Cass. pen., sez. I, sentenza 03/12/2019, n. 3290
CASS
Sentenza 3 dicembre 2019

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In tema di reati fallimentari, è consentito al giudice dell'esecuzione procedere, secondo i criteri indicati dall'art. 133 cod. pen., alla rideterminazione della durata delle pene accessorie previste dall'art. 216, ultimo comma, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, inflitte con sentenza definitiva in misura pari a dieci anni, quando ne sia richiesto l'adeguamento al nuovo testo della norma, come risultante dalla interpretazione dalla sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2018, che prevede una durata variabile con il solo limite massimo insuperabile di dieci anni.

Commentari4

  • 1Pena accessoria illegale e rideterminazione in executivis
    https://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione

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  • 3Bancarotta: determinazione delle pene accessorie
    Diritto Bancario · https://www.dirittobancario.it/ · 27 agosto 2021

  • 4Rideterminazione in executivis delle pene accessorie applicate a seguito di condanna per bancarotta fraudolenta
    Federica Aloisi · https://www.diritto.it/ · 24 febbraio 2021

    Cassazione penale sez. I 03/12/2019, n, 3290. depositata il 27 gennaio 2020 “È consentito anche al giudice dell'esecuzione procedere alla nuova determinazione della durata delle pene accessorie, previste dalla L. fallimentare, art. 216 u.c., quando siano state inflitte in misura pari a dieci anni e sia richiesto di adeguarlo al nuovo testo della norma come risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 222/2018, che prevede una durata variabile con il solo limite massimo insuperabile di dieci anni”. Volume consigliato Sommario: 1. Il caso. – 2. Sent. n. 6240/2014: rideterminazione in executivis, senza discrezionalità, delle pene accessorie. – 3. Dichiarazione di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 03/12/2019, n. 3290
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3290
Data del deposito : 3 dicembre 2019

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