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Sentenza 19 aprile 2025
Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 19/04/2025, n. 817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 817 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
N. 7167/2017 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Pellecchia ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r. g. 7167/2017 promossa da:
in persona del Curatore Fallimentare, avv. Alberto Teta (C. F. Parte_1
, con il patrocinio dell'avv. BRUNO MATTEO, elettivamente C.F._1 domiciliato in Foggia al Corso Vittorio Emanuele II, 45, 71121 Foggia presso il difensore avv. BRUNO MATTEO
- ATTRICE - contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
- CONVENUTA CONTUMACE –
OGGETTO: pagamento CONCLUSIONI: all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 09/10/2024, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., l'attrice ha concluso come da note telematiche autorizzate. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009. Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c. p. c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue. Con atto di citazione ritualmente notificato la poi Parte_1 Parte_1 esponeva: a) che in data 5/12/2013 aveva stipulato con la società immobiliare un Controparte_1 contratto di appalto avente ad oggetto l'esecuzione di tutte le opere necessarie alla realizzazione di alcuni fabbricati destinati a civile abitazione e ad attività commerciali nel Comune di Foggia, identificati nell'allegata planimetria alle lettere “B1” e “B2”, in relazione al permesso di costruire n. 104, rilasciato dal medesimo ente territoriale in data 30/5/2011; b) che nel mese di maggio del 2015, in previsione di una futura operazione contrattuale pagina 1 di 4 avente ad oggetto i lavori di rifinitura del lotto “C” da realizzarsi presso il cantiere di via Gioberti 82, in Foggia, si era impegnata a consegnare alla società Controparte_1 le seguenti attrezzature edili:
[...]
- una Gru edilizia Modello “Alfa 793” corredata di tastiera e documentazione;
- mq 2.400 di ponteggio di ditte diverse;
- n. 400 tavolini in legno della misura di m. 4 ciascuno;
- n. 2 molazze per malta;
- n. 1 container ( 3mt x 2mt);
- n. 3 secchioni autoribaltanti per rifiuti;
- n. 2 forche per sollevamento materiali;
- n. 5 contenitori in metallo per malta;
- n. 4 cavi quadri elettrici con cavi. c) che fatta eccezione per la sola Gru, la quale già si trovava nel cantiere di via Gioberti in quanto utilizzata dall'attrice per lavori eseguiti nell'attiguo lotto “B”, tutte le altre attrezzature erano state ritirate dalla presso i magazzini della CP_1 CP_1 Pt_1 proprio nel maggio 2015;
[...]
d) che l'utilizzo di tali beni era stato subordinato alla condizione della preventiva stipula di apposito contratto scritto;
e) che, in assenza di contratto e senza l'autorizzazione della proprietaria, tutto il materiale ritirato dai magazzini nel mese di maggio 2015 era stato utilizzato dalla convenuta Pt_1 presso il cantiere di via Gioberti n. 82, fino al mese di marzo del 2017, per la realizzazione di un fabbricato per civili abitazioni affidati alla “Nuova Europa Costruzioni Srl” denominato lotto “C”; d) che solo in data 2/2/2016 era stato stipulato, limitatamente alla Gru edilizia, un contratto di nolo a freddo della durata di un anno, risolto di diritto a seguito della diffida ad adempiere intimata in data 27/10/2016 a causa del mancato pagamento dei canoni da parte della
. Controparte_1
Su tali premesse conveniva in giudizio la società corrente in Controparte_1
Foggia alla Piazza Puglia, 15, in persona del legale rappresentante p.t., per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
1)” Dichiarare che la società nel periodo da maggio 2015 a Controparte_1 marzo 2017 ha detenuto inde ella descritte in Parte_1 epigrafe, per la realizzazione del ponteggio edile, nel suo cantiere in Foggia, ti 82, per la costruzione del lotto denominato “C” parte del maggior complesso edilizio di sua proprietà;
2)” Dichiarare, pertanto, che la società è debitrice della Controparte_1 della somma di complessiv ti e stabiliti dal Parte_1 listino della Regione Puglia- anno 2012, per le singole voci così come specificate in premessa, ovvero è debitrice della diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di ragione, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge”.
