Sentenza 9 luglio 2001
Massime • 1
In virtù del rinvio operato dall'art. 104 disp. att. cod. proc. pen., la disciplina prevista dall'art. 259 c.p.p., in tema di sequestro probatorio, è applicabile anche al sequestro preventivo con la conseguenza che sussiste, anche in quest'ultima ipotesi, la possibilità di affidare al custode l'amministrazione dei beni sequestrati in ragione di una scelta discrezionale rimessa all'autorità giudiziaria, la quale, viceversa, deve obbligatoriamente procedere in tal senso nell'ipotesi di sequestro di beni pertinenti a delitti di mafia (art. 12 sexies d. l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1992, n. 356).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/07/2001, n. 34645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34645 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUNO FOSCARINI - Presidente - del 09/07/2001
Dott. NUNZIO CICCHETTI - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIUSEPPE SICA - Consigliere - N. 4320
Dott. ALFONSO AMATO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANIELLO NAPPI - Consigliere - N. 13509/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PA LL,
avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli depositata il 5 marzo Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi
Udite le conclusioni del P.M. Dr. F.M. Iacoviello che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso
Motivi della decisione
LL PA impugna per cassazione l'ordinanza che ha confermato in sede di riesame il sequestro preventivo dei beni aziendali della fallita Mini shop srl, in quanto pertinenti ai reati di bancarotta fraudolenta e falso in bilancio per i quali si procede a carico del ricorrente, amministratore della società. Propone un unico motivo d'impugnazione, con il quale deduce violazione dell'art. 25 comma 2 Cost., lamentando che l'amministrazione dei beni sequestrati sia stata affidata a un custode in base a un'inammissibile applicazione analogica dell'art. 12 sexies della legge n. 356 del 1992, che prevede solo per particolari reati, diversi da quelli a lui contestati, la possibilità di affidare a un custode l'amministrazione dei beni sequestrati.
Il ricorso è manifestamente infondato.
La possibilità di affidare al custode l'amministrazione dei beni sequestrati si desume inequivocabilmente dall'art. 259 comma 1 c.p.p., laddove prevede che il giudice debba determinare le modalità
della custodia. E l'art. 259 c.p.p., benché dettato in tema di sequestro probatorio, è indiscutibilmente applicabile anche al sequestro preventivo, in ragione del rinvio contenuto nell'art. 104 disp. att. (Cass., sez. un., 18 maggio 1994 Soc. Comit leasing). Sicché, quando si tratti di sequestro preventivo, il giudice deve determinare le modalità di custodia anche in funzione della tutela delle finalità cautelari proprie della misura;
ed è evidente che quando oggetto di sequestro sia un azienda, può risultare opportuno affidarne l'amministrazione al custode.
L'art. 12 sexies del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1992, n. 356, non prevede, perciò, una modalità eccezionale di custodia dei beni sequestrati, ma si limita solo a imporre che, nel caso di sequestro di beni pertinenti a delitti di mafia, ne vada sempre affidata l'amministrazione a un custode, in modo da sottrarla agli ambienti criminali dal quale i beni provengono. Ciò che di regola è solo possibile in ragione di una scelta discrezionale del giudice, diviene così obbligatorio per i delitti di criminalità organizzata. Nel caso in esame, pertanto, non v'è stata alcuna violazione della legge;
e tantomeno della Costituzione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di L.
1.000.000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2001.
Depositato in Cancelleria 24 settembre 2001