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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 10/12/2024, n. 657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 657 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 9889/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BOLOGNA PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dott. Bruno Perla Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Arianna D'Addabbo Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile di volontaria giurisdizione n 9.889/2024 Oggetto: RGV posta in deliberazione all'udienza cartolare del 3 dicembre 2024 Separazione consensuale e promossa da:
Parte_1 nata il [...] a [...] residente a [...] elettivamente domiciliata a IO di NO (BO), Via Mazzini n.59 presso lo Studio dell' Avv. Ester Finarelli, giusta procura allegata al ricorso per separazione consensuale e
Parte_2 nato a [...] il [...] e residente a [...], di fatto abitante a Pavullo nel NO (MO) Via Fondovalle n.29 elettivamente domiciliato a IO di NO (BO), Via Mazzini n.59 presso lo Studio dell' Avv. Ester Finarelli, giusta procura allegata al ricorso per separazione consensuale con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO – atti comunicati il 10-9-2024
* * * Oggetto del processo: <>.
* * * IL TRIBUNALE Vista la domanda congiunta di separazione personale consensuale proposta con ricorso depositato il 12 agosto 2024;
Rilevato che le parti, a mezzo di note scritte autorizzate, hanno confermato la domanda e la volontà di non volersi riconciliare;
pagina 1 di 3 rilevato che dall'unione dei coniugi sono nati a Bologna i due figli minorenni Persona_1 nata il [...] e nato il [...]; Persona_2
Valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli e alla disciplina introdotta con la L.8 febbraio 2006 n.54 Visto il parere favorevole del P.M.
P.Q.M.
pronuncia la separazione personale tra i coniugi
− Parte_1 nata il [...] a [...] residente a [...] e
- Parte_2 nato a [...] il [...] e residente a [...], di fatto abitante a Pavullo nel NO (MO) Via Fondovalle n.29
uniti in matrimonio civile il giorno 17.06.2022 a IA (Forli), atto trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del predetto Comune, Atto 76, parte 2 , anno 2022 ;
- ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della sentenza;
prende atto che in base all'accordo tra le parti, la separazione personale dei coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
1)I coniugi vivono e vivranno separati sulla base di comune accordo;
2)I figli e sono affidati congiuntamente ad entrambi i Persona_1 Persona_2 genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
3)La casa coniugale sita a IO di NO (BO) Via Boccherini n.13, unitamente ai mobili che la arredano, è assegnata alla SI.ra , che continuerà ad Parte_1 abitarla unitamente ai due figli e mentre il SI. Persona_1 Persona_2
a decorrere dal mese di settembre 2024 si è trasferito altrove, attualmente Parte_2 abita a Pavullo nel NO (MO) Via Fondovalle n.29 ove ha portato i propri effetti personali;
4)I coniugi sono economicamente autosufficienti e non chiedono alcun mantenimento l'uno nei confronti dell'altro;
5)I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza dei minori presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, alla educazione, alla salute ed alla scelta della residenza verranno assunte di comune accordo;
i genitori dovranno reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative ai minori
6)Salvo diverso accordo, i minori staranno con la madre durante la settimana, mentre il padre, che lavora in provincia di Modena, potrà tenere con sé i figli minori durante tutti i fine settimana, dalle ore 19,30 del venerdì sera fino alle ore 19,30 della domenica sera;
durante il periodo delle Festività Natalizie i minori trascorreranno il giorno della Vigilia con un genitore e la festa comandata con l'altro genitore, alternandosi i genitori di anno in anno;
durante il periodo delle Festività Pasquali i minori trascorreranno il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì in Albis con l'altro genitore, alternandosi i genitori di anno in anno;
