Sentenza 22 settembre 2000
Massime • 1
Le relazioni concernenti l'attività svolta dalla polizia giudiziaria (c.d. relazioni di servizio) sono atti irripetibili, stante la necessità di immediata documentazione di quanto percepito in uno scritto che ne garantisca la genuinità e lo preservi da errori di ricordo; ne consegue che è legittima la loro acquisizione al fascicolo per il dibattimento e utilizzazione ai fini del giudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/09/2000, n. 42802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42802 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TRAIANO UA - Presidente - del 22/09/2000
1. Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - N. 1458
3. Dott. CONTI OV - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. AMBROSIANO Giangiulio - Consigliere - N. 1364/2000
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EL TR, n. a S. Stefano Q. il 30/6/43;
2) PA OV, n. a Cianciana il 14/5/49;
3) NT CO BI, n. a Alessandria della OC il 4/10/69;
4) Di RG TO, n. a Palermo il 6/10/65;
5) Valla UA, n. a Raffadali il 10/11/63;
6) NT TO, n. a Alessandria della OC il 27/6/34;
avverso la sentenza in data 26 maggio 1999 della Corte di Assise di Appello di Palermo;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la, relazione fatta dal Consigliere B. Oliva;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. A. Abate, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Uditi i difensori, avv.ti A. Gaito, G. Dominici, A. Graziani, R. F. Tricoli, G. Oddo che si sono riportati ai motivi, chiedendone l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1) Con sentenza 26 maggio 1999 la Corte di Assise di Palermo si è pronunciata s di un organizzazione mafiosa, organicamente inserita nell'ambito di "cosa nostra", sviluppatasi nel territorio di Agrigento con una variegata attività criminale culminata nell'omicidio, avvenuto il 20 aprile 1995 in Agro di Alessandria della OC, di NU SE e OV RB, il primo inserito nel contesto mafioso ed il secondo per caso presente sul luogo del delitto.
Con riferimento alla posizione degli attuali ricorrenti EL TR, PA OV, NT CO BI, Di RG TO, LL UA e NT AN, i giudici di merito hanno ritenuto colpevoli:
- tutti del delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso, con l'aggravante di cui al secondo comma dell'art. 416 bis c.p. per il solo PA OV;
- PA OV, NTni CO BI e di RG TO del cennato duplice omicidio e dei connessi reati di illegale detenzione e porto di una pistola cal. 7,65 e di un revolver cal. 38;
- PA OV dei reati di estorsione in danno di VI US, ON AN, ON EL e danneggiamento in danno della soc. n.c. Viemme;
- PA OV e NT CO BI del delitto di tentata estorsione in danno di ON CO;
- NT CO BI del delitto di illegale detenzione e porto di una pistola cal. 7,65 con matricola abrasa, nonché di detenzione di banconote contraffatte.
Unificati tutti i reati sotto il vincolo della continuazione i detti giudici hanno condannato:
a) PA OV, NT CO BI e Di RG TO alla pena dell'ergastolo, con isolamento diurno per anni due, e tre milioni di multa;
b) EL TR e LL UA ad anni sei di reclusione;
c) NT AN ad anni quattro di reclusione.
Contestualmente le condanne di PA OV, NT CO BI e Di RG AN al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili, con rimessione al giudice civile per la relativa liquidazione.
Il processo ha preso l'avvio delle indagini in corso da parte dei carabinieri in un territorio caratterizzato da infiltrazione mafiosa e esecuzione di opere pubbliche circa incendi dolosi, danneggiamenti, vari omicidi (Passafiume EG il 22/8/1993; AN IG il 30/5/1994; EN di RG il 13/9/1994; RO AN e CO Maniscalco il 19/9/1994) ed il ferimento di VI AN avvenuto il 19/9/1994.
Gli elementi di prova che hanno portato alla condanna dei vari imputati sono stati ricavati da una serie di intercettazioni telefoniche ed ambientali da tempo in corso nell'ambito delle anzidette indagini;
dagli accertamenti che avevano permesso di individuare le persone poi ritenute responsabili degli omicidi di NU SE e OV RB;
dalle dichiarazioni dei collaboranti EM UA, LZ AL, SI e CA, tutte ritenute attendibili ed estremamente significative in ordine al contesto mafioso in genere ed a quello operante nella zona che interessa in particolare, nonché, per quanto riguarda il EM, circa il coinvolgimento, secondo quanto appreso dal collega NE GI, di tre imputati nel duplice omicidio anzidetto. Ferma restando l'estemporanea uccisione di OV RB, la causale dell'omicidio di NU SE è stata individuata nel conflitto di potere all'interno dell'organizzazione mafiosa in cui emergeva l'ala dura, contrastata dal SE, rappresentata in ambito locale dal PA e in quello provinciale dai "riberesi". Non si poteva, però, escludere che concorressero anche spinte individuali, quali l'ostacolo frapposto dal SE sia alla formale affiliazione nella cosca mafiosa di NT BI, sia alla relazione dei propositi vendicativi del Di RG per l'uccisione del padre. Contro questa decisione hanno proposto ricorso per Cassazione tutti gli imputati per i motivi che qui di seguito verranno illustrati. 2) Muovendo dalle questioni di ordine processuale va anzidetto all'ammissibilità della costituzione il punto relativo della costituzione delle parti civili AR AR LA, IM AL, RB US e carbone AR EL, che PA OV contesta denunciando l'erronea applicazione degli art. 78, 76, 100 e 101 c.p.p.. Premette il ricorrente che erano state sottoposte all'attenzione della Corte territoriale due questioni offerenti, la prima, al potere del sostituto, designato dal difensore-procuratore speciale dell'assente UA AR LA, di costituirsi legittimamente in assenza ed in vece dello stesso, e l'altra alle formalità di conferimento della procura speciale nel caso - come quello in esame - in cui la parte civile si costituisca a mezzo di procura speciale. Al riguardo la Corte territoriale avrebbe mal argomentato, ritenendo, in via generale, che per il principio di tassatività delle impugnazioni non è prevista alcuna forma di gravame contro le ordinanze che ammettono la costituzione di parte civile, e più in particolare, per un verso, che il potere di autentica del difensore non è limitato al mandato ad litem, ma concerne anche la procura con cui viene conferito il potere di rappresentanza, e, per altro verso, che la delega ex art. 102 c.p.p. non riguarda soltanto la rappresentanza ma anche la dichiarazione di costituzione di parte civile. In proposito è senz'altro condivisibile il primo aspetto della critica alla luce dell'orientamento, qui condiviso, di questa Corte (ex plurimis Cass. Sez. Un. C.c. 15/5/1999, Pedicani), secondo cui l'ordinanza dibattimentale di rigetto della richiesta di esclusione della parte civile è impugnabile dall'imputato congiuntamente all'impuganzione contro la sentenza pronunciata nei suoi confronti. Ciò non toglie che la doglianza sia infondata nelle altre sue articolazioni.
