Sentenza 8 maggio 2012
Massime • 1
In tema di sequestro preventivo di beni immobili, la previsione dell'art. 104 disp. att. cod. proc. pen., come modificato dalla l. n. 94 del 2009, secondo cui lo stesso è eseguito con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici, non implica che al giudice non sia consentito, al fine di garantire le esigenze cautelari sottese, di privare il titolare della materiale disponibilità del bene mediante la nomina di un custode.
Commentario • 1
- 1. Cassazione penale sez. I, 28/02/2023, (ud. 28/02/2023, dep. 20/03/2023), n.11509Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 15 agosto 2023
RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ha sollevato, con ordinanza in data 6 settembre 2022, conflitto negativo di competenza con il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina, con riguardo alla richiesta di liquidazione delle spese di amministrazione e custodia giudiziaria dei beni aziendali (SEP S.r.l.), sottoposti a sequestro preventivo con decreto del GIP di Latina in data 2 ottobre 2017 nel procedimento n. 4993/2017 RGNR PM Latina, avanzata in data 29 luglio 2019 dall'amministratore Dott. C. e inviata all'AG di Roma, in unione agli atti del procedimento già trasmesso per competenza territoriale in data 19 luglio 2018, con …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/05/2012, n. 25118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25118 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. OLDI Paolo - Presidente - del 08/05/2012
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere - N. 524
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PISTORELLI Luca - rel. Consigliere - N. 8697/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di: CH IG;
avverso l'ordinanza del 3/02/2012 del Tribunale di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Mura Antonio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 3 febbraio 2011 il Tribunale di Roma rigettava l'appello cautelare presentato nell'interesse di CH IG avverso il provvedimento con cui il G.i.p. aveva rigettato l'istanza di autorizzazione all'uso di un immobile dell'indagato sottoposto a sequestro preventivo nel corso del procedimento avviato per reati fallimentari.
Il Tribunale sottolineava come il giudice di prime cure, nella costanza del vincolo cautelare, avesse concesso analoga autorizzazione in relazione ad altri immobili oggetto di sequestro in quanto adibiti ad uso abitativo "primario" della famiglia del CH, negandola invece in ordine a quello in oggetto - sito nel territorio del comune di Olbia - in ragione del fatto che lo stesso fosse invece occupato più che altro nel periodo estivo. Ed in tal senso lo stesso Tribunale sottolineava come l'appellante non avesse provato l'affermata occupazione dell'immobile da parte della moglie dell'indagato per oltre sette mesi all'anno, escludendo anche solo la necessità di tale occupazione per le asserite esigenze terapeutiche della stessa. Quanto infine alle censure avanzate con riguardo alla scelta di disporre l'amministrazione attiva dell'immobile i giudici romani replicavano che le decisioni circa le modalità di conservazione dei beni in sequestro devono ritenersi di competenza esclusiva del giudice procedente.
2. Avverso il provvedimento propone ricorso il difensore dell'indagato lamentando l'omessa motivazione sull'obiezione sollevata in sede di appello circa l'illegittimità della scelta operata dal giudice di prime cure di nominare un custode per il bene sequestrato e di affidare allo stesso un incarico di custodia "attiva" del medesimo pur non ricorrendone i presupposti di legge ai sensi dell'art. 104 bis disp. att. c.p.p., lett. b) e ribadendo come invece l'affidamento dello stesso al proprietario avrebbe comunque meglio tutelato l'interesse alla sua conservazione. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il motivo di ricorso con cui vengono formalmente eccepite carenze motivazionali del provvedimento impugnato (la cui prospettabilità in questa sede sarebbe in realtà inammissibile con il ricorso in materia cautelare reale), ma che sostanzialmente censura la violazione della legge processuale in ordine alla nomina di un custode e all'affidamento allo stesso dell'amministrazione attiva del bene in sequestro, è infondato.
È sì vero, come sostenuto dal ricorrente, che il testo previgente dell'art. 104 disp. att. c.p.p., rinviava, ai fini dell'esecuzione del sequestro preventivo, alle norme dettate dalle medesime disposizioni di attuazione per l'esecuzione del sequestro probatorio, nel mentre tale rinvio è stato eliminato nella nuova formulazione della norma introdotta dalla L. n. 94 del 2009, ma le conseguenze di tale modifica non sono quelle pretese dal ricorrente, risultando dunque priva di fondamento la censura avanzata nei confronti del provvedimento impugnato, il quale, avendo correttamente applicato la legge processuale, non aveva tra l'altro alcun dovere di rendere ulteriore motivazione sul punto (Sez. Un. n. 155/12 del 29 settembre 2011, Rossi, in motivazione). Infatti il previgente testo del citato art. 104 si limitava a stabilire che al sequestro preventivo si applicassero le disposizioni relative all'esecuzione del sequestro probatorio, segnatamente gli artt. 81 e 88 delle medesime disposizioni di attuazione, ed aveva, per il suo minimalismo, dato luogo a non pochi problemi in sede applicativa. Per quanto qui di interesse tali interrogativi riguardavano non tanto la possibilità di affidare i beni sequestrati ad un custode, quanto piuttosto quella di affidare al custode l'amministrazione "attiva" di tali beni, in quanto ne' l'art. 104, ne' le norme da esso richiamate, disponevano alcunché in proposito.
