Sentenza 18 marzo 1999
Massime • 2
Ai fini dell'addebitabilità della separazione giudiziale deve sussistere un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, restando irrilevanti i comportamenti successivi al determinarsi di tale situazione; l'accertamento dell'efficacia causale delle suddette violazioni dei doveri coniugali sul fallimento della convivenza coniugale postula una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, ben potendo la prova di determinati comportamenti di un coniuge influire sulla valutazione dell'efficacia causale dei comportamenti dell'altro.
Le contrapposte richieste dei coniugi di addebitabilità della separazione all'altro coniuge formano oggetto di domande autonome avuti ciascuna un proprio "petitum" ed una autonoma causa "petendi", ma al tempo stesso non sono alternative, ben potendo essere accolte entrambe, con conseguente addebito della separazione ad ognuno dei coniugi; ne consegue che, vigente l'art. 345, secondo comma cod. proc. civ. nel testo antecedente alle modifiche introdotte con l'art. 52 della legge n. 353 del 1990, deve ritenersi "nuova", e perciò ammissibile in appello,la domanda di prova testimoniale avente ad oggetto una relazione extraconiugale del marito rispetto alla prova testimoniale assunta in primo grado e tendente a dimostrare l'inosservanza degli obblighi di assistenza familiare da parte della moglie, giacché trattasi di circostanze diverse e distinte, senza tuttavia essere neppure indirettamente contrapposte, atteso che la prova delle violazioni dei doveri coniugali addebitata alla moglie non è idonea a contrastare le violazioni addebitate al marito.
Commentario • 1
- 1. Doppio addebito separazione: le conseguenze sulla figlia minoreAccesso limitatoBruno De Filippis · https://www.altalex.com/ · 14 giugno 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 18/03/1999, n. 2444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2444 |
| Data del deposito : | 18 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati
Dott. Antonio SENSALE - Presidente -
" Giammarco CAPPUCCO - Consigliere -
" Antonio GISOTTI "
" Francesco FELICETTI "
" Giuseppe SALMÈ rel. "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
CI ET, elettivamente domiciliato in Roma, via Buccari 3, presso AR ER Acone, rappresentato e difeso dagli avv. ti Modestino Acone e Nicola Allegro, per procura speciale a margine del ricorso,
ricorrente contro
D'AD RI, elettivamente domiciliata in Roma, viale Bruno Buozzi 32, presso lo studio dell'avv. Guido Nucci che la rappresenta e difende pere procura speciale per atti notaio Raimondo Malinconico di Battaglia del 19 ottobre 1998 rep. n^ 44904,
controricorrente e nei confronti del Proc.re Gen.le della Rep. presso C.A di Salerno
- INTIMATO -
avverso la sentenza della corte d'appello di Salerno del 23 gennaio 1997. Sentita la relazione della causa svolta alla pubblica udienza del 25 novembre 1998 dal cons. Giuseppe Salmè;
sentiti gli avv.ti Modestino Acone per il ricorrente e l'avv. Guido Nucci per la controricorrente;
sentito il p.m., in persona dei sost. proc. gen. dott. Giovanni Giacalone che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
Svolgimento del processo
Con ricorso del 15 luglio 1992 AR D'NO ha chiesto al tribunale di Salerno la pronuncia della separazione dal marito AE ON, con il quale aveva contratto matrimonio il 19 Gennaio 1969 e dal quale aveva avuto due figli SS e LU, ormai maggiorenni. La ricorrente ha anche chiesto che la separazione fosse dichiarata addebitabile al ON sostenendo che questi aveva tenuto una condotta sprezzante e gravemente ingiuriosa nei suoi confronti, che intratteneva una relazione extraconiugale e che per questa ragione aveva abbandonato il tetto coniugale. Con ricorso del 28 luglio 1992 il ON ha chiesto a sua volta che la separazione fosse pronunciata con dichiarazione di addebito alla moglie, deducendo che la stessa aveva violato gli obblighi di assistenza familiare, in particolare a partire dalla nascita del secondo figlio.
