Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Puglia, sentenza 09/03/2026, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Puglia |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sentenza n. 55/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. NN NA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di pensione, iscritto al n. 37834 del registro di segreteria, sul ricorso presentato a istanza del sig.:
XX, nato a [...] il XX (XX), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppe Brunetti e Francesco Del Prete ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Manduria (TA) alla Piazza Vittorio Emanuele II n. 20/c (brunetti.giuseppe@oravta.legalmail.it; f.delprete@pec.it);
contro:
INPS – Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Ilaria De Leonardis ([...]) ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell’Avvocatura regionale correnti in Bari alla via N. Putignani n. 108 (avv.ilaria.deleonardis@postacert.inps.gov.it);
Ministero della Difesa, Direzione generale della previdenza militare e della leva (Previmil), in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito;
Esaminati gli atti e i documenti di causa;
Uditi, alla pubblica udienza dell’11.2.2026, l’Avv. Vincenzo Simone De Pasquale, in sostituzione dell’Avv. Giuseppe Brunetti e dell’Avv. Francesco Del Prete, per il ricorrente e l’Avv. Ilaria De Leonardis per l’INPS.
Ritenuto e considerato quanto segue in FATTO e DIRITTO 1. – Con ricorso depositato il 5.2.2025 il sig. XX, premesso che:
· nel maggio 1998 veniva arruolato dalla Marina Militare; durante il servizio veniva sottoposto a notevoli stress psico-fisici che portavano all’insorgenza di una «tendinopatia cuffia dei rotatori e lesioni di Bankart spalla dx», patologia ascritta alla 8^ categoria di cui alla Tabella A annessa al d.P.R. 23.12.1978, n. 915 dalla CMO di Taranto (verbale della CMO di Taranto mod. BL/B n. XX del XX) e riconosciuta dipendente da causa di servizio (decreto Ministero della Difesa del XX, n. XX, previo parere del Comitato di verifica per le cause di servizio (CVCS) n. XX del XX);
· con il citato verbale del 29.9.2016 veniva dichiarato permanentemente non idoneo al s.m.i., transitando nei ruoli civili dal 10.4.2017;
· il 14.11.2016, in costanza di servizio, chiedeva che anche l’infermità «spondiloartrosi del rachide cervico-lombare con protrusioni ed discali multiple» venisse riconosciuta dipendente da causa di servizio; a fronte del parere favorevole del CVCS (n. XX, reso nell’adunanza del XX), con decreto del XX, n. XX il Ministero accoglieva la domanda relativa a tale patologia (ascritta alla 7^ categoria della Tabella A con verbale della CMO di Taranto mod. BL/B n. XX dell’ XX);
· presentava domanda di pensione privilegiata l’11.7.2018 (per la prima patologia) e il 6.3.2020 (per la seconda patologia);
· l’INPS riconosceva:
· con atto n. XX (a fronte della riconosciuta dipendenza da causa di servizio della prima infermità), la pensione privilegiata ordinaria di 8^ categoria a vita, individuando la decorrenza economica nel 10.4.2017 (data di transito nei ruoli civili) e l’11.8.2018 (mese successivo alla domanda) quale dies a quo per il calcolo degli interessi legali;
· con atto n. XX (a fronte della riconosciuta dipendenza da causa di servizio anche della seconda infermità), la pensione privilegiata di 6^ categoria, con decorrenza del relativo trattamento dall’1.4.2020 (primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda);
· con nota inviata via pec all’INPS in data 16.5.2024 chiedeva il ricalcolo del proprio trattamento, lamentando: i) il mancato riconoscimento della sesta categoria di pensione per cumulo d’infermità («atteso che entrambe le infermità erano state riconosciute dipendenti da causa di servizio, le domande per il riconoscimento della dipendenza erano state avanzate durante il servizio, ma i due distinti iter istruttori avevano avuto durata differente e, dunque, per responsabilità dell’Amministrazione il secondo si era chiuso dopo la prima liquidazione di p.p.o.»); ii) l’erronea liquidazione del trattamento pensionistico, a motivo del riconoscimento parziale dell’indennità integrativa speciale (IIS) nonché dell’esclusione dell’indennità speciale annua (ISA), dei benefici combattentistici ex l. 24.5.1970, 336, dei sei scatti ex d.lgs. 30.4.1997, n. 165 nonché di «ogni altro beneficio ed emolumento atto a maggiorare l’emolumento in questione»;
