Sentenza 23 gennaio 2013
Massime • 1
In sede esecutiva l'illegittimità della pena può essere rilevata solo quando la sanzione irrogata non sia prevista dall'ordinamento giuridico ovvero quando, per specie e quantità, risulti eccedente il limite legale ma non quando risulti errato il calcolo attraverso il quale essa è stata determinata - salvo che non sia frutto di errore macroscopico - trattandosi di errore censurabile solo attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione della sentenza. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che non potesse essere rilevata, in sede esecutiva, l'illegittimità di una pena determinata sull'erroneo presupposto che l'imputato fosse recidivo, rientrando quella in concreto irrogata, per specie e quantità, nei limiti della pena edittalmente prevista per il reato contestato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/01/2013, n. 38712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38712 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. VECCHIO Massimo - Presidente - del 23/01/2013
Dott. CAIAZZO Luigi P. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. MAZZEI Antonella P. - Consigliere - N. 295
Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - Consigliere - N. 22012/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IR EP N. IL 10/07/1952;
avverso l'ordinanza n. 22/2012 TRIBUNALE di CROTONE, del 17/04/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO CAIAZZO;
lette le conclusioni del PG Dott. IACOVIELLO F.M. che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RILEVATO IN FATTO
Con sentenza del Tribunale di Crotone in data 16.2.2009, confermata dalla Corte d'appello di Catanzaro con sentenza in data 25.11.2010 e divenuta definitiva a seguito della sentenza in data 30.11.2011 della Corte di cassazione che ha dichiarato inammissibile il ricorso, IR EP è stato condannato alla pena di anni 2, mesi 8 di reclusione ed Euro 668,00 di multa per il delitto di ricettazione, con l'aggravante della recidiva reiterata.
Il Pubblico Ministero non ha sospeso la pena ex art. 656 c.p.p., causa la suddetta recidiva, ed ha emesso ordine di carcerazione. Il LO, tramite il difensore, ha sollevato incidente di esecuzione, sostenendo che all'epoca della commissione del reato di ricettazione (22.8.1997) non aveva riportato alcuna condanna definitiva, e quindi per errore era stata ritenuta sussistente la recidiva;
ha chiesto la sospensione dell'ordine di carcerazione, al fine di poter chiedere al Tribunale di sorveglianza una misura alternativa alla detenzione in carcere, ed ha inoltre chiesto una dichiarazione di ineseguibilità (per prescrizione del reato) o rideterminazione della pena inflitta, tenuto conto della insussistenza della recidiva.
Il Tribunale di Crotone, in veste di giudice dell'esecuzione, con ordinanza in data 17.4.2012, ha accolto l'istanza di sospensione, ordinando l'immediata scarcerazione del LO, dopo aver accertato che alla data della commissione del reato di ricettazione non era stata emessa alcuna condanna penale definitiva a carico del predetto.
Non ha, invece, accolto la seconda richiesta, ritenendo che fosse insuperabile l'intervenuto giudicato, non potendosi definire illegale la pena inflitta, in quanto per specie e quantità rientrava nei limiti di legge previsti per il delitto di ricettazione. Nella sentenza di primo grado, peraltro, era contenuta la giustificazione dell'aumento per la recidiva con la frase: "tenuto conto della contestata recidiva ai sensi dell'art. 99 c.p., nella vecchia formulazione più favorevole all'imputato". Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore, chiedendone l'annullamento, nella parte in cui rigettava la richiesta di ineseguibilità o rideterminazione della pena, per erronea applicazione dell'art. 99 c.p. e manifesta illogicità della motivazione.
Il giudice di primo grado aveva determinato la pena di anni due e mesi 8 di reclusione senza specificare quale fosse la pena base e quale aumento fosse stato apportato per la recidiva. Nessuna indicazione sull'aumento operato per la recidiva poteva trarsi dalla motivazione della sentenza d'appello, in quanto nella stessa non vi era alcun riferimento alla recidiva.
La questione sulla sussistenza della recidiva, sollevata davanti alla Corte di cassazione, era stata dichiarata inammissibile perché non era stata proposta al giudice di secondo grado.
