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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 31/07/2025, n. 4757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4757 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 50481/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE FAMIGLIA
La Corte, composta dai Magistrati: dott. Alberto TILOCCA Presidente dott. Chiara GIAMMARCO Consigliere dott. Anna Chiara GIAMMUSSO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento in secondo grado iscritto al n. R.G. 50481/2023, trattenuta in decisione all'udienza dell'8 maggio 2025, sostituita con trattazione scritta, vertente
TRA
nata a [...] il 27 maggio Parte_1 omiciliata in Roma, piazza ENe da C.F._1
Fabria dio del procuratore, avv. Francesca CALONZI, che la rappresenta e difende per delega rilasciata su foglio separato e allegato in calce al ricorso in appello APPELLANTE
E
nata a [...] il [...] ) e ivi Controparte_1 C.F._2
l corso Trieste n° 85, presso l , avv. Emilio STERPETTI, che la rappresenta e difende per delega allegata in calce alla comparsa di costituzione APPELLATA
NONCHÉ
), in Controparte_2 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria 29, presso l'Avvocatura metropolitana di Roma dell'Ente, rappresentato e difeso
1 dall'avv. Paola SCARLATO, per procura generale alle liti per atto notar del 22 Per_1 marzo 2024, rep. n° 37875
APPELLATO
E con l'intervento del Procuratore Generale la Corte d'Appello di Roma
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 148/2022 del Tribunale di Roma pubblicata il 20 dicembre 2022
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, definendo il giudizio introdotto da per l'accertamento della quota di pensione di reversibilità a lei Controparte_1
spettante quale coniuge divorziata di , deceduto il 15 giugno 2020, ha Persona_2
ripartito la pensione di reversibilità attribuendola per l'83% alla coniuge divorziata e per il
17% alla coniuge superstite, , a far data dal mese di Parte_1
luglio 2020.
Con ricorso depositato in data 14 marzo 2022 ha Parte_1
proposto appello avverso tale decisione, eccependo preliminarmente la nullità dell'impugnata sentenza per difetto di notifica;
deduce, nel merito, l'erroneità della stessa in punto di attribuzione delle quote tra le due titolari - in particolare per l'incongruità delle quote rispetto all'effettiva durata della convivenza more uxorio che aveva preceduto il suo matrimonio con il – nonché in relazione alle effettive risorse economiche e Per_2
all'entità dell'assegno divorzile di cui la coniuge divorziata beneficiava. Ha pertanto chiesto che, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, in riforma della decisione, fosse dichiarata la nullità della sentenza e fossero rideterminate le quote con attribuzione alla coniuge divorziata di una percentuale inferiore rispetto a quella riconosciuta dal primo giudice.
Con comparsa depositata in data 28 marzo 2024 si è costituita in Controparte_1
giudizio e ha contestato l'avversa impugnazione di cui ha chiesto il rigetto.
L' si è costituito in giudizio, rimettendosi alla decisione della Corte quanto al CP_3
computo delle rispettive quote della pensione in assegnazione alle parti.
2 Con decreto emesso il 16 aprile 2025, depositato il 17 aprile 2025, è stato disposto ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza dell'8 maggio
2025; nelle note a tal fine depositate i procuratori delle parti si sono riportati alle rispettive conclusioni e la Corte ha deciso la causa nella camera di consiglio di seguito indicata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente al merito osserva questa Corte che l'esame della richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza proposta da Parte_1
– istanza in relazione alla quale è stato aperto un subprocedimento che, fissato per la medesima data di udienza, va riunito al presente e trattato congiuntamente - risulta assorbito dalla circostanza che il procedimento principale, rinviato d'ufficio con decreto del 30 settembre 2024, depositato il 3 ottobre 2024, è stato trattenuto in decisione alla prima udienza di trattazione, tenutasi l'8 maggio 2024.
