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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 08/12/2025, n. 5918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5918 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 8204/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice IO IO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8204/2024 R.G. promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Alberto IN FINOCCHIARO (C.F.:
); C.F._2
ATTORE
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. Alberto IN FINOCCHIARO C.F._3
(C.F.: ); C.F._2
ATTORE contro nata in [...] il [...] (C.F. ), con CP_1 C.F._4 il patrocinio dell'avv. Alessandro SCHINCO;
CONVENUTA
nato a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_2 C.F._5 con il patrocinio dell'avv. Francesco BALESTRAZZI;
CONVENUTO TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
CONCLUSIONI
Fissata udienza per precisazione delle conclusioni e discussione, trattata con deposito di note ex art.127 ter c.p.c., con ordinanza del 27.10.2025 la causa veniva posta in decisione, con riserva di deposito della sentenza ex art.281 sexies comma 3 c.p.c. nei successivi trenta giorni.
concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
e convenivano in giudizio Parte_1 Parte_2 CP_1
e il Notaio chiedendo: Controparte_2
• di accertare e dichiarare la nullità o, in subordine, l'annullabilità della procura speciale redatta il 22.02.2024 dal Notaio n favore di CP_2 CP_1
• di accertare il valore di mercato dell'automobile Kia Sportage al momento della vendita;
• di condannare alla restituzione della somma di €15.000,00 o del CP_1
maggior valore accertato;
• con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio da distrarsi in favore del difensore distrattario.
La difesa di parte attrice esponeva che la madre degli attori, affetta da grave Parte_3 demenza cerebrovascolare e riconosciuta invalida al 100% sin dal 2007, era sottoposta ad amministrazione di sostegno dal luglio 2023.
Dopo il decesso della madre, gli attori avevano appreso che il 22 febbraio 2024 era stata redatta una procura speciale dal Notaio in favore di collaboratrice CP_2 CP_1
domestica del figlio convivente che conferiva il potere di vendere Controparte_3 un'automobile intestata alla madre. Il giorno seguente, l'auto veniva venduta a CP_3
per €15.000,00, cifra ritenuta irrisoria, e successivamente l'auto in questione risultava
[...] rivenduta a terzi. Alla morte della madre, gli eredi non rinvenivano tale somma nei conti della defunta.
pagina 2 di 13 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Ciò premesso, la difesa sosteneva che la procura fosse viziata per difetto di valido consenso, concessa senza autorizzazione del giudice tutelare e all'insaputa dell'amministratore di sostegno, in violazione delle norme a tutela degli incapaci.
Chiedeva quindi l'annullamento o la nullità della procura, la restituzione del valore del bene alienato e l'ammissione di prova testimoniale per dimostrare l'incapacità della madre al momento dell'atto.
§§§§§
si costituiva in giudizio chiedendo che fosse accertato e dichiarato Controparte_2 che al momento del rilascio della procura speciale in data 22.02.2024 in Parte_3
favore di fosse pienamente orientata nel tempo e nello spazio, capace di CP_1 comprendere la natura, la portata e le conseguenze dell'atto, che venne da lei espressamente approvato.
La difesa del convenuto esponeva che il Notaio, su richiesta di si era recato Parte_3 presso la di lei abitazione per ricevere una procura speciale per la vendita di un'autovettura Kia
Sportage. La conferente, pur allettata e impossibilitata a firmare per debolezza degli arti, appariva lucida e consapevole. L'atto veniva letto alla stessa, che lo approvava espressamente.
Nessuno dei presenti informava il Notaio dell'esistenza di un'amministrazione di sostegno, né vi erano elementi che potessero farlo sospettare.
Ciò premesso, la difesa sosteneva che l'atto fosse stato redatto nel pieno rispetto delle formalità previste dalla legge notarile (art. 51), in presenza di testimoni, e che la volontà della conferente fosse chiara e consapevole.
Chiedeva quindi il rigetto delle domande attoree e l'accoglimento delle istanze istruttorie volte a dimostrare la piena capacità di al momento della stipula. Parte_3
§§§§§
Con ordinanza ex art.171 bis c.p.c. veniva dichiarata la contumacia di CP_1
pagina 3 di 13 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
In corso di causa la difesa di parte attrice depositava memorie ex art.171 ter n.2 c.p.c. con le quali contestava quanto sostenuto nell'interesse del Notaio e articolava istanze istruttorie.
§§§§§
In data 21.12.2024 si costituiva tardivamente chiedendo: CP_1
• in via preliminare, la dichiarazione di nullità dell'atto di citazione per incompletezza e difformità rispetto all'atto depositato telematicamente, con assegnazione di termine agli attori per rinnovare la notifica o integrare la domanda;
• nel merito, il rigetto delle domande attoree perché infondate in fatto e in diritto;
• la condanna degli attori per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.;
La difesa di esponeva che l'atto di citazione notificato alla convenuta era CP_1 incompleto, mancante di parti essenziali tra la seconda e la terza pagina, compromettendo il diritto di difesa. Nel merito, si evidenziava che l'autovettura Kia Sportage, pur formalmente intestata a era stata acquistata e pagata interamente dal figlio Parte_3 CP_3
, che ne era il reale proprietario. La procura speciale rilasciata alla convenuta per la
[...]
vendita del veicolo era stata regolarmente ricevuta dal Notaio, alla presenza di testimoni, e autorizzava la vendita “a chi vorrà e alle condizioni che riterrà più convenienti”. La convenuta non ha mai incassato alcuna somma dalla vendita, che fu effettuata in favore del reale proprietario del veicolo.