Il giudice dell'esecuzione aveva riconosciuto che, alla data del commesso reato, il LO non aveva riportato alcuna condanna definitiva, e quindi non poteva essere considerato recidivo, ma aveva ritenuto che all'errore commesso nel corso del giudizio di cognizione non potesse porsi rimedio in sede di esecuzione, in quanto la pena inflitta non poteva essere considerata illegale.
Secondo il ricorrente, nel caso di specie almeno parte della pena doveva essere ritenuta illegale, perché la recidiva era stata ritenuta sussistente in base ad un errore macroscopico al quale non era stata data alcuna giustificazione con un percorso motivazionale, seppure discutibile.
Si doveva anche considerare che, esclusa la recidiva perché mancavano i presupposti di legge per applicarla, il reato era prescritto, in quanto il termine massimo della prescrizione era maturato per la ricettazione non aggravata il 22.8.2009, prima della pronuncia della sentenza d'appello.
Pertanto il giudice dell'esecuzione, anche escludendo la declaratoria di ineseguibilità della pena, avrebbe dovuto quanto meno individuare o determinare la porzione di pena corrispondente all'aumento di pena per la recidiva, dichiarando detto aumento non eseguibile. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
La giurisprudenza di questa Corte ha sempre ammesso che, anche in sede di esecuzione, possa essere rilevata l'illegittimità della pena, ma solo quando la stessa sia una pena non prevista dall'ordinamento giuridico oppure eccedente per specie e quantità il limite legale, dato che il principio di legalità della pena, enunciato dall'art. 1 cod. pen. ed implicitamente dall'art. 25 Cost., comma 2, informa di sè tutto il sistema penale e non può ritenersi operante solo in sede di cognizione. Tale principio, che vale sia per le pene detentive sia per le pene pecuniarie, vieta che una pena che non trovi fondamento in una norma di legge, anche se inflitta con sentenza non più soggetta ad impugnazione ordinaria, possa avere esecuzione, essendo avulsa da una pretesa punitiva dello Stato (V. Sez. 5 sentenza n. 809 del 29.4.1985, Rv. 169333). Si deve precisare, però, che si è di fronte ad una pena illegale solo nei limiti sopra indicati, con riferimento al reato per il quale è stata pronunciata condanna ed alla pena inflitta per detto reato, così come indicata nel dispositivo della sentenza, mentre non può essere riconsiderato in sede esecutiva il calcolo attraverso il quale il giudice è pervenuto a determinare la pena (a meno che non sia frutto di un errore macroscopico, senza che vi sia stata una qualche valutazione sul punto da parte del giudicante - cfr. Sez. 1 sentenza n. 12453 del 3.3.2009, Rv. 243742), essendo detto calcolo modificabile solo attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione della sentenza.
Il calcolo con il quale il Tribunale di Crotone ha inflitto per il delitto di ricettazione la pena di anni 2, mesi 8 di reclusione ed Euro 668,00 di multa è errato, poiché dalla motivazione si evince che è stato apportato un aumento di pena per la contestata recidiva, nonostante l'insussistenza della predetta aggravante, essendo l'imputato ancora incensurato all'epoca in cui aveva commesso il reato di ricettazione.
Tuttavia la pena inflitta per il reato di cui all'art. 648 c.p. rientra per specie e quantità nei limiti della pena edittalmente prevista per il suddetto reato, e quindi non può essere considerata pena illegale.
Il giudice, inoltre, pur con un ragionamento non corretto, ha ritenuto sussistente la recidiva (sulla base di condanne riportate dall'imputato dopo la commissione del delitto di ricettazione) ed ha precisato che l'aumento di pena per detta aggravante doveva essere calcolato secondo la normativa previgente, più favorevole all'imputato.
È quindi evidente che l'errore del giudice, frutto di un ragionamento sbagliato, doveva essere denunciato con i motivi d'appello e non è più rilevabile dopo il passaggio in giudicato della sentenza, non essendo illegale, per specie e quantità, la pena inflitta per il delitto di ricettazione.
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2013