Va quindi disattesa, ancora in via preliminare, l'eccezione di nullità della sentenza proposta dall'appellante, che eccepisce che l'impugnato provvedimento sarebbe stato emesso all'esito di un procedimento in cui il contraddittorio non sarebbe stato integro per la mancata notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza.
L'eccezione non ha pregio. Osserva in proposito questa Corte che, come ben si evince dall'esame della documentazione in atti, la notifica nei confronti di
[...]
nella sua residenza di Roma, Via S. Felicola n° 48, è stata Parte_1
eseguita il 27 maggio 2022 ai sensi dell'art. 140 c.p.c., con il compimento delle prescritte formalità ovverosia mediante deposito del plico presso la casa comunale del comune di
Roma e con invio della prescritta raccomandata alla notificanda;
osserva peraltro questa
Corte che in ogni caso parte appellante non ha rilevato nel presente giudizio che l'indirizzo presso cui è stata eseguita la notifica fosse erroneo o a lei non riferibile;
ella infine non ha impugnato con querela di falso – come invece avrebbe dovuto per privarle di efficacia - le affermazioni fatte dall'ufficiale postale riguardo le formalità da lui eseguite al momento della notifica. Nessun dubbio dunque sulla validità della suddetta notifica.
Nel merito, l'appello proposto da è infondato e va Parte_1
rigettato.
3 Costituiscono circostanze accertate in primo grado: 1) la durata dei rispettivi matrimoni di e di con il defunto Controparte_1 Parte_1
, aventi durata legale il primo dal 14 settembre 1983 fino alla sentenza Persona_2
di divorzio pronunciata in data 8 novembre 2013, il secondo dal 16 dicembre 2014 al 15 giugno 2020; 2) l'attribuzione alla di un assegno divorzile dell'importo di CP_1
euro 200,00 mensili oltre adeguamento Istat con la sentenza di divorzio n° 22630/2013, ancora dovuto al momento del decesso del , e l'assenza di sue nuove nozze;
3) la Per_2
circostanza che entrambe non svolgono attività lavorativa nonché le condizioni di salute della . CP_1
Sulla base di tali elementi il Tribunale ha ritenuto equo ripartire la pensione di reversibilità del defunto in misura pari all'83% alla ex coniuge e al 17% alla coniuge superstite. Per_2
La decisione va esente da censure.
Nella materia in esame la giurisprudenza a Sezioni Unite è giunta ad affermare, alla luce di una ricostruzione giurisprudenziale della funzione solidaristica dell'assegno divorzile e del trattamento di reversibilità, pur in una fattispecie in cui il principio di diritto concerneva la titolarità attuale e fruibile dell'assegno periodico divorzile in contrapposizione con la titolarità astratta del diritto all'assegno già soddisfatto con il versamento in unica soluzione
(Cass. civ. SS. UU. 22434/2018), osservazioni logico-giuridiche che si addicono anche alla questione qui controversa.
Le Sezioni Unite hanno invero affermato che: 1) la giurisprudenza di legittimità ha fatto costante applicazione del criterio enucleato dalla Corte costituzionale del 1999 in numerose pronunce che sottolineano la funzione solidaristica del trattamento di reversibilità diretta alla continuazione della funzione di sostegno economico a favore dell'ex coniuge e del coniuge convivente, durante la vita del dante causa, rispettivamente con il pagamento dell'assegno di divorzio e con la condivisione dei rispettivi beni economici da parte dei coniugi conviventi;
2) il diritto alla pensione di reversibilità non deriva dalla semplice qualità di ex coniuge, ma ha uno dei suoi necessari requisiti nella titolarità attuale dell'assegno, la cui attribuzione si fonda sull'esigenza di assicurare allo stesso ex coniuge mezzi adeguati;
3) il presupposto per l'attribuzione della pensione è il venir meno di un sostegno economico assicurato in vita dal coniuge o ex coniuge
4 scomparso e la sua finalità è quella di sopperire a tale perdita economica all'esito di una valutazione effettuata dal giudice in concreto sulla base di vari elementi tra cui, in primo luogo, l'ammontare dell'assegno goduto dal coniuge divorziato prima del decesso dell'ex coniuge;
4) <<…Se infatti la finalità del legislatore è quella di sovvenire a una situazione di deficit economico derivante dalla morte dell'avente diritto alla pensione, l'indice per riconoscere l'operatività in concreto di tale finalità è quello dell'attualità della contribuzione economica venuta a mancare;
attualità che si presume per il coniuge superstite e che non può essere attestata che dalla titolarità dell'assegno intesa come fruizione attuale di una somma periodicamente versata all'ex coniuge come contributo al suo mantenimento…>>.