· a seguito di un’articolata interlocuzione, con atto n. XX l’Istituto previdenziale provvedeva a riliquidare la pensione, riconoscendo:
· con decorrenza dal 10.4.2017 (data del transito nei ruoli civili), un importo della pensione annua lorda di privilegio di 8^ categoria (per la patologia accertata dalla CMO di Taranto con il verbale n. XX) pari a € 9.998,17 (corrispondente al 30% della retribuzione pensionabile), ai sensi dell’art. 67, comma 2, del d.P.R. 29.12.1973, n. 1092; calcolo indicato come più favorevole rispetto a quello ex art. 67, comma 4, dello stesso d.P.R. (misura normale aumentata di un decimo), pari a € 8.463,95;
· con decorrenza dall’1.4.2020 (a seguito «domanda di aggravamento» del 6.3.2020) un importo della pensione annua lorda di privilegio di 6^ categoria, per la patologia accertata dalla CMO di Taranto con verbale n. XX, pari a € 16.663,62 (corrispondente al 50% della retribuzione pensionabile), sempre ai sensi dell’art. 67, comma 2, del d.P.R. n. 1092/73; calcolo parimenti indicato come più favorevole rispetto a quello ex art. 67, comma 4, pari € 8.463,95;
· nella stessa sede l’INPS anticipava che il debito previdenziale scaturente dal ricalcolo sarebbe stato recuperato ratealmente; con successivo atto del 24.6.2024 tale debito veniva quantificato in € 9.424,77 e ne veniva disposto il recupero mediante 47 rate da € 200,64 a decorrere da settembre 2024;
ha chiesto a questo giudice di:
· in via preliminare, ai sensi dell’art. 161 del d.lgs. 26.8.2016, n. 174 (c.g.c.), sospendere l’efficacia del provvedimento di recupero dell’indebito previdenziale; in ogni caso, nel merito, dichiarare irripetibili le somme di cui al provvedimento di recupero ai sensi dell’art. 206 del d.P.R. n. 1092/1973 e per effetto della maturata prescrizione;
· riconoscere che il complesso morboso pensionabile debba essere ascritto alla 6^ categoria dalla data del congedo (10.4.2017), considerato che entrambe le infermità sono state contratte e constatate durante il servizio e i procedimenti finalizzati al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, avviati quando era in servizio, sono stati conclusi dalle Amministrazioni senza che egli abbia potuto incidere sull’iter istruttorio;
· riconoscere e liquidare i benefici ex art. 1801 del d.lgs. 15.3.2010, n. 66;
· riconoscere che, ai sensi dell’art. 15, comma 3, del d.P.R. 29.10.2001, n. 461, la pensione e il suo adeguamento dovevano essere liquidati d’ufficio;
· riconoscere che la pensione privilegiata ordinaria in questione è inferiore a quanto spettante per legge; di conseguenza, ordinare alle Amministrazioni competenti di rideterminarla, includendo i benefici sopra riportati;
· riconoscere il suo diritto a percepire l’intera indennità integrativa speciale;
· riconoscere il diritto a percepire su ciascun arretrato interessi legali, moratori e rivalutazione monetaria, dal giorno dell’insorgenza del diritto e fino all’effettivo soddisfo.
2. – L’INPS si è costituito con memoria depositata il 3.3.2025, chiedendo di:
· in via preliminare, rigettare la richiesta di sospensiva;
· nel merito, rigettare le domande avanzate perché infondate in fatto e diritto;
· in ogni caso, dichiarare prescritto il diritto di parte ricorrente al conseguimento dei benefici economici richiesti e/o in via ulteriormente gradata dichiarare prescritte le pretese differenze sui ratei di pensione maturati, eventualmente dovuti, e non riscossi, relative al periodo precedente il quinquennio antecedente alla data ultima di costituzione in mora;
· in via gradata, fare applicazione del divieto di cumulo di interessi e rivalutazione monetaria e, in ogni caso, rigettare la richiesta di riconoscimento di quest’ultima difettando i presupposti di legge e la prova del maggior danno.