Ciò premesso, la difesa sosteneva che non vi fosse alcun vizio nella procura, né alcuna somma da restituire, e che la convenuta non fosse legittimata passivamente. Inoltre, si evidenziava il carattere strumentale e ritorsivo della causa, promossa dagli attori dopo la notifica di una vertenza lavorativa da parte della convenuta per il pagamento di emolumenti arretrati.
§§§§§
La difesa di parte attrice depositata, quindi, memorie ex art.171 ter n.3 c.p.c. con le quali in via preliminare eccepiva la tardività della costituzione della convenuta e la CP_1
pagina 4 di 13 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
conseguente inammissibilità delle difese e delle istanze istruttorie;
in ogni caso, svolgeva contestazioni sul merito di quanto sostenuto da controparte.
§§§§§
All'udienza fissata per la prima comparizione, le difese di parte attrice e del Notaio ribadivano le rispettive posizioni.
Con ordinanza del 27.10.2025 veniva revocata la contumacia di e venivano CP_1 altresì rigettate le richieste istruttorie.
Indi, fissata udienza per precisazione delle conclusioni e discussione, trattata con deposito di note ex art.127 ter c.p.c., con ordinanza del 27.10.2025 la causa veniva posta in decisione, con riserva di deposito della sentenza ex art.281 sexies comma 3 c.p.c. nei successivi trenta giorni.
§§§§§
I signori e hanno agito in giudizio quali Parte_1 Parte_2
coeredi (unitamente ad un terzo fratello, della madre Controparte_3 Parte_3 per fare valere la nullità o la annullabilità della procura notarile con la quale, in data
22.02.2024, era stata conferita a procura speciale per la vendita del veicolo CP_1
Kia Sportage che due anni prima era stata acquistata dalla predetta;
inoltre, Pt_3
rappresentato che il veicolo, il giorno seguente, era stato alienato per il prezzo di euro
15.000,00 a Gli attori, sostenendo che il mezzo al momento della Controparte_3
vendita avrebbe avuto un valore superiore a quello indicato in atti e, ancora, che non vi era tracia della ricezione della somma da parte della , chiedevano accertarsi il valore del Pt_3 veicolo e condannarsi la (sola) alla restituzione di euro 15.000,00 o della somma CP_1
corrispondente al maggior valore dell'autoveicolo.
§§§§§
Ciò posto, vanno esaminate le questioni preliminari poste dalle parti o rilevabili d'ufficio.
Anzitutto la nullità della citazione eccepita dalla difesa di è insussistente. CP_1
pagina 5 di 13 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
In punto di fatto, effettivamente, l'atto notificato alla convenuta contiene una fra 'monca' e, in particolare, mancano le prime due righe della pagina 3 risultanti dall'atto di citazione depositato agli atti del fascicolo telematico.
In particolare, l'atto notifica, nel punto in esame, riporta la seguente frase:
pagina 2: '… perché come si evince dalla stessa procura la signora Parte_3
dichiarava al Notaio “di non poter'
pagina 3: 'La procura è stata concessa all'insaputa dell'amministratore di sostegno, e senza neanche la necessaria autorizzazione del giudice tutelare per un atto di straordinaria amministrazione, stante le condizioni di assoluta incapacità della Pt_3
mentre nell'atto di citazione depositato da parte attrice, all'inizio di pagina 3 è riportata la parte conclusiva della frase che ha a fine pagina 2: CP_4
pagina 3: 'sottoscrivere il presente atto a causa di debolezza degli arti”, a evidenzia ancora che la signora non era in grado di firmare figuriamoci capire l'importanza della transizione.
La procura è stata concessa all'insaputa dell'amministratore di sostegno, e senza neanche la necessaria autorizzazione del giudice tutelare per un atto di straordinaria amministrazione, stante le condizioni di assoluta incapacità della Pt_3
Tuttavia, la frase mancante, pur inficiando parzialmente la comprensione della frase in questione, non incide sulla comprensione delle premesse in fatto su cui si fondano le domande.
Come detto, l'incidenza è parziale in quanto è evidente che la frase proseguiva riportando testualmente le ragioni per le quali la non aveva sottoscritto la procura (ragioni Pt_3
chiaramente evincibili dalla procura speciale in atti), mentre la comprensione della portata dell'intera citazione non risulta inficiata dalla parte finale della frase che, invero, costituisce una valutazione personale e sostanzialmente suggestiva del difensore di parte attrice, che nulla aggiunge di sostanziale agli elementi su cui si fondano le domande.
pagina 6 di 13 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
§§§§§
Ancora in via preliminare deve qualificarsi la domanda quale azione di annullabilità ex art.412
c.p.c. limitatamente alla procura speciale con conseguente affermazione
- da un lato di legittimazione attiva in capo ai due coeredi e Parte_1
senza necessità (e, quindi, senza litisconsorzio necessario) Parte_2 di partecipazione di altri coeredi;
- dall'altro di legittimazione passiva unicamente in capo a CP_1
Viceversa, posto che nei confronti del Notaio non è stata svolta alcuna domanda di tipo risarcitorio o restitutorio, lo stesso non può considerarsi avere alcuna legittimazione passiva e l'unica domanda svolta nei suoi confronti, di accertamento della nullità della procura speciale, deve considerarsi nei suoi confronti inammissibile.
§§§§§
Infine, sempre in via preliminare, deve evidenziarsi che, operata citazione in giudizio per l'udienza del 23.12.2024, la costituzione operata nell'interesse di con CP_1
comparsa depositata in data 21.12.2024 è tardiva, con conseguente inammissibilità di tutte le difese che avrebbero dovuto essere svolte con costituzione tempestiva e, soprattutto, con inammissibilità per tardività di tutte le richieste istruttorie.
Per completezza, va anche precisato che le memorie ex art.171 ter c.p.c. depositate dalla difesa di parte attrice in data 12.12.2024 sono tardive ove considerate quali memorie ex art.171 ter n.2
c.p.c., e tempestive ove valutate quali memorie ex art.171 ter n.3 c.p.c.; tuttavia, posto che la difesa ha reiterato istanze istruttorie già formalizzate con la citazione, la questione resta irrilevante.
Le memorie depositate dalla difesa di parte attrice in data 23.12.2024 sono tardive (il termine per il deposito delle memorie ex art.171 ter n.3 c.p.c., che si calcola avendo quale riferimento la data di prima udienza indicata in citazione, scadeva il precedente 13.12.2024); tuttavia anche pagina 7 di 13 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
in questo caso la questione è irrilevante in quanto la difesa ha sostanzialmente svolto mere difese ed ha eccepito la tardività della costituzione della convenuta che costituisce CP_1
questione rilevabile d'ufficio e che, comunque, è stata poi eccepita anche alla udienza di prima comparizione.
§§§§§
La domanda di annullamento della procura speciale Notar del 22.02.2024 (rep. CP_2
14.490) con la quale aveva conferito procura speciale a per Parte_3 CP_1
la vendita dell'autoveicolo Kia Sportage di sua proprietà è fondata.
Risulta documentalmente provato che nei confronti di in data 19.07.2023, era Parte_3
stata aperta procedura per la nomina di amministratore di sostegno (iscritta al n.6586/2022
R.G.); ancora, non risulta contestato da alcuna delle parti convenute che, in data 03.08.2023, il
Tribunale aveva nominato quale amministratore di sostegno della predetta l'avv. Pt_3
NA G. US.
Ciò posto, ai sensi dell'art.412 commi 1 e 2 c.c.
'Gli atti compiuti dall'amministratore di sostegno in violazione di disposizioni di legge, od in eccesso rispetto all'oggetto dell'incarico o ai poteri conferitigli dal giudice, possono essere annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa.
Possono essere parimenti annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi causa, gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che istituisce l'amministrazione di sostegno'.
La procura speciale con la quale era stato conferito potere di vendere un bene mobile registrato anche se perfezionata con atto pubblico, è annullabile proprio per la mancata partecipazione dell'amministratore di sostegno.
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Deve, pertanto, pronunciarsi l'annullamento della procura speciale Notar del CP_2
22.02.2024 (rep. 14.490).
§§§§§
e quali coeredi (unitamente a Parte_1 Parte_2 CP_3
, terzo fratello, successivamente deceduto), hanno allegato che la somma di euro
[...]
15.000,00 indicata quale prezzo per la alienazione del veicolo Kia Sportage operata dalla in favore di e hanno chiesto condanna della stessa al CP_1 Controparte_3
pagamento in loro favore della somma in questione o di quella corrispondente al maggior valore del veicolo.
Posto che nel presente giudizio non è stato chiesto l'annullamento della vendita del veicolo, la domanda di condanna proposta dagli odierni attori va qualificata quale esercizio della azione nei confronti del mandatario per la gestione dell'affare.
In tale prospettiva, in primo luogo non risulta provato che il veicolo, al momento della vendita, aveva un valore superiore alla somma di euro 15.000,00 che risulta quale 'prezzo'.
Sul punto parte attrice si è limitata a generiche considerazioni ('…prezzo completamente irrisorio, visto il veicolo nuovo e con pochissimi kilometri…'), del tutto sganciato da elementi oggettivi posto che il veicolo aveva comunque due anni di vita e non risulta alcuna indicazione sui chilometri percorsi e sullo stato, concreto ed oggettivo, di carrozzeria e motore.
Risulta, invece, rilevante la contestazione operata dagli attori circa il mancato trasferimento della somma ricavata a titolo di prezzo in favore della proprietaria . Pt_3
Sul punto la , costituitasi – come già detto – tardivamente, ha confermato che CP_1
alcuna somma fosse stata riversata sul conto della o comunque messa a disposizione Pt_3 della proprietaria e, pertanto, deve considerarsi in primo luogo provata la circostanza di fatto relativa al mancato riscontro di trasferimento in entrata sul patrimonio della della Pt_3 somma di euro 15.000,00.
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Quanto sostenuto dalla difesa della circa la natura simulata della originaria CP_1
Con compravendita del veicolo da parte della e la riconducibilità della proprietà al Pt_3
e la conseguente natura simulata della successiva vendita conclusa in forza CP_3 della procura speciale in favore dello stesso che, a fronte dell'originario esborso CP_3
da parte sua del prezzo, non avrebbe versato alcunché, deve considerarsi mera difesa del tutto sfornita di supporto probatorio.
Ed invero, ribadita la tardività della costituzione della , devono considerarsi CP_1
inutilizzabili i documenti allegati alla comparsa di costituzione in giudizio ed inammissibili le richieste istruttorie formulate con la medesima comparsa.
