Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Puglia, sentenza 09/03/2026, n. 55
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Sentenza 9 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancanza del periculum in mora

    Il giudice ha respinto l'istanza cautelare per mancanza del requisito del periculum in mora.

  • Accolto
    Irripetibilità per assenza di dolo e buona fede del pensionato

    Le somme non sono ripetibili ex art. 206 del d.P.R. n. 1092/1973 in assenza di prova del dolo del pensionato, essendo evidente la sua buona fede. Si applica il principio di tutela dell'affidamento del percettore in buona fede.

  • Rigettato
    Liquidazione d'ufficio del trattamento pensionistico

    La liquidazione della pensione di privilegio non poteva essere determinata d'ufficio ma unicamente a domanda dell'interessato, poiché non è mai stata accertata l'inidoneità assoluta a qualsiasi impiego e mansione in capo al ricorrente. Le domande di pensione sono state presentate in date successive.

  • Rigettato
    Ascrizione del complesso morboso alla 6^ categoria

    L'INPS ha già applicato correttamente le disposizioni, facendo prevalere il conteggio ex art. 67, comma 2, rispetto a quello ex art. 67, comma 4, e riconoscendo la 6^ categoria a decorrere dall'1.4.2020.

  • Accolto
    Beneficio per infermità contratta in servizio

    Le patologie sono state ascritte alla Tabella A e sono insorte durante l'attività di servizio, integrando i requisiti previsti dall'art. 1801 del d.lgs. n. 66/2010. La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui condiziona il riconoscimento alla costanza del rapporto di impiego anziché all'insorgenza in attività di servizio.

  • Rigettato
    Obbligo di liquidazione d'ufficio ai sensi dell'art. 15, c. 3, d.P.R. 461/2001

    La liquidazione della pensione di privilegio non poteva essere determinata d'ufficio ma unicamente a domanda dell'interessato, poiché non è mai stata accertata l'inidoneità assoluta a qualsiasi impiego e mansione in capo al ricorrente. Le domande di pensione sono state presentate in date successive.

  • Rigettato
    Ricalcolo della pensione privilegiata ordinaria

    Le domande di ricalcolo sono state respinte in quanto il ricorrente non ha diritto alla liquidazione d'ufficio e la 6^ categoria è stata correttamente riconosciuta dall'INPS.

  • Rigettato
    Riconoscimento dell'indennità integrativa speciale (IIS) in misura intera

    L'indennità integrativa speciale ha perso la natura di elemento accessorio della pensione ed è stata sottoposta all'applicazione delle aliquote pensionistiche previste dalla normativa in vigore, calcolate tenuto conto della retribuzione imponibile soggetta a contribuzione.

  • Rigettato
    Riconoscimento dell'indennità speciale annua (ISA)

    Il beneficio è spettante solo in caso di infermità che generi la cessazione definitiva del servizio e non il transito nei ruoli civili, come avvenuto nel caso del ricorrente.

  • Rigettato
    Benefici combattentistici

    La domanda è generica e non dimostra la sussistenza dei presupposti di legge per l'attribuzione di tali benefici.

  • Accolto
    Interessi e rivalutazione sugli arretrati

    Sugli arretrati maturati per il beneficio ex art. 1801 d.lgs. 66/2010, vanno riconosciuti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, calcolata anno per anno secondo gli indici ISTAT.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Puglia, sentenza 09/03/2026, n. 55
    Giurisdizione : Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Puglia
    Numero : 55
    Data del deposito : 9 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo