Sentenza 4 novembre 2009
Massime • 1
È inammissibile la richiesta di patteggiamento formulata da difensore, sostituto per delega di quello di fiducia, ma sprovvisto di procura speciale, conferita dall'imputato solo a quest'ultimo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/11/2009, n. 43240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43240 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 04/11/2009
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO MA - rel. Consigliere - N. 2828
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 3858/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AR MO, N. IL 30/10/1964;
avverso la sentenza n. 4242/2008 TRIB.SEZ.DIST. di MONSUMMANO TERME, del 15/07/2008;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MO VECCHIO;
Letta la requisitoria del Procuratore generale della Repubblica, in persona del Dott. Febbraro Giuseppe, Sostituto Procuratore della Repubblica presso questa Corte suprema, il quale ha concluso per l'annullamento con rinvio della impugnata sentenza. RILEVA IN FATTO E IN DIRITTO
1. - Con sentenza, pronunciata il 15 luglio 2009 e depositata colla contestuale motivazione, il Tribunale di Pistoia - Sezione distaccata di Monsummano Terme ha irrogato la sanzione concordata a RB MA, imputato della contravvenzione prevista e punita dal D.Lgs.25 luglio 1998, n. 286, art. 22, comma 1.
2. - Ricorre per Cassazione l'imputato, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Manuele Ciappi, mediante atto del 30 luglio 2009, col quale denunzia, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, in relazione agli artt. 102, 122 e 444 c.p.p., art. 446 c.p.p., comma 3, eccependo che il difensore che era intervenuto alla udienza (per delega del legale di fiducia dell'imputato, avvocato Ciappi) e aveva chiesto la definizione del giudizio col rito alternativo era privo della procura speciale, conferita dal giudicabile all'avvocato Ciappi.
3. - Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, con atto del 15 luglio 2009, rileva che il difetto di legittimazione del difensore a concordare la definizione del giudizio col rito della applicazione della pena su richiesta comporta la nullità assoluta ai sensi dell'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c). 4. - Il ricorso è fondato.
Dal processo verbale della udienza del 15 luglio 2009, celebrata senza l'intervento dell'imputato, risulta che la richiesta di applicazione della pena su richiesta fu formulata dall'avvocato Antonio Olmi, intervenuto per delega dell'avvocato Manuele Ciappi, difensore di fiducia del giudicabile, mentre la allegata procura speciale, per la definizione del giudizio col rito alternativo, figura conferita esclusivamente all'avvocato Ciappi. Epperò il legale instante era privo del potere di rappresentanza dell'imputato ai sensi dell'art. 446 c.p.p., comma 3. La nullità che inficia il negozio processuale stipulato dal difensore, senza procura speciale, si propaga alla sentenza che ha recepito l'accordo (Cass., Sez. 5, 17 dicembre 1996, n. 5543/1997, Malandrà, massima n. 207117, cui adde: Sez. 6, 12 aprile 1995, n. 6193, Cilla, massima n. 201522; Sez. 6, 3 dicembre 1999, n. 4858/2000, Giarnieri, massima n. 217109; Sez. 6, 2 ottobre 2002, n. 20971/2003, Rizzo, massima n. 225456; Sez. 4, 14 febbraio 2007, n. 11981, Cormidi, massima n. 236281 e Sez. 4, 26 marzo 2009, n. 16111, Eleuteri).
Conseguono l'annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Pistoia - Sezione distaccata di Monsummano Terme per il corso ulteriore.
P.Q.M.
Annulla, senza rinvio, la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Pistoia - Sezione distaccata di Monsummano Terme per il corso ulteriore.
Così deciso in Roma, il 4 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2009