Pertanto, documentata la vendita del veicolo da parte della quale procuratrice CP_1 speciale della per il prezzo di euro 15.000,00 e riscontrata oggettivamente la mancata Pt_3
ricezione di somme da parte della , deve ritenersi responsabile la predetta Pt_3 CP_1
per il mancato trasferimento delle somme ricevute quale prezzo;
in ogni caso, quale mandataria, la risulterebbe parimenti responsabile verso la mandante ove avesse CP_1
acconsentito alla vendita del veicolo senza incamerare la somma indicata quale prezzo.
§§§§§
Deve evidenziarsi che, sulla base delle stesse allegazioni di parte attrice, i signori
[...]
e sono coeredi di essendo Parte_1 Parte_2 Parte_3
succeduti alla stessa, quali figli, unitamente al fratello Controparte_3
Pertanto, la loro legittimazione, che è piena per la azione di annullamento (che consente ad ogni singolo erede di agire autonomamente ex art.412 comma 2 c.c.), deve riconoscersi nella sola misura, per ognuno di essi, di un terzo corrispondente alla loro quota di successione.
In conseguenza, va condannata al pagamento di euro 5.000,00 in favore di CP_1 [...]
e al pagamento della ulteriore somma di euro 5.000,00 in favore di Parte_1 [...]
Parte_2
pagina 10 di 13 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Su tali somme sono dovuti gli interessi legali dalla domanda al soddisfo.
§§§§§
In applicazione dei principi che regolano la soccombenza, va condannata al CP_1 pagamento delle spese processuali in favore di parte attrice, liquidate come da dispositivo in mancanza di nota spese;
avuto riguardo all'esito del giudizio, alle difese in concreto svolte ed alle ragioni della decisione, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese fra gli attori ed il convenuto CP_2
§§§§§
Quanto al pagamento delle spese processuali:
- l'originario difensore degli attori, avv. Carmen TORRISI, aveva dichiarato in citazione di essere antistataria;
con note del 27.11.2024 l'avv. TORRISI allegava e documentava intervenuta rinuncia al mandato;
- in data 03.12.2024 si costituiva, quale nuovo difensore degli attori, l'avv. Alberto
IN FINOCCHIARO;
- con note conclusive del 29.11.2025 l'avv. FINOCCHIARO concludeva chiedendo la distrazione delle spese di lite in proprio favore ('Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto avvocato antistatario').
In diritto, va premesso che, in ipotesi, quale quella verificatasi nel presente giudizio, di subentro di un secondo difensore a quello che aveva originariamente assistito parte attrice, il difensore, in sede di richieste conclusive, ben può domandare la distrazione anche in favore dei precedenti professionisti distrattari, riconoscendosi in tal caso una ipotesi di 'sostituzione processuale, agendo il difensore che chiede la distrazione anche per gli altri difensori dello stesso cliente in nome e per conto proprio, quanto agli onorari e le spese che gli spettano, ed in nome proprio e per conto altrui, per gli onorari e le spese degli altri difensori' (Cass. civ., sez.
VI, 18 giugno 2019 n.16244), a condizione che la richiesta in tal senso sia stata chiesta all'interno del singolo grado (Cass. n.16244/19 cit.) e risulti esplicitamente formalizzata:
pagina 11 di 13 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Ai fini della pronuncia sulla distrazione delle spese, l'art. 93 cod. proc. civ., ove la parte abbia avuto più difensori, non richiede necessariamente la concorrenza, quale cobeneficiario della distrazione stessa, del procuratore costituito con gli altri difensori, richiedendo, invece, soltanto che vi sia stata esposizione di uno o più di costoro e che la richiesta della corrispondente distrazione sia fatta da quello munito di procura, a favore di chi spetti, anche cioè se non ne sia egli il beneficiario (Cass. civ., sez. lav., 22 marzo
1984 n.1907).
Ora, nel caso specifico, l'avv. FINOCCHIARO ha formulato generica istanza di distrazione delle spese senza indicare di agire anche nell'interesse del precedente difensore e, pertanto, il pagamento delle spese va disposto per fasi studio e introduttiva in favore, in solido, degli attori e non sussistendo richiesta di distrazione in Parte_1 Parte_2
favore dell'avv. TORRISI né potendosi liquidare dette fasi in favore del difensore subentrato in corso di causa, e per la fase decisionale in favore dell'avv. FINOCCHIARO (va precisato che non risultano attività liquidabili per fase istruttoria non essendo stata svolta attività in tal senso).
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.8204/2024 R.G.:
- ANNULLA la procura speciale Notar del 22.02.2024 (rep. 14.490); CP_2
- DICHIARA inammissibile la domanda proposta nei confronti del convenuto
Controparte_2
- NN la convenuta al pagamento di euro 5.000,00 oltre CP_1
interessi legali dalla domanda al soddisfo in favore di e al Parte_1
pagamento della ulteriore somma di euro 5.000,00 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo in favore di Parte_2
- RIGETTA ogni altra domanda;
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- NN la convenuta al pagamento delle spese processuali in CP_1
favore, in solido, di e di che Parte_1 Parte_2
liquida in complessivi euro 1.960,00 (di cui euro 264,00 per spese vive), oltre IVA,
CP e rimborso forfetario spese generali, e in complessivi euro 1.701,00 in favore dell'avv. Alberto IN FINOCCHIARO, difensore antistatario degli attori;
- COMPENSA integralmente fra gli attori ed il convenuto le spese CP_2
processuali.