3. – Con ordinanza n. 20 del 13.3.2025, resa all’esito della camera di consiglio del 12.3.2025, questo giudice ha respinto l’istanza cautelare per mancanza del requisito del periculum in mora.
4. – Con ordinanza a verbale resa all’udienza di merito del 25.6.2025, a fronte della richiesta della difesa dell’INPS – non opposta da quella del ricorrente – di un breve rinvio per depositare alcuni chiarimenti, la discussione del giudizio è stata aggiornata all’udienza del 17.9.2025 (poi differita d’ufficio al 24.9.2025).
5. – Con ordinanza a verbale resa all’udienza del 24.9.2025, il giudice – dato atto della mancata redazione della nota esplicativa prospettata dall’Istituto e a fronte della richiesta di quest’ultimo, non opposta dal ricorrente, di un breve rinvio per formalizzare la posizione dell’Istituto – ha disposto che l’INPS provvedesse all’adempimento istruttorio di cui all’ordinanza a verbale del 25.6.2025 entro 10 giorni prima dell’udienza dell’11.2.2026 a cui la causa è stata rinviata, concedendo, a parte ricorrente, termine per memorie di replica fino a cinque giorni prima della suddetta udienza.
6. – Da ultimo, all’udienza dell’11.2.2026 le difese delle parti si sono riportate agli scritti difensivi e a quanto già in atti.
La causa è stata decisa come da dispositivo letto all’esito della camera di consiglio, di seguito trascritto.
7. – In primo luogo, deve essere dichiarata la contumacia del Ministero della Difesa, a cui il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza risultano ritualmente notificati.
8. – Nel merito, il ricorso è fondato solo parzialmente.
9. – Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 15, comma 3, del d.P.R. n. 461/2001, per non avere l’Amministrazione avviato d’ufficio i procedimenti per la concessione di trattamenti pensionistici di che trattasi, così costringendolo ad avanzare domande (ritenute superflue) di pensione a fronte delle quali l’INPS ha riconosciuto il diritto al beneficio:
· per la prima infermità («tendinopatia cuffia dei rotatori e lesioni di Bankart spalla dx»), dal 10.4.2017 (giorno successivo alla risoluzione del rapporto), con liquidazione degli interessi dall’11.8.2018 (mese successivo alla domanda presentata l’11.7.2018);
· per la seconda infermità («spondiloartrosi del rachide cervico-lombare con protrusioni ed discali multiple»), dall’1.4.2020, ovvero dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda presentata il 6.3.2020.
Nella prospettiva del ricorrente, sarebbe evidente che «il complesso morboso, già prima del transito era composto da entrambe le infermità, riconosciute dipendenti da causa di servizio in due momenti distinti e separati e che, se fosse stato rispettato il dettato dell’art. 15, c. 3, cit., l’Amministrazione avrebbe riconosciuto e liquidato la pensione privilegiata di sesta categoria (per cumulo d’infermità) sin dalla data di risoluzione del rapporto».
L’operato delle Amministrazioni sarebbe illegittimo, in quanto «da un lato, il Ministero della Difesa, acquisiti i pareri medico legali, avrebbe dovuto (ma non l’ha fatto) avviare il procedimento volto all’adozione “degli atti necessari per la concessione di trattamenti pensionistici” e, d’altro lato, l’INPS ha mancato di liquidare la pensione nel rispetto della normativa vigente, trincerandosi dietro la proposizione di domande di pensione che il militare non avrebbe dovuto avanzare, tra l’altro inquadrando (illegittimamente) la seconda come domanda d’aggravamento».
9.1 – Occorre prendere le mosse dagli artt. 167 e 191 del d.P.R. n.1092/1973 nonché dall’art. 15 del d.P.R. n. 461/2001.