Il tribunale, con sentenza del 20 ottobre 1995, escluso ogni addebito, ha pronunciato la separazione dei coniugi determinando in complessive L 750.000 mensili, automaticamente rivalutabili, il contributo a carico del ON per il mantenimento della moglie e dei figli maggiorenni, ma non economicamente autosufficienti. Con la sentenza in questa sede impugnata la corte d'appello di Salerno ha dichiarato la separazione addebitabile al marito, ha escluso il contributo per il mantenimento dei figli, ha determinato il contributo per il mantenimento della moglie in L.
1.000.000 mensili e ha disposto il sequestro dei beni mobili del marito fino a concorrenza di L. 25.000.000.
La corte territoriale, per quello che ancora rileva in questa sede, in cui si controverte solo sulla dichiarazione di addebitabilità della separazione al ON, ha innanzi tutto precisato che la D'NO aveva chiesto per la prima volta in appello l'ammissione di prova per testi sulla circostanza che il marito aveva iniziato fin dal 1991 una relazione extraconiugale, che aveva successivamente mantenuto, e che a decorrere dal marzo 1992 aveva abbandonato il domicilio coniugale. Ha quindi affermato che la prova era ammissibile perché avente ad oggetto circostanze assolutamente nuove, indipendenti e autonome da quelle che avevano formato oggetto della prova per testi assunta in primo grado e relative alla violazione degli obblighi di assistenza familiare imputata dal ON alla moglie, aggiungendo che, peraltro, la D'NO non aveva rinunciato alla propria prova ne' era decaduta. La corte territoriale, sul piano generale, ha, tra l'altro, affermato che il principio secondo cui ai fini dell'addebitabilità della separazione deve essere comparativamente valutato il comportamento di entrambi i coniugi, non trova applicazione quando risultino violate regole imperative di condotta e/o norme morali di particolare rilevanza sociale. Ha quindi ritenuto che la separazione fosse addebitabile al marito perché si era reso responsabile dell'abbandono ingiustificato del domicilio coniugale in data anteriore alla presentazione dei ricorsi per separazione, perché l'allontanamento dalla casa familiare era avvenuto non, come da lui asserito, a causa del suo stato di prostrazione psico-fisica, ma per andare a convivere con un'altra donna. A questa conclusione la corte è pervenuta sulla base delle testimonianze dei figli SS e LU ON, dalle quali era emerso che il padre era andato via di casa nell'aprile 19)2 e che lo stesso, dopo aver vissuto dai suoi genitori si era allontanato per altra destinazione, senza dame comunicazione alla famiglia (circostanza che di per se solo dimostrava l'infondatezza della giustificazione addotta), per andare infine a convivere con l'altra donna in via Piazza d'Armi n. 10, come risultava anche dalle fotografie della targa dell'edificio, in cui accanto al ON figurava anche il nome di tale donna.
Inoltre, secondo la corte territoriale, il ON era anche responsabile di avere instaurato una relazione extraconiugale prima dell'inizio del processo di separazione. Sempre i figli dei coniugi ON e D'NO avevano infatti dichiarato che il padre aveva ammesso l'esistenza di tale relazione, rispondendo in loro presenza alle contestazioni della moglie, anche se SS aveva detto che il padre aveva dichiarato che la relazione durava da circa due anni e cioè dal 1990, mentre LU aveva detto che il ON aveva ammesso che la relazione risaliva al 1991.
Esaminando l'appello del ON avverso il rigetto della richiesta di dichiarazione di addebitabilità della separazione alla moglie, la corte territoriale ha, infine, affermato che le risultanze processuali erano "indicative di una sintonia affettiva mai completamente realizzatasi fra i coniugi (probabilmente per insormontabili differenze caratteriali) e definitivamente naufragata dopo la nascita del secondo figlio, tanto che, per ammissione dello stesso ON, da circa diciassette anni (il ricorso è del 1992) fra le parti vi è stata solo coabitazione o separazione di fatto sia pure attribuita dal ON allo stato patologico della D'NO (affetta da epatite C)."
Avverso la sentenza della corte d'appello di Salerno ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi il ON. Resiste con controricorso la D'NO.
