Sentenza 13 marzo 1998
Massime • 1
Il reato previsto dall'art. 2 legge 23 dicembre 1986 n. 898 - che punisce l'indebito conseguimento di contributi comunitari mediante la semplice esposizione di dati o notizie falsi - ha carattere sussidiario rispetto al più grave reato di truffa (aggravata), che ricorre quando le suindicate condotte sono congiunte a malizie ulteriori, dirette all'induzione in errore del soggetto passivo per conseguire indebitamente gli aiuti comunitari (Conf. Corte Cost. 10 febbraio 1994, n. 25). (Fattispecie di pluralità di attività ingannatorie: simulazione di compravendite e di trasporti inesistenti, con relative bolle di accompagnamento e fatture, per cui la S.C. ha ritenuto correttamente ravvisato il delitto di truffa).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/03/1998, n. 4569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4569 |
| Data del deposito : | 13 marzo 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PP VI Pandolfo Presidente del 13/3/98
1. Dott. Guido Tetti Consigliere SENTENZA
2. " VA Patrone " N. 526
3. " AN RR " REGISTRO GENERALE
4. " TO GI SE " N. 37278/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti da:
1) CA ME n.
6.7.1946 a Martina Franca-
2) AN NT n. 26.9.1951 a Martina Franca-
3) EC LF AG n. 31.7.1926 a Alberobello- 4) IN NA n. 25.12.1947 a Orta Nuova-
5) GE NA n. 25.6.1932 a Ceglie Messapica- 6) EC AR n. 27.7.1959 a Alberobello-
7) difensore di HI IN n. 30.8.1913 ad Ostuni, deceduto- 8) ON MA n. 20.3.1955 a Ceglie Messapica-
9) OL VA n. 19.10.1937 a Martina Franca-
10) CI CO n. 25.2.1931 a Conversano- 11) LL SA n. 28.7.1932 a Fasano-
12) HI IT n. 20.11.1949 a Monopoli-
13) IN NN RI n.
8.7.1958 a Crispiano-
14) UC NT n. 27.11.1954 a Martina Franca- 15) EL NN n. 19.12.1946 a Martina Franca-
16) FO AR n.
2.4.1941 a Martina Franca-
17) CA VI n. 17.1.1913 a Martina Franca- 18) CC CO n.
7.11.1952 a Taranto-Talsano- 19) NI NT n. 11.6.1953 a Taranto-Talsano- 20) AN RC n. 21.5.1951 a Calvera-
21) AN PA n. 21.5.1951 a Calvera-
22) AM CA n. 13.4.1943 a Fasano-
23) AN ME n. 31.3.1941 a Fasano-
24) FA AR n. 31.5.1949 a Cisternino-
25) ST PO n.
8.9.1931 a Paternò-
26) AR RA n.
2.9.1948 a Ottaviano-
27) AR CO n.
4.3.1951 a Ottaviano-
28) IM IT n. 31.8.1946 a Montescaglioso-
29) US PP n.
1.1.1953 a S. Giorgio a Cremano- 30) RI NT n. 27.10.1954 a Vignanello-
31) AR BA n. 18.11.1944 a Santa Flavia- 32) AT SA n.
3.4.1933 a Santa Flavia-
33) UR TA, erede di UR PI n. 27.11.1931 a Rossano Calabro deceduto-
34) TA PI n.
9.1.1926 a Rossano Calabro-
35) NZ NT n. 17.9.1964 a Castellaneta-
36) UG AR n. 26.6.1934 a Rossano Calabro-
37) UR GE n. 26.1.1961 a Rossano Calabro-
38) LI ZI n.
4.1.1963 a Rossano Calabro-
39) AR SO n. 27.9.1960 a Scala Coeli-
40) ER NT n. 29.1.1930 a Rossano Calabro- 41) VE ME n.
5.1.1929 a Rossano Calabro- 42) RA CO n. 16.11.1928 a Ostuni-
43) VE FA n.
2.1.1931 a Rossano Calabro-
44) OS VI n.
7.1.1923 a Cariati-
45) FO GE n. 20.4.1930 a Rossano Calabro-
46) FO NT n. 31.3.1936 a Rossano Calabro-
47) IN NT n. 14.6.1953 a Fasano-
48) EL OL n. 20.4.1944 a Rossano Calabro-
49) IO NT n. 31.3.1920 a Bari-
50) RI GI n. 19.6.1938 a Scorrano-
51) OR IL n. 22.10.1931 a Mercato San Severino- 52) IN NT n. 23.1.1936 a Fasano-
53) AR PA n. 19.10.1957 a Martina Franca- 54) NI MO n. 22.2.1943 a Velletri-
55) OL RO n.
