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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 24/10/2025, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
In composizione collegiale, formato da:
IA NI Presidente rel.
OR Di RT IU
Maurizio Drigani IU ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella procedura n. 2205/2024 R.G.V.G. promossa congiuntamente
DA
, nata il [...] a [...] e residente in [...] Parte_1
c.f. Avv. SINOPOLI MARIA CRISTINA C.F._1
E
, nato il [...] a [...] e residente in [...] CP_1
c.f. Avv. TONINI DANIELE C.F._2
E con l'intervento necessario del Pubblico Ministero che ha apposto il visto in data
2.12.2024 a margine del decreto di fissazione d'udienza e in data 7.3.2025 a margine della sentenza di separazione sulle seguenti
1 CONCLUSIONI
precisate dalle parti come da note scritte in sostituzione d'udienza depositate entro il termine del 16 ottobre 2025:
“1. Pronunciare sentenza di divorzio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato
Civile del Comune di Fosdinovo;
2. Confermare l'affidamento del figlio ad entrambi i genitori, i quali Per_1
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita del figlio, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
3. Il figlio resta collocato in maniera paritetica presso entrambi i genitori, Per_1
come già in essere da oltre due anni, secondo lo schema che di seguito viene indicato;
3/a. settimana A: i giorni di lunedì, martedì sabato e domenica con il padre, mercoledì, giovedì e venerdì con la madre;
settimana B: i giorni di lunedì, martedì, sabato e domenica con la madre, mercoledì, giovedì e venerdì con il padre;
3/b. Nelle festività del Natale, Capodanno e Pasqua il minore trascorrerà le giornate a anni alterni con ciascun genitore. Il 24/12 lo passerà con il padre, mentre il 26/12 con la madre. Rimane ferma la possibilità per le parti di addivenire a dei correttivi per i periodi delle festività, ove si rendessero necessari in base alle esigenze lavorative di entrambi
2 3./c. Il padre trascorrerà con il minore le vacanze estive per un periodo di venti giorni consecutivi nell'arco dell'anno (compatibilmente con gli impegni lavorativi) dandone congruo preavviso (almeno un mese) alla madre.
3./d La madre trascorrerà con il minore le vacanze estive per un periodo di venti giorni consecutivi nell'arco dell'anno (compatibilmente con gli impegni lavorativi) dandone congruo preavviso (almeno un mese) al padre.
4. In occasione del compleanno del bambino, il minore trascorrerà la giornata presso il genitore ove si trova nel rispetto del prospetto di cui dal punto 3/a. Il compleanno del bambino verrà festeggiato alla presenza di entrambi i genitori.
5. Ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto del figlio in relazione ai periodi di permanenza del minore presso di loro per come indicati nei punti n.
3. a,
b, c, d.
6. Le spese straordinarie nell'interesse del figlio sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo le linee guida in vigore in questo Tribunale.
7. L'assegno unico viene riconosciuto ad entrambi i genitori nella quota del 50%;
8. Nessuno dei due coniugi corrisponderà alcunché all'altro a titolo di mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti;
9. I coniugi dichiarano di aver definito tutti i loro rapporti patrimoniali e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro.
10. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con a notato il nome del figlio ai fini della validità per l'espatrio.
Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi, con ricorso ex art. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c., anche personalmente sottoscritto e depositato in data 18.11.2024, premettendo di aver contratto in data
3 9.9.2018 a Fosdinovo (MS) matrimonio concordatario (atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato civile del suddetto Comune al n. 8 parte II serie A anno
2018) e di aver avuto un figlio ( , nato il [...]), hanno chiesto di Per_1
dichiararsi contestualmente la separazione tra le parti e, decorsi i termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Con sentenza n. 46/2025 (passata in giudicato il 13.9.2025), ricorrendone i presupposti, il Tribunale della Spezia ha pronunciato la separazione personale dei coniugi.
