Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/05/2010, n. 22569
CASS
Sentenza 25 maggio 2010

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Ai fini della esecuzione del sequestro preventivo, le modalità di trascrizione del relativo provvedimento presso i competenti uffici (introdotte a seguito della modifica dell'art. 104, disp. att., cod. proc. pen., ad opera dell'art. 2, comma nono, lett. a), della L. 15 luglio 2009, n. 94) non sostituiscono tale incombente alle ordinarie modalità di apprensione del bene e della sua custodia, atteso che la finalità della su indicata disposizione è quella di disciplinare l'apposizione del vincolo in modo da renderlo opponibile a terzi. (Fattispecie relativa al sequestro preventivo di un'autovettura).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/05/2010, n. 22569
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 22569
    Data del deposito : 25 maggio 2010

    Testo completo