Sentenza 17 aprile 2009
Massime • 3
Non è proponibile in sede di riesame del provvedimento che dispone il sequestro preventivo la questione relativa alla sussistenza del "fumus commissi delicti", qualora sia intervenuto il decreto che dispone il rinvio a giudizio del soggetto interessato - che spiega efficacia preclusiva alla delibazione del "fumus" del reato - stante l'ontologica diversità e, quindi, la non omologabilità delle regole relative alle misure cautelari personali con quelle riguardanti le misure cautelari reali. (Corte cost. n. 71 del 1996).
In tema di sequestro preventivo, qualora la natura del bene oggetto di sequestro (nella specie quote di partecipazione societaria) richieda un'esigenza di utile gestione, il cui mancato esercizio possa risolversi in pregiudizio per l'avente diritto, rientra nella sfera della mera discrezionalità dell'autorità giudiziaria l'attribuzione al custode dei poteri di conservazione, e di quelli di amministrazione, quantunque il sequestro ordinario non comporti di regola l'esigenza di provvedere alla gestione od amministrazione del bene sequestrato.
In tema di sequestro preventivo - in virtù dell'art. 104 disp. att. cod. proc. pen. che, quanto al sequestro preventivo, richiama le norme, in materia contenute nella disciplina dettata per il sequestro probatorio (art. 259 cod. proc. pen.) ed in particolare l'art. 92 disp. att. cod. proc. pen. - spetta al pubblico ministero richiedente l'esecuzione della misura cautelare, la quale implica necessariamente anche l'adozione di tutti quei provvedimenti funzionali a porre in essere e rendere operativo il vincolo cautelare, tra cui la nomina del custode giudiziario, nonché contestualmente, per esigenze di economia, il conferimento al custode dei compiti di gestione che, ordinariamente di mera conservazione, possono essere anche di amministrazione.
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- 1. Art. 429 - Decreto che dispone il giudiziohttps://www.filodiritto.com/
1. Il decreto che dispone il giudizio contiene: a) le generalità dell'imputato e le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti private, con l'indicazione dei difensori; b) l'indicazione della persona offesa dal reato qualora risulti identificata; c) l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge; d) l'indicazione sommaria delle fonti di prova e dei fatti cui esse si riferiscono; e) il dispositivo, con l'indicazione del giudice competente per il giudizio; f) l'indicazione del …
Leggi di più… - 2. Penale Diritto e ProceduraFabrizio Galluzzo · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 5 luglio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/04/2009, n. 30596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30596 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 17/04/2009
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 600
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 7026/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
avvocati prof. FIORELLA Antonio e BIFFA Massimo il 28.1.2009, difensori di EC GO IT, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Roma il 3.11.2008;
Sentita la relazione del consigliere Dott. BRUNO Paolo Antonio;
Letta la memoria difensiva depositata nell'interesse dell'indagato;
Sentite le conclusioni del P.G. in sede, in persona del Sostituto Dott. MONETTI Vito, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
Sentito, altresì, l'avv. BIFFA Massimo che ne ha chiesto, invece, l'accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza del 18.2.2008, il GIP del Tribunale di Roma rigettava la richiesta di revoca del sequestro preventivo delle quote sociali della s.r.l. VIP 97, a suo tempo disposto dalla stesso GIP nell'ambito di un procedimento penale per bancarotta fraudolenta per distrazione a carico di IT EC RI.
Pronunciando sull'appello proposto dai difensori dell'imputato, il Tribunale di Roma rigettava il gravame, confermando il provvedimento di diniego, con consequenziali statuizioni.
Riteneva il giudicante che, a fronte dell'intervenuto decreto dispositivo del giudizio a carico del EC RI, non fosse più possibile discutere del fumus, mentre, quanto alle esigenze cautelari, non risultavano nuovi e concreti elementi idonei a dimostrare un verificabile mutamento del quadro cautelare. Opinava, infine, che, in ordine all'ulteriore questione sollevata dall'appellante in tema di poteri di amministrazione conferiti al custode, ogni contestazione al riguardo, attenendo alle modalità esecutive ed attuative del provvedimento, non potesse essere esaminata in quella sede, ma avrebbe dovuto essere dedotta in sede esecutiva, ai sensi dell'art. 666 c.p.p., comma 1, davanti al giudice dell'esecuzione, il cui provvedimento conclusivo sarebbe stato assoggettabile a ricorso per cassazione.
