Sentenza 30 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 30/01/2003, n. 1393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1393 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2003 |
Testo completo
E A N L O L I E Z D A " R 7 9 1 T . 3 S T I . R G N A E ' 7 R L 6 L REPUBBLICA ITALIANA 9 A E 1 D - D 5 I - E 3 S T IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N N E E E G S S LA CORTI UPREMA DI CASSAZIONE0 1-393 / 03 G E I E " Oggetto A L OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magist R.G.N. 24224/00 Dott. Angelo GRIECO - Presidente Dott. Giammarco CAPPUCCIO Consigliere Cron. 3067 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Consigliere Rep. Dott. Walter CELENTANO - Consigliere Dott. Aniello NAPPI Rel. Consigliere Ud. 18/09/2002 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LL GI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VALDAGNO 1, presso l'avvocato LUCA DE LUCA, rappresentato e difeso dall'avvocato VINCENZO SANTAGATA, giusta mandato a margine del ricorso;
ricorrente
contro
PREFETTURA DI CHIETI;
intimata avversO la sentenza n. 381/00 del Tribunale di VASTO, depositata il 10/08/00; 2002 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1643 udienza del 18/09/2002 dal Consigliere Dott. Aniello NAPPI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto del primo motivo e l'accoglimento del secondo motivo del ricorso. Svolgimento del processo IG IE ricorre per cassazione contro la sen- tenza che ne ha respinto l'opposizione avversO l'ordinanza con la quale il Prefetto di Chieti ha di- sposto darsi esecuzione al provvedimento di sospensione della sua patente di guida in pendenza del ricorso per cassazione proposto contro la sentenza che aveva re- spinto la sua opposizione alla sanzione. Propone due motivi d'impugnazione. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce viola- zione della legge n. 689 del 1981, sostenendo che nel procedimento in materia di sanzioni amministrative non si applica l'art. 373 c.p.c., secondo il quale il ri- corso per cassazione non sospende l'esecuzione della sentenza impugnata, sicché il Prefetto di Chieti non avrebbe potuto ribadire la sospensione della sua paten- te di guida prima della decisione della Corte di cassa- zione sul ricorso da lui proposto contro la sentenza che ne aveva respinto l'opposizione all'ordinanza irro- 2 14 gativa della sanzione. Il motivo è infondato. L'art. 22 comma 7 della legge n. 689 del 1981 pre- vede, infatti, che l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento irrogativo della sanzio- ne amministrativa, salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inop- pugnabile. Ne consegue che, ove non sia stata ordinata la sospensione della sua esecuzione, il provvedimento impugnato con l'opposizione rimane eseguibile anche in pendenza del ricorso per cassazione proposto contro la sentenza che l'opposizione abbia già respinto.
2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta che il giudice del merito lo abbia condannato a rimborsare le spese, compresi gli onorari di difesa, in favore dell'amministrazione opposta, benché questa non ne avesse richiesto e specificato l'importo e non fosse neppure assistita da difensore. Il motivo è fondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, invero, quando nel giudizio di opposizione a sanzioni ammini- strative ex art. 22 legge n. 689 del 1981 l'autorità amministrativa, che ha emesso il provvedimento sanzio- natorio, si avvale del potere di farsi rappresentare da un proprio funzionario da essa delegato, è illegittima Ни 3 la condanna dell'opponente rimasto soccombente al paga- mento di diritti ed onorari, e le spese possono essere liquidate solo a fronte della presentazione di una spe- cifica distinta (Cass., sez. I, 4 giugno 2001, n. 7540, m. 547249, Cass., sez. L, 2 marzo 1998, n. 2301, m. 513239, Cass., sez. I, 23 settembre 1997, n. 9365, m. 508183). La sentenza impugnata va, pertanto, cassata senza rinvio limitatamente alla pronuncia di condanna di Lui- gi IE al rimborso delle spese in favore della Pre- fettura di Chieti. Non v'è pronuncia sulle spese in mancanza di costi- tuzione in giudizio della P.A.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo del ricorso e in accoglimento del secondo motivo cassa senza rinvio la sentenza impugnata. Così deciso in Roma il 18 settembre 2002. estensoreIl Consigliere estens I Presidente Neely (Aniello Nappi) (Angelo Grieco), A L E L N Pam one Civile E " O I D 7 1 Z 3 9 A Depositato in Cancelleria . R . T T N R S 30 GEN. 2003 I 7 IL CARCELLIERE A ' 6 G 9 L E Luisa Passinetti 1 L R - E IL CANCELLIERE 5 - D 8.; Mure aniver A 3 D I 4 E S E N G T E G N S E E L I S A E "