2.4.1959 a Brindisi-
56) AT VI n.
3.4.1933 a Santa Flavia-
avverso la sentenza in data 5 febbraio 1997, e le ordinanze 6 e 7 giugno 1996, della Corte di Appello di Lecce-sezione distaccata di Taranto. Udito il P.M. in persona del Dr. O. Cedrangolo che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi 2, 4, 56, 55, 24, 28, 51, 50, 49, 27, 41, 43, 48, 40, 33, 7, rigetto degli altri ricorsi.
Udito per la P.C. l'avv. M. Bachetti per l'avv. Gen. dello Stato. Sono presenti i difensori avv.ti B. Assumma, T. Savito, L. Caravella, C. De Leonardis, C. Striano, R. Causo, G. Zagarese, G. Lumpano, S. Trento, C. Petrone, G. D'Onofrio, G. NZ.
Fatto e Diritto
I fatti per i quali è processo consistono, come è stato ritenuto nelle sedi di merito e per quanto interessa il giudizio di legittimità, in una pluralità di acquisti e di vendite simulati di olio di oliva, con conseguenti aiuti comunitari e violazioni tributarie di rilievo penale.
In concreto, secondo la ricostruzione fattuale operata dal giudice di appello, CA ME - titolare di un'azienda agricola e gestore di fatto della s.r.l. GAM (di cui era rappresentante legale la moglie AN NT), in Martina Franca - con svariati artifici e raggiri, faceva apparire, in concorso di venditori, anche dei contenitori di acquirenti fittizi, di dipendenti e collaboratori, acquisti di olio sfuso da produttori agricoli e da frantoiani;
e vendite, del prodotto da lui confezionato, a numerosi commercianti, riuscendo a lucrare, con gravissimo danno dell'A.i.m.a., i suindicati aiuti.
In conseguenza, veniva, fra l'altro, ravvisata la colpevolezza di:
CA ME, in ordine ai reati di truffa aggravata (articoli 110, 81, 640 cpv. n.1, 61 n.7 C.P.), e di frode fiscale di cui agli articoli 81 C.P., 1 e 4 della legge 7 agosto 1982, n.516);
EC LF AG, dipendente del CA ME, di concorso nei reati di truffa aggravata e di emissione e utilizzazione continuate e aggravate di fatture e di documenti contabili relativi a operazioni inesistenti;
IN NA, GE NA, EC AR, ON MA, OL VA, CI CO, LL SA, HI IT, IN NN RI, UC NT, EL NN, FO AR, CA VI, CC CO, NI NT, AN RC, AM CA, AN ME, FA AR, ST PO, AR GE e AR EC (apparenti fornitori di grosse partite di contenitori, in realtà non avvenute alle due imprese gestite dal CA ME), US PP e OR IL (anch'essi autori di fittizie vendite di contenitori), MI IT, AR BA, AT SA, TA PI, UR GE, LI ZI, AR SO, ER NT, VE ME, RA CO, VE FA, EL OL, IO AN, RI GI, NI MO e OL RO, per concorso nel reato di truffa aggravata.
Inoltre:
-veniva dichiarata la prescrizione dello stesso reato - a seguito della concessione delle attenuanti generiche con giudizio di equivalenza - nei confronti di AN PA, NZ NT, GN AR, OS VI, FO GE, FO NT, IN NT, IN NT e AR PA (concorrenti nel reato mediante la simulazione di trasporti per conto delle due ditte di Martina Franca);
erano assolti AT VI e AN NT, e veniva statuita la improcedibilità nei confronti di UR PI e HI IN per morte del rei;
-RI NT, infine, veniva condannato per falso ideologico in atto pubblico, in riferimento ad una verifica effettuata, nella qualità di funzionario dell'A.i.m.a., presso le due aziende martinesi;
-venivano emesse le relative statuizioni a favore delle parti civili A.i.m.a. e Ministero delle Finanze.