L’art. 167 del d.P.R. n. 1092/1973 così dispone: «Il trattamento privilegiato è liquidato d’ufficio nei confronti del dipendente cessato dal servizio per infermità o lesioni riconosciute dipendenti da fatti di servizio. In ogni altro caso il trattamento privilegiato diretto è liquidato a domanda».
Ai sensi dell’art. 15, comma 3, del d.P.R. n. 461/2001, «In conformità all’accertamento sanitario di inidoneità assoluta a qualsiasi impiego e mansione, l’Amministrazione procede, entro trenta giorni dalla ricezione del verbale della Commissione, alla risoluzione del rapporto di lavoro e all’adozione degli atti necessari per la concessione di trattamenti pensionistici alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni in materia, fatto salvo quanto previsto per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, anche ad ordinamento civile».
Infine, in base all’art. 191, terzo comma, del d.P.R. n. 1092/1973, «Per le liquidazioni da effettuarsi a domanda, se questa è presentata oltre due anni dopo il giorno in cui è sorto il diritto, il pagamento della pensione o dell’assegno rinnovabile ha luogo con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda o dei documenti prescritti».
Tanto premesso, dalle disposizioni riportate emerge che per il riconoscimento d’ufficio delle condizioni di fatto e di diritto occorrenti ai fini del trattamento pensionistico privilegiato è necessario che dalle infermità riconosciute dipendenti dal servizio prestato derivi l’inidoneità assoluta a qualsiasi impiego e mansione.
Orbene, tale inidoneità non risulta essere mai stata accertata in capo al ricorrente, nei cui confronti la C.M.O. di Taranto, con il citato verbale modello BL/B n. XX del XX, ha espresso un giudizio di inidoneità al servizio militare giudicandolo tuttavia «idoneo all’impiego nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa ai sensi della l. 266/99»; a seguito del riferito giudizio, il ricorrente è transitato nei ruoli civili dell’Amministrazione di appartenenza a decorrere dal 10.4.2017.
Le riferite circostanze e il richiamo ai precedenti giurisprudenziali delle Sezioni di appello di questa Corte dei conti sfavorevoli alle tesi del ricorrente (ex multis, Sez. II giur. centr. app., sent. n. 440/2022, n. 20/2021 e 230/2020; Sez. III giur. centr. app., sent. n. 138/2020) inducono il Collegio a respingere il motivo di ricorso in esame, atteso che la liquidazione della pensione di privilegio non poteva essere determinata d’ufficio ma unicamente su domanda dell’interessato, alla stregua del citato art. 191, terzo comma, del d.P.R. n. 1092/1973.
Dal fascicolo di causa emerge, in particolare, che le domande di pensione privilegiata sono state presentate l’11.7.2018 (prima infermità) e il 6.3.2020 (seconda infermità); sicché, alla luce del quadro normativo di riferimento e diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, deve concludersi che ciascuna di dette istanze «non ha affatto natura sollecitatoria bensì costituisce il primo atto di impulso della complessa procedura che l’ente previdenziale è tenuto ad attivare per l’accertamento della sussistenza, in capo al richiedente, dei requisiti previsti per tale prestazione» (Corte dei conti, Sez. giur. app. Regione Siciliana, sent. n. 53/A/2024).
Il motivo di ricorso deve essere quindi disatteso.
9.2 – Con un altro motivo il ricorrente invoca la spettanza della 6^ categoria, considerato che «l’infermità constata per seconda non è un aggravamento della prima, ma è una seconda infermità, distinta e separata, che, cumulata alla prima, ha portato all’ascrizione del complesso morboso alla sesta categoria».
Ai sensi dell’art. 67 del d.P.R. n. 1092/1973:
· «La pensione è pari alla base pensionabile di cui all’art. 53 se le infermità o le lesioni sono ascrivibili alla prima categoria ed è pari al 90, 80, 70, 60, 50, 40 o 30 per cento della base stessa in caso di ascrivibilità, rispettivamente, alla seconda, terza, quarta, quinta, sesta, settima o ottava categoria, salvo il disposto dell'ultimo comma di questo articolo» (comma 2);
· «Qualora sia stata raggiunta l’anzianità indicata dal primo comma dell'art. 52, la pensione privilegiata è liquidata nella misura prevista per la pensione normale aumentata di un decimo, se più favorevole» (comma 4).
