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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. IV, sentenza 18/02/2026, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 299/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 4, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore
10:00 con la seguente composizione collegiale:
ZONNO DESIREE', Presidente
DI BIASE RAFFAELLA, Relatore
BALDASSARRE DOMENICO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1825/2025 depositato il 23/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Puglia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Bari
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3 Comune di Bari - C.so V. Enmanule Ii 84 70100 Bari BA
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag. Entrate Direzione Provinciale Barletta-Andria-Trani - Via Andria 19 76121 Barletta BT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 01476202500000259000 TARI 2005
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 01476202500000259000 BOLLO 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2885/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accogliere il ricorso e annullare l'atto impugnato
Resistente/Appellato: rigettare il ricorso con spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente tecnicamente difesa in giudizio impugna la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n 01476202500000259000 notificata il 23 7 2025, dalla AER Bari per E.75.500,00 circa, relativamente a crediti maturati dagli anni 2004 2018 e 2019 .
In particolare, impugna 14 cartelle esattoriali ,4 avvisi di addebito,nonché un avviso di accertamento notificato dalla Agenzia Entrate Bat.
Cartelle emesse ,tra l'altro,dal Comune di Andria Ufficio Tributi per omesso versamento dell'Imu e della
Tari; dal Comune di Andria Polizia Urbana per contravvenzioni del codice della strada;
dalla Regione
Puglia Servizio Finanza per omesso versamento di tassa automobilistica per vari anni d'imposta; nel mentre i 4 avvisi di addebito risultano emessi dall'INPS sede di Luogo_1 per omesso versamento contributi IVS ( si precisa che la ricorrente nell'atto introduttivo impugna solo 4 degli avvisi di addebito dei 9 indicati nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria).
Evoca in giudizio l'Agenzia Entrate Bari,la Agenzia Entrate Riscossione Bari ,la Regione Puglia, il
Comune di Bari.
Come unico motivo di ricorso eccepisce la estinzione dei crediti per maturata prescrizione e chiede l'annullamento dell'atto impugnato.
Si costituiscono tutti i resistenti gia indicati,nonché la Agenzia Entrate Bat, con atto di intervento volontario,,che resistono alla domanda ed eccepiscono la inammissibilità ovvero la infondatezza della stessa. Il Comune di Bari e la Agenzia Entrate di Bari ,eccepiscono anche la propria carenza di legittimazione passiva,perché estranei ai crediti contestati.
Durante il corso del giudizio parte ricorrente rinunciava alla richiesta di sospensione dell'atto impugnato.
Esaurita la disamina della controversia alla udienza del 15 dicembre 2025 questa Corte di Giustizia riservava la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sussiste un parziale difetto di giurisdizione per ciò che concerne i contributi previdenziali Inps,di cui ai quattro avvisi di addebito indicati analiticamente con i numeri di riferimento nel ricorso introduttivo e precisamente i nn 3142018000761816000 notificato il 9 1 2019,il n 3142019000233432000 notificato IL
27 8 2019; il n.31420190003622791000 notificato il 3 9 2019;il n 31420190006439176000 notificato il16
12 2019 e le contravvenzioni al Codice della strada di cui alla cartella n 01420230025870049000 - che attengono alla giurisdizione del Giudice Ordinario, atti a cui ha fatto riferimento l' Agenzia Entrate Bat nelle proprie controdeduzioni e che sono analiticamente indicati nell'atto impugnato oggetto del presente giudizio.
Per il resto Il ricorso è infondato nel merito e va rigettato.
L'unica eccezione formulata da parte ricorrente è la estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione.
Tale eccezione è infondata.
A parte il fatto che la eccezione è risultata generica, perché la parte non ha indicato analiticamente quale siano le cartelle ovvero gli atti di cui eccepisce la prescrizione, né gli eventuali termini prescrizionali maturati, è risultato da una attenta disamina delle argomentazioni difensive delle resistenti come tale eccezione sia pretestuosa.
Infatti, gli avvisi di accertamento emessi dalla Regione Puglia a causa del mancato pagamento delle tasse automobilistiche relative agli anni dal 2007 al 2019 sono stati tutti regolarmente notificati e non impugnati nei termini, per cui divenuti definitivi.
