Sentenza 29 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/05/2001, n. 7309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7309 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2001 |
Testo completo
Aula B' SAZI1 7309 0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORT Oggetto Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 16221/99 Dott. Paolino DELL'ANNO Dott. Erminio RAVAGNANI Consigliere Cron.•16796 Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Rep. Dott. Gabriella COLETTI Consigliere Ud.26/03/01 Dott. Giovanni AMOROSO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LA EL, nella qualità di avente causa di AN CO, (deceduto), NO NI, nella qualità di avente causa di NO AR (deceduto) elettivamente domiciliati in ROMA VIALE REGINA MARGHERITA 83/D, presso lo studio dell'avvocato SEDE PATRONATO INAS, rappresentati e difesi dall'avvocato ERNESTO NENCHA, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, 2001 elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, 1435 -1- presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, EL DI LULLO, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
resistente con mandato · avverso la sentenza n. 2856/98 del Tribunale di BARI, depositata il 13/08/98 R.G.N. 1722/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/03/01 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;
udito l'Avvocato DI LULLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. TO MARTONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- r.g.n. 16221/1999 ud. 26 marzo 2001 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con sentenza del 18 giugno 13 agosto 1998 il tribunale di Bari - pronunciando quale giudice di rinvio dopo che questa Corte aveva affermato il seguente principio di diritto Ai sensi del combinato disposto dell'art. 6 d.1. 12 settembre 1983 n. 463, convertito nella 1. 11 novembre 1983 n. 638, e dell'art. 11, 22' comma, 1. 24 dicembre 1993 n. 537, nel testo risultante a seguito della sentenza della corte costituzionale 10 giugno 1994 n. 240, il titolare di due o più pensioni, tutte integrate o integrabili al trattamento minimo alla data del 30 settembre 1983, al quale competa il diritto all'integrazione al minimo della pensione individuata ai sensi del 3' comma dell'art. 6 d.
1. n. 463 del 1983, ha diritto al mantenimento delle ulteriori pensioni nell'importo "cristallizzato" al 30 settembre 1983, fino ad assorbimento negli aumenti della pensione-base derivanti dalla perequazione automatica, purché non superi il limite di reddito indicato nel 1' comma dello stesso art. 6>> - ha dichiarato estinto il giudizio proposto da NO CO e da RU titolari di pensione integrata al minimo, neiDO, confronti dell'I.N.P.S. limitatamente alla domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della c.d. cristallizzazione (ossia della conservazione dell'integrazione al minimo della pensione anche a partire dal 1° ottobre 1983). 3 Avverso questa pronuncia propongono ricorso per cassazione i ricorrenti NO EL, nella qualità di avente causa di NO CO, e RU TO, nella qualità di avente causa di RU DO, con un solo motivo di ricorso. L'I.N.P.S. si è costituito depositando soltanto la procura. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo di ricorso i ricorrenti deducono la violazione e comunque l'illegittimità costituzionale dei commi 181, 182 e 183 dell'art. 1 della legge 23.12.1996 n. 662 in relazione agli artt. 3, 24, 38 della Costituzione.
2. Il ricorso è infondato.
2.1. Deve premettersi che la Corte costitituzionale con sentenza n. 314 del 1985 ha dichiarato illegittimo, per violazione 1. 12 agosto dell'art. 3 cost., l'art. 2, 2' comma, lett. a), 1962, n. 1338, nella parte in cui esclude il diritto all'integrazione al minimo della pensione di riversibilità Inps per chi fosse già titolare di pensione di riversibilità a carico dello Stato, qualora per effetto del cumulo fosse superato il trattamento minimo garantito e parimenti (in applicazione dell'art. 27, 1. 11 marzo 1953, n. 87) ha dichiarato illegittimi gli art. 2, 2' comma, lett. a), 1. 12 agosto 1962, n. 1338 e 23, 1. 30 aprile 1969, п. 153, nelle parti, non ancora dichiarate illegittime, che potessero comportare esclusione del diritto all'integrazione al minimo della pensione a favore del titolare anche di altro trattamento pensionistico, qualora per effetto del 4 3 cumulo fosse superato il trattamento minimo garantito. L'art. 6, 7' comma, 1. n. 638 del 1983, ha poi previsto che nell'ipotesi di cumulo di più pensioni integrate al minimo è garantita al pensionato per la pensione concorrente la c.d. cristallizzazione>> dell'importo dell'integrazione al minimo superamento di maturato al 30 settembre 1983, fino al detto rivalutazione automatica trattamento per effetto della della pensione base. Successivamente C. cost. n. 240 del 1994 ha dichiarato illegittimo, per violazione degli art. 3 e 38 cost., l'art. 11, 24 dicembre 1993 n. 537, nella parte in cui (nel 22' comma, 1. caso di concorso di due o più pensioni integrate od integrabili al trattamento minimo, delle quali una sola conserva il diritto all'integrazione ai sensi dell'art. 6, 3' comma, d. 1. 12 settembre 1983 n. 463, convertito in 1. 11 novembre 1983 n. 638, non risultando superati al 30 settembre 1983 i limiti di reddito di cui ai commi precedenti) prevede la riconduzione all'importo a calcolo dell'altra o delle altre pensioni non più integrabili, anziché il mantenimento di esse nell'importo spettante alla data indicata, fino ad assorbimento negli aumenti della pensione base derivanti dalla perequazione automatica. Da ultimo l'art. 36, 5' comma, 1. 23 dicembre 1998 n. 448 disposizione della quale ha fatto applicazione la sentenza impugnata ha sancito l'estinzione dei giudizi pendenti alla data della sua entrata in vigore, aventi ad oggetto le questioni di cui all'art. 1, 181' e 182' comma, 1. 23 dicembre 1996 n. 662. 5 Quest'ultima disposizione detta i criteri con cui deve essere condotta la verifica del requisito reddituale (al quale la sentenza della Corte costituzionale ha condizionato il diritto del pensionato alla cristallizzazione della seconda pensione nell'importo conseguito al 30 settembre 1983), ne consegue che in tutti i casi in cui il giudizio abbia ad oggetto la cristallizzazione, si configura una questione di cui all'art. comma, 1. 662 del 1996/ sotto il profilo1, 182' dell'accertamento del requisito reddituale ivi disciplinato e quindi anche una delle questioni con riferimento alle quali è formulata la previsione di estinzione del giudizio;
la disposizione che prescrive l'estinzione non suscita dubbi di legittimità costituzionale, dovendosi escludere, alla stregua dell'orientamento della corte costituzionale, la menomazione del diritto di azione, avendo la legge almeno parzialmente soddisfatto il diritto fatto valere giudizialmente, determinando tempi e modi dell'adempimento e provvedendo alla copertura finanziaria (ex plurimis Cass., sez. lav., 9 dicembre 1999 n.13792). Pertanto correttamente nella specie il tribunale ha tenuto conto dello jus superveniens (sopra cit.) ed ha conseguentemente dichiarato l'estinzione ex lege del giudizio.
