Sentenza 30 novembre 2012
Massime • 1
L'erronea applicazione, da parte del giudice di cognizione, di una pena accessoria predeterminata per legge nella specie e nella durata può essere rilevata, anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza, dal giudice dell'esecuzione ovvero, quando venga dedotta in sede di legittimità, anche dalla Suprema Corte.
Commentario • 1
- 1. Pena accessoria, durata, criteri determinazione, errore, incidente di esecuzioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 3 novembre 2015
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/11/2012, n. 1800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1800 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2012 |
Testo completo
18 00 / 1 3 1800 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 30/11/2012 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PAOLO BARDOVAGNI - Presidente SENTENZA N. 35242012 Dott. RAFFAELE CAPOZZI - Consigliere - REGISTRO GENERALE- Rel. Consigliere - Dott. MARGHERITA CASSANO N. 18932/2012 Dott. LUCIA LA POSTA "- Consigliere - Dott. GIACOMO ROCCHI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) TO RA AL N. IL 05/04/1968 avverso l'ordinanza n. 1/2012 GIP TRIBUNALE di LOCRI, del 05/03/2012 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA lette/sentire le conclusioni del PG Dott. G. Vole che be chiesto l'annulla CASSANO;
ments sense rinis die provvediments inimpujuato, Udit i difensor Avv.; Ritenuto in fatto.
1.I1 5 marzo 2012 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Locri, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'opposizione proposta da CO RE IT avverso il provvedimento reiettivo dell'istanza volta ad ottenere la corretta determinazione della pena accessoria irrogata con sentenza della Corte d'appello di GG CA (divenuta irrevocabile il 2 ottobre 2008) che aveva confermato l'irrogazione della interdizione perpetua dai pubblici uffici, disposta in primo grado in ragione della pena, superiore complessivamente ai cinque anni di reclusione per effetto del riconoscimento della continuazione tra i reati per i quali era intervenuta l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato. Il giudice argomentava che non sussisteva il potere di correggere l'eventuale errore contenuto nella sentenza di condanna, elidendo o rimodellando le pena accessorie previste dalla legge, poiché questo avrebbe comportato una modifica sostanziale della sentenza, consentita soltanto nel giudizio di cognizione grazie all'attivazione del rimedio dell'impugnazione, nella specie non esperita. Né, d'altra parte, l'eliminazione della pena accessoria poteva rientrare tra le ipotesi di correzione dell'errore materiale ex art. 130 c.p.p., trattandosi di un vero e proprio errore di giudizio la cui emenda avrebbe comportato un'inammissibile modifica del contenuto sostanziale della decisione in assenza di una previsione di legge in tal senso.
2.Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, IT, il qual lamenta violazione ed erronea applicazione della legge penale, atteso che l'erronea applicazione da parte del giudice di cognizione di una pena accessorie, predeterminata dalla legge sia nella specie che nella durata, ben può essere rilevata anche dal giudice dell'esecuzione. Nel caso in esame la durata della pena accessoria era stata erroneamente calcolata dal giudice dell'esecuzione tenendo conto dell'aumento per la continuazione, anziché della sola pena base. Osserva in diritto. Il ricorso è fondato.
