente, secondo il Tribunale, del P.M., per le ragioni che dopo si vedranno, per la parte che si trovava ancora nella fase delle indagini preliminari).
Oltretutto, la revoca era impedita dal fatto che non erano sopraggiunti elementi nuovi sul periculum in mora, laddove, in sede di appello, possono essere adottati provvedimenti di revoca solo per ragioni attinenti alla permanenza delle cause giustificanti la misura, ragioni che nel loro complesso continuavano a persistere. Con riferimento a tutte le residue richieste riguardanti le varie istanze concernenti il custode, doveva ritenersi che la competenza fosse invece il P.M., così come già statuito da questa Corte di Cassazione con sentenza della sezione 5^ del 4 ottobre 2000, Dalle Carbonare.
Il Tribunale riteneva, infine, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente, riguardante gli artt. 321 e 263, comma quinto, c.p.p. nella parte in cui non prevedono un contraddittorio e comunque determinano l'incompetenza del G.i.p. a provvedere in riferimento alla custodia di beni sottoposti a sequestro preventivo, ma anche alla valutazione e alla conoscenza su questioni attinenti il provvedimento cautelare da lui emesso o convalidato. Osservava il Collegio che il contraddittorio non era affatto impedito, in quanto le norme che prevedono l'intervento della difesa nelle vicende relative al sequestro sono proprio quelle dell'art. 263, comma quinto, c.p.p., attraverso il meccanismo della opposizione davanti al G.i.p. che decide ex art. 127 c.p.p., norme cui si aggiungono quelle in materia di incidente di esecuzione come ricordato da cassa SS.UU. n. 16 del 24 aprile 2002. Pertanto il Tribunale confermava in toto il provvedimento impugnato. Propone ricorso per Cassazione NO BO, che deduce la nullità dell'ordinanza impugnata per erronea interpretazione della normativa processuale e per motivazione illogica e contraddittoria per le seguenti ragioni. 1) Travisamento dei fatti perché le società interessate dai sequestri sono sei e non quattro come ritenuto dal G.u.p. o addirittura due come ritenuto dal Tribunale (i provvedimenti non nominano le società AL ed LI). 2) È estranea al giudicato cautelare l'attività di esecuzione del provvedimento cautelare, che non può conculcare irreparabilmente diritti soggettivi (questione che sembra dedotta in relazione a tutte le istanze riguardanti la custodia dei beni). 3) La separazione dei procedimenti e il giudicato cautelare non sarebbero impeditivi di una nuova valutazione sulla necessità di mantenere il "complesso dei vincoli ritenuto strabordante (rispetto al) complesso del profitto", cioè di un nuovo apprezzamento sulla necessità di persistenza del vincolo sull'intero complesso dei cespiti. 4) La competenza funzionale del P.M. sarebbe superata nella fase attuale del procedimento. Peraltro il ricorrente avrebbe presentato analoga istanza al P.M. che non avrebbe provveduto, ma si sarebbe limitato a esprimere parere negativo, e avrebbe anche presentato istanza al G.i.p. che aveva disposto il sequestro per l'intero, il quale si sarebbe dichiarato incompetente, essendo competente il P.M. Non sarebbe, quindi, confacente alla fattispecie la sentenza "Dalle Carbonare" richiamata dal Tribunale. 5) Sarebbero irrituali i provvedimenti autorizzativi emessi dal P.M. dopo l'inizio del processo. Competente sarebbe il G.i.p., essendo stata promossa l'azione penale. Il P.M. sarebbe competente per la parte del procedimento che ancora si trovava nella fase delle indagini preliminari. 6) Si ripropone la questione di legittimità costituzionale delle norma sopra richiamate in quanto, essendo terminata la fase delle indagini preliminari, la negazione del contraddicono appariva in contrasto con i principi costituzionali. Quale primo motivo di ricorso (sub 1) il ricorrente sottolinea che il G.u.p. prima, e il Tribunale poi, sono incorsi in un travisamento del fatto, in quanto le società sottoposte a sequestro preventivo sarebbero sei e non già due come ritenuto dal Tribunale del riesame o quattro come ritenuto dal G.u.p.. Tale doglianza deve dichiararsi inammissibile, in quanto concernente un vizio di travisamento del fatto non risultante dal testo del provvedimento impugnato, essendo noto che la Corte di cassazione non ha accesso agli atti del procedimento.
Quanto ai residui motivi, osserva la Corte che le doglianze del ricorrente investono i provvedimenti di sequestro preventivo sotto due e ben diversi profili. Il primo di essi riguarda problematiche inerenti alla questione della permanenza del vincolo impositivo della misura cautelare del sequestro preventivo delle società, del quale si chiede la revoca o la modifica (nel senso della riduzione) di esso. Su tale tematica si innesta un diverso problema di competenze a provvedere in considerazione delle diverse fasi processuali in cui il processo si è suddiviso, come sopra precisato. Il secondo profilo del ricorso si riferisce alle questioni che investono aspetti particolari della custodia dei beni in sequestro e qui il tema dominante delle doglianze attiene alla definizione della competenza a provvedere, anche in considerazione dell'intervenuto smembramento del processo in due tronconi.
