Sentenza 28 maggio 2014
Massime • 1
In tema di sequestro preventivo, la disposizione di cui all'art. 322-bis cod. proc. pen., che prevede la generale appellabilità delle ordinanze adottate in materia, non trova applicazione per quei provvedimenti aventi natura sostanzialmente amministrativa che intervengono nella fase dell'esecuzione della misura cautelare e che si concretizzano in provvedimenti di autorizzazione al compimento di atti giuridici di natura privatistica concernenti le vicende e la gestione ordinaria dei beni sequestrati sottoposti ad amministrazione, nonché la nomina o la revoca del custode. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto non impugnabili con l'appello cautelare le modalità di esercizio dell'amministrazione giudiziaria e gli eventuali profili di negligenza dell'amministratore nella gestione dei beni).
Commentario • 1
- 1. Competenza sull'appello in materia di sequestro: la ConsultaDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 7 aprile 2025
1. Il fatto Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Siracusa disponeva, ai sensi dell'art. 321 del codice di procedura penale, un sequestro preventivo di un depuratore biologico consortile nell'ambito di un procedimento penale iscritto a carico di figure apicali di una società per azioni e dei grandi utenti industriali di un polo petrolchimico. Successivamente all'adozione di siffatta misura cautelare reale, era emanato il d.l. n. 2 del 2023, come convertito, il cui art. 6 ha inserito nell'art. 104-bis norme att. cod. proc. pen. il comma 1-bis.1, ai termini del quale «[q]uando il sequestro [preventivo] ha ad oggetto stabilimenti industriali o parti di essi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/05/2014, n. 39181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39181 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2014 |
Testo completo
39 1 8 1 / 14 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE А сп TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. 1422 Saverio F. Mannino - Presidente - Luigi Marini cc 28 maggio 2014 Mariapia G. Savino R.G. n. 52062/2013 Vincenzo Pezzella Alessandro M. Andronio - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da RU IO, nato il [...] RU NI IO, nato il [...] Solar Tecnology s.r.l. avverso l'ordinanza del Tribunale di Brindisi dell'8 luglio 2013; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro M. Andronio;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Vito D'Ambrosio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. Mario Guagliani. DEPOSITATA IN CANCELLERIA 24 SET 2014 IL IL CANCELLIERE Luana Miriant EO T N R E O C RITENUTO IN FATTO Con ordinanza dell'8 luglio 2013, il Tribunale di Brindisi ha rigettato 1. - l'appello proposto dagli interessati avverso il provvedimento dello stesso Tribunale - sezione distaccata di Mesagne del 28 maggio 2013, che aveva pronunciato sulle istanze di RU IO e sulle osservazioni dell'amministratore giudiziario inerenti all'impianto fotovoltaico di proprietà della società Solar Tecnology, sottoposto a sequestro preventivo con decreto del Gip del Tribunale di Brindisi del 22 febbraio 2012 in relazione a reati edilizi. In particolare, RU IO, legale rappresentante della società, aveva lamentato davanti al giudice monocratico procedente una serie di inadempienze dell'amministratore giudiziario, concernenti le modalità di gestione degli impianti e i relativi rapporti con la Solar Tecnology s.r.l., società non sottoposta a sequestro in quanto tale. I profili di doglianza, reiterati con i motivi di appello di fronte al Tribunale, erano riconducibili: alla gestione dei conti correnti formalmente intestati alla società ove confluivano i ricavi derivanti dall'esercizio dell'attività degli impianti in sequestro;
ai problemi derivanti dalla manutenzione straordinaria dell'impianto contrattualmente affidata alla società Winsol, ma di fatto affidata dall'amministratore ad altra ditta, stante l'inerzia della Winsol, pur formalmente diffidata;