1. Il Collegio è chiamato preliminarmente a stabilire se, in presenza di una sentenza irrevocabile di condanna, l'erroneità della pena accessoria possa essere 1 prospettata in sede di incidente di esecuzione. Sul punto si registra un contrasto interpretativo. Secondo un primo indirizzo, l'irrogazione di una pena illegittima è rilevabile anche in sede di esecuzione: tale conclusione è stata, in un primo tempo, giustificata ricorrendo alla categoria della inesistenza della pena illegittima (Sez. 1, n. 1436 del 25 giugno 1982), mentre, successivamente, è stato valorizzato, a sostegno di tale opzione ermeneutica, il principio di legalità della pena (art. 1 c.p.) che non può ritenersi operante solo in sede di cognizione (Sez. 5, n. 6280 del 21 marzo 1985; Sez. 5, n. 809 del 29 aprile 1985; Sez. 2, n. 11230 del 4 luglio 1985; Sez. 3, n. 652 del 23 settembre 1987; Sez. 2, n. 595 del 22 gennaio 1988; In coerenza con tale orientamento questa Corte ha poi affermato che l'erronea applicazione, da parte del giudice di cognizione, di una pena accessoria predeterminata per legge nella specie e nella durata e quindi sottratta, come nel caso di specie, alla valutazione discrezionale del giudice - può essere rilevata, anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza, dal giudice dell'esecuzione ovvero, quando venga dedotta con ricorso per Cassazione, anche dal giudice di legittimità, che sul punto relativo può direttamente dichiarare l'ineseguibilità della sentenza, stante la sua evidente contrarietà alla legge (Sez. 2, n. 4492 del 13-11-1996; Sez. 1, n. 9456 del 25 febbraio 2005). Alla stregua di un diverso orientamento interpretativo, invece, non è deducibile con il rimedio dell'incidente di esecuzione l'errore commesso dal giudice di cognizione nell'applicare con la sentenza di condanna le pene accessorie, trattandosi di modifica sostanziale del dictum della sentenza, possibile solo nel giudizio di cognizione attraverso il rimedio dell'impugnazione (Sez. 1, n. 14007 del 20 marzo 2007; Sez. 1, n. 14827 del 19 febbraio 2009; Sez. 1, n. 33086 del 10 maggio 2011). Il Collegio ritiene di aderire al primo dei due indirizzi interpretativi in precedenza illustrati, tenuto conto, da un lato, della portata generale della previsione contenuta nell'art 1cp. e, dall'altro, dell'assoluto automatismo nell'applicazione delle pene accessorie predeterminate per legge sia nella specie che nella durata e sottratte, perciò, alla valutazione discrezionale del giudice, sicché l'eventuale pronunzia del giudice dell'esecuzione non può essere considerata una modifica sostanziale della decisione adottata all'esito del giudizio di cognizione passata in giudicato. سے 2 Capplicatias Ne consegue che, in presenza di una pena accessoria erroneamente in sede di giudizio di cognizione, il giudice dell'esecuzione ben può rilevare tale vizio anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza. Correlativamente, qualora il giudice della cognizione abbia omesso di provvedere all'applicazione di una pena accessoria che consegue di diritto alla condanna, il pubblico ministero può chiederne l'applicazione al giudice dell'esecuzione (Sez. 1, n. 45381 del 23 novembre 2004) 2.Tanto premesso in ordine al corretto esercizio, nel caso in esame, da parte del giudice dell'esecuzione del potere-dovere di rilevare l'erronea applicazione, da parte del giudice della cognizione, di una pena accessoria predeterminata per legge nella specie e nella durata, il Collegio osserva che il provvedimento impugnato ha erroneamente applicato la legge penale anche sotto un altro profilo. In caso di condanna per reato continuato, infatti, nel commisurare la durata della pena accessoria a quella principale deve farsi riferimento alla pena base inflitta per la violazione più grave, come determinata in concorso delle circostanze attenuanti e aggravanti e del relativo bilanciamento, e non a quella complessivamente inflitta, comprensiva cioè dell'aumento per la continuazione (Sez. 1, n. 8605 dell'11 luglio 1997; Sez. 4, n. 4559 del 25 febbraio 1999; Sez. 1, n. 10525 del 5 luglio 2000; Sez. 6, n. 17542 del 13 febbraio 2006; Sez. 1, n. 27700 del 21 giugno 2007; Sez. 6, n. 17616, del 27 marzo 2008). Nel caso in esame erroneamente la durata della pena accessoria è stata commisurata all'entità della pena finale applicata all'imputato per effetto della ritenuta continuazione tra i reati contestatigli e non alla pena base computata per il reato principale e più grave che, tenuto conto della sua entità, non consentiva l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici. S'impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con conseguente eliminazione della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici irrogata a IT CO RE con sentenza del g.u.p. del Tribunale di Locri del 22 gennaio 2007, confermata sul punto dalla Corte d'appello di GG CA, divenuta irrevocabile il 2 ottobre 2008. میں 3
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, ed elimina la pena accessoria Caplicata dell'interdizione perpetua dai pubblici ufficiva IT CO RE con sentenza del g.u.p. del Tribunale di Locri del 22 gennaio 2007, confermata sul punto dalla Corte d'appello di GG CA, divenuta irrevocabile il 2 ottobre 2008. Così deciso, in Roma, il 30 novembre 2012. Il Consigliere estensore Il Presidente Marghuite. Cossana Margherita Cassano Paolo Bardovagni Сенено | RD DEPOSITATA IN CANCELLERIA 1 5 GEN. 2013 IL CANCELLIERE efania Puiella