I ricorsi proposti riguardano tutti gli imputati suindicati. Questo Supremo Collegio rileva, in primo luogo, la inammissibilità dei gravami di AT VI, AN NT, IN NA, FA AR, OL RO, e di UR TA (erede di UR PI), per la mancata presentazione dei motivi e di quello del difensore di HI IN per carenza di legittimazione, essendo l'imputato deceduto prima della sentenza impugnata. Passando all'esame delle singole doglianze, non appare fondata la censura avanzata da RI GI, OS VI, CA VI, GE NA, CI CO, HI IT, CC CO, NI NT, AN CO, AN ME, ST PO, AR BA, AT SA, NI MO, LL SA, OL VA, IN NN RI, UC NT, EL NN, FO AR, AN PA, UG AR, IN NT, IN NT, AR PA, EC LF AG, EC AR e CA ME, relativa alla violazione degli articoli 242 n.3 e 244 n.2 disp. att. c.p.p. Invero il giudice istruttore ha pronunciato l'ordinanza di rinvio a giudizio in data 18 marzo 1991 e le notificazioni ai difensori degli imputati, ai sensi dell'articolo 372 c.p.p. 1930 - degli avvisi di deposito degli atti in cancelleria -
venivano eseguite fino al giorno 1 febbraio 1991 (p. 103 sent.). Risulta così rispettato il termine di sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto dall'articolo 372 del codice abrogato;
che è di cinque giorni dalla notificazione al difensore e, nel caso, di più difensori, di più imputati, deve essere riferito alla ultima delle notificazioni, non potendo il giudice provvedere prima, senza ledere il diritto di difesa di alcuno dei prevenuti, e non dovendo lo stesso giudice - in mancanza di un precetto legislativo, e in violazione del principio di economia processuale - procedere a una serie di separazioni dei procedimenti a carico di ciascuno degli imputati di reati comunque connessi. Cosicché, a ragione, il procedimento si è svolto secondo il rito previgente, e non ricorre la ipotesi di trasmissione degli atti al Pubblico Ministero di cui all'articolo 244 n.2 disp. att. c.p.p. EC LF AG, EC AR e
CA ME sostengono la violazione dell'articolo 374 c.p.p., per una asserita incertezza della enunciazione dei fatti addebitati nell'ordinanza di rinvio a giudizio. Ma l'assunto, con larghe connotazioni fattuali, è sostanzialmente generico nell'espresso e mero rinvio all'atto di appello;
e, nel resto, manifestamente infondato, siccome riferito a difficoltà difensive, in relazione alla pluralità delle imputazioni che, ovviamente, non attiene a un difetto di enunciazione dei fatti, e tanto meno incide sui diritti di difesa.
Analogalmente senza pregio sono le censure afferenti alla utilizzazione di documenti illegittimamente acquisiti, anche sotto il profilo motivazionale, proposte da RA CO, AM CA, CA VI, GE NA, CI CO, HI IT, CC CO, NI NT, AN RC, AN ME, ST PO, AR BA, AT SA, NI MO, LL SA, OL VA, IN NN RI, UC NT, EL NN, FO AR, AN PA, UG AR, IN NT, IN NT, AR PA, EC LF AG, EC AR e CA ME.
Al riguardo, i motivi rimangono generici, sono svolti in punto di fatto, e, comunque, non superano le corrette argomentazioni della Corte territoriale: che spiega (pagg. 104 e segg.) la utilizzabilità, secondo la giurisprudenza di legittimità relativa al codice del 1930, contra alios, delle dichiarazioni, alla p.g., di impianti, senza l'osservanza delle forme prescritte (nonché la insussistenza di nullità in ordine ai sequestri operati), laddove non vengono dedotte concrete violazioni di tale limite. Del pari inconsistente è al violazione dell'articolo 304 e seguenti c.p.p. 1930, addotta da NZ NT, per la carenza dell'avviso di procedimento in relazione ad atti posti a base della sentenza di condanna: in quanto non vengono indicati, specificatamente, gli atti de quibus, e non viene dedotto se, all'epoca, il ricorrente aveva concretamente assunto la qualità di imputato o di indiziato, con conseguente effettiva lesione del diritto di difesa, donde la evidente genericità dell'assunto (non senza rilevare che il NZ è stato prosciolto per prescrizione del reato).
VE ME, VE FA, ER NT e EL OL denunciano la inosservanza della legge processuale, in riferimento alla reiezione della eccezione di incompetenza territoriale del primo giudice (Tribunale di Taranto).
Anche questo motivo non può essere accolto.
Benvero il giudice di appello ha, erroneamente, ravvisato la tardività, perché la questione non sarebbe stata sollevata, nel giudizio di primo grado , in limine litis;
mentre i ricorrenti sostengono la rituale proposizione, respinta dal Tribunale di Taranto, con ordinanza del 3 ottobre 1994. Senonché la questione è manifestamente infondata - malgrado l'erroneo assunto della Corte territoriale - siccome i rilievi muovono da dati fattuali afferenti al reato di truffa, trascurando la contestazione del più grave reato di associazione per delinquere (contestato al CA ME e ad altri imputati), di cui all'articolo 416 C.P.: che, in forza delgi articoli 45 e seguenti del previgente codice di rito, radicava la competenza territoriale, per la connessione, davanti al Tribunale di Taranto. Onde, sotto questo riguardo, non sussiste il vizio dedotto, e la ravvisata competenza del giudice del merito esclude qualsiasi statuizione di annullamento, ai sensi degli articoli 45 e 542 c.p.p. citato.