Catania, 8 dicembre 2025.
IL GIUDICE
IO IO
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice IO IO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8204/2024 R.G. promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Alberto IN FINOCCHIARO (C.F.:
); C.F._2
ATTORE
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. Alberto IN FINOCCHIARO C.F._3
(C.F.: ); C.F._2
ATTORE contro nata in [...] il [...] (C.F. ), con CP_1 C.F._4 il patrocinio dell'avv. Alessandro SCHINCO;
CONVENUTA
nato a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_2 C.F._5 con il patrocinio dell'avv. Francesco BALESTRAZZI;
CONVENUTO TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
CONCLUSIONI
Fissata udienza per precisazione delle conclusioni e discussione, trattata con deposito di note ex art.127 ter c.p.c., con ordinanza del 27.10.2025 la causa veniva posta in decisione, con riserva di deposito della sentenza ex art.281 sexies comma 3 c.p.c. nei successivi trenta giorni.
concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
e convenivano in giudizio Parte_1 Parte_2 CP_1
e il Notaio chiedendo: Controparte_2
• di accertare e dichiarare la nullità o, in subordine, l'annullabilità della procura speciale redatta il 22.02.2024 dal Notaio n favore di CP_2 CP_1
• di accertare il valore di mercato dell'automobile Kia Sportage al momento della vendita;
• di condannare alla restituzione della somma di €15.000,00 o del CP_1
maggior valore accertato;
• con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio da distrarsi in favore del difensore distrattario.
La difesa di parte attrice esponeva che la madre degli attori, affetta da grave Parte_3 demenza cerebrovascolare e riconosciuta invalida al 100% sin dal 2007, era sottoposta ad amministrazione di sostegno dal luglio 2023.
Dopo il decesso della madre, gli attori avevano appreso che il 22 febbraio 2024 era stata redatta una procura speciale dal Notaio in favore di collaboratrice CP_2 CP_1
domestica del figlio convivente che conferiva il potere di vendere Controparte_3 un'automobile intestata alla madre. Il giorno seguente, l'auto veniva venduta a CP_3
per €15.000,00, cifra ritenuta irrisoria, e successivamente l'auto in questione risultava
[...] rivenduta a terzi. Alla morte della madre, gli eredi non rinvenivano tale somma nei conti della defunta.
pagina 2 di 13 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Ciò premesso, la difesa sosteneva che la procura fosse viziata per difetto di valido consenso, concessa senza autorizzazione del giudice tutelare e all'insaputa dell'amministratore di sostegno, in violazione delle norme a tutela degli incapaci.
Chiedeva quindi l'annullamento o la nullità della procura, la restituzione del valore del bene alienato e l'ammissione di prova testimoniale per dimostrare l'incapacità della madre al momento dell'atto.
§§§§§
si costituiva in giudizio chiedendo che fosse accertato e dichiarato Controparte_2 che al momento del rilascio della procura speciale in data 22.02.2024 in Parte_3
favore di fosse pienamente orientata nel tempo e nello spazio, capace di CP_1 comprendere la natura, la portata e le conseguenze dell'atto, che venne da lei espressamente approvato.
La difesa del convenuto esponeva che il Notaio, su richiesta di si era recato Parte_3 presso la di lei abitazione per ricevere una procura speciale per la vendita di un'autovettura Kia
Sportage. La conferente, pur allettata e impossibilitata a firmare per debolezza degli arti, appariva lucida e consapevole. L'atto veniva letto alla stessa, che lo approvava espressamente.
Nessuno dei presenti informava il Notaio dell'esistenza di un'amministrazione di sostegno, né vi erano elementi che potessero farlo sospettare.
Ciò premesso, la difesa sosteneva che l'atto fosse stato redatto nel pieno rispetto delle formalità previste dalla legge notarile (art. 51), in presenza di testimoni, e che la volontà della conferente fosse chiara e consapevole.
Chiedeva quindi il rigetto delle domande attoree e l'accoglimento delle istanze istruttorie volte a dimostrare la piena capacità di al momento della stipula. Parte_3
§§§§§
Con ordinanza ex art.171 bis c.p.c. veniva dichiarata la contumacia di CP_1
pagina 3 di 13 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
In corso di causa la difesa di parte attrice depositava memorie ex art.171 ter n.2 c.p.c. con le quali contestava quanto sostenuto nell'interesse del Notaio e articolava istanze istruttorie.
§§§§§
In data 21.12.2024 si costituiva tardivamente chiedendo: CP_1
• in via preliminare, la dichiarazione di nullità dell'atto di citazione per incompletezza e difformità rispetto all'atto depositato telematicamente, con assegnazione di termine agli attori per rinnovare la notifica o integrare la domanda;
• nel merito, il rigetto delle domande attoree perché infondate in fatto e in diritto;
• la condanna degli attori per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.;
La difesa di esponeva che l'atto di citazione notificato alla convenuta era CP_1 incompleto, mancante di parti essenziali tra la seconda e la terza pagina, compromettendo il diritto di difesa. Nel merito, si evidenziava che l'autovettura Kia Sportage, pur formalmente intestata a era stata acquistata e pagata interamente dal figlio Parte_3 CP_3
, che ne era il reale proprietario. La procura speciale rilasciata alla convenuta per la
[...]
vendita del veicolo era stata regolarmente ricevuta dal Notaio, alla presenza di testimoni, e autorizzava la vendita “a chi vorrà e alle condizioni che riterrà più convenienti”. La convenuta non ha mai incassato alcuna somma dalla vendita, che fu effettuata in favore del reale proprietario del veicolo.