L'avviso di accertamento notificato dalla Agenzia Entrate BAT il 30 9 2023 non è stato impugnato,per cui
è divenuto definitivo ,ed anzi la parte ha sottoscritto un atto di adesione concordando la quantificazione delle somme dovute.
L'Agenzia Entrate Riscossione Bari ha indicato analiticamente le date di notifica delle cartelle ,così come le date degli altri atti notificati-(atti di intimazione)-aventi effetti interruttivi della prescrizione.
Tutte queste argomentazioni /eccezioni difensive ,non sono state confutate da parte ricorrente.
Infine ,sia il Comune di Bari che la Agenzia Entrate di Bari sono risultati estranei alle questioni dibattute , perché non di loro competenza i crediti erariali richiesti e quindi non sono enti impositori di alcun tributo/ imposta richiesti nella comunicazione preventiva oggetto di causa.
Per tutte le ragioni esposte il ricorso va rigettato e le spese seguono la soccombenza.
Dichiara inammissibile il ricorso relativamente ai crediti previdenziali e alle contravvenzioni al Codice della strada per difetto di giurisdizione che declina in favore del Giudice ordinario.
Rigetta per il resto il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza salvo che nei confronti della Agenzia Entrate BAT.
Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite nei confronti degli enti intimati e costituiti -Agenzia
Entrate Bari, Comune di Bari ,estranei ai fatti di causa-Agenzia Entrate Riscossione Provincia di Bari e
Regione Puglia- liquidandole in euro 1.500,00 in favore di ciascuno di essi.
Compensa le spese processuali tra la ricorrente e l'ADE BAT,che non è stata evocata in giudizio e si è costituita spontaneamente con atto di intervento volontario. Va precisato che per mero errore materiale non era stata inserita questa ultima disposizione nel dispositivo,che ,conseguentemente, è stato integrato.
P.Q.M.
In parte rigetta ed in parte dichiara il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione che declina in favore del Giudice ordinario. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite nei confronti degli enti intimati e costituiti (ADE; ADER;
Comune di Bari e Regione Puglia), liquidandole in euro 1.500,00 in favore di ciascuno di essi.
Compensa le spese processuali tra la ricorrente e l'ADE BAT,che non è stata evocata in giudizio e si è costituita spontaneamente con atto di intervento volontario.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 4, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore
10:00 con la seguente composizione collegiale:
ZONNO DESIREE', Presidente
DI BIASE RAFFAELLA, Relatore
BALDASSARRE DOMENICO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1825/2025 depositato il 23/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Puglia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Bari
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3 Comune di Bari - C.so V. Enmanule Ii 84 70100 Bari BA
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag. Entrate Direzione Provinciale Barletta-Andria-Trani - Via Andria 19 76121 Barletta BT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 01476202500000259000 TARI 2005
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 01476202500000259000 BOLLO 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2885/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accogliere il ricorso e annullare l'atto impugnato
Resistente/Appellato: rigettare il ricorso con spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente tecnicamente difesa in giudizio impugna la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n 01476202500000259000 notificata il 23 7 2025, dalla AER Bari per E.75.500,00 circa, relativamente a crediti maturati dagli anni 2004 2018 e 2019 .
In particolare, impugna 14 cartelle esattoriali ,4 avvisi di addebito,nonché un avviso di accertamento notificato dalla Agenzia Entrate Bat.
Cartelle emesse ,tra l'altro,dal Comune di Andria Ufficio Tributi per omesso versamento dell'Imu e della
Tari; dal Comune di Andria Polizia Urbana per contravvenzioni del codice della strada;
dalla Regione
Puglia Servizio Finanza per omesso versamento di tassa automobilistica per vari anni d'imposta; nel mentre i 4 avvisi di addebito risultano emessi dall'INPS sede di Luogo_1 per omesso versamento contributi IVS ( si precisa che la ricorrente nell'atto introduttivo impugna solo 4 degli avvisi di addebito dei 9 indicati nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria).
Evoca in giudizio l'Agenzia Entrate Bari,la Agenzia Entrate Riscossione Bari ,la Regione Puglia, il
Comune di Bari.
Come unico motivo di ricorso eccepisce la estinzione dei crediti per maturata prescrizione e chiede l'annullamento dell'atto impugnato.
