Sentenza 13 ottobre 2010
Massime • 1
È legittimo il ricorso, "in executivis", alla procedura di correzione dell'errore materiale per adeguare la durata della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici a quella prevista, in termini non discrezionali, dalla legge, ma erroneamente determinata dal giudice della cognizione. (Nella specie, per errore, la pena principale era stata ridotta in appello a tre anni di reclusione, ma quella accessoria era stata confermata in perpetua).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/10/2010, n. 38245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38245 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 13/10/2010
Dott. ZAMPETTI Umberto - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 2258
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO F. M. Silvio - Consigliere - N. 7652/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DI AR IM N. IL *01/06/1966*;
avverso l'ordinanza n. 115/2009 CORTE APPELLO di CALTANISSETTA, del 17/12/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO ZAMPETTI;
lette le conclusioni del PG Dott. F. M. Iacoviello che ha chiesto annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e contestuale determinazione della pena accessoria in anni cinque. OSSERVA
1. Con ordinanza in data 17.12.2009 la Corte d'appello di Caltanissetta, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza del Procuratore generale di quella sede volta ad ottenere che la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici nei confronti di \M DI O\ fosse ridotta da perpetua a temporanea, posto che con la sentenza di secondo grado 09.12.2008, definitiva, la pena principale era stata rideterminata in anni 3 di reclusione ma l'anzidetta pena accessoria era stata confermata in perpetua. Rilevava invero detta Corte come si trattasse di errore in indicando che avrebbe potuto essere rimosso solo con il rimedio dell'impugnazione (nella fattispecie non espletato sul punto), in tal senso invocando il principio espresso da questa Corte di legittimità con la sentenza Sez. 1, n. 14827 in data 19.02.2009, Rv. 243740, Blasi Nevone.-
2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l'anzidetto condannato che motivava il gravame deducendo : trattavasi di correzione ben possibile in sede esecutiva, come da consolidata giurisprudenza, poiché diretta ad adeguare la pena accessoria in conformità alla legge che stabilisce la pena accessoria in modo predeterminato e non discrezionale.
3. Il Procuratore generale presso questa Corte depositava quindi requisitoria con la quale richiedeva annullamento senza rinvio e determinazione diretta della pena accessoria nei termini di legge.
4. In data 08.10.2010 la difesa depositava memoria a sostegno del proposto ricorso.
5. Il ricorso, fondato nei termini di cui alla seguente motivazione, deve essere accolto. Ritiene invero questa Corte - in consapevole dissenso con tale pronuncia - come non possa seguirsi la sentenza di legittimità invocata nell'impugnata ordinanza (la sopra citata n. 14827/09) che, invero, risulta avere un unico precedente nello stesso senso (Cass. Pen. Sez. 1, n. 14007 in data 23.03.2007, Rv. 236213, Fragnito), dovendosi invece attestare sul tradizionale insegnamento di questa Corte (cfr. Cass. Pen. Sez. 2, n. 4492 in data 13.11.1996, Rv. 206850, P.M./Kenzi; Cass. Pen. Sez. 1, n. 45381 in data 10.11.2004, Rv. 230129, P.G./Tinnirello e altro;
Cass. Pen. Sez. 1, n. 9456 in data 25.02.2005, Rv. 230928, Pozzi) che - di
contro
- ammette la possibilità della correzione in sede esecutiva dell'entità della pena accessoria per adeguarla alla misura legale. Tale maggioritario orientamento si fonda in sostanza sulle seguenti considerazioni che appiano ben più convincenti: - la pena accessoria, come ogni altra pena, ha uno statuto di valenza costituzionale (art. 25 Cost.) che impone interpretazione in tal senso orientata;
- tutto il sistema processuale tende all'adeguamento della pena non solo al giusto, secondo parametri di legge, ma anche alla sua legalità, per natura e quantità, entro il tetto massimo previsto per quella specie;
- nel caso in questione si tratta di pena accessoria erroneamente irrogata oltre la misura di legge;
- la pena accessoria corretta è predeterminata edittalmente per specie e misura.- Va poi aggiunto come, nella presente fattispecie, entrambe le parti processuali concordino nella correzione da attuare con lo strumento di cui all'art. 130 c.p.p., posto che il condannato, che ha ovvio interesse a rimuovere la pena accessoria illegale più gravosa, ha azionato il ricorso per cassazione contro l'ordinanza del giudice dell'esecuzione per lui pregiudizievole, e l'Accusa pubblica parimenti in ciò concorda (il P.G. territoriale ha addirittura chiesto la correzione, quello presso questa Corte ne chiede, con ampia motivazione, l'accoglimento).
In realtà, quindi, alle contrapposte tesi di cui al diverso, minoritario, orientamento giurisprudenziale va controdedotto che: a) in una interpretazione costituzionalmente orientata, la pena illegale per specie e/o misura va corretta anche in executivis, dovendo tendenzialmente cedere il giudicato a tale più alta valenza fondativa dello statuto della pena;
b) il limite di cui all'art. 130 c.p.p., secondo cui la correzione non deve portare ad una modificazione essenziale dell'atto, va inteso nel senso che non si deve trattare di un'indebita incursione nel potere valutativo- decisionale del giudice della cognizione, ma non opera quando si tratti di mera applicazione di un effetto determinato ex lege;
c) va tratto altresì argomento dal dettato dell'art. 183 disp. att. c.p.p., che autorizza l'applicazione in executivis della pena accessoria predeterminata nella specie e nella durata, se a ciò non si è provveduto con la sentenza di condanna, e dunque in malam partem, restando del tutto illogico che non vi sia strumento per rimediare, nella stessa sede esecutiva ed alle stesse condizioni, pro reo, quando, come recita l'anzidetto art. 183, la pena accessoria consegue di diritto.-
Pertanto, in coerenza alle superiori argomentazioni, l'impugnata ordinanza deve essere annullata senza rinvio.- Poiché, infatti, la riduzione della pena accessoria alla misura di legge può essere attuata senza necessità di rinvio al giudice a quo, non abbisognando di rivisitazione in fatto non consentita a questa Corte di legittimità, la pena accessoria nei confronti del condannato \Di MA SS deve essere direttamente determinata da questa Corte nella misura legale in ragione della pena inflitta, e dunque in temporanea per anni cinque, come previsto dall'art. 29 c.p., in forza dei poteri di cui all'art. 620 c.p.p., lett. 1), e art. 621 c.p.p..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e determina in anni cinque la durata dell'interdizione dai pubblici uffici.
Così deciso in Roma, il 13 Ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2010