Avverso la pronuncia anzidetta i difensori hanno proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Il primo motivo di ricorso deduce violazione di legge ed omessa motivazione, con riferimento alla valutazione dei presupposti oggettivi del sequestro preventivo. Lamenta, in particolare, che il giudice di appello abbia ritenuto preclusa la delibazione del fumus per effetto dell'intervenuto decreto che dispone il giudizio, sul rilievo che i principi enunciati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 71 del 1995, dichiarativa della parziale illegittimità degli artt. 309 e 310 c.p.p., nella parte in cui non consentivano al giudice del riesame di valutare i gravi indizi di colpevolezza dopo il provvedimento di rinvio a giudizio dell'indagato, dovessero applicarsi, alla luce di evocati arresti giurisprudenziali di legittimità, anche alle misure cautelari reali. Il secondo motivo eccepisce la nullità dell'ordinanza impugnata e, comunque, la violazione di legge per difetto di motivazione, con riferimento alla parte in cui riteneva persistenti le esigenze cautelari facendo mero rinvio per relationem ad un precedente provvedimento emesso dallo stesso Tribunale romano, sezione per il riesame dei provvedimenti di sequestro (ordinanza n. 817/07) non conosciuto dalla difesa del EC RI, in quanto mai notificato.
Il terzo motivo denuncia violazione di legge e lesione del contraddittorio, con riferimento alla nomina di custode ed amministratore dei beni sequestrati effettuata dal P.M.. In particolare, censura il provvedimento impugnato nella parte in cui ha attribuito al custode poteri di amministrazione dei beni in sequestro, ove, invece, al custode competono solo poteri di conservazione. Ulteriore errore di diritto consisteva nel riconoscimento anche al P.M., oltreché al giudice, del potere di nomina e di attribuzione dei compiti del custode giudiziario. La circostanza che il GIP abbia poi ratificato le scelte del PM non avrebbe potuto spiegare efficacia sanante, tanto più che la detta conferma era intervenuta in difetto di contraddittorio, pur espressamente richiesto dalla parte. Inoltre, nessuna motivazione aveva chiarito perché fossero affidati al custode delle quote VIP poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione su un patrimonio il cui valore attivo si aggirava attorno ai 70 milioni di euro (secondo una stima approssimativa del Palazzo Borghese di cui la s.r.l. VIP era titolare). Più esattamente, integrava lesione dei diritti di difesa l'emanazione del provvedimento in assenza di contraddittorio, nel quale i difensori avrebbero potuto illustrare la mancanza dei presupposti che giustificassero la nomina di un custode munito di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, la cui attribuzione, eccedendo il limite della stretta necessità, comportava ingiustificato sacrificio dei diritti del sequestratario. Peraltro, la fissazione dell'udienza camerale era imposta dalla legge allorché si trattava di definire le modalità esecutive del sequestro (art. 666 c.p.p.), a maggior ragione avrebbe dovuto essere fissata nell'ipotesi di specie, in cui era in discussione il contenuto del vincolo cautelare.
Infine, era erroneo l'assunto secondo cui le questioni sollevate dalla difesa dell'indagato attenevano alla semplice esecuzione del provvedimento, piuttosto che ai limiti del vincolo cautelare, desumendone erroneamente la competenza esclusiva del giudice dell'esecuzione a pronunciarsi al riguardo. Le questioni sollevate attenevano, infatti, al contenuto del potere cautelare attribuito al giudice e, ad ogni modo, anche a ritenere che attenessero alle modalità di esecuzione del sequestro, il GIP avrebbe dovuto fissare l'udienza camerale.