AR CO e AR GE sostengono la nullità della sentenza ex articolo 466bis c.p.p. 1930, per la inosservanza, da parte del giudice di primo grado, del carattere vincolante della richiesta della parte della utilizzabilità di atti processuali. Ma la doglianza è soltanto enunciata e quindi inammissibile;
non senza aggiungere che la sentenza ha correttamente rilevato (p. 197) come la carenza, se sussistente, non produrrebbe una nullità, ma un difetto della motivazione, con l'obbligo della integrazione nel giudizio di appello.
RA CO, AM CA, CA VI, GE NA, CI CO, HI IT, CC CO, NI NT, AN RC, AN ME, ST PO, AR BA, AT SA, NI MO, LL SA, OL VA, IN NN RI, UC NT, EL NN, FO AR, AN PA, UG AR, IN NT, IN NT, AR PA, EC LF AG, EC AR e CA ME assumono la nullità della sentenza in riferimento all'articolo 475 n.2 c.p.p., per la mancata indicazione nell'epigrafe delle imputazioni e dei fatti ascritti.
Nemmeno tale rilievo ha fondamento, sicome la decisione contiene l'indicazione dei titoli, delle date e dei luoghi dei reati, e, nella parte motiva, delle condotte addebitate;
sicché il precetto normativo, pure per i riferimenti alla sentenza di primo grado, trova piena attuazione, tanto più che la nullità in discorso è ravvisabile solamente in caso di mancanza assoluta dell'imputazione (cfr. Cass., sez. V, 6 ottobre 1983, Loy). I ricorrenti OR IL, UA CO, AM CAa, ON MA, GE NA, NZ NT, US PP, TA PI, AR CO, AR GE, CA VI, GE NA, CI CO, HI IT, CC CO, NI NT, AN RC, AN ME, ST PO, AR BA, AT SA, NI MO, LL SA, OL VA, IN NN RI, UC NT, EL NN, FO AR, AN PA, UG AR, IN NT, IN NT, AR PA, EC LF AG, EC AR e LU ME denunciano la inosservanza della legge penale - sotto varie angolazioni e con riferimenti pure a carenze della motivazione - sostenendo che, per il rapporto di specialità, i fatti addebitati realizzavano l'ipotesi di cui all'articolo 2 legge 23 dicembre 1986, n. 898, e non il reato di truffa aggravata.
La questione è stata risolta dalle Sezioni Unite di questo Supremo Collegio (sentenza 24 gennaio-15 marzo 1996) che hanno affermato il rapporto di sussidiarietà fra le due norme, nel senso che l'articolo 2 della legge n. 898/86 reprime le frodi supportate dalla semplice esposizione di dati e notizie falsi;
mentre ricorre il più grave reato di truffa (aggravata) quando le suindicate condotte sono congiunte a malizie ulteriori, dirette all'induzione in errore del soggetto passivo per conseguire indebitamente gli aiuti comunitari. Ne consegue, in forza di questo principio, che qui viene ribadito, la correttezza giuridica della statuizione del giudice del merito;
laddove, avendo accertato, in punto di fatto, una pluralità di attività ingannatorie dei concorrenti nel reato 8simulazione di compravendite e di trasporti inesistenti, con relative bolle di accompagnamento e fatture), ha ravvisato il delitto previsto dall'articolo 640 C.P. Sono, pertanto, senza pregio gli appunti afferenti sia il supporto argomentativo sotto tale aspetto, sia alla violazione del principio di specialità ex articolo 15 C.P., sia, in linea generale e assorbente, quelli che prospettano una applicazione erronea della norma incriminatrice.
Anche per le considerazioni appena svolte, le doglianze di UR GE, LI ZI, AR SO, FO GE, FO NT, OS VI, CA VI, GE NA, IU CO, HI IT, CC CO, NI NT, AN RC, AN ME, ST PO, AR BA, AT SA, NI MO, LL RO, OL VA, IN NN RI, UC NT, EL NN, FO AR, AN PA, UG AR, IN NT, IN NT, AR PA, EC LF AG, EC AR e CA ME - che lamentano il mancato proscioglimento dal reato di truffa aggravata, stante il proscioglimento per amnistia, per lo stesso fatto, dal reato di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, anche con riferimento all'articolo 90 del previgente codice di rito - devono essere respinte.