Sotto un primo profilo si debbono richiamare sia lo art. 13, terzo comma, della legge 16/12/1999 n. 479, che modificato l'art. 122 c.p.p. inserendo l'inciso "se la procura è rilasciata per scrittura privata al difensore, la sottoscrizione può essere autenticata dal difensore medesimo", sia l'art. 3 del d.l. 7/4/2000 n. 52, convertito con modificazioni dell'art. 1, decimo comma, della legge 5/6/2000 n.144, che, disciplinando il regime transitorio, ha conferito validità
alle analoghe procure rilasciate ante riforma. Il riconoscimento di tale potere di autentica ha così definitivamente risolto la dibattuta questione (che il ricorrente ripropone in questa sede opponendosi alle favorevoli conclusioni della Corte territoriale) relativa alla validità dell'autenticazione, effettuata dallo stesso difensore allo uopo nominato procuratore speciale, della sottoscrizione apposta in calce all'atto di conferimento dell'incarico per la costituzione di parte civile. Donde la regolare costituzione delle parti civili IM e RB.
Quanto all'altro profilo della critica, che investe le situazioni soggettive facenti capo al sostituto del difensore della parte civile, si deve ribadire (Cass. 7/3/1995, Prati) che, effettuata la designazione (art. 102 c.p.p. in riferimento al quarto comma del precedente art. 97), cosicché, assumendo tutti i doveri ed i diritti a questo spettanti, può svolgere ogni attività riservata al difensore sostituito.
Correttamente, quindi, è stata ritenuta legittima la costituzione dell'assente AR LA in sostituzione dell'avv.to Greco. 3) Da disattendere è anche la doglianza con cui PA OV denuncia l'erronea applicazione dell'art. 267 c.p.p., osservando che gli esiti delle intercettazioni ambientali erano inutilizzabili nei suoi confronti dal momento che all'epoca in cui erano state disposte egli non era raggiunto da gravi indizi in relazione ad un reato che consentisse l'intercettazione, e, comunque, non era nemmeno attinto da una "notitia criminis", come comprovato dalla mancata iscrizione del suo nome nel registro di cui all'art. 335 c.p.p.. Infatti tale mezzo di ricerca della prova è stato autorizzato à termini dell'art. 13 del D.L. 13/5/1991 n. 152, convertito con modificazioni nella legge 12/7/1991 n. 203, nel corso di indagini relative alla nota sussistenza nella zona di un'associazione mafiosa. Orbene, come ripetutamente affermato in sede di legittimità, insufficienti (e non gravi) indizi di reato, che ai sensi della citata disposizione costituiscano il presupposto per il ricorso alle intercettazioni, attengono all'esistenza del reato e non alla colpevolezza di un determinato soggetto, che può essere del tutto ignoto nel momento in cui l'operazione della legittimità dell'indagine che i detti indizi sussistano a carico della persona le cui comunicazioni vengono intercettate.
4) Ad eguali conclusioni d'infondatezza si deve pervenire in relazione alla violazione dell'art. 606, 1^ comma, lett. c), del codice di procedura penale che PA OV e Di RG TO
denunciano con riferimento agli art. 222, lett. d), e 197, lett. d), del codice diritto ed all'incarico peritale concernente la trascrizione delle intercettazioni ambientali e telefoniche, a loro avviso irritualmente conferito ad un soggetto in evidente situazione d'incompatibilità, essendosi occupato nel corso del giudizio di primo grado della trascrizione delle registrazioni fonografiche delle udienze dibattimentali.