3) “Dichiarare che la società nel periodo da maggio 2015 a Controparte_1
S 5- di proprietà della CP_2Controparte_3 ntiere in Foggia, alla Parte_1 via Gioberti 82, per la costruzione del lotto denominato “C” parte del maggior complesso edilizio di sua proprietà”; 4)” che, pertanto, essa è debitrice della della somma di € 13.200,00, ovvero è debitrice Parte_1 della diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di ragione, oltre interessi e rivalutazione pagina 2 di 4 monetaria come per legge. 5)” Condannare la società convenuta al pagamento complessiva somma di € 142.992,96 (sub 2 + sub 4)
o alla somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, per le causali premesse in epigrafe, maggiorata di ogni accessorio per interessi e rivalutazione monetario ed ad ogni altro danno che sarà accertato in corso di causa o determinato anche in via equitativa”. 6) “Condannare la società convenuta al pagamento delle spese di causa come per legge”. A seguito della dichiarazione di fallimento dell'attrice, con comparsa depositata il 16/1/2018 si costituiva la Curatela del Fallimento, facendo proprie tutte le difese, deduzioni e richieste già spiegate dalla e chiedendone l'accoglimento. Parte_1
Espletata l'attività istruttoria nella contumacia della convenuta, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 9/10/2024, celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.. 2. La domanda è infondata e non può trovare accoglimento, perché non adeguatamente supportata a livello probatorio. Preliminarmente occorre evidenziare che, vertendosi in ipotesi di responsabilità contrattuale (art.1218 c.c.), il riparto dell'onere probatorio è retto dal principio secondo cui il soggetto che agisce per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte;
spettando, invece, al debitore convenuto la prova del fatto estintivo, costituito dall' avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo dell'altrui diritto alla prestazione. Ciò nel rispetto del consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale secondo cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero del fatto impeditivo o modificativo” (così le Sezioni Unite n. 13533/2001, e con esse la successiva giurisprudenza di legittimità: v. da ultimo Cass. n. 13685/2019). Nel caso di specie l'attrice ha: a) dedotto l'esistenza di uno specifico accordo che subordinava espressamente l'utilizzo di tutte le attrezzature consegnate alla convenuta nel mese di maggio del 2015 e meglio descritte in premessa, alla condizione della preventiva stipula di apposito contratto scritto;
b) contestato alla convenuta la violazione di tale accordo;
c) avanzato una pretesa di natura indennitaria derivante dal prolungato ed indebito utilizzo dei beni de quibus, da parte della medesima in assenza di un valido titolo. CP_1
E tuttavia, nessuna prova della peculiare intesa sub a) è stata fornita dall'attrice - sulla quale gravava il relativo onere – né sul piano squisitamente documentale né, tanto meno, all'esito dell'istruttoria orale, posto che nessuna delle fonti dichiarative escusse nel corso dell'istruttoria è stata in grado alcunché al riguardo. Orbene, mancando la prova di tale accordo, si deve ragionevolmente ritenere che la consegna dei beni di cui si assume l'indebito utilizzo sia invece avvenuta in esecuzione di un comodato d'uso gratuito redatto in forma orale, in qualche modo riconducibile al pregresso contratto di appalto stipulato fra le parti in data 5/12/2013.
pagina 3 di 4 In tal senso depone chiaramente, a parere di questo giudicante, il tenore della raccomandata indirizzata alla conventa in data 9/10/2015 (allegato n. 4 del fascicolo di parte attrice). Con tale missiva, invero, la chiedeva la restituzione del ponteggio e delle attrezzature Parte_1 prelevate presso il magazzino sito in Foggia alla via Ascoli in conseguenza della volontà della controparte di risolvere il contratto di appalto stipulato nel 2013; senza fare il benché minimo riferimento all'utilizzo indebito di tali attrezzature, contestato per la prima volta solo con la nota del 2/8/2016 ( allegato n. 5). Alla luce delle argomentazioni svolte, la domanda non può trovare accoglimento. Appare equo, in considerazione della mancata costituzione della società convenuta e dell'assenza di opposizione, compensare le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda;
- spese compensate. Foggia, 19 aprile 2025 Il Giudice dott. Francesco Pellecchia
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