Ciò premesso, la difesa sosteneva che non vi fosse alcun vizio nella procura, né alcuna somma da restituire, e che la convenuta non fosse legittimata passivamente. Inoltre, si evidenziava il carattere strumentale e ritorsivo della causa, promossa dagli attori dopo la notifica di una vertenza lavorativa da parte della convenuta per il pagamento di emolumenti arretrati.
§§§§§
La difesa di parte attrice depositata, quindi, memorie ex art.171 ter n.3 c.p.c. con le quali in via preliminare eccepiva la tardività della costituzione della convenuta e la CP_1
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conseguente inammissibilità delle difese e delle istanze istruttorie;
in ogni caso, svolgeva contestazioni sul merito di quanto sostenuto da controparte.
§§§§§
All'udienza fissata per la prima comparizione, le difese di parte attrice e del Notaio ribadivano le rispettive posizioni.
Con ordinanza del 27.10.2025 veniva revocata la contumacia di e venivano CP_1 altresì rigettate le richieste istruttorie.
Indi, fissata udienza per precisazione delle conclusioni e discussione, trattata con deposito di note ex art.127 ter c.p.c., con ordinanza del 27.10.2025 la causa veniva posta in decisione, con riserva di deposito della sentenza ex art.281 sexies comma 3 c.p.c. nei successivi trenta giorni.
§§§§§
I signori e hanno agito in giudizio quali Parte_1 Parte_2
coeredi (unitamente ad un terzo fratello, della madre Controparte_3 Parte_3 per fare valere la nullità o la annullabilità della procura notarile con la quale, in data
22.02.2024, era stata conferita a procura speciale per la vendita del veicolo CP_1
Kia Sportage che due anni prima era stata acquistata dalla predetta;
inoltre, Pt_3
rappresentato che il veicolo, il giorno seguente, era stato alienato per il prezzo di euro
15.000,00 a Gli attori, sostenendo che il mezzo al momento della Controparte_3
vendita avrebbe avuto un valore superiore a quello indicato in atti e, ancora, che non vi era tracia della ricezione della somma da parte della , chiedevano accertarsi il valore del Pt_3 veicolo e condannarsi la (sola) alla restituzione di euro 15.000,00 o della somma CP_1
corrispondente al maggior valore dell'autoveicolo.
§§§§§
Ciò posto, vanno esaminate le questioni preliminari poste dalle parti o rilevabili d'ufficio.
Anzitutto la nullità della citazione eccepita dalla difesa di è insussistente. CP_1
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In punto di fatto, effettivamente, l'atto notificato alla convenuta contiene una fra 'monca' e, in particolare, mancano le prime due righe della pagina 3 risultanti dall'atto di citazione depositato agli atti del fascicolo telematico.
In particolare, l'atto notifica, nel punto in esame, riporta la seguente frase:
pagina 2: '… perché come si evince dalla stessa procura la signora Parte_3
dichiarava al Notaio “di non poter'
pagina 3: 'La procura è stata concessa all'insaputa dell'amministratore di sostegno, e senza neanche la necessaria autorizzazione del giudice tutelare per un atto di straordinaria amministrazione, stante le condizioni di assoluta incapacità della Pt_3
mentre nell'atto di citazione depositato da parte attrice, all'inizio di pagina 3 è riportata la parte conclusiva della frase che ha a fine pagina 2: CP_4
pagina 3: 'sottoscrivere il presente atto a causa di debolezza degli arti”, a evidenzia ancora che la signora non era in grado di firmare figuriamoci capire l'importanza della transizione.
La procura è stata concessa all'insaputa dell'amministratore di sostegno, e senza neanche la necessaria autorizzazione del giudice tutelare per un atto di straordinaria amministrazione, stante le condizioni di assoluta incapacità della Pt_3
Tuttavia, la frase mancante, pur inficiando parzialmente la comprensione della frase in questione, non incide sulla comprensione delle premesse in fatto su cui si fondano le domande.
Come detto, l'incidenza è parziale in quanto è evidente che la frase proseguiva riportando testualmente le ragioni per le quali la non aveva sottoscritto la procura (ragioni Pt_3
chiaramente evincibili dalla procura speciale in atti), mentre la comprensione della portata dell'intera citazione non risulta inficiata dalla parte finale della frase che, invero, costituisce una valutazione personale e sostanzialmente suggestiva del difensore di parte attrice, che nulla aggiunge di sostanziale agli elementi su cui si fondano le domande.
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§§§§§
Ancora in via preliminare deve qualificarsi la domanda quale azione di annullabilità ex art.412
c.p.c. limitatamente alla procura speciale con conseguente affermazione
- da un lato di legittimazione attiva in capo ai due coeredi e Parte_1
senza necessità (e, quindi, senza litisconsorzio necessario) Parte_2 di partecipazione di altri coeredi;
- dall'altro di legittimazione passiva unicamente in capo a CP_1
Viceversa, posto che nei confronti del Notaio non è stata svolta alcuna domanda di tipo risarcitorio o restitutorio, lo stesso non può considerarsi avere alcuna legittimazione passiva e l'unica domanda svolta nei suoi confronti, di accertamento della nullità della procura speciale, deve considerarsi nei suoi confronti inammissibile.