Motivi della decisione
1. Con il primo mezzo, deducendo la violazione e falsa applicazione degli articoli 244 e 345 c.p.c. nonché vizio di motivazione, il ricorrente sostiene che la prova, richiesta dalla D'NO e ammessa dalla corte d'appello, era invece inammissibile perché priva del carattere della novità, in quanto attinente alla questione dell'addebitabilità della separazione in relazione alla quale erano state acquisite le prove testimoniali richieste dal ON nel giudizio di primo grado, Le circostanze che la moglie intendeva provare, infatti, contrastavano in modo indiretto e quindi interferivano con quelli già oggetto della prova articolata e ammessa nel giudizio di primo grado, perché erano diretta a dimostrare che l'intollerabilità della convivenza non era stata causata dal comportamento della moglie, ma da quello del marito. L'ammissione della prova violava quindi il principio dell'unità e contestualità dell'assunzione della prova, dettato per garantire ai contendenti la parità delle armi e contrastava con la preclusione che si era verificata a seguito della decadenza derivante dalla ammissione della sola prova richiesta dal ON, non avendo la D'NO neppure richiesto la concessione del termine di cui all'art.244, 3^ comma c.p.c.
Il motivo è ammissibile, contrariamente a quanto sostenuto dalla controricorrente, perché la contestazione della novità della prova per testi richiesta dalla D'NO in appello non si basa su rilievi che attengono all'accertamento dei fatti o alla valutazione del materiale istruttorio, ma si svolge sul piano esclusivamente logico- giuridico, in quanto intende trarre le necessarie conseguenze da una configurazione dell'addebitabilità della separazione come situazione giuridica unitaria, anche quando è oggetto di diverse e contrapposte domande delle parti.
Tuttavia il motivo non è fondato. L'art. 345, 2^ comma c.p.c., nel testo vigente prima della modifica introdotta con l'art. 52 della legge n. 353 del 1990 da applicare al presente giudizio, in quanto iniziato prima del 30 aprile 1995, consentiva l'ammissione di nuovi mezzi di prova in grado d'appello, salva l'applicazione dell'art. 92 c.p.c. Secondo l'orientamento di questa Corte la novità si ha sia quando si deduce un mezzo di prova relativo alle stesse circostanze sulle quali è stato espletato in primo grado un mezzo probatorio di tipo diverso, sia quando si domandi l'ammissione di un mezzo di prova identico a quello già proposto in primo grado, ma riguardante circostanze diverse e distinte da quelle in ordine alle quali lo stesso mezzo è già stato assunto nel precedente grado di giudizio (Cass., n. 7176/97, 12140/97, 8219/1996, 18012/95). Tale orientamento è stato ulteriormente specificato con il rilievo che, pur essendo state dedotte circostanze diverse e distinte da quelle che hanno formato oggetto della prova assunta in primo grado, deve escludersi la novità quando la prova richiesta in grado d'appello sia a) anche in modo solo indiretto, preordinata a contrastare le risultanze della prova assunta in primo grado ovvero b) quando, per la connessione delle circostanze già provate con quelle da provare, sia diretta a giustificare una diversa valutazione degli stessi fatti che hanno costituito oggetto della prova acquisita in primo grado (Cass. n. 34233/98, 7176/97). È anche pacifico che la prova nuova non può essere ammessa in appello se tale prova abia formato oggetto di rinuncia nel precedente grado ovvero si sia verificata decadenza. Escluso che nella specie ricorra alcuna di queste due utlime ipotesi, non emergendo dagli atti alcuna rinuncia ne' essendosi verificata alcuna decadenza, in quanto la prova richiesta dalla D'NO non costituiva una prova contraria a quella richiesta dal marito, deve rilevarsi che, mentre la prova testimoniale assunta nel giudizio di primo grado era diretta a dimostrare la violazione degli obblighi di assistenza familiare da parte della moglie a partire almeno dal 1972, quella richiesta dalla moglie nel giudizio d'appello, aveva ad oggetto la relazione extraconiugale del marito iniziata nel 1991 (o al massimo nel 1990) e l'abbandono da parte di questi del domicilio coniugale, avvenuta nel 1992. Le circostanze di fatto sono quindi del tutto diverse e distinte, senza tuttavia essere neppure indirettamente contrapposte, con la conseguenza che la prova delle violazioni dei doveri coniugali addebitate alla moglie non è idonea a contrastare la prova delle violazioni addebitate al marito. Infatti le contrapposte richieste dei coniugi dirette ad ottenere la dichiarazioni