Anzitutto è stato ritenuto, nelle sedi di merito, che la fattispecie del reato oggetto delle pronunce di condanna è diversa e di più ampi contenuti rispetto a quella della norma sussidiaria, è perciò il "fatto" ravvisato non coincide con il fatto che realizza l'ipotesi delittuosa qui esclusa;
in secondo luogo, il giudice istruttore - come si evince dalla sentenza impugnata e dai gravami - ha, all'esito della istruzione formale, prosciolto (per amnistia) dal reato di cui all'articolo 2 legge n. 898 del 1986, e, contestulamente, rinviato a giudizio per il reato di truffa aggravata. Donde una analisi della statuizione esclude il proscioglimento dedotto (se vi è stato, in contrario, un rinvio a giudizio), e porta alla conclusione di un proscioglimento, meramente formale e superfluo, da un reato la cui sussistenza viene negata ricorrendo il più grave delitto contestato nei fatti de quibus: per i quali, in definitiva, manca palesemente una sentenza irrevocabile, per gli effetti dell'articolo 90 c.p.p. 1930. Parimenti infondati sono i motivi di US PP circa la ricorrenza dell'aggravante di cui all'articolo 640 n.1 C.P. - formulati in modo apodittico o generico - una volta che non è convertibile la natura di Ente pubblico dell'A.i.m.a. (Azienda preposta agli interventi nel mercato agricolo), in relazione alla costituzione, alle finalità e alle funzioni svolte, come, nella specie, la erogazione degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva (cfr. Cass. sez. un., 24.1.1996, Panagoni e altri); e di VE ME, VE FA, ER NT, EL OL, a proposito dell'aggravante ex articolo 61 n.7 C.P., correttamente riferita all'elevato importo delle operazioni fittizie e la conseguente danno per la persona offesa, laddove viene postulata, nella sostanza e sotto l'apparenza dei vizi denunciati, una rivalutazione del merito non consentita nel presente giudizio. Proseguendo nell'esame delle singole impugnazioni, la Corte rileva l'infondatezza dei motivi, formulati da TA PI, riguardo alla asserita prescrizione del reato (che, commesso fino al febbraio 1996 - secondo l'assunto dello stesso imputato - e per effetto degli atti interruttivi, si prescrive, invece, tenuto conto del massimo edittale di oltre cinque anni, ai sensi degli articoli 157 e seguenti C.P., soltanto nel febbraio 2001); da IM IT circa la pronuncia di inammissibilità dell'appello, che risulta esatta (perché il gravame veniva proposto, da imputato libero-presente, oltre il termine di tre giorni utili, fissato dall'articolo 199 c.p.p., della sentenza, mentre l ricorrente postula erroneamente l'applicazione del termine, previsto per l'imputato contumace, all'imputato assente;
il quale, al contrario, è considerato presente, in forza degli articoli 427 e 428 c.p.p. 1930), con la conseguente inammissibilità degli altri motivi,
per la tardività del gravame avverso la sentenza del Tribunale di Taranto, non modificata in sede di appello;
da RI GI, a proposito del diniego di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale (sufficientemente motivato, nell'ordinanza 7 giugno 1996, dalla Corte di Appello, con la mancata impugnazione, ex articolo 200 c.p.p. 1930, dell'ordinanza del primo giudice reiettiva delle istanze istruttorie, nonché con la possibilità di decisione allo stato degli atti), e della identità del rappresentante del Pubblico Ministero nei due gradi di merito (che non integra alcuna nullità a sensi di legge);
da NZ, AN PA, UG, IN, IN, AR e OS, in tema di mancanza di motivazione, in quanto l'accoglimento produrrebbe l'annullamento con rinvio della sentenza, incompatibile con l'obbligo della immediata declaratoria (pronunciata in appello) della estinzione del reato per prescrizione;
nonché da UR GE, LI ZI, AR SO, FO GE, FO NT, per violazione della legge penale in rapporto alla (contestata) sussistenza del reato di truffa, poiché le censure sono svolte in termini meramente fattuali.
Gli imputati IO NT, RA CO, AM CA, ON MA, GE NA, RI GI, VE ME, VE FA, ER NT, EL OL, AR CO, AR GE, CA VI, GE NA, LL CO, HI IT, CC CO, NI NT, AN RC, AN ME, ST PO, AR BA, AT SA, NI MO, LL SA, OL VA, IN NN RI, UC NT, EL NN, FO AR, EC LF AG, EC AR e CA ME sostengono, altresì, carenze motivazionali in relazione ai fatti, alle valutazioni di merito, agli elementi dei reati, e alla colpevolezza, in riferimento alle singole posizioni.