a profili di colpa da parte dell'amministratore giudiziario nella gestione della società, con conseguente richiesta di sostituzione del medesimo. Il Tribunale ha premesso che le questioni attinenti alle modalità di esercizio di potere dell'amministrazione giudiziaria e gli eventuali profili di diligenza dell'amministratore, con conseguente richiesta di sostituzione dello stesso, e i relativi provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria devono ritenersi inammissibili, perché attinenti all'ordinaria amministrazione del bene e all'esercizio di poteri gestori di natura tecnico-discrezionale, non sindacabile con l'appello ai sensi dell'art. 322 bis cod. proc. pen. Il Tribunale ha altresì osservato, in relazione ai conti correnti intestati alla società, che essi erano dedicati esclusivamente alla gestione dei beni in sequestro, con la conseguenza che le relative somme dovevano ritenersi sottratte alla disponibilità di detta società. Né sussisteva in capo alla società un diritto all'amministrazione dei conti correnti e alla conseguente rendicontazione, perché un tale diritto non è contemplato dall'art. 104 bis norme att. cod. proc. pen., che disciplina la materia. Quanto, poi, alla presunta violazione dei diritti della società asseritamente realizzata mediante la corresponsione di un compenso all'amministratore giudiziario mediante prelievo diretto dai conti di gestione, il Tribunale ha osservato che, ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. n. 159 del 2011, ritenuto 2Ал applicabile in materia di sequestro preventivo, le spese necessarie o utili per la conservazione dell'amministrazione dei beni sono sostenute dall'amministratore giudiziario mediante prelevamento delle somme riscosse a qualunque titolo ovvero sequestrate e confiscatie o comunque nella disponibilità del procedimento. Analoghe considerazioni il Tribunale ha svolto in relazione alle spese per il pagamento dei mutui accesi dalla società per la realizzazione dell'impianto, in quanto necessari per la conservazione di beni in sequestro e, dunque, di pertinenza dell'amministratore. Quanto, infine, all'intervento manutentivo sui beni, il Tribunale ha ritenuto che si tratti di atto di ordinaria amministrazione, sottratto al sindacato giurisdizionale. 2. - Avverso l'ordinanza gli interessati indicati in epigrafe hanno proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. -Con un primo motivo di doglianza, si rilevano la violazione degli artt. 322 bis cod. proc. pen. e 104 bis norme att. cod. proc. pen. Si sostiene, in particolare, che la differenza fra atti di amministrazione ordinaria, che non avrebbero natura giurisdizionale, e atti di amministrazione straordinaria, che avrebbero una tale natura e sarebbero, dunque, gli unici impugnabili da parte degli interessati, è priva di fondamento normativo. Conseguentemente, i rilievi relativi alla nomina e agli eventuali profili di negligenza dell'amministratore, nonché agli interventi di manutenzione dell'impianto non avrebbero potuto essere ritenuti inammissibili.
2.2. Si prospetta, in secondo luogo, la violazione dell'art. 4 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, perché il compenso all'amministratore non avrebbe potuto essere prelevato forzosamente ad opera dello stesso amministratore, dai conti correnti della società, non sottoposti a sequestro. Precisa la difesa che l'unico oggetto del sequestro è l'impianto fotovoltaico e che la normativa antimafia di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 159 del 2011 non trova applicazione in relazione ai reati edilizi, per i quali qui si procede. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. - Il ricorso è solo parzialmente fondato. -3.1. In relazione al primo motivo di impugnazione con il quale si prospetta, in sostanza, l'autonoma impugnabilità dei provvedimenti relativi all'ordinaria amministrazione del bene sequestrato - deve premettersi che il sequestro preventivo avente ad oggetto l'impianto fotovoltaico della società ricorrente è stato correttamente eseguito, nel caso di specie, a norma dell'art. 104, comma 1, lettera c), norme att. cod. proc. pen., con la nomina e l'immissione in possesso di un amministratore, trattandosi di un bene produttivo, del quale è necessario assicurare l'amministrazione, зал ai sensi del successivo articolo 104 bis (in tal senso, sez. 5, 17 aprile 2009, n. 30596, rv. 244477; sez. 5, 7 maggio 2013, n. 28336, rv. 256775). E in presenza di un bene soggetto a sequestro preventivo e sottoposto ad amministrazione, deve essere circoscritto l'ambito di operatività dell'art. 322 bis, nel senso che esso non è tale da ricomprendere quei provvedimenti aventi natura sostanzialmente amministrativa che intervengono nella fase dell'esecuzione della misura cautelare reale e che si concretizzano in provvedimenti di autorizzazione al compimento di atti giuridici di natura privatistica concernenti le vicende e la gestione dei beni stessi nonché la nomina o revoca del custode. Sul punto, questa Corte ha, ad esempio, negato che possa essere impugnato il provvedimento di affidamento agli organi di polizia dei beni mobili