In proposito è sufficiente rammentare il costante orientamento (richiamato dai giudici di merito e qui condiviso) di questa Corte, secondo cui la nullità prevista dall'art. 222 c.p.p. ha carattere relativo e va pertanto eccepita, a pena di decadenza, nei termini stabiliti nell'art. 182 dello stesso codice (Sez. 1^, 9/5/1992 n. 5421, Bellanata;
15/4/1994, Petrone, CED 198646; sez. 2^ 10/5/1994, Matrone). Sicché è stata correttamente giudicata tardiva l'eccezione in questione, che non risulta formalizzata all'atto del conferimento dell'incarico, o qualora non fosse stato possibile, immediatamente dopo, ma è stata sollevata dapprima dal solo Di RG nel corso della discussione finale relativa al giudizio di primo grado, a distanza di vari mesi dall'espletamento dell'incarico peritale, e poi con i motivi di appello dallo stesso Di RG e dal PA.
5) Inammissibile è l'ulteriore denuncia che PA OV muove alla sentenza impugnata con riferimento all'inserimento nel fascicolo del dibattimento di un gran numero di relazioni di servizio formate da agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria. Infatti la questione, proposta con riferimento agli art. 431, 493, 234 e segg., 191 c.p.p., risulta formulata in termini del tutto generici senza alcuna specificazione degli elementi che sono a base della censura proposta, cosicché risulta precluso a questo giudice l'individuazione dell'ambito del rilievo proposto e l'esercizio del doveroso sindacato. Comunque, qualora la censura sia riferita alle relazioni della polizia giudiziaria circa l'attività svolta, deve ritenersi legittima la loro acquisizione e l'utilizzazione ai fini del giudizio, trattandosi della verbalizzazione di atti per natura irripetibili stante la necessità di immediata documentazione di quanto percepito in uno scritto che ne garantisca la genuinità e lo preservi da errori di ricordo.
6) Con altro mezzo PA OV denuncia violazione di legge processuale con riferimento al deposito, effettuato dal Pubblico Ministero il 23 marzo 1998 nel corso del giudizio, delle dichiarazioni rese dal collaboratore UA EM fin dal 4 aprile 1997; conseguente, a suo avviso, l'inosservanza dell'art. 430 c.p.p., che prescrive l'immediato deposito dell'attività integrativa d'indagine eventualmente compiuta dal Pubblico Ministero dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio, e la nullità à termini degli art. 178 e 191 c.p.p. dell'esecuzione del collaborante, del dibattimento e della sentenza che su di essa si fonda, a meno di non voler ipotizzare l'illegittimità costituzionale dei citati art. 430 e 178 nella parte in cui consentirebbero al Pubblico Ministero di provvedere al deposito tardivo degli anzidetti atti senza alcuna sanzione di nullità.
La doglianza è infondata non solo perché l'art. 430 c.p.p. - che consente al Pubblico Ministero di svolgere entro precisi limiti attività integrativa d'indagine anche dopo l'emissione del decreto che dispone di giudizio - riguarda le c.d. indagini suppletive svolte in relazione al giudizio in corso e non le dichiarazioni raccolte (come nel caso in esame) nel corso di investigazioni che non risultino perché la norma denunciata non esprime in ogni caso un termine imposto a pena di decadenza o altrimenti sanzionato per il deposito della documentazione in questione.
L'incidente di legittimità costituzionale degli art. 430 e 178 c.p.p. proposto dal ricorrente risulta poi non correttamente formulato, in quanto con esso si prospetta una questione puramente ipotetica, comunque nella sostanza priva di ogni univoca e precisa indicazione degli elementi necessari ai fini del giudizio di comparazione da sottoporre al vaglio del giudice delle leggi. 7) Da disattendere è anche la violazione dell'art. 606, 1^ comma, lett. c), in relazione all'art. 195 c.p.p., che PA OV e Di RG TO denunciano con riguardo all'emesso controllo, con esame delle fonti di riferimento, delle dichiarazioni rese dai collaboranti SI, CA e EM UA, escussi come persone imputate in un procedimento connesso.
A fugare ogni dubbio in proposito stanno le pertinenti osservazioni della Corte territoriale, qui condivise in quanto immuni da errori, secondo cui l'omesso esame delle fonti di riferimento, che qualora richiesto rende inutilizzabili le dichiarazioni de relato, trova precisi limiti sia nella qualità di teste - e non di imputato in procedimento connesso - del soggetto escusso, sia nella tempestività della richiesta, sia nella materiale possibilità e rilevanza del controllo invocato. A nessuna di tali condizioni rispondono le indagini proposte dai due attuali ricorrenti in quanto tutte tardivamente richieste in epoca successiva alla conclusione delle relativa udienze istruttorie (e non nel momento stesso in cui il dichiarante riferisca circostanze apprese da un terzo), provocate dalle dichiarazioni di soggetti che non avevano assunto la qualità di testimoni e relative a perone defunte (Di AR TO, AG LE, SE NU, AN IG) o nel frattempo escusse (LZ AL) o latitanti (NE GI) o il cui esame è stato ritenuto non decisivo in considerazione della circostanza riferita (AG RE, CA, AN).