Senonché - premessa la erroneità dei richiami al disposto dell'articolo 546 lettera e) del nuovo codice di rito, che non trova applicazione nel presente procedimento, regolato dalle norme processuali previgenti, nell'assenza di un richiamo nell'articolo 245 d.l.g. 28 luglio 1989, n. 271, che indica le disposizioni del nuovo codice applicabili ai procedimenti che proseguono con le norme anteriormente vigenti - la sentenza di appello, all'interno di un apparato espositivo nel quale non si rinvengono argomenti o giudizi illogici o errori giuridici, spiega, con valutazioni congrue, gli elementi fattuali che, oltre ogni ragionevole perplessità, dimostrano la sussistenza dei reati di truffa pluriaggravata contestati e la colpevolezza dei singoli imputati, valorizzando elementi e circostanze certi (come le effettive dimensioni e attività delle due aziende di Martina Franca, la effettiva consistenza di quelle degli apparenti venditori o acquirenti, le modalità di pagamenti in contanti di somme ammontanti a centinaia di milioni, la carenza di locali idonei alle quantità di prodotto asseritamente oggetto di vendite, la effettuazione di più trasporti in tempi e orari incompatibili, la carenza di forniture di carburante e di idonei automezzi per tali trasporti, le acquisizioni documentali e testimoniali, e talune ammissioni). Tali risultanze, valutate in rapporto alla posizione di ciascun ricorrente, sorreggono, nell'ambito di un adeguato ragionamento complessivo, le conclusioni adottate. Mentre i ricorrenti spiegano le loro critiche, spesso, in termini generici o in punto di fatto;
e, comunque, all'interno di postulate rivalutazioni del merito e dei dati probatori, che sono palesemente estranee al giudizio di cassazione.
Tali motivi, pertanto, non possono essere accolti.
IO NT, ON MA, GE NA, US PP, RI GI, VE ME, VE FA, ER NT, EL OL, UR RO, LI ZI, AR SO, AR CO, AR GE, CA VI, GE NA, CI CO, HI IT, CC CO, NI NT, AN RC, AN ME, ST PO, AR BA, AT SA, NI MO, LL SA, OL VA, IN NN RI, UC NT, EL NN, FO AR, EC LF AG, LA AR e CA ME si dolgono, per violazione di legge e dell'obbligo di motivazione, del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (e IO NT, con un motivo apodittico e, quindi, pure della misura della pena). Nemmeno questi rilievi meritano accoglimento, perché la Corte territoriale ha ancorato il diniego de quo alla gravità dei fatti (e, specificatamente, delle fittizie operazioni commerciali, varianti da più centinaia di milioni a miliardi di lire), collegata, ovviamente, agli aspetti, alla durata, alla consistenza e alle specifiche modalità della vicenda delittuosa e delle singole condotte: ossia a un parametro legittimo, previsto dall'art. 133 C.P., con giudizio implicito di prevalenza su altri criteri normativi: che, in questa fase di legittimità, non può essere ridiscusso, stante la correttezza della motivazione. CA ME assume la violazione della legge processuale (articoli 524 n. 1, 90, 477 c.p.p. 1930, 649 c.p.p. 1988); e, subordinatamente, "il contrasto con l'art. 53 della Costituzione". Senonché, da un lato non viene neppure indicata la norma la cui incostituzionalità è meramente affermata - con la conseguente manifesta infondatezza della questione - e, dall'altro, la sentenza (pagina 141) ha dato ragione della inesistenza del giudicato eccepito. Al riguardo, ha spiegato che la sentenza del G.i.p. di Taranto, 5 novembre 1993, afferisce alla omessa dichiarazione, nel modello 740, di redditi di capitale per gli anni 1985, 1986 e 1987;
mentre l'imputazione al capo g) della rubrica, nel presente procedimento (per la quale viene dedotto il divieto ex articolo 90 c.p.p. 1930), concerne la omessa annotazione nelle scritture contabili obbligatorie, tenute ai fini delle imposte sui redditi, di redditi di capitale, per importi differenti, degli stessi anni (ex articoli 81 C.P., 1, 2^ comma, n. 1 e 3 della legge 7 agosto 1982, n.516). La manifesta diversità dei fatti, perciò, collide col divieto di cui all'articolo 90 del codice di rito previgente. Per il resto, mentre il richiamo agli articoli 649 nuovo c.p.p. e 477 del codice di rito previgente appare ultroneo o incongruo, la sentenza impugnata precisa altresì - rimanendo così superate le argomentazioni di ricorrente, nel senso della inesistenza di reddito - come quello oggetto della contestazione attiene a rimborsi e falsi costi "che hanno consentito una evasione correlata a simulazione di componenti negative del reddito" (pagina 142): così rimane inconsistente, insieme agli aspetti fattuali esplicitati ed estranei a questa fase processuale, la prospettata questione della intassabilità dei redditi da attività illecita.
