Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 29/05/2025, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 3023/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
riunito in Camera di Consiglio nella seguente composizione:
dott. Carmela Giuffrida Presidente
dott. Filomena Piccirillo Giudice Relatore-estensore dott. Michela Bortolami Giudice
nella causa ex art. 19 ter del d.lvo 150/2011
promossa da
, con l'Avv. VEROI ROBERTO;
Parte_1
nei confronti di
Controparte_1
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege
[...]
dall'Avvocatura dello Stato di Trieste, C.F. presso cui è per legge P.IVA_1
domiciliato in Piazza Dalmazia, n. 3;
avente ad oggetto: ricorso avverso il provvedimento di diniego del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, c.
1.2. del D.lvo 286/1998;
pronuncia la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c.
ha impugnato il provvedimento, notificato al ricorrente in data 21/07/2023,
[...]
con il quale gli è stato negato il permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, c.
1.2. del D.lvo 286/1998.
Il si è costituito in giudizio, insistendo per il rigetto del ricorso. Controparte_1
Accolta l'istanza di sospensiva, la causa è stata successivamente istruita e rimessa alla decisione del Collegio all'udienza dell' 11.12.2024.
Il ricorso è fondato per i motivi che seguono.
Preliminarmente si deve dare atto che la c.d. protezione speciale, così come oggi prevista, è stata introdotta dal D.L. n. 130/2020, convertito con modifiche nella legge
18 dicembre 2020, n. 173, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della
“tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare a catalogo aperto, ha modificato il testo dell'art. 5 comma 6 del Testo Unico Immigrazione, ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali originariamente espresso e poi eliminato dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modifiche nella legge 1 dicembre 2018, n. 132.
Più in generale, la novella legislativa:
- ha previsto la convertibilità in permessi di soggiorno per motivi di lavoro di vari titoli di permesso, tra i quali il permesso di soggiorno per protezione speciale rilasciato a seguito di decisione della Commissione Territoriale ai sensi dell'art. 32, comma 3, D. Lgs. 25/2008;
- ha modificato l'art. 19 D. Lgs. 286/1998 estendendo espressamente l'ambito di applicazione del divieto di espulsione ai casi in cui il cittadino straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti;
- ha previsto il divieto di espulsione dello straniero e correlativamente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale (di durata biennale e non più annuale) anche nell'ipotesi in cui l'allontanamento dal territorio nazionale possa comportare la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare della persona, salvo ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, con espressa indicazione degli indici da considerare. Non deve, invece, trovare applicazione la successiva riforma dell'art. 19 del D.Lgs.
286/1998 ad opera del D.L. 20/2023 conv. in L. 50/2023, dato che, ai sensi dell'art. 7 del testo normativo, la novella non si applica alle domande presentate prima della sua entrata in vigore, come nel caso di specie.
Ciò detto, appare opportuno premettere alcune considerazioni di carattere generale relative ai presupposti per il riconoscimento della protezione in casi speciali di cui all'art. 19, comma 1.1, D.Lgs. 286/1998, come modificato dal D.L. 130/2020.
In particolare, la norma prevede il divieto di refoulement laddove “esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5, comma 6”, ovvero degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano, o laddove “esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare”, riconosciuti anche dall'art. 8 Cedu,
“a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n.
722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea”.
Il legislatore ha poi specificato i criteri sulla base dei quali valutare il rischio di violazione dei diritti di cui all'art. 8 Cedu, prevedendo che, a tal fine, debba tenersi conto:
a) della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato;
b) del suo effettivo inserimento sociale in Italia;
c) della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale;
d) dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Nel caso di specie il ricorrente è giunto in Italia nel 2020, con regolare permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato stagionale, stabilendosi nel Comune di
Azzano Decimo (PN).
Dalla documentazione in atti risulta che è stato assunto da con Controparte_2
regolare contratto del 21.03.2022 successivamente convertito a tempo indeterminato,
a far data dal 18.03.2023. Come risulta dall'attestato di partecipazione del 2.05.2023, sta seguendo un corso di lingua A1 presso il CPIA di CP_1
Ora, anche se all'udienza del 24.04.2025 il richiedente ha dichiarato la cessazione del precedente rapporto lavorativo e non ha dimostrato l'avvio di un successivo impiego come magazziniere, non va sottaciuto il lodevole sforzo dimostrato per integrarsi sul territorio, sia sul piano lavorativo che sul profilo delle conoscenze linguistiche.
Alla luce di quanto esposto, sussistono fondati motivi per ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale del ricorrente comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata, in considerazione della continuità del percorso lavorativo intrapreso nonché della durata della permanenza in Italia.
La domanda va quindi accolta.
Spese compensate, posto che la documentazione comprovante la sua integrazione sul territorio è in parte successiva al provvedimento di diniego impugnato.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e riconosce il diritto di a conseguire il permesso Parte_1
di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art. 19, c.
1.2. del D.lvo 286/1998.
SPESE compensate.
SI COMUNICHI.
Trieste, 23/05/2025
Il giudice relatore Il Presidente
Filomena Piccirillo Carmela Giuffrida