Le esposte considerazioni, ed in particolare quella relativa alla tardività delle deduzioni istruttorie, valgono anche a confutare l'asserita erronea mancata ammissione di prova contraria. 8) Ad eguali conclusioni d'infondatezza si deve pervenire per quanto concerne la violazione degli art. 603 e 220 c.p.p., che PA OV e Di RG TO denunciano con riferimento al diniego di perizia collegiale, richiesta onde risolvere i contrasti esistenti sia tra le due trascrizioni delle intercettazioni ambientali (la prima disposta dal G.I.P. in sede di indagini preliminari e la seconda nel corso del giudizio di primo grado) sia tra quest'ultima e la consulenza di parte. In proposito è unanime l'assunto per il quale il potere di disporre la rinnovazione istruttoria sfugge in ragione della sua naturale discrezionalità al sindacato di legittimità (peraltro nella specie sollecitato in forma generica, senza alcuna precisazione dei punti di reale contrasto tra il prescelto documento e la consulenza di parte, e delle irragionevoli determinazioni al riguardo dei giudici di merito) qualora la decisione risulti supportata da adeguata motivazione. Ciò si è verificato nell'ipotesi in esame in cui la determinazione assunta è correlata ad una serie di pertinenti argomentazioni, quali il diritto ascolto da parte della Corte di Assise delle parti particolarmente controverse delle registrazioni, il logico contenuto - coerente con il contesto della conversazione esaminata - dal secondo elaborato predisposto proprio per superare con idonee apparecchiature le lacune ed i dubbi insiti nel primo elaborato, l'assenza di obiezioni da parte dei due consulenti di parte, presenti alle operazioni peritali. 9) Infondata è anche la violazione dell'art. 603 c.p.p. e la mancanza di motivazione che PA OV lamenta con riferimento alla richiesta, formulata in sede di appello ed alla quale non era stato dato alcun seguito, di estendere le indagini alla provenienza del suo patrimonio, e, più specificamente, di acquisire il decreto con cui nell'ambito di un giudizio di prevenzione era stata accertata la liceità dell'acquisto dei terreni su cui sorge l'impianto industriale di sua proprietà.
Infatti il mancato accoglimento di una richiesta di rinnovazione del dibattimento presentata da una parte - che avrebbe potuto provvedere personalmente alla produzione del documento anzidetto - non impone al giudice, di primo grado, l'adozione ad un mezzo istruttorio ritenuto evidentemente non rilevante.
10) Nemmeno è ravvisabile la violazione degli art. 495, 506, 468, 493, 3^ comma, e 507 c.p.p. che PA OV denuncia con riferimento al diniego di escussione, previa rinnovazione del dibattimento, del teste GR CH in relazione al quale la Corte di Assise di Agrigento aveva revocato la propria ordinanza di ammissione non avendo la difesa provveduto alla sua citazione, così dimostrando di non avervi interesse. Infatti, una volta ammessa la prova testimoniale richiesta dalla parte, quest'ultima ha l'obbligo di provvedere alla citazione ovvero di adoperarsi al fine di ottenere la presenza del teste in udienza, per cui, una volta omessi tali adempimenti, non può più lamentarsi della mancata escussione, tra l'altro ritenuta anche non più necessaria dal giudice. 11) Con riferimento alla videoconferenza utilizzata per la sua escussione, PA OV denuncia ancora la nullità del dibattimento per violazione dei commi terzo e quarto dell'art. 146 bis delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, e, in rapporto a tale disposizione, prospetta sia un dubbio di costituzionalità in relazione agli art. 3, 24, 13, 101 e 102 della costituzione e 516 della legge 4/8/1955 n. 148, sia un contrasto con la legge delega per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale approvata con legge 16/2/1997 n. 81. Secondo l'imputato non era stato assicurato quel livello di effettiva partecipazione al dibattimento e la prima esplicazione della difesa, che mediante l'impiego di idonei strumenti e modalità tecniche il legislatore ha inteso assicurare con al novella codicistica di cui alla legge 7/1/1998 n. 11. Peraltro la cennata disposizione si pone in ineludibile contrasto sia con una serie di articoli del codice di rito "che testualmente fanno riferimento alla non virtuale comparizione (art. 487, 1^ comma, c.p.p.) e presentazione (art. 497, 4^ comma, c.p.p.) dell'imputato, all'impossibilità di comparire
(art. 487, 4^ comma c.p.p.) al rifiuto di assistere all'udienza (art.488, 1^ comma, c.p.p.)", sia con la citata legge delega, che, nel dettare i principi ed i criteri direttivi del nuovo codice di rito, ha previsto il metodo orale e non audiovisivo (art. 2 punto 2), la partecipazione dell'accusa e della difesa su basi di parità in ogni stato e grado del procedimento (art. 3, punto 3), il potere del P.M. di presentare direttamente in giudizio l'imputato (art. 2, punto 43), la sospensione o il rinvio del dibattimento quando risulti che l'imputato sia nell'assoluta imputabilità di comparire per legittimo impedimento (art. 2, punto 77). Comunque, aggiunge il PA, il divieto di presenza fisica in dibattimento dell'imputato, ancorché giustificato dal legislatore con riferimento al particolare regime carcerario cui è sottoposto, si pone in contrasto, nonostante il diverso avviso dei giudici di merito:
- con l'art. 24 della Costituzione e le norme della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, che affermano tanto l'inviolabilità, sempre ribadita in numerose decisioni dal giudice delle leggi, del diritto di difesa, quanto il diritto dell'uomo privato della libertà di essere portato di fronte al proprio giudice;
- con l'art. 3 della Costituzione stante l'evidente disparità di trattamento secondo che l'imputato sia giudicato con il vecchio o nuovo rito, ovvero sia ammesso al gratuito patrocinio o non possa usufruire dell'assistenza di due difensori, stante l'eventuale impedimento, escluso come causa di rinvio del dibattimento, di uno di essi, oppure sia assistito dal medesimo difensore di altri imputati sottoposti al differenziato regime carcerario in differenti case circondariali;
- con gli art. 13, 101 e 102 della costituzione, non essendo ammissibile una particolare forma di restrizione personale stabilita dall'autorità amministrativa, con evidente espropriazione della garanzia giurisdizionale che deve dominare il processo. La complessa doglianza non è fondata.
