Sentenza 19 gennaio 2012
Massime • 1
Una volta instaurato il giudizio direttissimo sulla base di un arresto in flagranza regolarmente convalidato, è abnorme il successivo provvedimento del giudice che, rilevato di ufficio un vizio nell'udienza di convalida (nella specie, omesso avviso al difensore di fiducia), disponga la restituzione degli atti al P.M. perché proceda con le forme ordinarie.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/01/2012, n. 6245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6245 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GARRIBBA Tito Presidente del 19/01/2012
Dott. FAZIO Anna Maria rel. Consigliere SENTENZA
Dott. PETRUZZELLIS Anna Consigliere N. 106
Dott. CITTERIO Carlo Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. CALVANESE Ersilia Consigliere N. 39858/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Pubblico Ministero presso il Tribunale di Firenze;
avverso la ordinanza del tribunale di Firenze, in composizione monocratica, dell'8 luglio 2011 resa nei confronti di:
NI VI;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. FAZIO Anna Maria;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LETTIERI Nicola, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Ricorre il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Firenze avverso l'ordinanza del tribunale di Firenze, resa in data 8 luglio 2011, con cui è stata dichiarata la nullità della udienza di convalida dell'arresto di NI VI, per mancato avviso della stessa al difensore di fiducia dell'imputato.
Con un unico articolato motivo, è denunciata sotto il profilo della violazione di legge la erroneità della decisione, dato che ne' l'imputato, ne' il difensore di ufficio avevano tempestivamente eccepito la nullità, di carattere generale a regime intermedio e quindi sanata.
Inoltre, il ricorrente rileva che l'ordinanza pronunciata è abnorme, sia perché emessa nonostante non fossero stati impugnati innanzi al tribunale della libertà i provvedimenti con essa assunti, in violazione ai principi in materia di tassatività delle impugnazioni, sia perché determinante una regressione del procedimento anomala. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. È da affermare, come ben messo in evidenza dal PM ricorrente, che il provvedimento assunto dal GM del Tribunale di Firenze rientra nella categoria degli atti abnormi, ossia di fatto imprime al procedimento una regressione ad una fase già esaurita ed al contempo ne importa la stasi.
3. Infatti, si deve mettere in evidenza che - e la notazione è dirimente a prescindere dalla esattezza o meno della pronuncia di nullità, in ordine alla quale fondatamente il PM osserva trattarsi di una violazione non tempestivamente eccepita dalla difesa e perciò sanata, il giudice ha rimesso gli atti alla Procura perché questi procedesse nei modi ordinari. Tale decisione, che sarebbe di per sè non impugnabile, per il suo mero carattere ordinatorio, è in realtà un provvedimento abnorme, poiché il giudice monocratico mostra di considerare che il giudizio direttissimo è connesso alla procedura contestuale di convalida dell'arresto, sicché venuta meno, questa viene meno anche l'esercizio della azione penale.
4. È appena il caso di rammentare che a seguito dell'arresto, l'NI è stato presentato al giudice per la convalida ed il contestuale giudizio a sensi dell'art. 449 c.p.p.; a seguito del provvedimento di tenore positivo in ordine alla sussistenza delle ragioni dell'arresto, il procedimento è immediatamente proseguito ai sensi dell'art. 449 c.p.p., comma 3, trasformandosi in processo;
a questo punto, la successiva verifica operata dal giudice della udienza dibattimentale, non poteva certo incidere sul giudizio in corso, forzando il sistema che prevede la contestualità tra convalida e giudizio direttissimo.
5. In altre parole, una volta instaurato il giudizio direttissimo sulla base dell'arresto in flagranza convalidato e proseguito, dopo l'annullamento - irrituale perché disposto in assenza di impugnazione - dei provvedimenti di convalida e di misura cautelare, non è ammessa la sua regressione alla fase delle indagini preliminari, che si sono esaurite con la presentazione dell'arrestato.
6. La impugnata ordinanza, pertanto, deve essere annullata senza rinvio con la conseguente trasmissione degli atti al tribunale di Firenze, in composizione monocratica per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli Tribunale di Firenze.
Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2012.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2012