Sin dal 2020, con il citato atto n. XX concessivo della pensione privilegiata a seguito dell’accertamento della dipendenza da causa di servizio anche della seconda patologia, l’INPS ha fatto corretta applicazione di tali disposizioni, facendo prevalere il conteggio ex art. 67, comma 2, rispetto a quello (meno favorevole al ricorrente) ex art. 67, comma 4, e riconoscendo (a decorrere dall’1.4.2020) la 6^ categoria, come risulta evidente dall’espresso riferimento, contenuto nell’atto n. XX, all’applicazione della percentuale del 50% della base pensionabile; determinazione, questa, poi confermata dall’Istituto con il provvedimento di riliquidazione del 2024 per cui è causa.
Pertanto, anche il motivo di ricorso in esame deve essere disatteso.
9.3 – Facendo seguito a quanto prospettato con il provvedimento di riliquidazione, con nota del XX l’INPS ha chiesto al ricorrente la restituzione di un indebito previdenziale (€ 9.429,77) pagato per il periodo 10.4.2017 – 31.12.2023 e di cui ha previsto il recupero con 47 rate (da € 200,64) a decorrere da settembre 2024.
A fondamento di tale pretesa l’Istituto ha indicato la seguente motivazione: «Importo anni precedenti fiscalmente imponibile, assoggettato a ritenute fiscali e ricalcolato al netto delle ritenute fiscali (art. 10, comma 2-bis, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.): 9.429,77».
In base al d.P.R. n. 1092/1973:
· «Il provvedimento definitivo sul trattamento di quiescenza può essere revocato o modificato dall’ufficio che lo ha emesso […]» (art. 203);
· «La revoca o la modifica […] può aver luogo quando: a) vi sia stato errore di fatto o sia stato omesso di tener conto di elementi risultanti dagli atti; b) vi sia stato errore nel computo dei servizi o nel calcolo del contributo del riscatto, nel calcolo della pensione, assegno o indennità o nell’applicazione delle tabelle che stabiliscono le aliquote o l’ammontare della pensione, assegno o indennità; c) siano stati rinvenuti documenti nuovi dopo l'emissione del provvedimento; d) il provvedimento sia stato emesso in base a documenti riconosciuti o dichiarati falsi» (art. 204);
· «Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento revocato o modificato, siano state riscosse rate di pensione o di assegno ovvero indennità, risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che la revoca o la modifica siano state disposte in seguito all’accertamento di fatto doloso dell’interessato» (art. 206).
Alla luce del quadro normativo richiamato, le somme di cui l’INPS ha preteso il recupero non sono ripetibili ex art. 206 del d.P.R. n. 1092/1973 in assenza di prova del dolo del pensionato, risultando per contro evidente lo stato di assoluta buona fede del ricorrente che giammai avrebbe potuto accorgersi dell’errore compiuto dall’ente previdenziale.
Il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile (a cui anche questa Sezione aderisce: cfr., ex multis, sent. nn. 238/2023 e 34/2023) consente l’applicazione del principio di tutela dell’affidamento del percettore in buona fede anche al di fuori delle ipotesi di indebito insorto per effetto del conguaglio fra trattamento pensionistico provvisorio e definitivo, oggetto delle sentenze delle Sezioni Riunite di questa Corte nn. 7/2007, 7/2011 e 2/2012/QM.
