Sentenza 25 maggio 2010
Massime • 1
Ai fini della esecuzione del sequestro preventivo, le modalità di trascrizione del relativo provvedimento presso i competenti uffici (introdotte a seguito della modifica dell'art. 104, disp. att., cod. proc. pen., ad opera dell'art. 2, comma nono, lett. a), della L. 15 luglio 2009, n. 94) non sostituiscono tale incombente alle ordinarie modalità di apprensione del bene e della sua custodia, atteso che la finalità della su indicata disposizione è quella di disciplinare l'apposizione del vincolo in modo da renderlo opponibile a terzi. (Fattispecie relativa al sequestro preventivo di un'autovettura).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/05/2010, n. 22569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22569 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 25/05/2010
Dott. CAMPANATO Graziana - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - N. 830
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere - N. 312/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) CA LO N. IL 06/07/1944;
avverso l'ordinanza n. 36/2009 TRIB. LIBERTÀ di FERMO, del 11/12/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIANA CAMPANATO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. RIELLO Luigi che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio. OSSERVA
CA AO chiedeva la restituzione dell'autovettura Jaguar di sua proprietà sottoposta a sequestro preventivo con ordinanza emessa in data 15.10.2008 a richiesta del Pm della Repubblica presso il Tribunale di Fermo, il cui GIP rigettava l'istanza con ordinanza in data 16.11.2009. Proposto appello, il predetto tribunale affermava che il Gip aveva frainteso la richiesta del SA diretta ad avere la restituzione del bene, fermo restando il disposto sequestro da eseguirsi nelle forme dell'iscrizione del provvedimento al PRA, mentre il Gip aveva rigettato la richiesta interpretandola come istanza di dissequestro ed aveva applicato l'art. 263 c.p.p., comma 3 Ciononostante rigettava l'appello, affermando che la norma invocata dal ricorrente aveva carattere processuale, sia per la sua collocazione che per il suo contenuto, per cui trovava applicazione per i sequestri effettuati dopo l'entrata in vigore della L. n. 94 del 2009, che l'aveva disposta e pertanto dall'8.8.2009 e non per quelli effettuati in epoca precedente, quale era quello in esame. Affermava anche che ogni tipo di sequestro presupponeva lo spossessamento temporaneo del bene perché in caso contrario questo strumento non avrebbe realizzato la sua finalità cautelare. Avverso questa ordinanza resa in data 11.12.2009 l'indagato propone ricorso per cassazione e deduce violazione di legge e falsa applicazione dell'art.2 c.4 c.p. in relazione alla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, comma 9, lett. a).
Assume che il sequestro preventivo per il quale in precedenza valevano le norme relative al sequestro probatorio e dunque lo spossessamento del bene messo a disposizione dell'autorità indagante, richiede solo l'introduzione del vincolo giuridico della trascrizione del provvedimento al fine di scongiurare l'alienazione a terzi in buona fede del bene sequestrato.
Questa disposizione non deve essere intesa come un'integrazione della precedente perché in questo caso si sarebbe conservato nella nuova norma il rinvio alle disposizioni di cui al capo 6^ (art. 81 ss. disp. att. c.p.p.), tanto che in questo senso numerose procure della Repubblica avrebbero dato le disposizioni di esecuzione del nuovo dettato normativo.
Per altro, secondo il ricorrente, pur essendo la norma una disposizione di carattere processuale essa incide sul trattamento dell'indagato per i suoi effetti sostanziali, per cui deve essere interpretata secondo il principio del "favor rei".
Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al giudice di provenienza. Il ricorso non è fondato.
Anzitutto il sequestro è stato correttamente eseguito in base alla normativa vigente all'epoca del provvedimento, come riconosce lo stesso ricorrente. Trattandosi di modifica di norme aventi carattere processuale vige il principio del "tempus regit actum". Sotto il profilo della restituzione del bene sottoposto a sequestro che secondo il SA dovrebbe essere eseguito esclusivamente con l'iscrizione del vincolo al PRA si osserva che la nuova normativa non sostituisce tale incombente alle modalità di apprensione del bene e della sua custodia, perché essa intende disciplinare l'apposizione del vincolo in modo da poterlo opporre a terzi, utile nel caso in cui il giudice ritenga di poter affidare la custodia al proprietario o a terzi. Ritenere che basti la sola modalità di iscrizione del vincolo nei registri pubblici non consentirebbe una reale possibilità di esecuzione cautelare nei tanti casi in cui l'apprensione materiale del bene sia valutata dal giudice, secondo una ragionevole prognosi, come indefettibile per garantire la conseguente confisca obbligatoria di cui il sequestro preventivo è strumento.
Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2010