iscritti in pubblico registro appartenenti all'imputato e sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria antidroga, avendo tale provvedimento l'esclusivo effetto di individuare il soggetto cui è rimesso l'ufficio di custode giudiziale dei veicoli sequestrati, fatta salva la necessità di garantire il contraddittorio qualora i beni appartengano a terzi (sez. 4, 12 giugno 2007, n. 28123, rv. 237099; sez. 6, 21 febbraio 2013, n. 9727, rv. 255723). Più in generale, fra gli atti aventi natura amministrativa, riconducibili alla categoria dell ordinaria amministrazione” devono essere compresi, oltre alla nomina revoca del custode dell'amministratore, tutti quegli atti che non riguardano direttamente la consistenza o la sopravvivenza del bene, così da non incidere su posizioni di diritto soggettivo della parte. Tra le ordinanze in materia di sequestro preventivo» verso le quali è esperibile l'appello previsto dall'art. 322 bis devono essere, invece, incluse quelle con le quali il custode dei beni sequestrati venga autorizzato a compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione (sez. 5, 24 aprile 2001, n 29391, in www.leggiditalia.it). Nel caso deciso con tale ultima pronuncia, si era ritenuto che fosse appellabile, da parte del p.m., l'ordinanza con la quale il g.i.p., in presenza di sequestro preventivo avente ad oggetto il pacchetto azionario di una società, aveva consentito al custode giudiziario, di cedere all'imputato una parte del suindicato pacchetto, a fronte dell'impegno assunto dal cessionario di sistemare le pendenze esistenti tra la società e l'amministrazione finanziaria. Venendo al caso di specie, deve rilevarsi che il Tribunale ha correttamente applicato tali principi, laddove ha rilevato che le questioni riferite alle modalità di esercizio dell'amministrazione giudiziaria e agli eventuali profili di negligenza dell'amministratore, con conseguente richiesta di sostituzione dello stesso, e i relativi provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria, devono ritenersi inammissibili, perché 4 ле attinenti all'ordinaria amministrazione del bene e, dunque, non sindacabili con l'appello ai sensi dell'art. 322 bis cod. proc. pen. Ne deriva l'infondatezza del primo motivo di ricorso. 3.2. - Il secondo motivo di impugnazione è, invece, fondato. Correttamente il Tribunale ha rilevato che le somme ricavate dall'esercizio dell'impianto sottoposto a sequestro e utilizzate per la gestione dello stesso afferiscono in quanto tali all'amministrazione dell'impianto e sono sottratte, dunque, alla disponibilità della società ricorrente. Né vi è dubbio che il prelievo forzoso, da parte dell'amministratore, dai conti correnti della società del proprio compenso mensile rientri nell'ambito delle attività di straordinaria amministrazione, trattandosi di un pagamento di somme posto a carico del bene sottoposto a sequestro, e perciò idoneo a depauperarne la consistenza. Nondimeno, il prelievo diretto dai conti di gestione non avrebbe potuto essere autorizzato, non essendo applicabile alla fattispecie l'art. 42 del d.lgs. n. 159 del 2011, il quale autorizza il prelevamento dalle somme che si trovano nella disponibilità del procedimento da parte dell'amministratore giudiziario di quanto necessario o utile per la conservazione all'amministrazione dei beni. Secondo l'art. 4 di tale ultimo decreto legislativo, infatti, la relativa disciplina si applica agli indiziati di appartenere alle associazioni mafiose e agli altri soggetti indicati in detto articolo, fra cui non rientrano i soggetti indagati per reati edilizi, quali gli odierni ricorrenti. Del resto, l'art. 4 del d.P.R. n. 115 del 2002 prevede in via generale, al comma 1, che le spese del processo penale sono anticipate dall'erario; e il successivo art. 5 dispone che tali spese andranno successivamente ripetute dal condannato.
4. Dalle considerazioni che precedono consegue che l'ordinanza impugnata essere annullata, limitatamente alla statuizione sul compenso deve dell'amministratore del bene sequestrato, con rinvio al Tribunale di Brindisi, perché provveda sul punto, facendo applicazione dei principi enunciati sub 3.2. Il ricorso deve essere nel resto rigettato.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata, limitatamente alla statuizione sul compenso dell'amministratore del bene sequestrato, e rinvia al Tribunale di Brindisi. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il 28 maggio 2014. Il Consigliere estensore Il Presidente Alessandro M, Andronio Saverio F. Mannino реши 5 IL BANCELLIERE Luna Marini