A fugare inesatti dubbi in ordine alla compatibilità del particolare ed innovativo sistema della partecipazione al dibattimento mediante collegamento audovisivo (art. 146 bis disp. att. c.p.p. introdotto con l'art. 2 della legge 7-1-1998 n. 11) con principi e regole tradizionali del processo penale è sufficiente considerare che il luogo da cui l'imputato si collega è equiparato a tutti gli effetti all'aula di udienza (art. 416 bis, 5^ comma) e che al fine di garantire compiutamente tale presupposto il legislatore non solo ha disciplinato i casi in cui tale forma di partecipazione è consentita (art. 416 bis, commi 1 e 1 bis), ma ha anche, per un verso, previsto sia un controllo sull'effettivo funzionamento delle relative modalità, sia una continua verifica che non siano stati posti impedimenti o limitazioni all'imputato (art. 416 bis, 6^ comma). Dunque un quadro completo di presidi che mantengano inalterati gli equilibri processuali ed effettiva la personale partecipazione al dibattimento dell'imputato.
Come già ritenuto dal Giudice delle leggi (sent. 22-7-1999 n. 342), "improprio si rivela anche il richiamo ai principi affermati nella convenzione europea dei diritti dell'uomo, posto che, sia pure con modalità particolari, la partecipazione al dibattimento dell'imputato deve rispondere al canone dell'effettività, - nella specie compiutamente assicurata - così da far risultare adeguatamente garantita la possibilità, per l'imputato stesso ed il suo difensore, di esercitare concretamente i relativi diritti. In parte privi di fondamento e nel resto irrilevanti rispetto alla concreta fattispecie in esame appaiono poi i dubbi di costituzionalità dianzi evidenziati.
Ed invero, quanto alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e segg. della legge 7/1/1998 n. 11, sollevata con riferimento all'art. 24, secondo comma, della costituzione, nessun nuovo argomento è stato addotto dai ricorrenti rispetto a quelli già esaminati e dichiarati infondati dalla Corte Costituzionale (sent. n. 342 del 1999) in considerazione dell'incisivo e completo quadro di garanzie predisposte dal legislatore a tutela di un pieno esercizio del diritto di difesa.
Con l'altra questione, concernente la medesima legge e riferita all'art. 3 della Costituzione, sono stati invece prospettati problemi astratti che non si pongono come pregiudiziali rispetto alla definizione del presente giudizio, e pertanto non superano il doveroso vaglio di rilevanza.
Ad eguali conclusioni di manifesta infondatezza si deve pervenire per quanto concerne la prospettata violazione degli artt. 13, 101 e 104 della Costituzione con riferimento all'art. 41 bis dell'ordinamento penitenziario.
In tema di trattamento penitenziario differenziato è infatti assicurata la tutela giurisdizionale da parte del Tribunale di sorveglianza, cui è demandato il controllo di legittimità del provvedimento amministrativo, consistente essenzialmente nell'accertare, sulla base dei dati indicati nella relativa motivazione, se tale provvedimento sia stato adottato in presenza dei presupposti tassativamente fissati dalla legge e per la peculiare finalità dalla stessa indicata.
Quanto, infine, all'asserita inidoneità degli impianti audiovisivi ed al vizio della motivazione sul punto, la doglianza appare formulata in termini tanto generici da precludere il sindacato di legittimità.
12) Con motivi nuovi, tempestivamente depositati, Di RG TO, NT CO BI, LL UA, NT AN e EL TR hanno chiesto l'ammissione al giudizio con il rito abbreviato e l'applicazione del trattamento sanzionatorio premiale correlato a tale forma procedimentale.
Muovono i ricorrenti dal rilievo che la nuova disciplina del giudizio abbreviato, introdotta con legge n. 479 del 1999 e con la quale è stato notevolmente esteso l'ambito operativo dell'istituto - non più soggetto alle preclusioni della decidibilità allo stato degli atti, del consenso del Pubblico Ministero e della pena edittale perpetua - ha natura sostanziale e non processuale, per cui, essendo più favorevole all'imputato, deve trovare immediata applicazione nei giudizi in corso di fronte alla Corte di Cassazione. Conseguente, a loro avviso, l'accesso al rito abbreviato, negato, stante il dissenso del Pubblico Ministero, a LL UA, NT AN, EL TR, e mai richiesto da Di RG TO, NT CO BI stante la vigenza della preclusione derivante dalla punibilità con l'ergastolo di taluni reati contestati. Le richieste debbono essere respinte.
È, innanzitutto, insostenibile che la normativa nel giudizio abbreviato introdotta con leggi 16-12-1999 n. 479 e 5-6-2000 n. 144 abbia, come sostenuto dal Di RG e implicitamente dagli altri quattro imputati, carattere sostanziale perché produttiva di conseguenze per quanto attiene al contenuto del potere punitivo, cosicché dovrebbe trovare immediata applicazione in ogni stato e grado del giudizio à termini dell'art. 2, terzo comma, c.p.. Quanto evidenziato è, infatti, caratteristica comune alla maggior parte delle norme processuali, che non perdono per questo la loro natura e la peculiare irretroattività.
