Sentenza 6 maggio 2009
Massime • 1
Rientrano nella competenza del g.i.p., in quanto "autorità giudiziaria" che ha disposto il sequestro, e non del P.M., la nomina del custode per l'amministrazione dei beni sottoposti a sequestro preventivo e la determinazione delle modalità di esecuzione del medesimo.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/05/2009, n. 23572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23572 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PAGANO Filiberto - Presidente - del 06/05/2009
Dott. PRESTIPINO ON - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - N. 797
Dott. CHINDEMI Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - rel. Consigliere - N. 7252/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE DI TRAPANI;
avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Trapani pronunciata in data 30/12/2008 nei confronti di:
1. DI RA nato il [...];
2. CO LO nata il [...];
3. DI UD nato il [...];
4. RA ZI nato il [...];
Visti gli atti, ed il ricorso;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Geppino Rago;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Giuseppe Febbraro che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
Udito il difensore avv. TRIPODO Raimondo che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
FATTO
In data 13/11/2008 il GIP di Trapani disponeva il sequestro preventivo delle quote sociali e del relativo patrimonio, delle società: DA s.n.c. con sede in Gela, Via Niscemi n. 42 di AD IO e LO LO s.n.c. - Universal Games S.R.L., con sede in Gela, Via Niscemi n. 42, il cui capitale sociale di Euro 12.000,00 risulta ripartito tra AD AU per Euro 10.800,00 e AD IO, che ricopre anche la carica di amministratore, per Euro 1.200,00 - Net Service, s.r.l., con sede in Gela Via Niscemi n. 42, il cui capitale sociale di Euro, 10.000,00 risulta ripartito tra LO LO per Euro 7.500,00 e GI MO, che ricopre anche la carica di amministratore, per Euro 2.500 - SLOTMATICA s.r.l., con sede in Gela, Via Zona Industriale, 1 A strada, il cui capitale sociale di Euro 10.000,00 risulta ripartito tra LO LO per Euro 7.500,00 e GI MO, che ricopre anche la carica di amministratore, per Euro 2.500,00 - CO.BA LNTEMATIONAL DI CO LO & C. S.A.S., con sede in Gela Via Vincenti n. 2, con capitale sociale di Euro 5.164,56 di cui la LO L., socia accomandataria, detiene la quota di Euro 3.873,42, mentre la restante quota è detenuta da NE ON (padre di NE ES, collaboratore di AD IO) - Game Inside s.r.l., con sede in Gela Via Crispi n. 126, il cui capitale sociale risulta ripartito tra RA IO e D'NT IO.
Il successivo 14 novembre 2008 il P.M. di Trapani, in sede di esecuzione del sequestro preventivo, nominava il custode ed amministratore dei beni in sequestro e delle quote sociali. Il 23 novembre il medesimo P.M. disponeva, con il provvedimento impugnato, che "l'amministratore nominato e la P.G. delegata procedano alla sospensione, in sicurezza, dell'intera attività produttiva delle società in sequestro ed alla chiusura di tutti gli immobili e gli impianti" non potendo "essere proseguito il normale esercizio dell'attività per il rischio di dispersione delle prove ed il pericolo che il reato venga reiterato e comunque portato ad ulteriore conseguenze". I legali rappresentanti delle suddette società proposero appello ed il Tribunale di Trapani, con ordinanza del 30/12/2008, annullò il suddetto provvedimento, osservando:
- l'impugnazione doveva ritenersi fondata "poiché il P.M. ha nella sostanza emesso, senza titolo, un nuovo provvedimento cautelare reale come si ricava testualmente dal richiamo all'esigenza di evitare il pericolo di dispersione delle prove ed il pericolo che il reato venga reiterato o comunque portato ad ulteriori conseguenze. In realtà tali pericoli erano stati già valutati dal GIP e ad essi si era posto rimedio con l'adozione del decreto di sequestro preventivo da parte del medesimo giudice e con la nomina dell'amministratore che avevano avuto l'effetto di sottrarre la gestione dei beni all'indagato AD IO.
- Qualunque altro intervento a tutela di ulteriori esigenze cautelari avrebbe dovuto essere adottato dal Giudice.
- Peraltro qualsiasi difficoltà operativa avrebbe potuto essere ovviata attribuendo all'amministratore la facoltà di nominare degli ausiliari che fossero in grado di tenere sotto controllo l'intera attività produttiva.