2.2. In particolare poi la questione di costituzionalità sollevata dai ricorrenti è già stata esaminata dalla Corte costituzionale. C. cost. 20 luglio 2000, n.310, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, 6 comma 183, 1. 662 (Misure di23 dicembre 1996, n. razionalizzazione della finanza pubblica) e dell'art. 36, comma 5, 1. 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure urgenti di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), sollevate in - 101, 102 e 113 Cost. riferimento agli artt. 3, 24, 25, 38, l'estinzione d'ufficio, con nella parte in cui prevedono compensazione delle spese, dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore delle rispettive leggi - aventi ad oggetto le questioni di cui all'art. 1, commi 181 e 182, della medesima legge n. 662 del 1996 - e privano di effetto i provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato. Si tratta appunto dei giudizi, quale quello in esame, riguardanti l'attuazione delle pretese vantate dagli interessati sulla base delle due note sentenze n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, con cui la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, rispettivamente, dell'art. 22 1. 21 luglio 1965, n. 903 ("nella parte in cui non prevede che la pensione di riversibilità sia calcolata in proporzione alla pensione diretta integrata al trattamento minimo già liquidata al pensionato o che l'assicurato avrebbe comunque diritto di percepire") e dell'art. 11, comma 22, 1. 24 dicembre 1993, n. 537 ("nella parte in cui -nel caso di concorso di due o più pensioni integrate o integrabili al trattamento minimo, delle quali una sola conserva il diritto all'integrazione ai sensi dell'art. 6, comma 3, d.1. 12 settembre 1983, n. 463, conv. in 1. 11 novembre 1983, n. 638, non risultando superati al 30 settembre 1983 i limiti di reddito fissati nei commi precedenti - prevede la riconduzione all'importo a calcolo dell'altra o delle altre 7 pensioni non più integrabili, anziché il mantenimento di esse nell'importo spettante alla data indicata, fino ad assorbimento degli aumenti della pensione-base derivanti dalla perequazione automatica"). In particolare la Corte ha riconosciuto che, quando si tratta di crediti che scaturiscono dalla pronuncia di illegittimità costituzionale delle norme che li escludevano o li limitavano, il legislatore può prevederne il soddisfacimento con modalità e in misura diverse rispetto ai casi normali. Inoltre in tal caso il legislatore può intervenire anche sui processi in corso, instaurati per chiedere il pieno soddisfacimento dei crediti medesimi, imponendone una definizione ex lege. Nella fattispecie il nuovo assetto dato dal legislatore alla materia non si traduce in una sostanziale vanificazione dei diritti azionati, ma attua una nuova disciplina del rapporto, tale da far venire meno le basi del preesistente contenzioso, in quanto realizza nella misura e con le modalità ritenute dal legislatore compatibili con i limiti, ragionevolmente apprezzati, consentiti dalle circostanze nelle quali esso si è trovato ad operare le pretese fatte valere dagli interessati.
3. Il ricorso pertanto deve essere integralmente rigettato. - che deve ritenersiAi sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. tuttora vigente a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4 d.l. n. 384 del 1992, convertito con 1. n. 438 del 1992, che l'aveva abrogato (C. cost. n. 134 del 1994) - le spese giudiziali nei giudizi aventi ad oggetto prestazioni previdenziali, quale quello in oggetto, non possono 8 essere poste a carico del soggetto soccombente che abbia agito per ottenere una di tali prestazioni non risultando la pretesa manifestamente infondata e temeraria. PER QUESTI OTIVI La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 26 marzo 2001. Il Presidente Il Consigliere estensore (Paolino Dell'Anno) (Giovanni Amoroso) Perlin unian Shill IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 29 MAG. 2001 oggi,. I D IL CANCELLIERE A , S 0 O S 1 L 3 A . L 3 T T O , 5 R B A : A I S ' E N D L P L S A E 3 I T D 7 S N - I 8 G O S - P O 1 N M E 1 A I S D I A E E A D , G O E G O R T E T T N L T S I E I R S G I A E E L D R L O E D 9