Per ciò che attiene al primo profilo (motivi sub 3 e 4, per la parte concernente le richieste di revoca o modifica dei provvedimenti di sequestro), va anzitutto messo in chiara evidenza che sono state rispettate le competenze del G.u.p. quale giudice procedente e poi del Tribunale del riesame in sede di appello, ai sensi dell'art. 321, comma terzo c.p.p., ovviamente per la parte del giudizio che ha superato la fase delle indagini preliminari, essendo ormai transitato il processo al giudice che deve conoscere del merito delle imputazioni.
Quanto al resto, non si comprendono le doglianze del ricorrente nella parte in cui afferma che il Tribunale avrebbe, travisando il reale oggetto della impugnazione, affrontato questioni attinenti a vizi genetici del vincolo. Il Tribunale ha, invece, ben compreso il tema sottopostogli e lo ha affrontato sotto il profilo della sussistenza della necessità di permanenza del vincolo e della competenza, risolvendolo positivamente. Posto che sulla revoca (o modifica) del sequestro preventivo la competenza si determina ai sensi del terzo comma dell'art. 321 c.p.p., correttamente, per la parte del procedimento che ha superato la fase delle indagini preliminari, ha provveduto il G.u.p., quale giudice procedente, rigettando la richiesta: provvedimento di rigetto altrettanto correttamente sottoposto alla cognizione del Tribunale del riesame ex art. 322 bis. A prescindere dalle questioni del giudicato cautelare, che sono state affrontate solo di sfuggita dal Tribunale e che non hanno un peso determinante nella economia del provvedimento impugnato, il Collegio ha osservato, con esattezza, che per quanto riguarda la richiesta di revoca dei provvedimenti cautelari, bene il G.u.p. aveva rilevato che non si evidenziava alcuna situazione di novità rispetto al momento genetico del vincolo, nel senso che non si prospettava alcuna ragione per cui si dovesse procedere alla revoca del sequestro (pagg. 3 e 4 dell'ordinanza impugnata), permanendo le esigenze cautelari:
situazione di novità che non poteva neppure ravvisarsi nella separazione dei processi, trattandosi di evento formale, del tutto accidentale, giacché le esigenze di tutela fanno "riferimento al complesso delle attività illecite realizzate dal ricorrente indipendentemente dalla scissione dell'originario provvedimento in due tronconi processuali".
Del tutto errata è invece l'ottica del ricorrente nella parte in cui afferma che il G.u.p. e il Tribunale non avrebbero adeguatamente esaminato la questione del "mantenimento del complesso dei vincoli, ritenuto (dal ricorrente) strabordante il complesso del profitto", a seguito della separazione dei processi. Tali affermazioni riflettono una visione non esatta da parte del ricorrente della natura del sequestro preventivo, in quanto le sue deduzioni si attagliano al sequestro conservativo e non a quello adottato nella fattispecie. Tale ottica non corretta è confermata dal fatto che nella fase di richiesta di revoca, come si legge nella ordinanza del G.u.p. del 25 febbraio 2004, la modifica (nel senso di proporzionale riduzione) dei provvedimenti di sequestro era stata chiesta "al fine di rispettare il principio di congruità in vista del valore delle società sufficienti a garantire la cautela necessaria a fini risarcitori". Giustamente, prima il G.u.p. e poi il Tribunale, hanno chiarito che il sequestro preventivo riguarda il complesso delle attività illecite. I sequestri preventivi non possono, nel caso di specie, essere revocati parzialmente. La cautela è stata imposta sia per la parte del procedimento ora passato alla fase davanti al G.u.p. (a seguito di richiesta di rito abbreviato, dopo il decreto di giudizio immediato), sia per la parte rimasta nella fase delle indagini preliminari. Il G.u.p. non avrebbe potuto in nessun caso emettere un provvedimento di "riduzione" o "di modifica" o "di parziale revoca" del sequestro preventivo perché, ritenute ferme le esigenze cautelari per la parte del processo a lui transitata, "riducendo" il sequestro avrebbe non solo arbitrariamente ridotto una cautela ancora (da lui ritenuta) sussistente per la sua porzione di procedimento, ma necessariamente e inevitabilmente avrebbe finito per privare della cautela il giudizio (data la natura del sequestro preventivo) anche per la parte a lui non transitata, oltretutto invadendo la sfera di competenza dell'autorità giudiziaria competente sulle vicende della permanenza del sequestro per la parte rimasta nella fase delle indagini preliminari. Ed è bene sottolineare che per tale parte del procedimento, ben potrebbe essere investito il Gip., tramite il meccanismo di cui all'art. 263, quinto comma, c.p.p.. I motivi sub 3) e 4), per la parte di cui si è detto, devono quindi essere disattesi.
A diverse conclusioni deve giungersi per i residui motivi sub 2), 4), per la parte che riguarda le istanze relative al custode dei sequestri, e 5).