Ciò posto, l'applicabilità del rito abbreviato, anche secondo la nuova normativa, deve essere esclusa nei confronti di LL UA, NT AN e EL TR non avendo costoro proposto alcuna impugnativa contro il divieto di accesso al rito speciale. Per quanto riguarda Di RG TO e NT CO BI il legislatore, nel disciplinare l'applicazione transitoria delle nuove norme del giudizio abbreviato recate dalla legge 16/12/1999 n. 479 (v. il d.l. 7-4-00 n. 82, convertito con modificazioni nella legge 5- 6-2000 n. 144, art.
4-ter, n. 2) ha positivamente escluso che tale rito possa essere introdotto in sede di giudizio di Cassazione. Non si vede, d'altronde, come avrebbe potuto ritenersi tale rito compatibile con il giudizio di Cassazione in cui non si introducono e non si elaborano prove, consistendo il sindacato di legittimità nel controllo del rispetto della legge sostanziale e processuale nonché della completezza e logicità della motivazione su di un quadro probatorio definito e cristallizzato in sede di merito. Le esposte considerazioni rendono evidente l'inconsistenza del dubbio di costituzionalità, per la verità soltanto adombrato dalla difesa del Di RG, non determinando l'esaminata disciplina ne' lesione del diritto di difesa, ne' disparità di trattamento tra imputati proprio alla luce della differente situazione processuale in cui si versa una volta pervenuti alla fase di legittimità e dell'avvio, indissolubile tra trattamento sanzionatorio e regole di utilizzazione probatoria.
13) Quanto al merito dei ricorsi, essi si rivelano infondati. EL TR, ritenuto responsabile di partecipazione in associazione mafiosa, denuncia con tre mezzi la violazione dell'art.416 bis c.p. e la scorretta valutazione delle risultanze dibattimentali, dalle quali non sarebbe emerso alcun episodio significativo di una condotta di partecipazione, nonché il difetto della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Ma la sentenza impugnata illustra con esauriente e logica motivazione un organico complesso di elementi significativi di una attuale e stabile affectio societatis. In tal senso si apprezza il riferimento sia a frequentazioni ed annotazioni dell'agenda personale di utenze telefoniche di soggetti coinvolti in vicende giudiziarie e appartenenti a nuclei mafiosi attivi in diversi ambiti territoriali, sia a conversazioni telefoniche documentanti lo stretto collegamento con il PA e la compartecipazione nel controllo dei prezzi nel settore edile e delle attività costituenti possibili fonti di estorsioni, sia ad avvertimenti su indagini in corso e favoritismi anche con la compiacenza di settori della pubblica amministrazione, sia ad interventi di soggetti mafiosi nei confronti di creditori troppo assillanti, sia all'ampliamento della sfera di influenza lavorativa dopo la morte di concorrenti, sia ad intimidazioni di stampo mafioso cui aveva fatto seguito la acquisizione di nuovi clienti.
In ordine alle attenuanti generiche la sentenza considera che di tale beneficio l'imputato non è meritevole tenuto conto, per un verso, dello spessore criminale attestato dall'inserimento in un'organizzazione armata estremamente pericolosa, e, per altro verso, l'oggettiva gravità del reato e l'assenza di ogni ravvedimento. Dunque si tratta di ragionevoli valutazioni di merito, immuni da errori di diritto, come tali non censurabili in questa sede. 14) LL UA, imprenditore di Raffadali, ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 416 bis c.p., lamenta con unico mezzo la violazione di tale disposizione, l'illogicità della motivazione e l'inosservanza di norme processuali relativamente alla valutazione della prova. A suo avviso non erano state apprezzate ne' le risolutive dichiarazioni dei collaboranti UA EM e AL LZ - che avevano escluso la sua appartenenza all'associazione mafiosa denominata "Cosa nostra" - ne' la insussistenza di qualsiasi elemento di prova in ordine all'asserita qualità di referente mafioso di S. EL Muxano, apoditticamente desunta da un'intercettazione ambientale (18-4-1995) valutabile, nel massimo, come indizio per un reato mai contestato.
A convincere dell'inconsistenza del motivo - non specifico se rapportato all'ampia motivazione della Corte territoriale e, comunque, debordante nel fatto, pretendendosi con esso una nuova valutazione di elementi già assoggettati a puntuale esame critico - stanno le esatte considerazioni della sentenza impugnata che ha desunto l'adesione del LL all'associazione mafiosa da plurimi e convergenti elementi quali il volontario impegno per fini associativi, l'assistenza prestata in occasione di una riunione mafiosa, il ricorso al PA onde convincere un riatteso imprenditore ad accettare prestabilite regole nelle forniture di materiale edile, il modus operandi tenuto nella conduzione della propria attività ed i metodi di sopraffazione e violenza usati per fare pressioni, avvalendosi dell'associazione, su clienti ed avversari. Anche in questo caso si tratta di un'esauriente e ragionevole valutazione di merito che si sottrae a qualunque censura in questa sede.
15) Nessun seguito può avere la censura d'illogicità della motivazione che NT AN, ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 416 bis c.p., muove alla decisione impugnata. Secondo il ricorrente non erano stati posti in evidenza dati significativi in ordine al contributo asseritamente dato all'associazione, dal momento che le dichiarazioni del collaborante EM erano prive di riscontri e che il linguaggio criptico di alcune conversazioni telefoniche intercettate, ritenuto criptico e convenzionale e per tali motivi valorizzato dai giudici di merito, trovava logica spiegazione nella sua attività di commerciante di generi alimentari.