La più recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: <<…La ripartizione del trattamento di reversibilità, in caso di concorso tra coniuge divorziato e coniuge superstite, deve essere effettuata ponderando, con prudente apprezzamento, in armonia con la finalità solidaristica dell'istituto, il criterio principale della durata dei rispettivi matrimoni, con quelli correttivi, eventualmente presenti, della durata della convivenza prematrimoniale, delle condizioni economiche, dell'entità dell'assegno divorzile. (In applicazione del sopraindicato principio, la S.C. ha precisato che va valutato anche il periodo di convivenza prematrimoniale coevo al periodo di separazione che precede il divorzio, ancorchè in detto lasso temporale permanga il vincolo matrimoniale…>>. (Cass., Sez. L., Ordinanza n. 8263 del 28/04/2020).
Nel caso di specie, deve rilevarsi che: in adempimento dell'obbligo giudiziale stabilito nel divorzio congiunto nel 2013 la ex coniuge percepiva l'assegno divorzile di 200,00 euro mensili, in relazione a una pensione in vita di pari a circa 1.030,00 euro;
Persona_2
la circostanza riferita da parte appellante circa l'inizio della convivenza con Per_2
a far data dall'anno 2008 è stata genericamente dedotta e non risulta provata dalla
[...]
documentazione in atti;
ha documentato di aver percepito un Controparte_1
reddito da pensione pari a 18.562,57 euro nel 2013 e pari a euro 19.138,08 nel 2014, di avere la proprietà esclusiva dell'immobile ove vive, ricevuto in eredità dal di lei padre unitamente ai di lei fratelli, i quali hanno ceduto in suo favore i 2/3 della porzione immobiliare, nonché di avere un'invalidità accertata con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% <<…per carcinoma duttale infiltrante multifocale della mammella…>>, che non le consente di reperire un'idonea occupazione;
[...]
– che ha oggi 56 anni ed è dunque ancora in grado di trovare Parte_1
5 un'occupazione - ha dedotto di esserne priva, di non avere proprietà immobiliari e di essere onerata del canone di locazione pari a 500,00 euro mensili.
Alla stregua dei superiori elementi ritiene il Collegio che la valutazione compiuta dal
Tribunale in ordine alla percentuale della pensione di reversibilità dovuta dall' in CP_3
favore delle parti sia assolutamente congrua in applicazione dei criteri individuati dalla giurisprudenza di legittimità; ne deriva l'infondatezza dell'appello.
L'esito complessivo della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite.