Sulla questione la giurisprudenza di legittimità si è orientata prevalentemente nel senso per cui, pur nel silenzio del legislatore, all'autorità giudiziaria fosse data la possibilità, in ragione di una scelta discrezionale, di affidare al custode anche l'amministrazione dei beni sequestrati in quanto finalizzata alla loro conservazione (Sez. 5 n. 34645 del 9 luglio 2001, Pane, rv 220207; Sez. 2 n. 46850 del 5 novembre 2004, Pallesca, RV 230444;
Sez. 3 n. 18790 del 5 marzo 2008, Chiodi, rv 239891; Sez. 5 n. 30596 del 17 aprile 2009, Cecchi Gori, rv 244477). Viceversa, secondo una pronunzia rimasta peraltro isolata, in virtù del rinvio operato dall'art. 104, la disciplina prevista dall'art. 259 c.p.p., comma 2, concernente il sequestro probatorio, doveva ritenersi applicabile anche al sequestro preventivo, con la conseguenza che sul custode gravasse esclusivamente l'obbligo di conservare le cose sequestrate e di presentarle ad ogni richiesta dell'autorità giudiziaria, non potendo pertanto, vedersi imporre dall'autorità giudiziaria l'onere di provvedere ad ulteriori attività di gestione patrimoniale (Sez. 6 n. 35103 del 26 giugno 2003, Miceli, rv 226899). Sotto altro profilo la giurisprudenza aveva invece escluso la possibilità di trascrivere nei registri immobiliari il provvedimento di sequestro preventivo di un bene immobile, sottolineando che detta formalità esulava dalle previsioni normative, essendo espressamente prevista esclusivamente per il sequestro eseguito ai sensi della L. 7 agosto 1992, n. 356, art. 12 sexies e dall'art. 317 c.p.p. per quello conservativo (Sez. 6 n, 3148 del 15 ottobre 1996, Coscia, rv 206496; Sez. 6 n. 3191/01 del 27 novembre 2000, Palini, rv 219622). Il vuoto normativo aveva condotto a sollevare anche una questione di legittimità costituzionale sul presupposto che la non trascrivibilità precludeva al sequestro preventivo il raggiungimento dello scopo per il quale era previsto dalla legge (evitare che la disponibilità di una cosa pertinente al reato aggravasse o protraesse le conseguenze del reato o agevolasse la commissione di altri reati), atteso che la semplice esecuzione nelle forme previste per il sequestro probatorio non incideva sulla libera disponibilità del bene, che, pur sequestrato, avrebbe potuto essere ceduto a terzi di buona fede (la Corte Costituzionale, con ordinanza n. 48 depositata il 5 marzo 1998, aveva dichiarato la questione manifestamente infondata, ma solo in considerazione del parametro evocato;
il giudice rimettente aveva denunciato infatti unicamente la violazione dell'art. 97 Cost., comma 1, trascurando di considerare che il principio del buon andamento della P.A. non riguarda l'esercizio della funzione giurisdizionale nel suo complesso ed i diversi provvedimenti che ne costituiscono espressione). È in questo contesto che il legislatore, attraverso la L. n. 94 del 2009, ha provveduto a modificare l'art. 104 disp. att. c.p.p.,
disciplinando in modo dettagliato l'esecuzione del sequestro preventivo e, soprattutto, con riguardo ai beni immobili e mobili registrati, che ne costituiscano oggetto, imponendo la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici.
La norma specifica altresì le modalità di esecuzione del sequestro preventivo sui mobili e sui crediti (secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo in quanto applicabili), sulle azioni e sulle quote sociali (con l'annotazione nei libri sociali e con l'iscrizione nel registro delle imprese), sugli strumenti finanziari dematerializzati, ivi compresi i titoli del debito pubblico (con la registrazione nell'apposito conto tenuto dall'intermediario). Infine, la nuova disposizione prevede che il sequestro preventivo sui beni aziendali (organizzati per l'esercizio di un'impresa) sia eseguito, oltre che con le modalità previste dalla natura del singolo bene sequestrato, con l'immissione dei beni in possesso dell'amministratore (e con l'iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese presso il quale è iscritta l'impresa).