Le questioni concernenti le istanze che il ricorrente ha spiegato relativamente alla persona del custode (cioè, seguendo la elencazione del provvedimento del G.u.p. che ha dato origine all'appello la cui ordinanza è ora all'esame di questa Corte) sono le seguenti: 1) nomina di una pluralità di custodi, 2) revoca dei provvedimenti autorizzativi del P.M. al custode, 3) acquisizione della documentazione redatta dagli amministratori delle varie società nominati dal custode, 4) rimessione al giudice civile delle questioni concernenti le attività di gestione sociale prive di legittimi presupposti o condizioni per difetto di poteri ovvero non consentite nella fase delle indagini preliminari e alle sue attività). Si tratta di questioni che attengono alla conservazione e gestione dei beni in sequestro e alla esecuzione di tale provvedimento. Esse, infatti, discendono dal fatto che, essendo i beni in sequestro (quote sociali di società) cose che devono essere amministrate secondo scelte imprenditoriali, sono - per definizione - questioni che si riferiscono a provvedimenti esecutivi della ordinanza che, con la imposizione vincolo del sequestro, ha nominato un custode ai sensi dell'art. 259 c.p.p. (è ormai acquisito nella giurisprudenza che al sequestro preventivo si applicano le disposizioni del sequestro probatorio, in virtù del richiamo operato dall'art. 104 disp. att. c.p.p.). Ora, giudice competente per conoscere della esecuzione di un provvedimento è, ai sensi dell'art. 665, primo comma, c.p.p., il giudice che lo ha deliberato, secondo il procedimento di cui all'art. 666.
Questo Collegio dissente dalla soluzione data al problema dalla sezione 5^ di questa stessa Corte del 4 ottobre 2000 - 16 gennaio 2001, Dalle Carbonare, cui il Tribunale di Milano ha inteso adeguarsi. A parte il fatto che tale sentenza sembra riferirsi a un provvedimento concernente l'attività del custode pronunciato nella fase delle indagini preliminari e non risolve il problema della competenza nella fasi successive, ove sia mantenuto il sequestro (il G.i.p. cui l'istanza del ricorrente era stata rimessa ex ari. 263, comma terzo, c.p.p. aveva rigettato, nel merito, la richiesta di rilascio di copia di rendiconto da parte del custode di un certificato azionario non essendo dovuto il rendiconto: provvedimento annullato dal Tribunale perché la competenza doveva ritenersi del P.M., come poi confermato dalla 5^ sezione di questa Corte) essa, comunque, non risolve, ad avviso di questo Collegio, in termini esatti, il problema del riparto delle competenze tra P.M. e G.i.p. in relazione al tipo di provvedimenti di cui si discute. Ciò che, in particolare, non si condivide è il referente normativo utilizzato per la soluzione del problema, ravvisato dalla sentenza in esame della 5^ sezione nell'art. 321, comma terzo, e nell'art. 263, comma quarto, c.p.p. La norma dell'art. 321, comma terzo, si riferisce alla sola ipotesi di revoca del sequestro quando siano venute a mancare le esigenze che lo hanno imposto, ipotesi di cui si è detto in precedenza, ma le stesse non possono essere prese come parametro di riferimento per i provvedimenti di esecuzione del sequestro, quali sono quelli con cui si debbano risolvere le questioni attinenti alla nomina del custode e al suo operato, per le quali, come si è premesso, la norma di riferimento è quella dell'art. 665 c.p.p., comma primo (tale soluzione è adottata in alcune sentenze di questa Corte in materia di sequestro conservativo, ma non sembra che la differenza di natura del provvedimento cautelare abbia riflessi sulla competenza del giudice in tema di soluzione di questioni concernenti l'operato del custode, v: per es. Cass., sez. 5^, 12 maggio 2000 - 11 luglio 2000, Pini;
Cass., sez. 6^, 8 novembre 1993 - 4 febbraio 1994 Chamonal). Da ciò consegue che ove la permanenza del sequestro superi la fase delle indagini preliminari dovrà seguirsi l'ordine delle competenze stabilito in tale norma. Per quanto riguarda la questione di legittimità costituzionale, interpretata la normativa nel senso sopra precisato, sussistendo in ogni caso la competenza del G.i.p. che ha emesso il provvedimento di sequestro sulle questioni concernenti il custode, non vi sono ragioni per ritenere che all'istante non sia riconosciuta una tutela adeguata.
In conclusione, l'impugnata ordinanza va annullata con rinvio al Tribunale di Milano per nuovo esame in relazione alle sole questioni inerenti la nomina e l'operato del custode per le quali dovrà decidere attenendosi ai principi sopra indicati. Il ricorso va invece rigettato nel resto, relativamente, cioè alla parte strettamente inerente alla revoca (o modifica o riduzione) del sequestro preventivo, questioni in relazione alle quali il Tribunale ha statuito conformemente alla normativa vigente.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Milano per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2005.
Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2005