di addebitabilità della separazione all'altro coniuge formano oggetto di domande autonome aventi ciascuna un autonomo petitum (la dichiarazione di addebitabilità all'altro coniuge) e un'autonoma causa petendi (diverse violazioni di doveri coniugali), ma al tempo stesso non alternative, potendo ben essere accolte entrambe, con conseguente dichiarazione di addebitabilità della separazione ad ognuno dei coniugi. Vero è, tuttavia, che, come tra poco sarà rilevato, la dichiarazione di addebitabilità non richiede solo la prova della violazione dei doveri coniugale, ma anche la prova dell'efficacia causale di tale violazione sul fallimento della convivenza coniugale, e che, per l'accertamento di questo presupposto, è rilevante la valutazione complessiva dei comportamenti dei coniugi. In tal senso la prova di determinati comportamenti di un coniuge può influire non tanto sulla prova, quanto sulla valutazione dell'efficacia causale, del comportamento dell'altro. Ma poiché nel caso di specie, per quanto emerge dalla sentenza impugnata, ne' la prova assunta in primo grado a istanza del marito, ne' quella assunta in appello a istanza della D'NO, hanno avuto ad oggetto l'efficacia causale dei comportamenti dei coniugi sulla crisi coniugale, non sussiste neppure la possibilità di ravvisare quelle ipotesi in cui, pur in presenza di prova avente ad oggetto circostanze del tutto diverse da quelle provare in primo grado, secondo l'orientamento di questa Corte, può escludersi la novità della prova richiesta in appello.
2. Con il secondo mezzo il ricorrente deduce la violazione degli articoli 151, 1^ e 2^ comma e 143, 2^ comma c.c., nonché vizio di motivazione.
Il ricorrente lamenta che la corte territoriale non abbia valutato la vicenda matrimoniale nel suo complesso, trascurando la circostanza, più volte ammessa dalla moglie, che fin dal 1972 i rapporti matrimoniali erano irrimediabilmente deteriorati e dando quindi prevalenza a comportamenti (del ricorrente) privi di ogni efficacia causale rispetto alla intollerabilità della prosecuzione della convivenza che era già da tempo acquisita. La pretesa violazione del dovere di fedeltà e l'allontanamento dal domicilio coniugale da parte del marito sarebbero quindi, non causa ma, conseguenza della intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Il motivo è fondato
Questa Corte ha più volte affermato che ai fini dell'addebitabilità della separazione, deve esistere un nesso di causalità tra i comportamenti, costituenti violazione dei doveri coniugali, imputabili al coniuge e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, restando irrilevanti i comportamenti successivi al determinarsi di tale situazione (Cass. 7630/97, 7817/97, 10512/94, 4711/88, 4656/86, 5080/1982). Erroneamente, pertanto, la corte territoriale ha limitato la sua valutazione al comportamento del ON, senza prendere in considerazione l'efficacia causale che detto comportamento può avere avuto sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Considerazione ancor più necessaria, in relazione a quanto dalla stessa corte accertato, sia pure nell'esame del diverso profilo dell'eventuale addebitabilità della separazione alla moglie, circa l'esistenza di una profonda crisi coniugale risalente a molto tempo prima che il ON ponesse in essere comportamenti a lui addebitati.
L'accoglimento del secondo motivo comporta l'assorbimento del terzo mezzo, con il quale il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c. c. e 116 c. p. c., nonché vizio di motivazione, sostenendo che contraddittoriamente la corte territoriale avrebbe privilegiato le testimonianze rese dai figli in appello, non ostante che fossero tra loro contrastanti, in quanto uno faceva risalire l'inizio della relazione extraconiugale del padre al 1991 e l'altro al 1990, svalutando inoltre tutte le altre testimonianze rese nel giudizio di primo grado dalle quali emergeva che da tempo era venuta meno l'affectio coniugalis, il consortium vitae e, il rispetto del padre da parte dei figli.
La sentenza deve essere quindi cassata con rinvio alla corte d'appello di Napoli, che provvederà anche sulle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
la corte rigetta il primo motivo del ricorso, accoglie il secondo e dichiara assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla corte d'appello di Napoli, che provvederà anche sulle spese di questo giudizio.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 1998 nella camera di consiglio della prima sezione civile.
Depositato in Cancelleria il 18 marzo 1999