Si costituiscono tutti i resistenti gia indicati,nonché la Agenzia Entrate Bat, con atto di intervento volontario,,che resistono alla domanda ed eccepiscono la inammissibilità ovvero la infondatezza della stessa. Il Comune di Bari e la Agenzia Entrate di Bari ,eccepiscono anche la propria carenza di legittimazione passiva,perché estranei ai crediti contestati.
Durante il corso del giudizio parte ricorrente rinunciava alla richiesta di sospensione dell'atto impugnato.
Esaurita la disamina della controversia alla udienza del 15 dicembre 2025 questa Corte di Giustizia riservava la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sussiste un parziale difetto di giurisdizione per ciò che concerne i contributi previdenziali Inps,di cui ai quattro avvisi di addebito indicati analiticamente con i numeri di riferimento nel ricorso introduttivo e precisamente i nn 3142018000761816000 notificato il 9 1 2019,il n 3142019000233432000 notificato IL
27 8 2019; il n.31420190003622791000 notificato il 3 9 2019;il n 31420190006439176000 notificato il16
12 2019 e le contravvenzioni al Codice della strada di cui alla cartella n 01420230025870049000 - che attengono alla giurisdizione del Giudice Ordinario, atti a cui ha fatto riferimento l' Agenzia Entrate Bat nelle proprie controdeduzioni e che sono analiticamente indicati nell'atto impugnato oggetto del presente giudizio.
Per il resto Il ricorso è infondato nel merito e va rigettato.
L'unica eccezione formulata da parte ricorrente è la estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione.
Tale eccezione è infondata.
A parte il fatto che la eccezione è risultata generica, perché la parte non ha indicato analiticamente quale siano le cartelle ovvero gli atti di cui eccepisce la prescrizione, né gli eventuali termini prescrizionali maturati, è risultato da una attenta disamina delle argomentazioni difensive delle resistenti come tale eccezione sia pretestuosa.
Infatti, gli avvisi di accertamento emessi dalla Regione Puglia a causa del mancato pagamento delle tasse automobilistiche relative agli anni dal 2007 al 2019 sono stati tutti regolarmente notificati e non impugnati nei termini, per cui divenuti definitivi.
L'avviso di accertamento notificato dalla Agenzia Entrate BAT il 30 9 2023 non è stato impugnato,per cui
è divenuto definitivo ,ed anzi la parte ha sottoscritto un atto di adesione concordando la quantificazione delle somme dovute.
L'Agenzia Entrate Riscossione Bari ha indicato analiticamente le date di notifica delle cartelle ,così come le date degli altri atti notificati-(atti di intimazione)-aventi effetti interruttivi della prescrizione.
Tutte queste argomentazioni /eccezioni difensive ,non sono state confutate da parte ricorrente.
Infine ,sia il Comune di Bari che la Agenzia Entrate di Bari sono risultati estranei alle questioni dibattute , perché non di loro competenza i crediti erariali richiesti e quindi non sono enti impositori di alcun tributo/ imposta richiesti nella comunicazione preventiva oggetto di causa.
Per tutte le ragioni esposte il ricorso va rigettato e le spese seguono la soccombenza.
Dichiara inammissibile il ricorso relativamente ai crediti previdenziali e alle contravvenzioni al Codice della strada per difetto di giurisdizione che declina in favore del Giudice ordinario.
Rigetta per il resto il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza salvo che nei confronti della Agenzia Entrate BAT.
Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite nei confronti degli enti intimati e costituiti -Agenzia
Entrate Bari, Comune di Bari ,estranei ai fatti di causa-Agenzia Entrate Riscossione Provincia di Bari e
Regione Puglia- liquidandole in euro 1.500,00 in favore di ciascuno di essi.
Compensa le spese processuali tra la ricorrente e l'ADE BAT,che non è stata evocata in giudizio e si è costituita spontaneamente con atto di intervento volontario. Va precisato che per mero errore materiale non era stata inserita questa ultima disposizione nel dispositivo,che ,conseguentemente, è stato integrato.
P.Q.M.
In parte rigetta ed in parte dichiara il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione che declina in favore del Giudice ordinario. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite nei confronti degli enti intimati e costituiti (ADE; ADER;
Comune di Bari e Regione Puglia), liquidandole in euro 1.500,00 in favore di ciascuno di essi.
Compensa le spese processuali tra la ricorrente e l'ADE BAT,che non è stata evocata in giudizio e si è costituita spontaneamente con atto di intervento volontario.