Sentenza 5 marzo 2008
Massime • 1
In virtù del rinvio operato dall'art. 104 disp.att., la disciplina prevista dall'art. 259 cod. proc. pen., in tema di sequestro probatorio, è applicabile anche al sequestro preventivo con la conseguenza che sussiste, anche in quest'ultima ipotesi, la possibilità di affidare al custode l'amministrazione dei beni sequestrati in ragione di una scelta discrezionale rimessa all'autorità giudiziaria, la quale, viceversa, deve obbligatoriamente procedere in tal senso nell'ipotesi di sequestro di beni pertinenti a delitti di mafia.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/03/2008, n. 18790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18790 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ALTIERI Enrico - Presidente - del 05/03/2008
Dott. GRILLO Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 00264
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giuseppe - Consigliere - N. 043250/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
OD BA, N. IL 01/01/1942;
avverso ORDINANZA del 05/11/2007 GIP TRIBUNALE di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SARNO GIULIO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. SALZANO Francesco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore Avv. FRATTINI Luigi;
Avv. LUCERI Giorgio (sost. proc.).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
CH TI impugna per cassazione il provvedimento con il quale il GIP del tribunale di Napoli confermava la nomina degli amministratori giudiziali dell'azienda della società FAECO sottoposta a sequestro preventivo per i reati di cui all'art. 483 c.p. e D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 260.
Eccepisce il ricorrente che il provvedimento del GIP rappresenta un atto abnorme lamentando che l'amministrazione dei beni sequestrati sia stata affidata a un custode in base a un'inammissibile applicazione analogica della L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies, che prevede solo per particolari reati, diversi da quelli a lui contestati, la possibilità di affidare a un custode l'amministrazione dei beni sequestrati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
L'iniziativa del GIP appare invero adottata in conformità alle disposizioni vigenti.
Al riguardo questa Corte ha già affermato in alcune decisioni che la possibilità di affidare al custode l'amministrazione dei beni sequestrati si desume inequivocabilmente dall'art. 259 c.p.p., comma 1, laddove prevede che il giudice debba determinare le modalità
della custodia e che l'art. 259 c.p.p., benché dettato in tema di sequestro probatorio, è indiscutibilmente applicabile anche al sequestro preventivo, in ragione del rinvio contenuto nell'art. 104 disp. att. c.p.p. (Cass., sez. un., 18 maggio 1994 Soc. Comit
leasing). Sicché, quando si tratti di sequestro preventivo, il giudice deve determinare le modalità di custodia anche in funzione della tutela delle finalità cautelari proprie della misura;
ed è evidente che quando oggetto di sequestro sia un azienda, può risultare opportuno affidarne l'amministrazione al custode. Si è anche precisato nell'occasione che il D.L. 8 giugno 1992, n.306, art. 12 sexies, convertito con modificazioni nella L. 8 agosto 1992, n. 356, non prevede una modalità eccezionale di custodia dei beni sequestrati, ma si limita solo a imporre che, nel caso di sequestro di beni pertinenti a delitti di mafia, ne vada sempre affidata l'amministrazione a un custode, in modo da sottrarla agli ambienti criminali dal quale i beni provengono. In altre parole ciò che di regola è solo possibile in ragione di una scelta discrezionale del giudice, diviene così obbligatorio per i delitti di criminalità organizzata (Sez. 2, n. 46850 del 2004 Rv. 230444;
Sez. 5 n. 34645 del 2001 Rv. 220207). A tale orientamento il Collegio ritiene di dovere aderire anche in considerazione del fatto che l'azienda si caratterizza non già come un semplice insieme di beni ma invece come una entità dotata di una propria autonomia organizzativa ed economica funzionalizzata allo svolgimento di un'attività volta alla produzione di beni o servizi, che lega la sua esistenza alla continuazione dell'attività imprenditoriale.
E la sostituzione degli amministratori per il tempo in cui opera la misura cautelare tende evidentemente a garantire proprio la corretta prosecuzione dell'attività aziendale.
Non ritiene quindi il Collegio di potere aderire al diverso orientamento di legittimità secondo il quale avendo il custode esclusivamente l'obbligo di conservare le cose sequestrate e di presentarle ad ogni richiesta dell'autorità giudiziaria non può essergli imposto dall'autorità giudiziaria l'onere di provvedere ad ulteriori attività di gestione patrimoniale, come, ad esempio, al reimpiego delle somme di denaro derivanti dal rimborso di titoli, oggetto del sequestro, che vengano a scadenza nelle more del vincolo giudiziario (Sez. 6, n. 35103 del 2003 Rv. 226899); orientamento che peraltro, alla luce dei principi costantemente affermati da questa Corte e ribaditi anche di recente dalle S.U. (n. 5307 del 2007 Rv. 238240), in nessun caso comporta l'abnormità del provvedimento di nomina degli amministratori.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2008