Con ordinanza del 12.2.2025 la causa è stata rimessa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio ai fini della successiva pronuncia relativa alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Nel termine assegnato sono state quindi depositate apposite note, sottoscritte dalle parti, con le quali i coniugi hanno confermato la rinuncia a comparire all'udienza, la volontà di non riconciliarsi e le condizioni già riportate nel ricorso introduttivo, apportando delle modifiche ai punti 3/b, 3/c e 3/d come da note sottoscritte.
Alla scadenza del temine assegnato (16.10.2025) la causa è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
In diritto, il comportamento processuale delle parti, che hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e il lasso di tempo trascorso dalla cessazione della vita in comune, depongono chiaramente per l'impossibilità di ricostituire ogni comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
E' pacifica l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della legge 1.12.1970
n. 898 per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, nonché il decorso del tempo richiesto a tal fine dall'art. 3 n. 2) lettera b) della stessa legge, come da ultimo modificata dalla L. 55/2015
4 Le pattuizioni concordate tra le parti sono conformi a legge, rispondenti all'interesse del figlio minore di età in quanto idonee a garantire allo stesso un equilibrato rapporto affettivo con entrambi i genitori e congrue sotto il profilo economico e possono pertanto essere ratificate dal tribunale.
Spese compensate, come concordato tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe visti gli artt. 3 e 5 della legge n. 898/1970 e l'art. 473-bis. 51 c.p.c.
Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile tra e Parte_1 CP_1
, generalizzati come in epigrafe e coniugatisi in Fosdinovo (MS) in data
[...]
9.9.2018 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune al n. 8 parte II Serie A anno 2018) alle seguenti condizioni:
“2. Confermare l'affidamento del figlio ad entrambi i genitori, i quali Per_1
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita del figlio, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
3. Il figlio resta collocato in maniera paritetica presso entrambi i genitori, Per_1
come già in essere da oltre due anni, secondo lo schema che di seguito viene indicato;
3/a. settimana A: i giorni di lunedì, martedì sabato e domenica con il padre, mercoledì, giovedì e venerdì con la madre;
settimana B: i giorni di lunedì, martedì, sabato e domenica con la madre, mercoledì, giovedì e venerdì con il padre;
5 3/b. Nelle festività del Natale, Capodanno e Pasqua il minore trascorrerà le giornate a anni alterni con ciascun genitore. Il 24/12 lo passerà con il padre, mentre il 26/12 con la madre. Rimane ferma la possibilità per le parti di addivenire a dei correttivi per i periodi delle festività, ove si rendessero necessari in base alle esigenze lavorative di entrambi
3./c. Il padre trascorrerà con il minore le vacanze estive per un periodo di venti giorni consecutivi nell'arco dell'anno (compatibilmente con gli impegni lavorativi) dandone congruo preavviso (almeno un mese) alla madre.
3./d La madre trascorrerà con il minore le vacanze estive per un periodo di venti giorni consecutivi nell'arco dell'anno (compatibilmente con gli impegni lavorativi) dandone congruo preavviso (almeno un mese) al padre.
4. In occasione del compleanno del bambino, il minore trascorrerà la giornata presso il genitore ove si trova nel rispetto del prospetto di cui dal punto 3/a. Il compleanno del bambino verrà festeggiato alla presenza di entrambi i genitori.
5. Ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto del figlio in relazione ai periodi di permanenza del minore presso di loro per come indicati nei punti n.
3. a,
b, c, d.
6. Le spese straordinarie nell'interesse del figlio sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo le linee guida in vigore in questo Tribunale.
7. L'assegno unico viene riconosciuto ad entrambi i genitori nella quota del 50%;
8. Nessuno dei due coniugi corrisponderà alcunché all'altro a titolo di mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti;
9. I coniugi dichiarano di aver definito tutti i loro rapporti patrimoniali e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro.
10. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con a notato il nome del figlio ai fini della validità per l'espatrio.
Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.”
6 Manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
Così deciso alla Spezia nella camera di consiglio del 16.10.2025
Il Presidente est.
IA NI
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