Sussistono altresì i presupposti, in ragione della integrale soccombenza, per porre a carico dell'appellante l'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, c. 1 quater T.U. spese di giustizia come modificato dall'art. 1, c. 18 legge 24/12/2012 numero 228, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
LA CORTE definitivamente pronunciando, con l'intervento del Procuratore Generale, così provvede: previa riunione al presente procedimento di quello recante il n° 50481 – 1/2023, respinge l'appello proposto da avverso la sentenza n° Parte_1
148/2022 del Tribunale di Roma, emessa il 20 dicembre 2022; compensa tra le parti le spese processuali del presente grado di giudizio;
dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione; manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e gli ulteriori adempimenti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione il 3 luglio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Anna Chiara GIAMMUSSO dott. Alberto TILOCCA
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE FAMIGLIA
La Corte, composta dai Magistrati: dott. Alberto TILOCCA Presidente dott. Chiara GIAMMARCO Consigliere dott. Anna Chiara GIAMMUSSO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento in secondo grado iscritto al n. R.G. 50481/2023, trattenuta in decisione all'udienza dell'8 maggio 2025, sostituita con trattazione scritta, vertente
TRA
nata a [...] il 27 maggio Parte_1 omiciliata in Roma, piazza ENe da C.F._1
Fabria dio del procuratore, avv. Francesca CALONZI, che la rappresenta e difende per delega rilasciata su foglio separato e allegato in calce al ricorso in appello APPELLANTE
E
nata a [...] il [...] ) e ivi Controparte_1 C.F._2
l corso Trieste n° 85, presso l , avv. Emilio STERPETTI, che la rappresenta e difende per delega allegata in calce alla comparsa di costituzione APPELLATA
NONCHÉ
), in Controparte_2 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria 29, presso l'Avvocatura metropolitana di Roma dell'Ente, rappresentato e difeso
1 dall'avv. Paola SCARLATO, per procura generale alle liti per atto notar del 22 Per_1 marzo 2024, rep. n° 37875
APPELLATO
E con l'intervento del Procuratore Generale la Corte d'Appello di Roma
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 148/2022 del Tribunale di Roma pubblicata il 20 dicembre 2022
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, definendo il giudizio introdotto da per l'accertamento della quota di pensione di reversibilità a lei Controparte_1
spettante quale coniuge divorziata di , deceduto il 15 giugno 2020, ha Persona_2
ripartito la pensione di reversibilità attribuendola per l'83% alla coniuge divorziata e per il
17% alla coniuge superstite, , a far data dal mese di Parte_1
luglio 2020.
Con ricorso depositato in data 14 marzo 2022 ha Parte_1
proposto appello avverso tale decisione, eccependo preliminarmente la nullità dell'impugnata sentenza per difetto di notifica;
deduce, nel merito, l'erroneità della stessa in punto di attribuzione delle quote tra le due titolari - in particolare per l'incongruità delle quote rispetto all'effettiva durata della convivenza more uxorio che aveva preceduto il suo matrimonio con il – nonché in relazione alle effettive risorse economiche e Per_2
all'entità dell'assegno divorzile di cui la coniuge divorziata beneficiava. Ha pertanto chiesto che, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, in riforma della decisione, fosse dichiarata la nullità della sentenza e fossero rideterminate le quote con attribuzione alla coniuge divorziata di una percentuale inferiore rispetto a quella riconosciuta dal primo giudice.
Con comparsa depositata in data 28 marzo 2024 si è costituita in Controparte_1
giudizio e ha contestato l'avversa impugnazione di cui ha chiesto il rigetto.
L' si è costituito in giudizio, rimettendosi alla decisione della Corte quanto al CP_3
computo delle rispettive quote della pensione in assegnazione alle parti.
2 Con decreto emesso il 16 aprile 2025, depositato il 17 aprile 2025, è stato disposto ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza dell'8 maggio
2025; nelle note a tal fine depositate i procuratori delle parti si sono riportati alle rispettive conclusioni e la Corte ha deciso la causa nella camera di consiglio di seguito indicata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente al merito osserva questa Corte che l'esame della richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza proposta da Parte_1
– istanza in relazione alla quale è stato aperto un subprocedimento che, fissato per la medesima data di udienza, va riunito al presente e trattato congiuntamente - risulta assorbito dalla circostanza che il procedimento principale, rinviato d'ufficio con decreto del 30 settembre 2024, depositato il 3 ottobre 2024, è stato trattenuto in decisione alla prima udienza di trattazione, tenutasi l'8 maggio 2024.
