Art. 1. 1. Dopo l'articolo 45 delle norme di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 , e' inserito il seguente:
"Art. 45-bis. - (Partecipazione al procedimento in camera di consiglio a distan- za). - 1. Nei casi previsti dall'articolo 146-bis, comma 1, la partecipazione dell'imputato o del condannato all'udienza procedimento in camera di consiglio avviene a distanza.
2. La partecipazione a distanza e' disposta dal giudice con ordinanza o presidente del collegio con decreto m vato, che sono comunicati o notificati unitamente all'avviso di cui all'articolo 127, comma 1, del codice.
3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 146-bis, commi 2, 3, 4 e 6".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all' art. 1:
- Il D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271 , reca: "Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale ".
"Art. 45-bis. - (Partecipazione al procedimento in camera di consiglio a distan- za). - 1. Nei casi previsti dall'articolo 146-bis, comma 1, la partecipazione dell'imputato o del condannato all'udienza procedimento in camera di consiglio avviene a distanza.
2. La partecipazione a distanza e' disposta dal giudice con ordinanza o presidente del collegio con decreto m vato, che sono comunicati o notificati unitamente all'avviso di cui all'articolo 127, comma 1, del codice.
3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 146-bis, commi 2, 3, 4 e 6".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all' art. 1:
- Il D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271 , reca: "Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale ".