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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/10/2025, n. 1341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1341 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. AN MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa SA MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3082 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 promosso
DA
, nato a [...] in data [...] ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Lavinia Benigno, presso il cui studio a Palermo, viale delle Alpi n. 113, è elettivamente domiciliato
E
, nata a [...] il [...] , rappresentata e CP_1 C.F._2 difesa dall'Avv. Riccardo Ciriminna, presso il cui studio a Palermo, via Marchese Di
Villabianca n. 98, è elettivamente domiciliata
OGGETTO: domanda congiunta di modifica delle condizioni del divorzio
CONCLUSIONI: come da ricorso depositato il 21/06/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 21/06/2025 e hanno Parte_1 CP_1 chiesto la modifica delle condizioni economiche della sentenza di divorzio n. 4844/2022, emessa da questo Tribunale il 18/11/2022, con cui era stato previsto l'affidamento condiviso dei figli, (2007), (2008), (2008), (2011) e Per_1 Per_2 Per_3 Persona_4 Per_5
(2017) con collocamento prevalente presso la madre ed obbligo del padre di versare un assegno di € 750,00 al mese a titolo di contributo per il mantenimento dei cinque figli.
I ricorrenti hanno, in particolare, rappresentato che il figlio è divenuto maggiorenne Per_1
e si è trasferito a Catania presso l'abitazione del padre e che non è economicamente indipendente.
1 Hanno, pertanto, chiesto l'accoglimento delle condizioni di seguito riportate testualmente:
“1) eliminare, con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso l'obbligazione di pagamento gravante sul IG. quale contributo all'assegno di mantenimento Parte_1 nei confronti della IG.ra per il mantenimento del figlio maggiorenne ma non CP_1 economicamente indipendente essendo lo stesso convivente con il proprio Persona_6 genitore paterno.
2) porre a carico di l'obbligo di contribuire direttamente al mantenimento CP_1 dello stesso nei tempi di permanenza di quest'ultimo presso l'abitazione Persona_6 del padre, unitamente al 100% dell'assegno unico INPS.”
Con decreto del 30/09/2025 il Giudice delegato ha onerato le parti a chiarire meglio le pattuizioni;
con note depositate il 09/10/2025 le parti hanno specificato le condizioni:
“1) Revoca dell'assegno di mantenimento del figlio di euro 150,00 posto Persona_6
a carico del padre, IG. , con decorrenza dalla data di sottoscrizione del Parte_1 presente ricorso;
2. Obbligo per la madre, IG.ra , di contribuire direttamente al mantenimento CP_1 del figlio maggiorenne nei periodi di permanenza dello stesso presso Persona_6
l'abitazione materna;
3. Attribuzione al padre, IG. , del diritto alla percezione del 100% Parte_1 dell'assegno unico INPS erogato in favore del figlio . Persona_6
Le condizioni dell'accordo non sono contrarie alla legge né all'ordine pubblico e sono conformi all'interesse della prole maggiorenne.
Non avendo il giudizio natura contenziosa, nulla deve disporsi sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunziando:
1) Dispone la modifica delle condizioni economiche della sentenza di divorzio n. 4844/2022, emessa da questo Tribunale il 18/11/2022, secondo quanto pattuito dalle parti nel ricorso congiunto depositato il 21/06/2025 e nelle note depositate il 09/10/2025.
2) Nulla sulle spese.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 17/10/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
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