Va quindi disattesa, ancora in via preliminare, l'eccezione di nullità della sentenza proposta dall'appellante, che eccepisce che l'impugnato provvedimento sarebbe stato emesso all'esito di un procedimento in cui il contraddittorio non sarebbe stato integro per la mancata notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza.
L'eccezione non ha pregio. Osserva in proposito questa Corte che, come ben si evince dall'esame della documentazione in atti, la notifica nei confronti di
[...]
nella sua residenza di Roma, Via S. Felicola n° 48, è stata Parte_1
eseguita il 27 maggio 2022 ai sensi dell'art. 140 c.p.c., con il compimento delle prescritte formalità ovverosia mediante deposito del plico presso la casa comunale del comune di
Roma e con invio della prescritta raccomandata alla notificanda;
osserva peraltro questa
Corte che in ogni caso parte appellante non ha rilevato nel presente giudizio che l'indirizzo presso cui è stata eseguita la notifica fosse erroneo o a lei non riferibile;
ella infine non ha impugnato con querela di falso – come invece avrebbe dovuto per privarle di efficacia - le affermazioni fatte dall'ufficiale postale riguardo le formalità da lui eseguite al momento della notifica. Nessun dubbio dunque sulla validità della suddetta notifica.
Nel merito, l'appello proposto da è infondato e va Parte_1
rigettato.
3 Costituiscono circostanze accertate in primo grado: 1) la durata dei rispettivi matrimoni di e di con il defunto Controparte_1 Parte_1
, aventi durata legale il primo dal 14 settembre 1983 fino alla sentenza Persona_2
di divorzio pronunciata in data 8 novembre 2013, il secondo dal 16 dicembre 2014 al 15 giugno 2020; 2) l'attribuzione alla di un assegno divorzile dell'importo di CP_1
euro 200,00 mensili oltre adeguamento Istat con la sentenza di divorzio n° 22630/2013, ancora dovuto al momento del decesso del , e l'assenza di sue nuove nozze;
3) la Per_2
circostanza che entrambe non svolgono attività lavorativa nonché le condizioni di salute della . CP_1
Sulla base di tali elementi il Tribunale ha ritenuto equo ripartire la pensione di reversibilità del defunto in misura pari all'83% alla ex coniuge e al 17% alla coniuge superstite. Per_2
La decisione va esente da censure.
Nella materia in esame la giurisprudenza a Sezioni Unite è giunta ad affermare, alla luce di una ricostruzione giurisprudenziale della funzione solidaristica dell'assegno divorzile e del trattamento di reversibilità, pur in una fattispecie in cui il principio di diritto concerneva la titolarità attuale e fruibile dell'assegno periodico divorzile in contrapposizione con la titolarità astratta del diritto all'assegno già soddisfatto con il versamento in unica soluzione
(Cass. civ. SS. UU. 22434/2018), osservazioni logico-giuridiche che si addicono anche alla questione qui controversa.
Le Sezioni Unite hanno invero affermato che: 1) la giurisprudenza di legittimità ha fatto costante applicazione del criterio enucleato dalla Corte costituzionale del 1999 in numerose pronunce che sottolineano la funzione solidaristica del trattamento di reversibilità diretta alla continuazione della funzione di sostegno economico a favore dell'ex coniuge e del coniuge convivente, durante la vita del dante causa, rispettivamente con il pagamento dell'assegno di divorzio e con la condivisione dei rispettivi beni economici da parte dei coniugi conviventi;
2) il diritto alla pensione di reversibilità non deriva dalla semplice qualità di ex coniuge, ma ha uno dei suoi necessari requisiti nella titolarità attuale dell'assegno, la cui attribuzione si fonda sull'esigenza di assicurare allo stesso ex coniuge mezzi adeguati;
3) il presupposto per l'attribuzione della pensione è il venir meno di un sostegno economico assicurato in vita dal coniuge o ex coniuge
4 scomparso e la sua finalità è quella di sopperire a tale perdita economica all'esito di una valutazione effettuata dal giudice in concreto sulla base di vari elementi tra cui, in primo luogo, l'ammontare dell'assegno goduto dal coniuge divorziato prima del decesso dell'ex coniuge;
4) <<…Se infatti la finalità del legislatore è quella di sovvenire a una situazione di deficit economico derivante dalla morte dell'avente diritto alla pensione, l'indice per riconoscere l'operatività in concreto di tale finalità è quello dell'attualità della contribuzione economica venuta a mancare;
attualità che si presume per il coniuge superstite e che non può essere attestata che dalla titolarità dell'assegno intesa come fruizione attuale di una somma periodicamente versata all'ex coniuge come contributo al suo mantenimento…>>.
