Art. 259.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151))
1. Il verbale di sequestro contiene l'elenco delle cose sequestrate, la descrizione delle cautele adottate per assicurarle e l'indicazione della specie e del numero dei sigilli apposti. Nel caso di beni contraffatti, l'elenco può essere sostituito dalla loro catalogazione per tipologia e la quantità puo' essere indicata per massa, volume o peso(1). 2. Le carte sono numerate e sottoscritte singolarmente da chi procede al sequestro. Se ciò non è possibile, esse sono rinchiuse in uno o più pacchi sigillati, numerati e timbrati. 3. Il verbale indica anche il luogo della custodia. Il provvedimento previsto dall'articolo 259 comma 1 secondo periodo del codice può essere adottato, quando ne …
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