2. - Il primo motivo, che contesta l'asserita efficacia preclusiva del decreto dispositivo del giudizio alla delibazione del fumus commissi delicti, e destituito di fondamento. Non ha pregio, infatti, l'argomento difensivo che pretende di estendere alla materia cautelare i principi enunciati dalla sentenza n. 71 del 1996 della Corte costituzionale, che ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale degli artt. 309 e 310 c.p.p. nella parte in cui non prevedevano la possibilità di valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza nell'ipotesi in cui fosse stato emesso il decreto dispositivo del giudizio a norma dell'art. 429 c.p.p. (pur dopo le modifiche della disciplina dell'udienza preliminare introdotte dalla L. 16 dicembre 1999, n. 479, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 39915 del 30.10.2002, n. 222602). In proposito, il Collegio reputa di dover ribadire l'orientamento negativo espresso in precedenti occasioni da questa Corte regolatrice, che ha ravvisato un limite invalicabile all'estensione di quei principi nell'ontologica diversità - e, dunque, nell'assoluta non omologabilità - delle situazioni processuali relative alle misure cautelari personali e delle misure cautelari reali (cfr., tra le altre, Cass. sez. 5^, 21.7.1998, n. 4906, rv. 211969; id. Sez. 1^, 18.9.1997, n. 5039, rv. 208969; Cass. sez. 1^, del 5.4.1996 n. 2264, rv. 204820 in tema di sequestro conservativo;
e, più di recente, sempre in tema di sequestro conservativo, cfr. Cass. sez. 2^, 12.11.2003, n. 805, rv. 227802). La ratio dell'esclusione risiede, più esattamente, nell'ambito di cognizione devoluto al giudice del riesame: nell'un caso, l'apprezzamento dei gravi indizi di colpevolezza, nell'altro, la sommaria delibazione della sussistenza dell'ipotizzata fattispecie di reato, da effettuarsi non in astratto, ma in concreto, secondo il principio di recente affermato da questa Corte regolatrice (sez. 5^, 15.7.2008, n. 37605, rv. 241632), indipendentemente da ogni possibilità di apprezzamento della fondatezza dell'accusa, della sussistenza degli indizi di colpevolezza e della gravità degli stessi (cfr. Cass. Sez. Un. 23.2.2000, n. 7, rv 215840). Di talché, se l'effetto preclusivo non può spiegarsi in tema di misure cautelari personali, posto che il decreto che dispone il giudizio reca una mera valutazione di idoneità e sufficienza degli elementi acquisiti a sostenere l'accusa in giudizio, al di fuori di ogni più penetrante apprezzamento di gravità degli indizi a carico dell'indagato, è invece insuperabile in materia di misure cautelari, posto che, in tal caso, il provvedimento reca in sè una positiva delibazione di sussistenza dell'ipotizzata fattispecie di reato, che è più intensa della mera valutazione sommaria compiuta in sede di emissione della misura cautelare (per l'appunto, il fumus commissi delicti).
2.1. - Identico giudizio di infondatezza va espresso in ordine alla seconda censura che lamenta il difetto di motivazione del provvedimento impugnato, con riferimento all'assunto della persistenza del periculum, non potendo l'onere motivazionale ritenersi assolto mediante mero rinvio per relationem ad un precedente provvedimento del Tribunale del riesame, non conosciuto dalla difesa dell'indagato, in quanto ad esso mai notificato. Ed invero, la doglianza non coglie il senso del provvedimento in esame, la cui ratio è inequivoca e pienamente condivisibile. Trattandosi, infatti, di richiesta di revoca di misura cautelare, la parte era tenuta a dedurre elementi nuovi e concreti idonei a dimostrare il mutamento del quadro cautelare a suo tempo apprezzato, in sede di emanazione della stessa misura. Il provvedimento al quale l'ordinanza impugnata si richiama è, verosimilmente, quello genetico dello stesso sequestro, che, indipendentemente dall'eseguita comunicazione, era certamente conoscibile dalla parte ed anzi, di fatto, conosciuto, se è vero che l'ordinanza in esame riguarda una richiesta di revoca della misura disposta proprio con quel provvedimento.
2.2 - Il terzo motivo si articola in distinti profili di doglianza, così puntualizzati:
a) attribuzione al custode giudiziario di poteri di amministrazione anche straordinaria del beni sequestrati, oltre ai normali poteri di conservazione.
b) riconoscimento al P.M., oltreché al giudice, del potere di attribuzione di tali compiti al custode giudiziario. c) emanazione del provvedimento di nomina del custode e di conferimento degli anzidetti poteri in mancanza di contraddittorio. d) competenza a provvedere sulle questioni sollevate dalla difesa, erroneamente attribuita al giudice dell'esecuzione, trattandosi di questioni attinenti alla sfera ed al contenuto del potere cautelare attribuito al giudice.
