Cass. pen., sez. III, sentenza 28/05/2014, n. 39181
CASS
Sentenza 28 maggio 2014

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Massime1

In tema di sequestro preventivo, la disposizione di cui all'art. 322-bis cod. proc. pen., che prevede la generale appellabilità delle ordinanze adottate in materia, non trova applicazione per quei provvedimenti aventi natura sostanzialmente amministrativa che intervengono nella fase dell'esecuzione della misura cautelare e che si concretizzano in provvedimenti di autorizzazione al compimento di atti giuridici di natura privatistica concernenti le vicende e la gestione ordinaria dei beni sequestrati sottoposti ad amministrazione, nonché la nomina o la revoca del custode. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto non impugnabili con l'appello cautelare le modalità di esercizio dell'amministrazione giudiziaria e gli eventuali profili di negligenza dell'amministratore nella gestione dei beni).

Commentario1

  • 1Competenza sull'appello in materia di sequestro: la Consulta
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 7 aprile 2025

    1. Il fatto Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Siracusa disponeva, ai sensi dell'art. 321 del codice di procedura penale, un sequestro preventivo di un depuratore biologico consortile nell'ambito di un procedimento penale iscritto a carico di figure apicali di una società per azioni e dei grandi utenti industriali di un polo petrolchimico. Successivamente all'adozione di siffatta misura cautelare reale, era emanato il d.l. n. 2 del 2023, come convertito, il cui art. 6 ha inserito nell'art. 104-bis norme att. cod. proc. pen. il comma 1-bis.1, ai termini del quale «[q]uando il sequestro [preventivo] ha ad oggetto stabilimenti industriali o parti di essi …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 28/05/2014, n. 39181
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 39181
Data del deposito : 28 maggio 2014

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