In particolare, nella sentenza n. 2/2012/QM viene precisato che se «Lo spirare di termini regolamentari di settore per l’adozione del provvedimento pensionistico definitivo non priva, ex se, l’amministrazione del diritto-dovere di procedere al recupero delle somme indebitamente erogate a titolo provvisorio», sussiste tuttavia «un principio di affidamento del percettore in buona fede dell’indebito che matura e si consolida nel tempo, opponibile dall’interessato in sede amministrativa e giudiziaria. Tale principio va individuato attraverso una serie di elementi quali il decorso del tempo, valutato anche con riferimento agli stessi termini procedimentali, e comunque al termine di tre anni ricavabile da norme riguardanti altre fattispecie pensionistiche, la rilevabilità in concreto, secondo l’ordinaria diligenza, dell’errore riferito alla maggior somma erogata sul rateo di pensione, le ragioni che hanno giustificato la modifica del trattamento provvisorio e il momento di conoscenza, da parte dell’amministrazione, di ogni altro elemento necessario per la liquidazione del trattamento definitivo».
Le stesse Sezioni Riunite hanno poi affermato l’esigenza della tutela della situazione di legittimo affidamento del percettore, al di fuori dei casi di dolo, entro un termine ragionevole non superiore a tre anni.
Nel caso di specie, è indubbio che in capo al ricorrente si sia formato un legittimo affidamento circa la spettanza di quanto percepito dal 2017 al 2023, posto che l’Amministrazione previdenziale che ha impiegato circa otto anni dalla decorrenza dell’asserito indebito per avvedersi di esso e senza che il medesimo ricorrente abbia in alcun modo contribuito alla generazione dell’indebito.
In definitiva, deve dichiararsi l’irripetibilità delle somme indebitamente percepite dal ricorrente e oggetto del provvedimento INPS del 24.6.2024.
9.4 – Quanto al motivo di ricorso teso a ottenere il riconoscimento dell’indennità integrativa speciale (IIS) in misura intera e non meramente percentuale, questo Giudice – pur prendendo atto del precedente della Sezione (sent. n. 63/2024) favorevole alla prospettazione del ricorrente e richiamato nell’atto introduttivo dell’odierno giudizio – ritiene di dar seguito al consolidato orientamento di questa stessa Sezione, confermato in appello, secondo cui «L’indennità integrativa speciale ha, pertanto, perso la natura di elemento accessorio della pensione ed è stata sottoposta all’applicazione delle aliquote pensionistiche previste dalla normativa in vigore, calcolate tenuto conto della retribuzione imponibile soggetta a contribuzione» (Corte dei conti, Sez. II giur. centr. app., sent. 408/2023).
In proposito è stato condivisibilmente affermato che «La normativa vigente in base al sistema retributivo, alla data del 31.12.1995, non prevedeva affatto la valorizzazione separata e per intero dell’indennità integrativa speciale in quanto già l’art. 15 della legge 724/1994, in attesa dell'armonizzazione delle basi contributive e pensionabili previste dalle diverse gestioni obbligatorie dei settori pubblico e privato, aveva espressamente previsto che con decorrenza dal 1° gennaio 1995, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche…. la pensione spettante viene determinata sulla base degli elementi retributivi assoggettati a contribuzione, ivi compresa l'indennità integrativa speciale…
Tale disposizione ha, quindi, previsto che per la liquidazione della pensione dei dipendenti pubblici cessati dal servizio a partire dall’1.1.1995 nell’ambito degli emolumenti retributivi facenti parte della base pensionabile dovesse essere compresa anche l’indennità integrativa speciale, con la conseguenza che la stessa cessava già dall’1.1.1995 di poter essere considerata come emolumento accessorio da conteggiare separatamente, come previsto dall’art. 99 del DPR 1092/1973.
Da tanto consegue che l’indennità integrativa speciale, dovendo essere inserita nelle voci retributive, partecipa del limite massimo di valorizzazione in pensione pari all’80%, stabilito per i dipendenti civili dall’art. 44 del DPR 1092/1973 e per i dipendenti militari ed equiparati dall’art. 54 stesso TU.