2.2.1 - In riferimento alla prima censura è opportuna, preliminarmente, una puntualizzazione dell'ambito dei poteri conferiti al custode giudiziario, che oltre alle incombenze di ordinaria conservazione, includevano anche compiti di amministrazione di beni sequestrati, che, contrariamente all'assunto di parte ricorrente, riguardavano l'amministrazione straordinaria non già indiscriminatamente, ma solo per i casi di assoluta urgenza, rispetto ai quali il ritardo nell'esecuzione avrebbe potuto esporre ad immediato pericolo persone o cose, dovendo, diversamente, il custode chiedere preventiva autorizzazione all'autorità giudiziaria. L'oggetto del provvedimento concerneva le modalità di custodia dei beni sequestrati, consistenti in quote di partecipazione societaria. Per quanto concerne l'ambito contenutistico dei poteri ordinariamente spettanti al custode giudiziario, è indubbio che, di norma, essi consistano - e si risolvano - nella mera custodia a fini conservativi delle cose in sequestro, la cui disponibilità sia opportuno sottrarre alla persona sottoposta ad indagini, allo scopo di preservarne l'integrità ai fini di giustizia. Di regola, dunque, nella sfera dei poteri del custode non rientra anche l'amministrazione del bene in sequestro, che implica esercizio di vera e propria gestione, al fine non solo di garantire, come di consueto, la conservazione, ma anche di impedire che l'imposizione della misura cautelare, comportando il congelamento del bene, si traduca in un nocumento per chi, in esito alle indagini, dovesse risultare legittimo titolare, sotto il profilo della mancata percezione dei frutti che l'ordinaria amministrazione dello stesso bene, secondo canoni di sana ed accorta gestione, avrebbe ragionevolmente comportato. Con il che è evidente che un problema di amministrazione si ponga solo per i beni capaci di produrre frutti o reddito, come ad esempio un'attività aziendale, ovvero per quei beni, come le quote societarie, per le quali si ponga un'esigenza di utile gestione, ossia di compimento di tutte le attività od attribuzioni ordinariamente connesse alla relativa titolarità, il cui mancato esercizio potrebbe risolversi in pregiudizio per l'avente diritto. La necessità dell'amministrazione in simili casi discende anche dai principi generali dell'ordinamento, pure di valenza costituzionale, in tema di tutela della proprietà, alla stregua dell'esigenza di impedire che la sottoposizione di un bene alla misura cautelare possa risolversi nella spoliazione ed indebita espropriazione dei poteri e delle facoltà integranti il contenuto dei diritti reali. È, dunque, evidente che, mentre la custodia attiene, di norma, ad un profilo per così dire statico, l'amministrazione riguarda un profilo dinamico e funzionale, nella direzione non solo della mera conservazione, ma anche dell'utile gestione, da svolgersi secondo i canoni di diligenza del buon padre di famiglia (come esattamente precisato nel decreto di nomina in esame).
Ed allora, per quanto concerne questo secondo profilo, il sequestro ordinario non comporta, di regola, l'esigenza di provvedere alla gestione od amministrazione del bene sequestrato, salva l'ipotesi - affatto residuale ed eccezionale - che quel bene sia un'azienda od altra attività produttiva, di guisa che al custode sia opportuno affidare anche l'amministrazione, alla stregua dell'art. 259 c.p.p., applicabile al sequestro preventivo in ragione del rinvio contenuto nell'art. 104 d.a. (Cass. 5^, n. 34645/2001; Sez. Un. 18 maggio 1994, Soc. Comit leasing).
Soltanto lo speciale sequestro preventivo previsto in materia di prevenzione, applicabile anche nei casi previsti dal D.L. 8 giugno 1992, n. 306, in forza della disposizione dell'art. 12 sexies, comma
4, l'amministrazione rappresenta, invece, la regola, in quanto la norma prescrive che, trattandosi di beni pertinenti a delitti di mafia o ad altre ipotesi delittuose specificamente previste dalla legge, occorre sempre affidare l'amministrazione ad un custode, dovendo in tal senso interpretarsi il richiamo alle disposizioni in materia di nomina dell'amministratore contenuto nel menzionato art. 12 sexies, comma 4. La ragione è agevolmente ravvisabile nell'esigenza che, in queste ipotesi di sequestro, l'amministrazione venga affidata ad un custode in modo da sottrarla agli ambienti criminali dai quali i beni provengano, creando così uno iato o diaframma tra provenienza illecita e gestione ordinaria, al fine di impedire il protrarsi di ogni influenza od inquinamento illecito nella fase dell'amministrazione. Il che spiega come l'esigenza di creare una soluzione di continuità con la pregressa gestione mafiosa od illecita si imponga sin dalla fase del sequestro e non soltanto al momento della confisca cui la stessa misura cautelare è preordinata. Dunque, mentre nel sequestro preventivo ordinario l'inerenza dell'amministrazione alla custodia è solo eventuale ed eccezionale, per i delitti di criminalità organizzata e per le altre fattispecie delittuose previste dal D.L. n. 306 del 1992 e successive modificazioni, costituisce la regola, essendo obbligatoria in linea con la ratio della stessa disciplina (cfr. Cass. Sez. 5^, 9.7.2001, n. 34645). Di talché, ove nelle ipotesi ordinarie la custodia del bene sequestrato postuli, in ragione della natura dei beni sequestrati, l'esigenza dell'amministrazione, l'attribuzione al custode dei pertinenti poteri rientra certamente nella sfera della mera discrezionalità del giudice.