§§§§§
Infine, sempre in via preliminare, deve evidenziarsi che, operata citazione in giudizio per l'udienza del 23.12.2024, la costituzione operata nell'interesse di con CP_1
comparsa depositata in data 21.12.2024 è tardiva, con conseguente inammissibilità di tutte le difese che avrebbero dovuto essere svolte con costituzione tempestiva e, soprattutto, con inammissibilità per tardività di tutte le richieste istruttorie.
Per completezza, va anche precisato che le memorie ex art.171 ter c.p.c. depositate dalla difesa di parte attrice in data 12.12.2024 sono tardive ove considerate quali memorie ex art.171 ter n.2
c.p.c., e tempestive ove valutate quali memorie ex art.171 ter n.3 c.p.c.; tuttavia, posto che la difesa ha reiterato istanze istruttorie già formalizzate con la citazione, la questione resta irrilevante.
Le memorie depositate dalla difesa di parte attrice in data 23.12.2024 sono tardive (il termine per il deposito delle memorie ex art.171 ter n.3 c.p.c., che si calcola avendo quale riferimento la data di prima udienza indicata in citazione, scadeva il precedente 13.12.2024); tuttavia anche pagina 7 di 13 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
in questo caso la questione è irrilevante in quanto la difesa ha sostanzialmente svolto mere difese ed ha eccepito la tardività della costituzione della convenuta che costituisce CP_1
questione rilevabile d'ufficio e che, comunque, è stata poi eccepita anche alla udienza di prima comparizione.
§§§§§
La domanda di annullamento della procura speciale Notar del 22.02.2024 (rep. CP_2
14.490) con la quale aveva conferito procura speciale a per Parte_3 CP_1
la vendita dell'autoveicolo Kia Sportage di sua proprietà è fondata.
Risulta documentalmente provato che nei confronti di in data 19.07.2023, era Parte_3
stata aperta procedura per la nomina di amministratore di sostegno (iscritta al n.6586/2022
R.G.); ancora, non risulta contestato da alcuna delle parti convenute che, in data 03.08.2023, il
Tribunale aveva nominato quale amministratore di sostegno della predetta l'avv. Pt_3
NA G. US.
Ciò posto, ai sensi dell'art.412 commi 1 e 2 c.c.
'Gli atti compiuti dall'amministratore di sostegno in violazione di disposizioni di legge, od in eccesso rispetto all'oggetto dell'incarico o ai poteri conferitigli dal giudice, possono essere annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa.
Possono essere parimenti annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi causa, gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che istituisce l'amministrazione di sostegno'.
La procura speciale con la quale era stato conferito potere di vendere un bene mobile registrato anche se perfezionata con atto pubblico, è annullabile proprio per la mancata partecipazione dell'amministratore di sostegno.
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Deve, pertanto, pronunciarsi l'annullamento della procura speciale Notar del CP_2
22.02.2024 (rep. 14.490).
§§§§§
e quali coeredi (unitamente a Parte_1 Parte_2 CP_3
, terzo fratello, successivamente deceduto), hanno allegato che la somma di euro
[...]
15.000,00 indicata quale prezzo per la alienazione del veicolo Kia Sportage operata dalla in favore di e hanno chiesto condanna della stessa al CP_1 Controparte_3
pagamento in loro favore della somma in questione o di quella corrispondente al maggior valore del veicolo.
Posto che nel presente giudizio non è stato chiesto l'annullamento della vendita del veicolo, la domanda di condanna proposta dagli odierni attori va qualificata quale esercizio della azione nei confronti del mandatario per la gestione dell'affare.
In tale prospettiva, in primo luogo non risulta provato che il veicolo, al momento della vendita, aveva un valore superiore alla somma di euro 15.000,00 che risulta quale 'prezzo'.
Sul punto parte attrice si è limitata a generiche considerazioni ('…prezzo completamente irrisorio, visto il veicolo nuovo e con pochissimi kilometri…'), del tutto sganciato da elementi oggettivi posto che il veicolo aveva comunque due anni di vita e non risulta alcuna indicazione sui chilometri percorsi e sullo stato, concreto ed oggettivo, di carrozzeria e motore.
Risulta, invece, rilevante la contestazione operata dagli attori circa il mancato trasferimento della somma ricavata a titolo di prezzo in favore della proprietaria . Pt_3
Sul punto la , costituitasi – come già detto – tardivamente, ha confermato che CP_1
alcuna somma fosse stata riversata sul conto della o comunque messa a disposizione Pt_3 della proprietaria e, pertanto, deve considerarsi in primo luogo provata la circostanza di fatto relativa al mancato riscontro di trasferimento in entrata sul patrimonio della della Pt_3 somma di euro 15.000,00.
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Quanto sostenuto dalla difesa della circa la natura simulata della originaria CP_1
Con compravendita del veicolo da parte della e la riconducibilità della proprietà al Pt_3
e la conseguente natura simulata della successiva vendita conclusa in forza CP_3 della procura speciale in favore dello stesso che, a fronte dell'originario esborso CP_3
da parte sua del prezzo, non avrebbe versato alcunché, deve considerarsi mera difesa del tutto sfornita di supporto probatorio.
Ed invero, ribadita la tardività della costituzione della , devono considerarsi CP_1
inutilizzabili i documenti allegati alla comparsa di costituzione in giudizio ed inammissibili le richieste istruttorie formulate con la medesima comparsa.