La legge 335/1995 non ha modificato il sistema retributivo previsto dalla normativa appena descritta essendosi limitato ad indicare (art. 2, comma 20, come anche modificato dall'art. 59, comma 36, L. 27 dicembre 1997, n. 449) alcune ipotesi eccezionali, che non ricorrono nella fattispecie in esame, per le quali il dipendente pubblico, anche se cessato dal servizio successivamente al 1° gennaio 1995, poteva fruire dell’indennità integrativa speciale quale emolumento accessorio e separato (senza che questa fosse assoggettata al limite massimo di valorizzazione dell’80%), ovvero: coloro che anteriormente alla data del 1° gennaio 1995 avevano esercitato la facoltà di trattenimento in servizio, prevista da specifiche disposizioni di legge, o che avevano in corso, alla predetta data del 1° gennaio 1995, il procedimento di dispensa dal servizio per invalidità; coloro che alla predetta data avevano maturato una anzianità di servizio utile per il collocamento a riposo di almeno 40 anni sempre che l’applicazione delle disposizioni sull’iis come emolumento separato fosse più favorevole» (Corte dei conti, Sez. giur. reg. Puglia, sent. n. 92/2021, richiamata da sent. nn. 178, 179, 180, 255 e 256 del 2025).
Pertanto, la domanda volta a ottenere il riconoscimento dell’IIS in misura intera ai fini pensionistici non può trovare accoglimento.
9.5 – Per quanto concerne il riconoscimento dell’indennità speciale annua (ISA), l’art. 32 della l. 31.7.1954, n. 599 prevede la spettanza, «in aggiunta al trattamento di quiescenza», di un’indennità speciale annua in favore del «sottufficiale che cessa dal servizio permanente per aver raggiunto il limite di età indicato nella tabella A annessa alla presente legge o per infermità proveniente da causa di servizio nonché, se appartenente al ruolo speciale per mansioni di ufficio, per aver raggiunto l’età di anni sessantuno ovvero in applicazione del terzo comma dell’art. 24».
Nel caso di specie, il ricorrente è transitato nei ruoli civili del Ministero, ai sensi dello stesso art. 923, comma 1, lett. h): pertanto, non deve essergli liquidato il beneficio richiesto, in quanto spettante soltanto in caso di infermità proveniente da causa di servizio che abbia generato la cessazione definitiva del servizio stesso e non il transito in altri ruoli.
9.6 – Anche la pretesa valorizzazione dei benefici combattentistici ex l. 24.5.1970, n. 336 non può trovare accoglimento sia perché generica sia perché non è dimostrata la sussistenza dei presupposti di legge per la relativa attribuzione, essendosi limitato sul punto il ricorrente ad affermare la spettanza dei benefici di che trattasi «visto l’espletato servizio», non indicando a quali dei soggetti di cui alle categorie previste dall’art. 1 della citata legge appartenga e, dunque, agli ex combattenti e, assimilati ad essi, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, vittime civili di guerra, vedove di guerra o per causa di guerra, nonché ai profughi per l'applicazione del trattato di pace e categorie equiparate.
9.7 – Infine, con riferimento al riconoscimento del beneficio ex art. 1801 del d.lgs. 66/2010, tale disposizione (che trova il proprio antecedente negli abrogati artt. 117 e 120 del r.d. 31.12.1928, n. 3458) prevede un incremento stipendiale spettante una tantum in favore del personale delle Forze Armate che «in costanza di rapporto di impiego, ha ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per infermità ascrivibile a una delle categorie indicate nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915».
L’aumento è pari a 2,50% dello stipendio per le infermità dalla I alla VI categoria e a 1,25% per le infermità dalla VII alla VIII categoria.
Con la sentenza n. 13 del 2024 la Corte costituzionale – chiamata a delibare la legittimità della disposizione de qua nella parte in cui subordina l’attribuzione del beneficio in parola al fatto che il riconoscimento dell’infermità avvenga «in costanza di rapporto di impiego» – ha affermato che «8.2 - Elementi costitutivi del diritto sono, quindi, l’infermità, che deve rientrare in una fattispecie tra quelle specificamente individuate dalla norma, e la sua derivazione da causa di servizio, mentre gli effetti economici conseguenti derivano direttamente dalla legge e trovano la loro ratio giustificatrice nell’esigenza di attribuire un beneficio economico a colui che ha subito una menomazione nell’assolvimento del proprio dovere.