In realtà si desume dalla sentenza impugnata che il collaborante ha individuato nel ricorrente il soggetto che fungeva da tramite tra il capo della famiglia di Alessandria della OC e gli uomini d'onore di altri centri.
Tali dichiarazioni hanno trovato il dovuto riscontro non solo nelle frequentazioni - tra l'altro ammesse - e nelle annotazioni di significative utenze telefoniche, ma anche nel tenore delle varie conversazioni telefoniche intercettate. A quest'ultimo proposito non vi è nulla d'incoerente nella spiegazione data all'apparente ed allusivo senso delle parole usate nelle dette conversazioni, dalle quali, con esauriente valutazione in fatto, si è ritenuto che emergesse il coinvolgimento in traffici per loro natura non menzionabili esplicitamente, l'interesse degli interlocutori per le vicende associative, il desiderio di ostacolare l'adesione del figlio BI, le raccomandazioni sui comportamenti da tenere in conseguenza dell'omicidio appena avvenuto, del SE.
Si tratta, dunque, di un'accurata indagine squisitamente di merito, che giustifica le conclusioni della Corte territoriale in ordine alla coscienza del NT AN di essere inserito in un'organizzazione mafiosa ed al volontario contributo dato alla sua esistenza.
16-1) Ad eguali conclusioni d'infondatezza si deve pervenire in ordine ai ricorsi, da trattare congiuntamente in quanto coinvolgono le medesime questioni, proposti da PA OV, NT CO BI e Di RG TO.
16-2) Quest'ultimo, ritenuto responsabile di associazione a delinquere di stampo mafioso, duplice omicidio e connessi reati di armi, denuncia violazione di legge, carenza o illogicità della motivazione con riferimento all'annesso rilievo dato dai giudici di merito:
- del carattere de relato delle affermazioni, peraltro prive di conferma, rese da EM UA per averle apprese da NE GI;
- della contraddittorietà di tali dichiarazioni sul fondamentale punto del numero degli esecutori del duplice omicidio;
- dell'incongruenza della dinamica dell'omicidio del SE - asseritamente raggiunto da colpi di arma da fuoco mentre coltivava un campo - rispetto ai dati obiettivi acclarati in fase di indagine, secondo cui il SE ed il RB erano stati uccisi mentre erano intenti a parlare tra loro sulla strada;
- dell'estraneità dell'imputato rispetto alla causale dell'omicidio, individuata nella posizione di contrasto assunto dal SE all'interno della cosca in cui era inserito;
- dell'inverosimiglianza di una causale concorrente individuata nel desiderio di vendicare l'uccisione del padre EN, stante i buoni rapporti intercorrenti tra il SE ed il Di RG;
- della tardività delle esternazioni del collaborante, intervenute quando il dibattimento di primo grado volgeva ormai al termine;
- dell'estraneità del collaborante rispetto al contesto mafioso a far tempo, secondo l'imputato di reato connesso AL LZ, dall'inizio del 1995, cosicché non era verosimile che il EM avesse ricevuto confidenze dal NE circa il duplice omicidio in epoca successiva;
- dell'illogica e, peraltro verso, apodittica conclusione dei giudici di appello che, secondo le dichiarazioni dello stesso EM, avevano collocato nel 1996 l'estromissione del medesimo dal contesto mafioso;
- dell'altrettanto erronea conclusione che le risultanze dell'intercettazione ambientale del 3/3/1995 documentassero un'iniziativa delittuosa nei riguardi del SE;
- dell'erroneo giudizio d'inattendibilità formulato per quanto concerne l'alibi fornito (presenza in paese tra le 9,45 e le 10 del mattino secondo le testimonianze rese da RI, NT e AN) sul rilievo che l'ora del duplice omicidio, fissata dall'unico testimone circa alle 9,40 del mattino, doveva essere anticipata. Analoghi vizi di violazione di legge e carenza della motivazione formula il ricorrente per quanto concerne il reato associativo, ritenuto sussistente sulla base della detta intercettazione del 3-3- 1995 e del duplice omicidio.
16-3) A sua volta NT CO BI lamenta violazione di legge e vizio di responsabilità penale per il reato associativo si fonderebbe:
a) sulle risultanze di intercettazioni telefoniche ed ambientali in relazione alle quali i giudici di merito hanno ritenuto apoditticamente che il linguaggio utilizzato fosse volutamente criptico e convenzionale senza dare alcuna chiave di lettura diversa e, quindi, rimanendo nel campo delle congetture;
b) sulle dichiarazioni dei collaboranti EM e LZ, nonostante che il primo avesse escluso la sua appartenenza al contesto mafioso di "cosa nostra", ed il secondo, pur definendolo avvicinato alla famiglia mafiosa di Alessandria della OC, non lo avesse riconosciuto in sede d'individuazione di persona di fronte alla Corte di Appello.