- D'altronde, a fronte della attuale persistenza della sospensione dell'attività produttiva cui ha fatto riferimento in sede di udienza l'indagato AD, va considerata la valutazione espressa dall'amministratore nella relazione depositata il 2/12/2008 "di adottare tempestivo provvedimento relativo all'eventuale prosecuzione dell'attività produttiva a salvaguardia del valore delle società e del livello occupazionale".
Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il P.M. adducendo i seguenti motivi:
Travisamento dei fatti: sostiene il ricorrente che, erroneamente, il Tribunale aveva qualificato il provvedimento impugnato come un autonomo sequestro preventivo emesso senza alcun titolo. In realtà, avendo esso P.M., provveduto alla nomina dell'amministratore giudiziario, si era limitato a dare a costui delle direttive, peraltro ad abundantiam, atteso che, operando le società in sequestro nel settore del noleggio dei video poker, senza alcuna autorizzazione e con collegamenti anomali alla rete telematica dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato, allo stesso incombente avrebbe potuto provvedere l'amministratore in via autonoma. Il Tribunale era caduto in errore perché:
- non aveva considerato che, avendo la Procura, in linea con le disposizioni del g.i.p., nominato l'amministratore, non poteva che essere il P.M. ad impartire le prime direttive finalizzate all'amministrazione e gestione dei beni aziendali;
- non aveva valutato che le finalità preventive non necessariamente potevano essere realizzate con il sequestro ma anche con altri atti di natura eterogenea come ad es., appunto, una direttiva organizzativa ad un amministratore giudiziario: ciò è tanto vero che l'annullamento ha effetti abnormi perché, di fatto, non ha sortito alcuna conseguenza a favore dell'indagato;
- d'altra parte, se fosse fondata la tesi del Tribunale, il provvedimento avrebbe dovuto essere qualificato come sequestro probatorio (al quale la Procura era legittimata) ma, in tal caso, il Tribunale avrebbe dovuto procedere ex art. 324 c.p.p.. DIRITTO
In ordine alla qualificazione giuridica va osservato che, in effetti, sul punto, il motivo proposto deve ritenersi fondato, in quanto, essendo state le società già sottoposte a sequestro preventivo da parte del g.i.p., ed essendo stato nominato un amministratore giudiziario da parte del P.m. (del che il Tribunale ne era perfettamente a conoscenza come risulta dall'ordinanza impugnata:
cfr. pag. 2 Premessa), il provvedimento del P.m. non può che essere interpretato come un provvedimento di natura esecutiva innestatosi nell'ambito del già concesso ed eseguito sequestro preventivo. Tuttavia, la decisione del Tribunale va confermata sebbene con altra motivazione sulla base delle seguenti considerazioni:
- in ordine alla fase ed alle modalità esecutive del sequestro preventivo, il contesto normativo al quale occorre far riferimento è costituito dall'art. 259 c.p.p., comma 1 e art. 81, comma 3 e art.104 disp. att. c.p.p. dai quali si desume che, in virtù del rinvio operato dall'art. 104 disp. att. c.p.p., la disciplina prevista dall'art. 259 cod. proc. pen., in tema di sequestro probatorio, è applicabile anche al sequestro preventivo con la conseguenza che sussiste, anche in quest'ultima ipotesi, la possibilità di affidare al custode l'amministrazione dei beni sequestrati in ragione di una scelta discrezionale rimessa all'autorità giudiziaria: in terminis Cass. 46850/2004 Rv. 230444 - Cass. 18790/2008 Rv. 239891;
- dall'art. 259 c.p.p. si desume, poi, (sempre in virtù dell'art.104 disp. att. c.p.p.) che "l'autorità giudiziaria" che determina le modalità esecutive, è l'autorità giudiziaria che ha disposto il sequestro: quindi, il P.M. (in caso di sequestro probatorio ex art.253 c.p.p.), o il G.I.P. (in caso di sequestro conservativo e preventivo);
- ne consegue che, vertendosi in una ipotesi di sequestro preventivo, tutte le successive modalità di esecuzione del medesimo, non possono che rientrare nella competenza del G.I.P. (come peraltro ha osservato correttamente il Tribunale) il quale, anche su sollecitazione e richiesta del P.M., è l'unico organo legittimato ad impartire ordini o direttive all'amministratore giudiziario;
- la circostanza che sia stato il P.M. a nominare l'amministratore, consenziente il G.I.P., non immuta i termini del problema atteso il chiaro contesto normativo.
Il ricorso, va, quindi, rigettato.
P.Q.M.
RIGETTA il ricorso.
Così deciso in Roma, il 6 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2009