durante il pagina 2 di 3 periodo delle vacanze estive i minori trascorreranno un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi con il padre, periodo da concordare tra i genitori entro il giorno 31 maggio di ogni anno. 7) A decorrere dal mese di ottobre 2024 il signor contribuisce, e contribuirà, Parte_2 al mantenimento ordinario dei due figli, versando a favore della SI .ra Parte_1
mensilmente, ed entro il giorno 12 di ogni mese, tramite bonifico bancario, sul conto
[...] corrente intestato a quest'ultima, le seguenti somme: €.250,00 per il mantenimento ordinario di ed €.250,00 per il mantenimento ordinario di e ciò fino Persona_1 Persona_2 alla autosufficienza economica di ciascun figlio;
dette somme verranno annualmente rivalutate in proporzione alla variazione degli indici ISTAT – Costo vita. Prima rivalutazione settembre 2025. 8)Inoltre, sempre a decorrere dal mese di ottobre 2024 il SI. verserà a favore Parte_2 della SI. ra il 50% delle spese straordinarie per ciascun figlio, Parte_1 intendendosi per tali in via esemplificativa le spese di istruzione (quali le tasse scolastiche, dotazione libraria, materiale didattico consigliato dalla scuola, trasporto scolastico), quelle medico - chirurgiche comprese quelle odontoiatriche (quali a titolo esemplificativo parcelle professionali, prescrizioni terapeutiche, apparecchi correttivi), quelle ricreative culturali (quali in via esemplificativa iscrizione corsi sportivi e culturali, attrezzatura sportiva) . Tali spese devono essere previamente concordate ad eccezione delle urgenze terapeutiche, delle spese conseguenti alla scelta concordata in precedenza del percorso scolastico e formativo e quelle conseguenti alle prescrizioni del Medico Curante e del professionista scelto in precedenza dai genitori o indicato dal Curante stesso. Il genitore che intende esprimere il proprio dissenso dalla partecipazione nelle spese straordinarie che richiedono il previo consenso, dovrà trasmetterlo per iscritto all'altro genitore entro 30 giorni. Le spese straordinarie saranno rimborsate al genitore anticipatario, previa esibizione di idonea documentazione, entro 15 giorni dalla richiesta anche via e-mail.; in ogni caso, in relazione alle spese straordinarie si applica il vigente Protocollo del Tribunale di Bologna.
9)Ciascun coniuge rimarrà intestatario del conto corrente e della autovettura al medesimo intestato.
10) I coniugi dichiarano di aver definito ogni altra questione economica e di non aver nulla a che pretendere l'uno dall'altro, salvi ed impregiudicati i diritti scaturenti per legge dal matrimonio tra loro contratto.
11)Con compensazione delle spese e dei compensi.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile in data 4-12-2024 Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Bruno Perla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BOLOGNA PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dott. Bruno Perla Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Arianna D'Addabbo Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile di volontaria giurisdizione n 9.889/2024 Oggetto: RGV posta in deliberazione all'udienza cartolare del 3 dicembre 2024 Separazione consensuale e promossa da:
Parte_1 nata il [...] a [...] residente a [...] elettivamente domiciliata a IO di NO (BO), Via Mazzini n.59 presso lo Studio dell' Avv. Ester Finarelli, giusta procura allegata al ricorso per separazione consensuale e
Parte_2 nato a [...] il [...] e residente a [...], di fatto abitante a Pavullo nel NO (MO) Via Fondovalle n.29 elettivamente domiciliato a IO di NO (BO), Via Mazzini n.59 presso lo Studio dell' Avv. Ester Finarelli, giusta procura allegata al ricorso per separazione consensuale con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO – atti comunicati il 10-9-2024
* * * Oggetto del processo: <>.
* * * IL TRIBUNALE Vista la domanda congiunta di separazione personale consensuale proposta con ricorso depositato il 12 agosto 2024;
Rilevato che le parti, a mezzo di note scritte autorizzate, hanno confermato la domanda e la volontà di non volersi riconciliare;
pagina 1 di 3 rilevato che dall'unione dei coniugi sono nati a Bologna i due figli minorenni Persona_1 nata il [...] e nato il [...]; Persona_2
Valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli e alla disciplina introdotta con la L.8 febbraio 2006 n.54 Visto il parere favorevole del P.M.