Quanto al duplice omicidio addebitatogli denuncia analoghi vizi in quanto i giudici di merito avrebbero fondato il proprio convincimento su dichiarazioni de relato contraddittorie (EM UA), tralasciando di apprezzare sia l'esito negativo degli stubs, sia le deposizioni dei testi GN DA e IA TO AL secondo cui tra le 9,45 e le 10 del mattino si trovava in campagna intento a sistemare piantine di pomodori, sia il colore degli abiti del tutto diverso da quello indicato dal testimone oculare Piazza Filippo, sia l'impossibilità di individuarlo come interlocutore nelle due conversazioni intercettate il 25/3/1995, sia il tenore della conversazione ambientale dell'11 aprile 1995 concernente non la programmazione di un omicidio ma i lavori edili da iniziare l'indomani.
16-4) PA OV denuncia con unico, complesso mezzo violazione di legge, inosservanza di norme processuali, carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione con riferimento alla affermazione di responsabilità per tutti i reati contestati. Infatti i giudici di merito no avevano tenuto conto;
- che le dichiarazioni del SI, CA e LZ circa la sua appartenenza ad un sodalizio mafioso e l'accaparramento, in qualche caso indebito, dei proventi di estorsioni erano contraddette in radice dal suo indebitamento, dalla utilizzazione di capitali di famiglia per sostenere la propria attività, dall'assenza di favoritismi nell'assegnazione di appalti, dai suoi interventi come mediatore in favore di vittime di estorsione, dell'intimidazione di chiaro tenore mafioso subita ad opera di ignoti (cfr. l'intercettazione ambientale del 23-2-1995 concernente il furto di un escavatore e delle batterie di una pala, nonché il rinvenimento di una bottiglia di benzina accanto a mezzi meccanici);
- che le intercettazioni ambientali, ritenute sicuro indice dell'inserimento del PA nell'ambiente mafioso e della perpretazione dei reati fine contestati erano suscettibili di alternativa spiegazione nel quadro dei leciti rapporti dell'imprenditore, sostanzialmente pendente nella zona rispetto ad altri soggetti che monopolizzavano lavori e forniture;
- che l'attendibilità del collaborante EM UA, decisiva nella ricostruzione del duplice omicidio non era stata attentamente valutata con riferimento alla dichiarazione del LZ circa la sua estromissione dal contesto mafioso, intervenuta nel 1995, e alla programmazione della sua uccisione. Sul punto i giudici di merito con innegabile salto logico avevano ritenuto maggiormente attendibile le dichiarazioni dello stesso EM, che aveva spostato all'anno 1996 la sua estromissione dalla famiglia mafiosa;
- che era incerta l'individuazione della causale del duplice omicidio, riferita ad una poco comprensibile ragione di contrasto all'interno della famiglia mafiosa. A questo proposito l'intercettazione ambientale del 3 marzo 1995 documenterebbe, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito, un senso di odio, tanto da ipotizzare un omicidio, nei confronti della contrapposta famiglia dei Candileri, non certo nei riguardi del SE.
16-5) In ordine agli esposti motivi si deve precisare che gli stessi si articolano essenzialmente nella nuova prospettazione di elementi di fatto già puntualmente esaminati dalla Corte territoriale e adeguatamente confutati nella loro pretesa attitudine a dimostrare l'esistenza di insuperabili lacune o illogicità nella ricostruzione accusatoria (è il caso, per esempio, della valutazione dell'attendibilità del collaborante EM e della ricostruzione dell'ora in cui è avvenuto il duplice omicidio e della sua dinamica, con ineccepibile attenzione agli alibi forniti dagli imputati e all'esito degli stubs) ovvero manifestamente inconsistenti o ancorati a soggettive valutazioni di merito (come sia la insufficiente analisi dell'attendibilità delle dichiarazioni del EM, CA, SI, LZ, in realtà condotta alla luce della più accreditata giurisprudenza di legittimità e di una imponente serie di riscontri;
sia l'individuazione di una serie di causali concorrenti del duplice omicidio, sia la valutazione delle intercettazioni telefoniche ed ambientali come significative anche della sussistenza delle altre ipotesi delittuose contestate, nonché delle ragioni che ad avviso del PA escluderebbero il suo reinserimento nel contesto mafioso). D'altra parte è appena il caso di puntualizzare che perché risulti invalidata una ricostruzione accusatoria a cagione delle lacune che la caratterizzerebbero, tali lacune debbono essere oggettivamente incolmabili, nel senso che non possono trovare alcuna plausibile spiegazione con gli elementi fattuali certi posti a base della ricostruzione stessa. Ne consegue che quando viene fornita una tale spiegazione delle varie articolazioni della proposizione accusatoria, essa non può essere contestata, in sede di legittimità, se non dimostrando la sua intrinseca implausibilità - nella specie non ravvisabile - con riconosciute regole e di esperienza, nulla rilevando, per converso, la sua asserita opinabilità.
17) Infine PA OV, Di RG TO e NT CO BI denunciano il vizio della motivazione per quanto concerne le circostanze aggravanti ritenute in sentenza, il diniego delle attenuanti generiche e la quantificazione del trattamento sanzionatorio.
Anche tali doglianze non possono trovare ingresso in questa sede. La prima risulta, infatti, formulata in modo del tutto generico, e le altre due non sono suscettibili di considerazione dato l'uso corretto fatto dai giudici di merito del loro potere discrezionale. 18) In conclusione l'impugnata sentenza resiste alle critiche che le vengono mosse, per cui i ricorsi debbono essere rigettati, con conseguente condanna degli imputati, in via tra loro solidale, al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara manifestamente infondate le dedotte questioni di legittimità costituzionale;
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 22 settembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2002