Articolo 2 della Legge 26 maggio 2000, n. 161
Articolo 1Articolo 3
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20 giugno 2000
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data agli Atti internazionali di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 8 di ciascuno degli Atti internazionali stessi.
Entrata in vigore il 20 giugno 2000