In tale prospettiva, l’ulteriore condizione richiesta dall’art. 1801 cod. ordinamento militare, ovvero che il riconoscimento dell’infermità avvenga in costanza di rapporto di impiego, aggiunge un elemento estraneo e distonico rispetto alla ratio dell’attribuzione patrimoniale, che trova fondamento nel principio generale della “compensazione” dell’infermità e – oltre a contraddire la natura certativa del procedimento che riconosce l’infermità – può comportare l’irragionevole conseguenza di negare il diritto a colui che ha maturato i presupposti costituivi di esso sulla base di un fattore, la durata del procedimento amministrativo, che «sfugge alla sua sfera di controllo e che non attiene alle ragioni costitutive del diritto» stesso (sentenza n. 195 del 2022).
9. - In coerenza con la costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il principio di ragionevolezza è leso quando vi sia contraddittorietà tra la finalità perseguita dal legislatore e la norma espressa dalla disposizione censurata (ex multis, sentenza n. 6 del 2019), deve concludersi che l’inciso contenuto nell’art. 1801 cod. ordinamento militare, per cui il riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio deve avvenire in costanza di rapporto di impiego, costituisce una disposizione irragionevole rispetto alla ratio della norma, che è quella di attribuire un beneficio economico che compensi il sacrificio derivante dall’attività di servizio, così violando sotto tale profilo l’art. 3 Cost. essendo, invece, sufficiente che l’infermità sia insorta in costanza di rapporto di impiego».
Conseguentemente, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1801 del d.lgs. n. 66/2010 «nella parte in cui condiziona l’attribuzione del beneficio al riconoscimento della infermità in costanza del rapporto di impiego, anziché al dato della sua insorgenza in attività di servizio».
Nel caso di specie, da un lato, le due patologie sofferte dal ricorrente sono state entrambe ascritte alla Tabella A (rispettivamente, alla categoria 8^ e 7^); dall’altro, è incontestato che le stesse siano insorte durante l’attività di servizio, risultando così integrati i requisiti previsti dall’art. 1801 del d.lgs. n. 66/2010.
10. – In conclusione, il ricorso deve essere accolto con riferimento:
· alla domanda tesa a ottenere la dichiarazione di irripetibilità delle somme di cui l’INPS ha preteso il recupero con la nota del 24.6.2024.
Pertanto, l’Istituto previdenziale dovrà cessare immediatamente la trattenuta applicata sulla pensione ai fini del recupero dell’indebito in questione e restituire integralmente le somme finora trattenute; a tali somme dovranno essere aggiunti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, calcolati ex lege a decorrere dalla data di ciascuna trattenuta;
· alla domanda intesa a conseguire il beneficio ex art. 1801 del d.lgs. n. 66/2010.
Dagli atti di causa emerge che il ricorrente ha chiesto per la prima volta il riconoscimento del beneficio de quo con nota del 16.5.2024 (in tal senso potendosi intendere il richiamo, accanto a quelli ivi espressamente menzionati, a «ogni altro beneficio ed emolumento atto a maggiorare l’emolumento in questione»); conseguentemente, devono ritenersi prescritti i ratei anteriori al 16.5.2019.
Sugli arretrati maturati va, altresì, riconosciuto il diritto a conseguire, a decorrere da ogni singolo rateo pensionistico, gli interessi legali e nei limiti dell’eventuale maggior importo differenziale, la rivalutazione monetaria, calcolata anno per anno secondo gli indici ISTAT.
11. – L’accoglimento solo parziale del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 37834, lo accoglie parzialmente nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Così deciso in Bari, all’esito della pubblica udienza dell’11.2.2026.
Il Giudice (NN NA)
Depositata il 09/03/2026 F.to digitalmente Il Funzionario
(RA GU)
F.to digitalmente Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del d.lgs. 30.6.2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali,
DISPONE
che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente nonché degli eventuali danti e aventi causa.
Il Giudice
(NN NA)
Depositata il 09/03/2026 F.to digitalmente Il Funzionario
(RA GU)
F.to digitalmente In esecuzione del provvedimento del giudice monocratico, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n.196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi della parte ricorrente e degli eventuali danti e aventi causa.
Il funzionario
RA GU
F.to digitalmente