Sentenza 17 febbraio 2000
Massime • 1
In virtù del principio "tempus regit actum", ai procedimenti di riesame svoltisi prima dell'entrata in vigore della legge 8 agosto 1995, n. 332, non si applicano le disposizioni da questa introdotte modificative dei commi 5 e 10 dell'art. 309 cod. proc. pen. (In applicazione di tale principio la Corte ha dichiarato manifestamente infondato il ricorso con il quale si deduceva la perdita di efficacia della misura per avere il pubblico ministero trasmesso gli atti al tribunale del riesame - in un procedimento di impugnazione svoltosi nel giugno del 1994 - oltre cinque giorni dal deposito della richiesta). (V. sez. un., c.c. 31 maggio 2000, Piscopo, in corso di massimazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/02/2000, n. 1011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1011 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Luigi Verola Presidente del 17/02/2000
1. Dott. Antonio Esposito Consigliere SENTENZA
2. " Giuseppe D'Errico " N. 1011
3. " Donata Danza " REGISTRO GENERALE
4. " Secondo L. Carmenini " N. 28806/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da MA IO, nato il [...] a [...] avverso ordinanza del tribunale di Lecce - sezione del riesame - in data 17-5-1999
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. D. Danza udito il Pubblico Ministero nella persona del Dr. Aurelio Saluzzo che ha concluso per il rigetto del ricorso udito il difensore Avv. Conte Francesca G. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Fatto
Il tribunale del riesame di Lecce, con ordinanza 17/19-5-1999, rigettava l'appello proposto nell'interesse di IO AR avverso il provvedimento della corte di appello, che aveva respinto l'istanza intesa ad ottenere la dichiarazione di inefficacia della misura cautelare applicata al medesimo dal GIP e confermata in sede di riesame.
La richiesta di pronuncia di inefficacia traeva lo spunto dalla sentenza della corte costituzionale n. 232 del 1998 ed era fondata sul rilievo che l'istanza di riesame era stata presentata il 26-6- 1994, mentre gli atti erano stati trasmessi il 29-6-1994, cui era seguita la decisione in data 4-7-1994 oltre il termine complessivo di gg 15 (risultante dalla somma dei due termini richiamati dall'art. 309, cm 10, C.P.P.).
Il tribunale riteneva corretto l'orientamento esteso dalla corte di merito osservando che la sanzione di perdita di efficacia della misura per inosservanza del termine di gg. 5 ai fini della prescrizione degli atti al tribunale della libertà trovava fondamento nella nuova disciplina del comma 5 dell'art. 309 C.P.P. introdotto dalla legge 8-8-1995, n. 332, successivamente alla trattazione del procedimento di riesame relativo alla appellante, e quindi, prova di incidenza nell'efficacia della misura cautelare che lo riguardava, stante il principio del "tempus regit actum", preclusivo dell'applicazione a ritroso di qualsiasi modifica di norma processuale.
Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato denunciando inosservanza ed asserita applicazione dell'art. 309, commi 5 e 10, C.P.P., nonché motivazione carente, illogica e contraddittoria. Deduce che il provvedimento impugnato è in netto contrasto con il principio fissato dalla corte costituzionale nell'interpretazione della decorrenza del termine di gg. 5 per la trasmissione degli atti al tribunale del riesame, pena l'inefficacia della misura cautelare, aggiungendo che questa, per essersi verificata nello ambito del procedimento di riesame, ben poteva essere fatta valere direttamente dinanzi al tribunale della libertà. Precisa, inoltre, che nessun giudicato cautelare si era formato nel caso specifico, poiché la questione nel mancato rispetto dei termini non era stata sollevata nè dinanzi al tribunale del riesame ne' in sede di ricorso alla corte di cassazione, essendo stata dedotta per la prima volta dinanzi alla corte di appello di Lecce.
Diritto
Il ricorso e manifestamente infondato.
Come ben rilevato dal Tribunale di riesame, alla epoca in cui venne trattato il procedimento promosso nello interesse di IO AR avverso l'ordinanza del G.I.P. in data 10-6-1994, applicativa della misura cautelare, confermata poi confermata poi con provvedimento del 4-7-1994, non ancora era stata emessa la legge 8 agosto 1995, n. 332, che, all'art. 16, ha modificato, i commi 5 e 10 dell'art. 309 C.P.P. sancendo la perdita di efficacia della misura stessa in caso di mancata trasmissione degli atti nel termine di giorni cinque, a far tempo della presentazione della richiesta di riesame nella cancelleria del tribunale tra (decorrenza, questa, così interpretata, in armonia con la costituzione, dalla nota sentenza n. 232/1998 della corte c.). Conseguentemente, in base alla normativa processuale vigente allorquando si svolse detto procedimento di riesame dinanzi al tribunale di Lecce, il comma decimo dell'art. 309 C.P.P. non sanzionava con la perdita di efficacia dalla misura la evenienza che gli atti fossero trasmessi senza il rispetto del termine di gg. 5, non previsto dal comma quinto;
mentre l'inefficacia era circoscritta dal comma 10 alla sola ipotesi che la decisione non intervenisse nel termine di dieci giorni della ricezione degli atti. Il procedimento, esauritasi nella vigenza della pregressa formulazione dei commi 5 e 10 dell'art. 309 C.P.P., non può essere, dunque, regolato retroattivamente dalle modificazioni introdotte dalla legge n. 332/1995, essendo ostativo il principio del "tempus regit actum", in base al quale ogni attività processuale è regolata dalla legge vigente all'epoca in cui viene compiuta. Irrilevante pertanto è il fatto che dalla data della trasmissione degli atti a quella della pronuncia della decisione, da parte del tribunale del riesame, fossero decorsi più di quindici giorni, valendo, ai fini della conservazione di efficacia della misura, l'intervento della pronuncia nel termine di giorni dieci dalla data di ricezione degli atti stessi, il che si è verificato nella specie.
Del tutto ininfluente è, peraltro, la questione relativa al giudicato cautelare, in quanto l'appello proposto nell'interesse del AR è stato rigettato in applicazione del richiamato principio del "tempus regit actum".
Consegue alla manifesta infondatezza del ricorso la pronuncia di inammissibilità con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle Ammende nella congrua misura determinata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e la somma di lire 1.000.000= in favore delle Cassa delle Ammende. Si provveda a norma dell'art. 94, cm 1-ter, disp. att. c.p.p. Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2000.
Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2000