Sentenza 5 novembre 2004
Massime • 1
In virtù del rinvio operato dall'art. 104 disp. att., la disciplina prevista dall'art. 259 cod. proc. pen., in tema di sequestro probatorio, è applicabile anche al sequestro preventivo con la conseguenza che sussiste, anche in quest'ultima ipotesi, la possibilità di affidare al custode l'amministrazione dei beni sequestrati in ragione di una scelta discrezionale rimessa all'autorità giudiziaria, la quale, viceversa, deve obbligatoriamente procedere in tal senso nell'ipotesi di sequestro di beni pertinenti a delitti di mafia (art. 12 sexies D.L. 8 giugno 1992, n. 306, conv. con mod. in Legge 8 agosto 1992, n. 356).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/11/2004, n. 46850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46850 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RIZZO Aldo - Presidente - del 05/11/2004
Dott. MORGIGNI Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - N. 1528
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - N. 14846/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ES IT nata il [...] in [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Campobasso in data 12.2.04 con la quale è stato confermato il decreto di sequestro preventivo del Gip del Tribunale di Larino in data 13.1.04 avente ad oggetto l'opificio industriale della "Gilda Lavanderia Industriale s.a.s.";
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Filiberto Pagano;
udita la requisitoria del Procuratore Generale nella persona del sostituto Dott. Mario Fraticelli il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
letta l'ordinanza in epigrafe ed i motivi di ricorso. LA CORTE OSSERVA Le indagini hanno evidenziato l'esistenza di una struttura che con false fatturazioni a mezzo di società "cartiere" o "filtro" ha ottenuto non dovuti rimborsi IVA quantificabili in oltre 37 miliardi di lire nonché erogazioni di finanziamenti dal Ministero delle Attività Produttive quantificabili in decine di miliardi facendo figurare non veritieri acquisti di macchinari industriali nuovi e creazione di opifici industriali. In particolare la società sequestrata ha ottenuto rimborsi Iva per lire 2,5 miliardi di lire ed il Tribunale ha accertato il "forte legame pertinenziale tra l'immobile e i fondi pubblici lucrati" osservando che anche i beni con i quali vengono sostituiti il prodotto ed il profitto del reato possono qualificarsi alla stregua delle cose pertinenti al reato. Il difensore della ricorrente deduce violazione del termine di cui agli artt. 324 c. 7 e 309 c. 10 c.p.p. non essendo stata la decisione adottata nei dieci giorni dal ricevimento degli atti in Tribunale con la conseguente inefficacia del provvedimento che ha disposto la misura cautelare reale. Osserva che i termini erano decorsi in quanto il giudice del Riesame aveva già a disposizione gli atti trasmessi in occasione richiesta di riesame proposta da altro indagato. Deduce violazione di legge per essere il provvedimento "incongruo" nella parte che ha rigettato il gravame concernente la nomina del custode con qualità di amministratore, disposizione che dice illegittimo e non costituente un mero momento esecutivo del provvedimento di sequestro, come ritenuto dal giudice della cautela. Il ricorso è infondato. Ciascun procedimento di riesame è autonomo rispetto alle posizioni di altri coindagati ricorrenti avverso provvedimenti adottati nello stesso procedimento principale. Gli atti sui quali si è formato il provvedimento cautelare oggetto di riesame devono conseguentemente pervenire al giudice collegiale con riferimento a ciascun ricorso, senza che il Tribunale per decidere debba presuntivamente ed arbitrariamente ricavare gli atti del giudizio cautelare da altri fascicoli formati in occasione di differenti ricorsi, fascicoli ai quali comunque non è fatto espresso riferimento dagli uffici di cancelleria nella trasmissione degli atti. Nella concreta fattispecie la decisione è stata adottata nei dieci giorni dalla ricezione degli atti ed al riguardo non ha alcun rilievo la generica affermazione della ricorrente secondo la quale gli stessi atti erano già nella disponibilità del Tribunale perché allegati al procedimento di riesame di altro indagato, dovendo gli stessi essere espressamente trasmessi o comunque indicati dall'ufficio competente alla trasmissione degli atti. Con riguardo al secondo motivo di ricorso deve ricordarsi che le S.U. (Sentenza 3.12. 94 n. 9, rv. 199174) hanno statuito che spetta al giudice di adottare gli accorgimenti più opportuni per assicurare, con equilibrio degli opposti interessi, la corretta custodia ed amministrazione delle cose sequestrate. Si condivide quindi il principio di legittimità che ha ritenuto possibile per il sequestro preventivo la nomina di un custode con compiti di amministratore del bene sequestrato, in quanto ex art. 104 disp. att. c.p.p. la disciplina prevista dall'art. 259 c.p.p., in tema di sequestro probatorio è applicabile anche al sequestro preventivo con la conseguenza che sussiste anche in quest'ultima ipotesi la possibilità di affidare al custode l'amministrazione dei beni sequestrati in ragione di una scelta discrezionale rimessa all'autorità giudiziaria. La nomina di amministratore è invece obbligatoria per i sequestri di beni pertinenti a delitti di mafia ex art. 12 sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1992, n. 356 (Cass. 5^ 24.9.91 n. 34645, c.c. 9.7.01). Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso l'indagata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 novembre 2004. Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2004