2.2.2 - La seconda questione riguarda l'individuazione dell'autorità legittimata all'attribuzione di poteri siffatti, P.M. o giudice. All'uopo, il primo referente normativo da evocare è l'art. 104 d.a. che, quanto al sequestro preventivo, richiama le norme, in materia, contenute nella disciplina dettata per il sequestro probatorio, tra cui soprattutto l'art. 259 che riguarda la custodia delle cose sequestrate. In virtù dell'espresso richiamo all'art. 92 d.a., deve trovare applicazione la previsione che conferisce al pubblico ministero richiedente l'esecuzione della misura cautelare. L'esecuzione del sequestro, al di là della comune accezione terminologica del termine, che allude ad attività di mera attuazione, implica, necessariamente, anche l'adozione di tutti quei provvedimenti funzionali a porre in essere e rendere operativo il vincolo cautelare, tra cui la nomina del custode giudiziario, peraltro espressamente prevista dall'art. 259 c.p.p.. Contestuale alla nomina, per ineludibili esigenze di economia e razionalità sistematica, deve essere il conferimento, immediato, dei compiti di gestione che, ordinariamente, di mera conservazione (all'atto della consegna, il custode è avvertito dell'obbligo di conservare e di presentare le cose a ogni richiesta dell'autorità giudiziaria come recita il menzionato art. 259 c.p.p., comma 2), potranno anche essere di amministrazione nei casi anzidetti, come quello di specie. È appena il caso di osservare che, anche ove fosse sostenibile, in via di mera ipotesi, il contrario assunto del ricorrente, in ordine all'attribuzione dei relativi poteri al GIP e non al PM, nel caso di specie ogni ipotetica ragione di irregolarità sarebbe sanata, avendo il GIP espressamente ratificato e confermato la nomina effettuata dal pubblico ministero ed il coevo conferimento dei poteri di gestione ed amministrazione delle quote societarie in sequestro. 2.2.3 - Il terzo profilo di censura lamenta che il provvedimento di nomina del custode e di contestuale conferimento dei relativi poteri sia avvenuto inaudita altera parte, in assenza di contraddittorio, che, ove ammesso, avrebbe consentito alla difesa di rappresentare le proprie osservazioni in merito.
La doglianza è destituita di fondamento, posto che, per l'incombente anzidetto, che attiene alla sfera del potere discrezionale dell'autorità procedente e dei correlati poteri ordinatori e dispositivi, il legislatore non ha previsto la formalità del contraddittorio. Si tratta, più precisamente, di disposizioni cd. a contraddittorio differito, in cui ragioni di urgenza, sottese alla necessità di provvedere in via di urgenza ad assicurare alle esigenze di giustizia determinate cose pertinenti al reato, in ragione dell'incombente pericolo - che, di per sè, è
concettualmente inconciliabile con qualsivoglia indugio - che la libera disponibilità delle stesse possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso (ndr. del reato) ovvero agevolare la commissione di altri reati, secondo la dizione normativa dell'art. 321 c.p.p., comma 1. Eseguito il sequestro, ogni ragione di difesa potrà trovare piena esplicazione mediante l'impugnativa prevista dal codice, a mezzo richiesta di riesame a mente dell'art. 322 c.p.p., con conseguente contraddittorio, ovvero, in prosieguo, con le pertinenti richieste, sulle quali il giudice dovrà provvedere con ordinanze suscettive di appello a norma dell'art. 322 bis c.p.p.. 2.2.4 - Per quanto concerne, infine, il profilo di doglianza riguardante la competenza a provvedere sulle questioni relative ai poteri del custode, all'ambito degli stessi ed al loro concreto esercizio, attribuita dal Tribunale a quo al giudice dell'esecuzione, nelle forme del processo esecutivo di cui agli artt. 665 e seg. c.p.p., anche tale censura è destituita di fondamento. Infatti, è
giuridicamente corretta la statuizione censurata, che, del resto, è in linea con l'insegnamento di questa Corte regolatrice espresso, tra le altre, da Cass. Sez. n. 13067 dell'8.2.2005, rv. 232270, secondo cui nel corso della fase delle indagini preliminari spetta al giudice che dispone il sequestro preventivo nominare il custode dei beni sequestrati e risolvere le questioni concernenti la gestione dei beni in sequestro in quanto egli è il giudice funzionalmente competente in ordine alla costituzione, alle vicende ed all'esecuzione della misura cautelare in base alla disposizione dell'art. 665 c.p.p. che individua anche il giudice competente a provvedere sulle medesime questioni nel caso in cui la permanenza del sequestro si protragga oltre la fase delle indagini preliminari.
3. - Per quanto precede, il ricorso deve essere rigettato, con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 aprile 2009. Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2009