Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 10/04/2025, n. 821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 821 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1966/2024
Successivamente, all'udienza del 10/04/2025, di fronte al G.I.
Dott.ssa Camilla Fin, sono presenti per parte ricorrente l'avv.
W. Bissoli l'Avv. e per parte resistente l'avv. Tommasini.
Il procuratore di parte ricorrente evidenzia che risulta provato il mancato esperimento del tentativo di conciliazione e quindi non dovute le relative vacazioni;
che il rilievo planimetrico è attività accessoria a quella principale;
che le vacazioni non trovano riscontro nel periodo in cui si è svolta la consulenza, che è di totali 32 giorni (dagli 80 giorni per il deposito della perizia vanno tolti i 24 giorni che il c.t.u. ha atteso per ottenere i documenti dal Comune e 24 giorni coincidenti con le giornate di sabato e domenica), per i quali appaiono congrue due vacazioni al giorno per un ammontare complessivo di 64 vacazioni.
Si richiama a sent. 7330/24 e 10754/23 della Cassazione ove si ribadisce l'obbligo del giudice di fare riferimento al periodo necessario allo svolgimento dell'attività.
Si riporta agli atti, insiste nelle istanze istruttorie, e chiede l'accoglimento del ricorso.
L'avv. Tommasini si richiama al contenuto degli atti e alla giurisprudenza ivi menzionata, evidenziando come vada considerata l'attività complessivamente prestata dal geom.
anche alla luce dei protocolli in vigore in questo CP_1
Tribunale. Contesta che vi sia una duplicazione di importi richiesti. Chiede pertanto il rigetto del ricorso.
Entrambi i procuratori si rimettono al giudice per la liquidazione delle spese.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
All'esito della discussione e della successiva camera di consiglio, il Giudice dott.ssa Camilla Fin, dando pubblica lettura del dispositivo e dei motivi, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la presente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1966/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Verona presso lo studio dell'Avv.
BISSOLI WALTER che la rappresenta e difende come da mandato allegato al ricorso unitamente all'avv. BISSOLI
BARBARA ( ); C.F._2
RICORRENTE contro
(C.F. ), elettivamente CP_2 C.F._3 domiciliato in VIA G.B. DA MONTE, 8 37126 VERONA presso lo studio dell'Avv. TOMMASINI FLAVIO che lo rappresenta e difende come da mandato allegato alla memoria di costituzione;
RESISTENTE
(C.F. ); Controparte_3 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza collegiale del 10.5.2023 è stato conferito al geom. l'incarico di eseguire una consulenza tecnica CP_2 d'ufficio volta ad “accertare e descrivere le opere necessarie per il ripristino dello stato dei luoghi antecedente all'inizio dei lavori di impermeabilizzazione e ad accertare la necessità di conseguire un titolo edilizio e la sussistenza dei presupposti per il rilascio dello stesso”, nell'ambito del contenzioso che ha visto coinvolti l'odierna ricorrente e il Parte_1
. Controparte_3
Il consulente tecnico, depositato l'elaborato definitivo, ha chiesto la liquidazione del compenso per l'attività prestata composto dalle seguenti voci: euro 422,18 (corrispondente a
50 vacazioni) per l'espletamento del tentativo di conciliazione;
euro 1.481,68 (pari a 180 vacazioni) per la risposta ai punti del quesito senza la presenza di valori stimati;
euro 970,42 ex art. 12 d.m. 30.5.2002 per i rilievi topografici;
ed euro 167,00
a titolo di rimborso spese.
Con il decreto qui impugnato, il Tribunale di Verona ha liquidato in favore del c.t.u. gli importi richiesti.
Ciò detto, il ricorso promosso da avverso detto Parte_1 decreto è fondato e va accolto nei limiti qui di seguito esposti.
Non possono, innanzitutto, essere riconosciute le 50 vacazioni richieste dal consulente per l'esperimento del tentativo di conciliazione, non risultando detta attività in alcun modo documentata né nei verbali delle operazioni peritali né nel testo della relazione dimessa in atti (cfr. doc. 6 di parte ricorrente).
Quanto al tempo necessario per lo svolgimento della restante attività, in applicazione dei criteri stabiliti anche recentemente dalla Corte di Cassazione (7330/24), può ritenersi che – anche alla luce della non particolare complessità degli accertamenti richiesti – siano stati effettivamente destinati alle operazioni peritali 56 giorni (con decorrenza dall'affidamento dell'incarico, sino al deposito dell'elaborato definitivo, esclusi i sabati e le domeniche). Appare, dunque, congruo riconoscere al geom. il compenso per un ammontare complessivo di CP_1 112 vacazioni.
Detto compenso, in applicazione della pronuncia della Corte
Costituzionale 6/2025, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, secondo comma, della legge 8 luglio
1980, n. 319 (Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria) nella parte in cui, per le vacazioni successive alla prima, dispone la liquidazione di un onorario inferiore a quello stabilito per la prima vacazione, va determinato in euro 1.644,16.
Ciò posto, non risulta giustificata la richiesta della liquidazione del compenso ai sensi dell'art. 12, comma 2, del d.m. 30.5.2002, e ciò sia perché il rilievo topografico non aveva, all'interno del quesito posto dal Collegio, un'autonomia rilevante, ma era meramente funzionale e complementare alla descrizione delle opere da eseguire e, dunque, a stabilire se esse dovessero essere sorrette da un titolo edilizio (cfr. Cass.
703/2024), sia perché nella relazione peritale non vi è evidenza di specifiche misurazioni effettuate dal consulente, essendo state allegate unicamente rappresentazioni fotografiche dei luoghi.
Va, invece, confermato il rimborso, oltre che delle spese documentate, pure di quelle richieste in via forfetaria, in applicazione del principio sancito dalla Corte di Cassazione con la sentenza 18331/2015, cui questo Giudice ritiene di aderire.
In definitiva, in accoglimento dell'opposizione proposta da
, il decreto opposto va revocato e il compenso Parte_1 spettante al geom. va rideterminato in euro 167,00 per CP_1 spese ed euro 1.644,16 per onorari, oltre accessori di legge.
Le spese seguono la soccombenza e sono regolate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, sulla base dei valori medi di cui al dm 55/14, diminuiti per la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, nella persona del Giudice dott.ssa
Camilla Fin, definitivamente decidendo, rigettata ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, revoca il decreto opposto e ridetermina il compenso e le spese spettanti al geom. CP_2 in euro 167,00 per spese ed euro 1.644,16 per onorari,
[...] oltre accessori di legge;
Condanna a rimborsare a parte ricorrente le spese CP_2 di lite, che si liquidano in € 1.000,00 per compensi ed €
125,00 per spese, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA come per legge e CPA.
Verona, 10/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Camilla Fin