Il nuovo art. 104 riproduce, inoltre, il richiamo, già contenuto nel precedente testo, alla disposizione di attuazione contenuta nell'art. 92, la quale prevede che l'ordinanza che dispone il sequestro preventivo debba essere immediatamente trasmessa, a cura della cancelleria del giudice, all'organo che deve provvedere all'esecuzione ovvero, nel corso delle indagini preliminari, al pubblico ministero che ne ha fatto richiesta, il quale ne cura l'esecuzione.
La novella ha poi introdotto nelle succitate disposizioni di attuazione l'inedito art. 104 bis, il quale stabilisce che, nel caso in cui il sequestro preventivo abbia per oggetto aziende, società ovvero beni di cui sia necessario assicurare l'amministrazione (esclusi quelli destinati ad affluire nel Fondo unico giustizia, di cui al D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 61, comma 23, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133) l'autorità giudiziaria deve nominare un amministratore giudiziario. Questi dovrà essere scelto nel costituendo Albo Nazionale degli Amministratori Giudiziari, ma è data tuttavia possibilità all'autorità giudiziaria di affidare la "custodia" a soggetti diversi da quelli sopra indicati.
Il ricorrente afferma che il descritto complesso normativo, per quanto qui di interesse, avrebbe dunque imposto come unica forma di esecuzione del sequestro preventivo di immobili la trascrizione del provvedimento cautelare negli appositi registri con la conseguenza che non solo sarebbe superflua, ma altresì illegittima la nomina di un custode.
La tesi, come accennato, è priva di fondamento. La stessa è innanzi tutto smentita proprio dalle modalità con cui il legislatore ha inteso intervenire per colmare le lacune evidenziatesi nella prassi in riferimento al previgente assetto. Infatti la stessa introduzione di una disciplina dell'amministrazione dei beni in sequestro dimostra che la finalità dell'art. 104 è esclusivamente quella di assicurare la pubblicità del provvedimento cautelare a garanzia della sua efficacia ed a tutela dei terzi di buona fede e non già quella di salvaguardare la conservazione fisica del bene. Ed in tal senso, come già ricordato da questa Corte, ai fini della esecuzione del sequestro preventivo, le modalità di trascrizione del relativo provvedimento presso i competenti uffici non sostituiscono tale incombente alle ordinarie modalità di apprensione del bene e della sua custodia, atteso che la finalità della su indicata disposizione è quella di disciplinare l'apposizione del vincolo in modo da renderlo opponibile a terzi (Sez. 4 n. 22569 del 25 maggio 2010, Gasacela, rv 247818). Ritenere che basti la sola modalità di iscrizione del vincolo nei registri pubblici non consentirebbe, infatti, una reale possibilità di esecuzione cautelare nei tanti casi in cui l'apprensione materiale del bene sia valutata dal giudice, secondo una ragionevole prognosi, come indefettibile per garantire le finalità al cui soddisfacimento la misura cautelare è strumentale.
In definitiva l'elisione del rinvio alle norme che disciplinavano le modalità di esecuzione del sequestro probatorio non comporta, come pretenderebbe invece il ricorrente, l'automatica sottrazione di quello preventivo all'operatività della disposizione generale contenuta nell'art. 259 c.p.p., che in realtà non è mai stata oggetto di espresso rinvio da parte dell'art. 104 proprio in forza della sua valenza generale. Non di meno la riforma del 2009 non ha in alcun modo sottratto al giudice il potere di privare il titolare della materiale disponibilità del bene, provvedendo in tal caso alla nomina di un custode, salvo ritenere che non sia necessario procedervi quando il bene non presenti particolari esigenze di conservazione e le esigenze cautelari risultino ugualmente garantite anche qualora lo stesso rimanga nella disponibilità di colui che lo detiene (sia esso l'indagato o un soggetto terzo).
A riprova della correttezza di tali conclusioni soccorre del resto proprio il tenore letterale dell'art. 104 bis, che fa espresso riferimento all'istituto della custodia (e dunque implicitamente proprio alla disciplina del citato art. 259), dissolvendo così ogni residuo dubbio in proposito.
Quest'ultima disposizione facoltizza poi la gestione attiva, tra l'altro, dei "beni di cui sia necessario assicurare l'amministrazione", rimettendo all'evidenza al giudice il compito di individuare in concreto quali beni richiedano un tale tipo di intervento. Che è esattamente quanto avvenuto nel caso di specie. In proposito il ricorrente lamenta altresì presunte carenze motivazionali del provvedimento impugnato proprio in riferimento alla prospettata scarsa coerenza, rispetto all'esigenza conservativa, della scelta di affidare al custode la gestione attiva dell'immobile in sequestro. Ma sotto questo profilo il ricorso deve ritenersi inammissibile, atteso che come già ricordato, il regime impugnatorio stabilito dall'art. 325 c.p.p. consente di ricorrere per cassazione esclusivamente per violazione di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 8 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2012