Sentenza 1 ottobre 2013
Massime • 1
Il sostituto del difensore di fiducia, a cui sia stata rilasciata procura speciale per la richiesta di riti alternativi senza indicazione della facoltà di farsi sostituire per tali specifici incombenti, non è legittimato a formulare istanza di giudizio abbreviato e qualora ciò, comunque faccia, si determina la nullità del procedimento che, se pure assoluta, è di ordine generale e deve, quindi, essere eccepita nei motivi di appello o, comunque, essere rilevata, anche di ufficio, nel corso del giudizio di secondo grado. (Fattispecie in cui l'eccezione era stata sollevata per la prima volta in sede di ricorso per Cassazione).
Commentario • 1
- 1. Imputato con difesa inadeguata, sentenza da annullare (Cass. 27214/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 15 giugno 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 01/10/2013, n. 45328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45328 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 01/10/2013
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - SENTENZA
Dott. VERGA G. - rel. Consigliere - N. 2078
Dott. BELTRANI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 49746/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OS DI N. IL 25/05/1970;
avverso la sentenza n. 538/2004 CORTE APPELLO di ANCONA, del 12/04/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/10/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Viola Alfredo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorre per cassazione SI MI avverso la sentenza della corte d'appello di Ancona che, in data 12 aprile 2012, in parziale riforma della sentenza del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Macerata che il 10 dicembre 2003 lo aveva condannato per rapina aggravata e porto di coltello, dichiarava non doversi procedere in ordine a quest'ultimo reato e per l'effetto riduceva la pena. Deduce in particolare che la sentenza impugnata è incorsa in:
1. violazione di legge in relazione agli artt. 96, 102 e 122 c.p.p., art. 178 c.p.p., lett. C) e art. 438 c.p.p.. Lamenta che il processo è stato definito con la forma della giudizio abbreviato richiesto dal sostituto processuale ex art. 102 c.p.p. che ha depositato procura speciale conferita al solo difensore avvocato Giustozzi che non aveva neppure autenticato la firma.
2. violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità. Lamenta altresì la mancata applicazione dell'art. 116 c.p. e comunque la mancata concessione delle attenuanti di cui all'art. 114 c.p.;
3. violazione di legge vizio della motivazione con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Il primo motivo di ricorso è infondato.
Risulta dall'esame degli atti, a cui la Corte ha accesso attesa la natura processuale dei motivi di impugnazione, che al difensore avv. Paolo Giustozzi era stata conferita dall'imputato nomina a difensore di fiducia contenente la facoltà di chiedere riti alternativi e al proposito era conferita espressa procura speciale e che la procura era firmata per autentica dal difensore. E ciò sarebbe stato sufficiente per legittimare il difensore a chiedere il rito alternativo in sede di giudizio, secondo quanto statuito dalla giurisprudenza di questa Corte che il Collegio ritiene di dover condividere (Sez. 3, sent. n. 44469 dell'8/10/2009, Rv. 245218, ric:
Franchino; Sez. 2, sent. n. 3290 del 19/1/2005, Rv. 231098, ric:
Sedda ed altro).
Risulta però che il difensore nominato, la cui procura speciale per la richiesta di riti alternativi non conteneva la facoltà di farsi sostituire per tali specifiche funzioni, non era comparso all'udienza, essendosi avvalso di un sostituto nominato ex art. 102 c.p.p. che in assenza del prevenuto aveva chiesto procedersi con giudizio abbreviato.
Rileva il Collegio che si è proceduto a giudizio abbreviato senza che la relativa richiesta fosse stata proposta dal soggetto abilitato a farlo, non essendo pervenuta ne' dall'imputato, ne' da procuratore speciale, ne' da difensore sfornito di procura in presenza dell'imputata. Secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr per tutte: Sez. 3, sent. n. 26926 del 5/5/2004, Rv. 229456, rie: Mignano) la celebrazione del giudizio di primo grado con il rito abbreviato, malgrado la carenza del consenso dell'imputato, non comparso, ed in assenza della procura speciale di cui all'art. 438 c.p.p., comma 3 configura una causa di nullità del procedimento.
L'applicazione dell'art. 102 cod. proc. pen. concerne infatti la sostituzione del difensore nel mandato alle liti e nella rappresentanza processuale ma non comporta la possibilità di sostituzione di quest'ultimo nell'esercizio di quei poteri che, per la natura del particolarissimo atto dispositivo in vista del quale sono conferiti, si caratterizzano per l'"intuitus personae" ed esulano da quelli tipici inerenti allo svolgimento del mandato difensivo. Tale nullità assoluta, per la riduzione delle garanzie della difesa derivanti dalla scelta del rito speciale, è di ordine generale, ma non rientrando nelle ipotesi di cui all'art. 179 cod. proc. pen. deve essere eccepita, ai sensi dell'art. 180 cod. proc. pen., nei motivi di appello o comunque essere rilevata, anche di ufficio, nel corso del giudizio di secondo grado (Cass. N. 40981 del 2009 Rv. 245231, N. 43240 del 2009 Rv. 245081, N. 34641 del 2011 Rv. 251207; N. 3703 del 2011 Rv 252943). L'eccezione in argomento risulta invece presentata per la prima volta in sede di ricorso per Cassazione.
Il secondo motivo di ricorso deve essere dichiarato inammissibile, giacché i motivi in esso dedotti sono in parte manifestamente infondati e ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare, per di più, non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, conducente a mente dell'art. 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. c), all'inammissibilità. In parte sono inammissibili ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 3 posto che le violazioni denunziate in questa sede di legittimità (violazione degli artt. 116 e 114 c.p.) non sono state dedotte innanzi alla Corte di Appello avverso la cui sentenza è ricorso e sono quindi questioni nuove. Questa Corte (Cass. Sez. 4, 18/05/1994 - 13/07/1994, n. 7985) ha infatti affermato che sussiste violazione del divieto di "novum" nel giudizio di legittimità quando siano per la prima volta prospettate in detta sede questioni, come quella in esame, coinvolgenti valutazioni in fatto, mai prima sollevate.
Anche il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62- bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Cass. sez. 6 24 settembre 2008 n. 42688, Caridi;
sez. 6 4 dicembre 2003 n. 7707, Anaclerio). La concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (Cass. sez. 6 28 ottobre 2010 n. 41365, Straface).
P.Q.M.
ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 1 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2013