Lo stesso CA ME e EC LF AG rilevano la violazione dell'articolo 4 n. 5 e 7 della citata legge 7 agosto 1982, n. 516. Benvero gli appunti del EC si risolvono in censure di fatto sul contestato concorso nei reati ascritti al CA (come tali inammissibili), nella irritualità della contestazione (che, al contrario, individua coerentemente il concorso nei reati tributari addebitati al principale imputato;
laddove, per gli episodi fino al febbraio 1984, è stato assolto dal giudice del merito, con relativa riduzione della pena) e in assunti generici. Mentre quelli avanzati dal CA ME partecipano dei medesimi vizi, e si incentrano su difetti motivazionali (in rapporto al dolo specifico necessario per i reati de quibus) la cui insussistenza si evidenzia dalla lettura della motivazione (pagina 144), che analizza puntualmente i dati di riscontro anche dell'elemento soggettivo (fine di evasione), esattamente collegato alle richieste di cospicui rimborsi mediante documenti falsi, e alla simulazione di acquisti ricorrendo al sistema di autobolle e di autofatture. Tuttavia i reati ascritti a EL OL, e - limitatamente alla ipotesi di cui all'articolo 4 legge 7 agosto 1982, n. 516, a EC LF AG - sono estinti per intervenuta prescrizione, essendo decorsi i termini massimi (aumentati della metà per entrambi, e tenuto conto delle sospensioni ex d.P.R. n. 23 del 1992 e legge n. 75 del 1993 per il reato finanziario), della consumazione dei reati, di anni quindici per EL, e di anni dieci mesi dieci e giorni sette per EC. Le relative statuizioni possono essere emesse in questa sede, ai sensi dell'articolo 539 n. 9 c.p.p. 1930, proccedendosi alla correlata modificazione della pena, precisata nel dispositivo. La sentenza, nei confronti dei predetti, deve, tuttavia, essere confermata agli effetti civili - in forza del disposto di cui agli articoli 578 c.p.p. 1988 e 245 lettera n) delle relative norme transitorie - per le ragioni già illustrate, che evidenziano la inammissibilità o la infondatezza delle impugnazioni. Invece non si è verificata la prescrizione per i reati finanziari ascritti al CA ME: perché, per effetto della ritenuta continuazione, il termine a quo decorre, ai sensi dell'articolo 158 C.P., dal giorno in cui al stessa è cessata, ossia dal maggio 1988,
onde non sono trascorsi anni dieci e giorni sette per il reato ex articolo 1, e anni dieci mesi dieci e giorni sette per gli altri illeciti de quibus.
RA CO, AM CA, CA VI, GE NA, CI CO, HI IT, CC CO, NI NT, AN RC, AN ME, ST PO, AR BA, AT SA, NI MO, LL SA, OL VA, IN NN RI, UC NT, EL NN, FO AR, NU PA, UG AR, IN NT, IN NT, AR dPA, EC LF AG, EC AR e CA ME deducono la inammissibilità della costituzione di parte civile, nel giudizio di appello, dell'A.i.m.a. Ma, anche a questo riguardo, la sentenza impugnata ha spiegato, in modo esustivo e corretto, come i decreti-legge 25 maggio 1994 n. 314 e successivi, non convertiti in legge, prevedevano la trasformazione dell'A.i.m.a. (azienda per gli interventi nel mercato agricolo) in E.i.m.a.;
sicché ne discende la legittimità delle costituzioni dell'E.i.m.a., nella vigenza della suindicata normativa, e successivamente (dopo la mancata conversione dei suindicati decreti in legge), dell'A.i.m.a., persona giuridica esistente, e non soppressa, nell'ordinamento giuridico.
Quanto, poi, alla legittimazione, pure contestata, è sufficiente ribadire il principio stabilito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. sez. un. 24 gennaio 1996, citata), secondo cui nella truffa, consistente nel procurarsi elargizioni della C.e.e. nel settore agricolo, il danno diretto e immediato viene subito dall'A.i.m.a., in quanto i fondi, quantunque forniti dalla Comunità europea, sono iscritti nel suo bilancio.
IO NT, VE ME, VE FA, ER NT e EL OL sostengono la mancanza di motivazione in ordine al diniego di revoca (IO) e ala conferma (gli altri) delle provvisionali. Ma anche questi rilievi non hanno pregio, perché il giudice dell'appello ha respinto la istanza del IO siccome immotivata, ossia per la genericità e la manifesta infondatezza del gravame, sul punto;
e quelle di VE ME e FA, ER NT e EL OL, spiegando le modalità delittuose e la gravità dei danni, con una giustificazione razionale e adeguata dell'esercizio del potere assegnatogli dal disposto dell'articolo 489, 2^ comma, c.p.p. 1930. Mentre i ricorrenti propongono doglianze generiche, apodittiche e fattuali, oltre a correlate carenze inesistenti nel provvedimento impugnato.