Pertanto, documentata la vendita del veicolo da parte della quale procuratrice CP_1 speciale della per il prezzo di euro 15.000,00 e riscontrata oggettivamente la mancata Pt_3
ricezione di somme da parte della , deve ritenersi responsabile la predetta Pt_3 CP_1
per il mancato trasferimento delle somme ricevute quale prezzo;
in ogni caso, quale mandataria, la risulterebbe parimenti responsabile verso la mandante ove avesse CP_1
acconsentito alla vendita del veicolo senza incamerare la somma indicata quale prezzo.
§§§§§
Deve evidenziarsi che, sulla base delle stesse allegazioni di parte attrice, i signori
[...]
e sono coeredi di essendo Parte_1 Parte_2 Parte_3
succeduti alla stessa, quali figli, unitamente al fratello Controparte_3
Pertanto, la loro legittimazione, che è piena per la azione di annullamento (che consente ad ogni singolo erede di agire autonomamente ex art.412 comma 2 c.c.), deve riconoscersi nella sola misura, per ognuno di essi, di un terzo corrispondente alla loro quota di successione.
In conseguenza, va condannata al pagamento di euro 5.000,00 in favore di CP_1 [...]
e al pagamento della ulteriore somma di euro 5.000,00 in favore di Parte_1 [...]
Parte_2
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Su tali somme sono dovuti gli interessi legali dalla domanda al soddisfo.
§§§§§
In applicazione dei principi che regolano la soccombenza, va condannata al CP_1 pagamento delle spese processuali in favore di parte attrice, liquidate come da dispositivo in mancanza di nota spese;
avuto riguardo all'esito del giudizio, alle difese in concreto svolte ed alle ragioni della decisione, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese fra gli attori ed il convenuto CP_2
§§§§§
Quanto al pagamento delle spese processuali:
- l'originario difensore degli attori, avv. Carmen TORRISI, aveva dichiarato in citazione di essere antistataria;
con note del 27.11.2024 l'avv. TORRISI allegava e documentava intervenuta rinuncia al mandato;
- in data 03.12.2024 si costituiva, quale nuovo difensore degli attori, l'avv. Alberto
IN FINOCCHIARO;
- con note conclusive del 29.11.2025 l'avv. FINOCCHIARO concludeva chiedendo la distrazione delle spese di lite in proprio favore ('Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto avvocato antistatario').
In diritto, va premesso che, in ipotesi, quale quella verificatasi nel presente giudizio, di subentro di un secondo difensore a quello che aveva originariamente assistito parte attrice, il difensore, in sede di richieste conclusive, ben può domandare la distrazione anche in favore dei precedenti professionisti distrattari, riconoscendosi in tal caso una ipotesi di 'sostituzione processuale, agendo il difensore che chiede la distrazione anche per gli altri difensori dello stesso cliente in nome e per conto proprio, quanto agli onorari e le spese che gli spettano, ed in nome proprio e per conto altrui, per gli onorari e le spese degli altri difensori' (Cass. civ., sez.
VI, 18 giugno 2019 n.16244), a condizione che la richiesta in tal senso sia stata chiesta all'interno del singolo grado (Cass. n.16244/19 cit.) e risulti esplicitamente formalizzata:
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Ai fini della pronuncia sulla distrazione delle spese, l'art. 93 cod. proc. civ., ove la parte abbia avuto più difensori, non richiede necessariamente la concorrenza, quale cobeneficiario della distrazione stessa, del procuratore costituito con gli altri difensori, richiedendo, invece, soltanto che vi sia stata esposizione di uno o più di costoro e che la richiesta della corrispondente distrazione sia fatta da quello munito di procura, a favore di chi spetti, anche cioè se non ne sia egli il beneficiario (Cass. civ., sez. lav., 22 marzo
1984 n.1907).
Ora, nel caso specifico, l'avv. FINOCCHIARO ha formulato generica istanza di distrazione delle spese senza indicare di agire anche nell'interesse del precedente difensore e, pertanto, il pagamento delle spese va disposto per fasi studio e introduttiva in favore, in solido, degli attori e non sussistendo richiesta di distrazione in Parte_1 Parte_2
favore dell'avv. TORRISI né potendosi liquidare dette fasi in favore del difensore subentrato in corso di causa, e per la fase decisionale in favore dell'avv. FINOCCHIARO (va precisato che non risultano attività liquidabili per fase istruttoria non essendo stata svolta attività in tal senso).
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.8204/2024 R.G.:
- ANNULLA la procura speciale Notar del 22.02.2024 (rep. 14.490); CP_2
- DICHIARA inammissibile la domanda proposta nei confronti del convenuto
Controparte_2
- NN la convenuta al pagamento di euro 5.000,00 oltre CP_1
interessi legali dalla domanda al soddisfo in favore di e al Parte_1
pagamento della ulteriore somma di euro 5.000,00 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo in favore di Parte_2
- RIGETTA ogni altra domanda;
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- NN la convenuta al pagamento delle spese processuali in CP_1
favore, in solido, di e di che Parte_1 Parte_2
liquida in complessivi euro 1.960,00 (di cui euro 264,00 per spese vive), oltre IVA,
CP e rimborso forfetario spese generali, e in complessivi euro 1.701,00 in favore dell'avv. Alberto IN FINOCCHIARO, difensore antistatario degli attori;
- COMPENSA integralmente fra gli attori ed il convenuto le spese CP_2
processuali.
Catania, 8 dicembre 2025.
IL GIUDICE
IO IO
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
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