Sentenza 24 settembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 24/09/2002, n. 13905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13905 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2002 |
Testo completo
A pr 1.3905/02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE Opposizione agli atti esecutivi Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo CARBONE Presidente R.G.N. 981/00 Dott. Paolo VITTORIA Consigliere Dott. Ernesto LUPO Consigliere Cron.31889 Dott. Roberto PREDEN Consigliere Rep. 3670 Dott. Luigi Francesco DI NANNI Rel. Consigliere - Ud.05/07/02 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'IC NI FI, domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato FIORELLO TATONE con studio in 65100 PESCARA VIA PISA 29, giusta delega in atti;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIO ricorrente UFFICIO COPIE Richiesta copia stud contro dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti € 1.55 TELECOM SPA;
"2-5 SET. 2002 intimata - IL CANCELLIE avversO la sentenza n. 32/99 della Pretura di TERMOLI SEZ DIST LARINO, emessa il 01/09/99 e depositata il CANCELLERIA 2002 09/09/99 (R.G. 2043/93); 1575 udita la relazione della causa svolta nella camera di MANDA 1 consiglio il 05/07/02 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito l'Avvocato Fiorello TATONE;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta CESQUI, confermate dal P.M. Dott. Massimo FEDELI, che ha chiesto si respinga il ricorso con le conseguenze di legge. Svolgimento del processo TO PP D'CO, con ricorso al pretore 1. di Termoli del 13 febbraio 1992, ha proposto opposizio- ne agli atti esecutivi contro l'atto di precetto che gli era stato intimato dalla S.I.P. (ora Telecom) il 17 maggio 1991, deducendo che l'atto era sottoscritto da difensore non munito di procura. Secondo il ricorrente anche il pignoramento, l'istanza di vendita e l'ordi- nanza di comparizione delle parti disposta dal pretore erano viziati per derivazione. La S.I.P. si è costituita in giudizio, ha eccepito che l'opposizione era tardiva ed ha svolto altre difese nel merito.
2. L'opposizione è stata rigettata con sentenza del 9 settembre 1999. Il pretore ha ritenuto che il creditore procedente aveva depositato procura generale alle liti conferita al suo difensore avvocato Tatozzi, sanando l'originaria 2 mancanza della procura.
3. TO PP D'CO ha proposto ricorso con il quale ha chiesto che la sentenza sia cassata. L'intimata non ha svolto attività difensiva. Il P.M., con requisitoria scritta, ha concluso chiedendo che il ricorso sia "respinto" per inammissi- bilità dell'opposizione. La difesa del ricorrente ha depositato memoria di replica alle conclusioni del P.M. Motivi della decisione proc. civ, 1. Il secondo comma dell'art. 375 cod. ora novellato dall'art. 1 della legge 24 marzo 2001, n. 89, dispone che la Corte di cassazione, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia sentenza in ca- mera di consiglio quando il ricorso principale e quello incidentale eventualmente proposto sono manifestamente fondati о debbono essere rigettati, tra l'altro, per manifesta infondatezza dei motivi. La norma novellata rappresenta l'ampliamento dei casi di pronuncia in camera di consiglio, già previsti dalla quella precedente, in funzione di una semplifica- zione della pronuncia della decisione e non incide sul momento dell'impugnazione che si svolge davanti alla Corte attraverso il ricorso о il controricorso, i qua- li, nella loro struttura, non hanno subito modificazio- 3 ni in ragione della novella. Essa aumenta le opportunità delle pronunce in came- ra di consiglio e non incide sul potere dei difensori di discutere oralmente la causa davanti al collegio della Corte alla stessa maniera in cui possono farlo quando sia stata fissata la pubblica udienza. La norma, in ragione di questi limiti, si applica alle pronunce della Corte che si debbono rendere in udienze fissate dopo l'entrata in vigore della legge e non tiene conto della data di proposizione del ricorso o di quella del giudizio. Alla stregua di questo principio risulta infondata l'eccezione con la quale la difesa del ricorrente, nel- la memoria di replica alle conclusioni del p., ha SO- stenuto che la causa doveva essere decisa nella pubbli- ca udienza indicata dall'art. 379 cod. proc. civ., poi- ché il ricorso fu proposto anteriormente all'entrata in vigore della citata legge n. 89 del 2001. L'udienza nella quale è stato deciso il ricorso che si sta esaminando, infatti, è stata fissata dopo l'entrata in vigore della citata legge n. 84 del 2001. 2. L'opposizione, con la quale è denunciata la nul- lità dell'atto di precetto sottoscritto da difensore che non ha provato di essere munito di procura, si con- figura come opposizione agli atti esecutivi ai sensi 4 dell'art. 617 cod. proc. civ., perché con essa è posto in discussione il modus procedendi dell'azione esecuti- va e non il diritto di procedere all'esecuzione, come, erratamente, sostiene la difesa del ricorrente. L'opposizione agli atti esecutivi, pertanto, deve essere proposta nel termine perentorio di cinque giorni dalla notificazione dell'atto, come dispone il primo comma dell'art. 617 prima richiamata. Se non è proposta l'opposizione, si determina la sanatoria dell'atto opposto ed il vizio non può essere fatto valere con riferimento ai successivi atti della procedura esecutiva, invocando il principio di deriva- zione.
3. Nella fattispecie, l'opposizione contro l'atto di precetto è stata proposta oltre il termine perento- rio di cinque giorni dalla notificazione dell'atto e doveva essere dichiarata improcedibile dal pretore: Cass. 8 gennaio 2001, n. 190, tra le più recenti. La pronuncia d'improcedibilità dell'opposizione agli atti esecutivi può essere resa anche da questa Corte, trattandosi di vizio pertinente un presupposto processuale. Le considerazioni svolte nella memoria difensiva di replica, con le quali è stato dedotto che i vizi dell'atto di precetto "sono stati evolutivamente ag- 5 giornati e precisati dalla parte opponente nel corso del processo esecutivo", non valgono a contrastare i principi prima affermati, per la decisiva ragione che l'opposizione agli atti esecutivi, nel sistema vigente, è strutturata come opposizione per singoli atti e, nel- la specie, si riferiva all'atto di precetto per com'era stato intimato, e non al divenire dell'atto. Pertanto, deve essere dichiarata l'improcedibilità dell'opposizione agli atti esecutivi proposta da Anto- nio PP D'IC. Nessuna pronuncia deve essere resa sulle spese di questo giudizio, perché l'intimata non ha svolto atti- vità difensiva. p. q. * III La Corte, pronunciando sul ricorso, dichiara impro- cedibile l'opposizione agli atti esecutivi proposta da TO PP D'IC. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di cassazione, il 5 109T129.11 luglio 2002. 456T 20,60 Luigi Francesco Di Nanni, Est. TOT. 11419,77 Il Pres: te Agenzia delle Entrate Iscritto a ruglo il 27/03/13 Ufficio di Roma aug . ujjaly au เO ZHENT ONYOT Art. n. ..... Depositata in Cancelleria Oggi, 24.08.02 IL CANCELLERE C1 6 Dott.ssa Maria AielloMaria