Cass. pen., sez. V, sentenza 17/04/2009, n. 30596
CASS
Sentenza 17 aprile 2009

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Non è proponibile in sede di riesame del provvedimento che dispone il sequestro preventivo la questione relativa alla sussistenza del "fumus commissi delicti", qualora sia intervenuto il decreto che dispone il rinvio a giudizio del soggetto interessato - che spiega efficacia preclusiva alla delibazione del "fumus" del reato - stante l'ontologica diversità e, quindi, la non omologabilità delle regole relative alle misure cautelari personali con quelle riguardanti le misure cautelari reali. (Corte cost. n. 71 del 1996).

In tema di sequestro preventivo, qualora la natura del bene oggetto di sequestro (nella specie quote di partecipazione societaria) richieda un'esigenza di utile gestione, il cui mancato esercizio possa risolversi in pregiudizio per l'avente diritto, rientra nella sfera della mera discrezionalità dell'autorità giudiziaria l'attribuzione al custode dei poteri di conservazione, e di quelli di amministrazione, quantunque il sequestro ordinario non comporti di regola l'esigenza di provvedere alla gestione od amministrazione del bene sequestrato.

In tema di sequestro preventivo - in virtù dell'art. 104 disp. att. cod. proc. pen. che, quanto al sequestro preventivo, richiama le norme, in materia contenute nella disciplina dettata per il sequestro probatorio (art. 259 cod. proc. pen.) ed in particolare l'art. 92 disp. att. cod. proc. pen. - spetta al pubblico ministero richiedente l'esecuzione della misura cautelare, la quale implica necessariamente anche l'adozione di tutti quei provvedimenti funzionali a porre in essere e rendere operativo il vincolo cautelare, tra cui la nomina del custode giudiziario, nonché contestualmente, per esigenze di economia, il conferimento al custode dei compiti di gestione che, ordinariamente di mera conservazione, possono essere anche di amministrazione.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 17/04/2009, n. 30596
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 30596
Data del deposito : 17 aprile 2009

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