Nè ha fondamento l'assunto di OS VI, prosciolto per prescrizione del reato --a seguito del riconoscimento di attenuanti generiche equivalenti - di erronea applicazione, e di omessa motivazione sul punto, dell'articolo 23 c.p.p. previgente: in quanto l'articolo 578 nuovo c.p.p., applicabile ai procedimenti penali che seguono il vecchio rito ai sensi dell'articolo 245 lettera n) delle disposizioni transitorie, stabilisce che il giudice dell'appello (come è avvenuto nella specie) decide, dichiarando estinto il reato per prescrizione, sui capi della sentenza, che concernono gli interessi civili, nei confronti dell'imputato condannato dal primo giudice, anche genericamente, al risarcimento del danno cagionato dal reato.
RI NT, da ultimo, denuncia al erronea valutazione delle risultanze e dei fatti di causa, nonché una motivazione carente e contraddittoria: ma, sotto l'apparenza di tali vizi, propone una rivisitazione e un riesame dei dati probatori, a sostegno della asserita innocenza, che esulano dai compiti del giudice di legittimità. Non senza aggiungere che la sentenza ha dato ragione, senza illogicità rilevabili dal testo, della colpevolezza del prevenuto, con una analitica esposizione dei fatti e delle ragioni che sorreggevano la falsità della relazione di verifica - effettuata dal ricorrente, funzionario dell'A.i.m.a., e da un funzionario del Ministero dell'agricoltura, in data 3 novembre 1983 - presso le due aziende di Martina Franca e tre dettaglianti, dove veniva attestata, contrariamente al vero, la regolarità delle operazioni de quibus, tenuto conto della assorbente circostanza della insussistenza di visite presso i dettaglianti destinatari dei controlli incrociati. Sono pure infondate le censure dell'RI sul diniego delle attenuanti generiche (ancorato al corretto parametro della gravità dei fatti - pagina 207 della sentenza - di implicita prevalenza su altre risultanze), e circa una asserita "immotivata ed insufficiente individuazione del destinatario della condanna al risarcimento del danno": laddove, difformemente dai generici appunti dell'RI, la quantificazione del documento, derivante dal reato ascrittogli, è stata rimessa al giudice civile competente. Alle suindicate statuizioni di inammissibilità, di rigetto e di annullamento, seguono, conformemente a legge:
a) la condanna solidale dei ricorrenti, ad eccezione di EC LF AG e di EL OL, al pagamento delle spese del procedimento, nonché della congrua somma di lire cinquecentomila per ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
b) la condanna di tutti i ricorrenti, in solido, alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili (Ministero delle Finanze a A.i.m.a.), in questo grado del giudizio, che vengono, complessivamente, quantificate in lire quattromilioniseicentomila, delle quali lire quattromilioni per onorari di avvocato.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione annulla, senza rinvio, la impugnata sentenza, nei confronti di EL OL, per essere il reato estinto per prescrizione, e nei confronti di EC LF AG, limitatamente al reato di cui al capo b), perché estinto per prescrizione, ed elimina al relativa pena, nella misura di mesi tre di reclusione e di lire cinquecentomila di multa, nonché le conseguenti pene accessorie.
Rigetta, nel resto, il ricorso di EC LF AG, e conferma la sentenza, agli effetti civili, nei confronti di EC LF AG e di EL OL.
Dichiara inammissibili i ricorsi di AT VI, AN NT, IN NA, FA AR, OL RO, UR PI, nonché il ricorso proposto nell'interesse di HI IN.
Rigetto tutti gli altri ricorsi.
Condanna tutti i ricorrenti, a eccezione di EL OL e di EC LF AG, in solido, al pagamento delle spese del procedimento, e ciascuno al versamento della somma di lire 500.000- a favore della Cassa delle ammende.
Condanna tutti i ricorrenti, altresì, in solido, al rimborso delle spese sostenute dalle parti civili, Ministero delle finanze e A.i.m.a., che liquida in complessive lire 4.600.000-, di cui lire 4.000.000- per onorari di avvocato.
Così deciso in Roma, il 13 marzo 1998.
Depositato in Cancelleria il 17 aprile 1998
La Corte Suprema di Cassazione sezione penale con ordinanza di Camera di Consiglio n. 5500 ud.
8.10.98 così dispone: "La correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza 13 Marzo 1998 n. 526, di questa Corte, nel senso che il nome del ricorrente, indicato nel dispositivo, è UR "TA" e non "PI".
Così deciso in Roma, il 11 dicembre 1998.