P.Q.M.
pronuncia la separazione personale tra i coniugi
− Parte_1 nata il [...] a [...] residente a [...] e
- Parte_2 nato a [...] il [...] e residente a [...], di fatto abitante a Pavullo nel NO (MO) Via Fondovalle n.29
uniti in matrimonio civile il giorno 17.06.2022 a IA (Forli), atto trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del predetto Comune, Atto 76, parte 2 , anno 2022 ;
- ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della sentenza;
prende atto che in base all'accordo tra le parti, la separazione personale dei coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
1)I coniugi vivono e vivranno separati sulla base di comune accordo;
2)I figli e sono affidati congiuntamente ad entrambi i Persona_1 Persona_2 genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
3)La casa coniugale sita a IO di NO (BO) Via Boccherini n.13, unitamente ai mobili che la arredano, è assegnata alla SI.ra , che continuerà ad Parte_1 abitarla unitamente ai due figli e mentre il SI. Persona_1 Persona_2
a decorrere dal mese di settembre 2024 si è trasferito altrove, attualmente Parte_2 abita a Pavullo nel NO (MO) Via Fondovalle n.29 ove ha portato i propri effetti personali;
4)I coniugi sono economicamente autosufficienti e non chiedono alcun mantenimento l'uno nei confronti dell'altro;
5)I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza dei minori presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, alla educazione, alla salute ed alla scelta della residenza verranno assunte di comune accordo;
i genitori dovranno reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative ai minori
6)Salvo diverso accordo, i minori staranno con la madre durante la settimana, mentre il padre, che lavora in provincia di Modena, potrà tenere con sé i figli minori durante tutti i fine settimana, dalle ore 19,30 del venerdì sera fino alle ore 19,30 della domenica sera;
durante il periodo delle Festività Natalizie i minori trascorreranno il giorno della Vigilia con un genitore e la festa comandata con l'altro genitore, alternandosi i genitori di anno in anno;
durante il periodo delle Festività Pasquali i minori trascorreranno il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì in Albis con l'altro genitore, alternandosi i genitori di anno in anno;
durante il pagina 2 di 3 periodo delle vacanze estive i minori trascorreranno un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi con il padre, periodo da concordare tra i genitori entro il giorno 31 maggio di ogni anno. 7) A decorrere dal mese di ottobre 2024 il signor contribuisce, e contribuirà, Parte_2 al mantenimento ordinario dei due figli, versando a favore della SI .ra Parte_1
mensilmente, ed entro il giorno 12 di ogni mese, tramite bonifico bancario, sul conto
[...] corrente intestato a quest'ultima, le seguenti somme: €.250,00 per il mantenimento ordinario di ed €.250,00 per il mantenimento ordinario di e ciò fino Persona_1 Persona_2 alla autosufficienza economica di ciascun figlio;
dette somme verranno annualmente rivalutate in proporzione alla variazione degli indici ISTAT – Costo vita. Prima rivalutazione settembre 2025. 8)Inoltre, sempre a decorrere dal mese di ottobre 2024 il SI. verserà a favore Parte_2 della SI. ra il 50% delle spese straordinarie per ciascun figlio, Parte_1 intendendosi per tali in via esemplificativa le spese di istruzione (quali le tasse scolastiche, dotazione libraria, materiale didattico consigliato dalla scuola, trasporto scolastico), quelle medico - chirurgiche comprese quelle odontoiatriche (quali a titolo esemplificativo parcelle professionali, prescrizioni terapeutiche, apparecchi correttivi), quelle ricreative culturali (quali in via esemplificativa iscrizione corsi sportivi e culturali, attrezzatura sportiva) . Tali spese devono essere previamente concordate ad eccezione delle urgenze terapeutiche, delle spese conseguenti alla scelta concordata in precedenza del percorso scolastico e formativo e quelle conseguenti alle prescrizioni del Medico Curante e del professionista scelto in precedenza dai genitori o indicato dal Curante stesso. Il genitore che intende esprimere il proprio dissenso dalla partecipazione nelle spese straordinarie che richiedono il previo consenso, dovrà trasmetterlo per iscritto all'altro genitore entro 30 giorni. Le spese straordinarie saranno rimborsate al genitore anticipatario, previa esibizione di idonea documentazione, entro 15 giorni dalla richiesta anche via e-mail.; in ogni caso, in relazione alle spese straordinarie si applica il vigente Protocollo del Tribunale di Bologna.
9)Ciascun coniuge rimarrà intestatario del conto corrente e della autovettura al medesimo intestato.
10) I coniugi dichiarano di aver definito ogni altra questione economica e di non aver nulla a che pretendere l'uno dall'altro, salvi ed impregiudicati i diritti scaturenti per legge dal matrimonio tra loro contratto.
11)Con compensazione delle spese e dei compensi.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile in data 4-12-2024 Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Bruno Perla
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