Cass. pen., sez. V, sentenza 09/07/2001, n. 34645
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Sentenza 9 luglio 2001

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In virtù del rinvio operato dall'art. 104 disp. att. cod. proc. pen., la disciplina prevista dall'art. 259 c.p.p., in tema di sequestro probatorio, è applicabile anche al sequestro preventivo con la conseguenza che sussiste, anche in quest'ultima ipotesi, la possibilità di affidare al custode l'amministrazione dei beni sequestrati in ragione di una scelta discrezionale rimessa all'autorità giudiziaria, la quale, viceversa, deve obbligatoriamente procedere in tal senso nell'ipotesi di sequestro di beni pertinenti a delitti di mafia (art. 12 sexies d. l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1992, n. 356).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 09/07/2001, n. 34645
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 34645
    Data del deposito : 9 luglio 2001

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