La più recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: <<…La ripartizione del trattamento di reversibilità, in caso di concorso tra coniuge divorziato e coniuge superstite, deve essere effettuata ponderando, con prudente apprezzamento, in armonia con la finalità solidaristica dell'istituto, il criterio principale della durata dei rispettivi matrimoni, con quelli correttivi, eventualmente presenti, della durata della convivenza prematrimoniale, delle condizioni economiche, dell'entità dell'assegno divorzile. (In applicazione del sopraindicato principio, la S.C. ha precisato che va valutato anche il periodo di convivenza prematrimoniale coevo al periodo di separazione che precede il divorzio, ancorchè in detto lasso temporale permanga il vincolo matrimoniale…>>. (Cass., Sez. L., Ordinanza n. 8263 del 28/04/2020).
Nel caso di specie, deve rilevarsi che: in adempimento dell'obbligo giudiziale stabilito nel divorzio congiunto nel 2013 la ex coniuge percepiva l'assegno divorzile di 200,00 euro mensili, in relazione a una pensione in vita di pari a circa 1.030,00 euro;
Persona_2
la circostanza riferita da parte appellante circa l'inizio della convivenza con Per_2
a far data dall'anno 2008 è stata genericamente dedotta e non risulta provata dalla
[...]
documentazione in atti;
ha documentato di aver percepito un Controparte_1
reddito da pensione pari a 18.562,57 euro nel 2013 e pari a euro 19.138,08 nel 2014, di avere la proprietà esclusiva dell'immobile ove vive, ricevuto in eredità dal di lei padre unitamente ai di lei fratelli, i quali hanno ceduto in suo favore i 2/3 della porzione immobiliare, nonché di avere un'invalidità accertata con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% <<…per carcinoma duttale infiltrante multifocale della mammella…>>, che non le consente di reperire un'idonea occupazione;
[...]
– che ha oggi 56 anni ed è dunque ancora in grado di trovare Parte_1
5 un'occupazione - ha dedotto di esserne priva, di non avere proprietà immobiliari e di essere onerata del canone di locazione pari a 500,00 euro mensili.
Alla stregua dei superiori elementi ritiene il Collegio che la valutazione compiuta dal
Tribunale in ordine alla percentuale della pensione di reversibilità dovuta dall' in CP_3
favore delle parti sia assolutamente congrua in applicazione dei criteri individuati dalla giurisprudenza di legittimità; ne deriva l'infondatezza dell'appello.
L'esito complessivo della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite.
Sussistono altresì i presupposti, in ragione della integrale soccombenza, per porre a carico dell'appellante l'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, c. 1 quater T.U. spese di giustizia come modificato dall'art. 1, c. 18 legge 24/12/2012 numero 228, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
LA CORTE definitivamente pronunciando, con l'intervento del Procuratore Generale, così provvede: previa riunione al presente procedimento di quello recante il n° 50481 – 1/2023, respinge l'appello proposto da avverso la sentenza n° Parte_1
148/2022 del Tribunale di Roma, emessa il 20 dicembre 2022; compensa tra le parti le spese processuali del presente grado di giudizio;
dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione; manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e gli ulteriori adempimenti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione il 3 luglio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Anna Chiara GIAMMUSSO dott. Alberto TILOCCA
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