Sentenza 21 marzo 2017
Massime • 1
In tema di ricettazione, l'ipotesi attenuata prevista dal secondo comma dell'art. 648 cod. pen. non costituisce una autonoma previsione incriminatrice, ma una circostanza attenuante speciale; ne consegue che, ai fini dell'applicazione della prescrizione, deve aversi riguardo alla pena stabilita dal primo comma del predetto articolo.
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CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 2^, 22 agosto 2022 (Ud. 27/05/2022), Sentenza n. 31273 (segnalazione e massima a cura di Francesco Camplani) RICETTAZIONE – Fattispecie attenuata – Circostanza attenuante – Prescrizione. In tema di ricettazione, l'ipotesi attenuata prevista dal secondo comma dell'art. 648 cod. pen. non costituisce un'autonoma previsione incriminatrice, ma una circostanza attenuante speciale, con la conseguenza che, ai fini dell'applicazione della prescrizione, deve aversi riguardo alla pena stabilita dal primo comma del predetto articolo. Nella specie, considerato che il reato di cui al primo comma dell'art. 648 cod. pen. è punito con la pena massima di otto anni, il …
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Articolo 648 del codice penale - Ricettazione Fuori dei casi di concorso nel reato [110], chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis) [379, 648-ter, 649, 709, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/03/2017, n. 14767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14767 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2017 |
Testo completo
14767 -1 7 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 21/03/2017 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Presidente N. Dott. FRANCO FIANDANESE Dott. ADRIANO IASILLO - Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 33674/2016 - Consigliere - Dott. LUCIA AIELLI Dott. GIUSEPPE COSCIONI - Consigliere - - Rel. Consigliere - Dott. GIOVANNI ARIOLLI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: QU ZO N. IL 19/03/1962 avverso la sentenza n. 888/2015 CORTE APPELLO di LECCE, del 17/02/2016 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/03/2017 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI ARIOLLI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Uge Como che ha concluso per l'a tments sexta imoper prescri- How limitatamente at reato di con all'art. 676 C.P. Rigetto nel resto. Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 17/2/2016 la Corte di appello di Lecce confermava la sentenza del Tribunale di Brindisi del 15/10/2014 che aveva condannato RO VI alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 300,00 di multa, in ordine ai delitti di cui agli artt. 474 e 648, comma 2, cod. pen.
2. Avverso la suddetta decisione ricorrono per cassazione, con due atti distinti, i difensori, nell'interesse dell'imputato, i quali ne chiedono l'annullamento. 2.1. (Avv. Schiavone) Con primo motivo deduce la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, con particolare riferimento sia alla insussistenza del reato di contraffazione, tenuto conto delle caratteristiche della merce, di bassissimo valore, esposta su di una bancarella del mercato, sia alla mancanza di prova dell'elemento soggettivo della ricettazione, "in quanto condotta diversa e strutturalmente non legata a quella della contraffazione".
2.2. Con il secondo motivo deduce la mancanza o manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, stante l'incensuratezza dell'imputato e la peculiarità del reato privo di allarme sociale, per come evidenziato nell'atto di gravame.
2.3. Con il terzo motivo eccepisce la prescrizione del reato. 2.4. (Avv. Palmieri) deduce la violazione di legge ed il difetto di motivazione (carenza assoluta) con riguardo alla richiesta di estinzione per prescrizione dei reati formulata con i motivi di appello;
il difetto di motivazione quanto all'esclusione della natura ingannatoria e grossolana degli oggetti asseritamente contraffatti, nonché quanto alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo a proposito della ricettazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. I motivi di ricorso in ordine alla sussistenza del delitto di cui all'art. 474 cod. pen. e in punto di elemento soggettivo della ricettazione sono manifestamente infondati.
3.1. Quanto alla prima questione, la Corte di appello si è correttamente conformata quanto alla qualificazione giuridica dei fatti accertati al consolidato orientamento di questa Corte di legittimità (da ultimo, Sez. 5, n. 5260 dell'11/12/2013 - 03/02/2014, Rv. 258722), per la quale integra il delitto 2 di cui all'art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi, che individuano le opere dell'ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio;
si tratta, pertanto, di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno, non ricorrendo quindi l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno. Si è anche chiarito (Sez. Un. 23427 del 09/05/2001, P.M. in proc. Ndiaye, Rv. 218771; Sez. 2, n. 12452 del 04/03/2008, Rv. 239745) che il delitto di ricettazione (art. 648 cod. pen.) e quello di commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.) possono concorrere, atteso che le fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non può configurarsi un rapporto di specialità, e che non risulta dal sistema una diversa volontà espressa o implicita del legislatore. Inoltre, ai fini dell'esclusione della natura grossolana della contraffazione, la Corte territoriale ha correttamente evidenziato, da un lato, come non risultino affatto pertinenti le modalità della vendita ed il modesto valore dei beni, considerato che ciò che rileva sono le caratteristiche del marchio e, dall'altro, come non vi sia alcun elemento né in tal senso sia stato indicato che deponga nel senso di ritenere che la contraffazione del medesimo sia avvenuta con modalità talmente eclatanti da legittimare il richiamo all'art. 49, comma 2, cod. pen.
3.2. Quanto all'elemento soggettivo, la Corte territoriale, nel confermare la sentenza di primo grado, si è adeguata al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale, ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione è necessaria la consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto, senza che sia peraltro indispensabile che tale consapevolezza si estenda alla precisa e completa conoscenza delle circostanze di tempo, di modo e di luogo del reato presupposto, potendo anche essere desunta da prove indirette, allorché siano tali da generare in qualsiasi persona di media levatura intellettuale, e secondo la comune esperienza, la certezza della provenienza illecita di quanto ricevuto. Del resto questa Corte ha più volte affermato che la conoscenza della provenienza delittuosa della cosa può desumersi da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dal comportamento dell'imputato che 3 dimostri la consapevolezza della provenienza illecita della cosa ricettata, ovvero dalla mancata - o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (Sez. 2, n. 25756 del 11/6/2008, Nardino, Rv. 241458; Sez. 2, n. 29198 del 25/5/2010, Fontanella, Rv. 248265).
3.3. Manifestamente infondato è il motivo relativo alla sospensione condizionale della pena, in quanto la doglianza si fonda sull'asserito presupposto che l'imputato sia incensurato, a fronte invece di una sentenza che dà atto di come il ricorrente risulti già gravato da precedenti penali, di cui uno specifico, e di come abbia già beneficiato di tale istituto, nell'ambito, peraltro, di una valutazione negativa espressa sulla personalità dell'imputato.
3.4. Parzialmente fondato è invece il motivo con cui si censura la decisione impugnata per non aver dichiarato l'estinzione per prescrizione del reato di cui all'art. 474 cod. pen. (capo B dell'imputazione). Invero, tale fattispecie risulta consumata il 15 novembre 2007 a fronte di un termine massimo di prescrizione di anni sette e mesi sei (non vi è stata contestazione della recidiva) che, tenuto conto dei periodi di sospensione (mesi cinque giorni quindici), risulta interamente decorso alla data della deliberazione della sentenza impugnata (17/2/2016).
3.5. Manifestamente infondato è, invece, il motivo svolto in tema di prescrizione riguardo il delitto di ricettazione, in quanto in tema ditale fattispecie, l'ipotesi attenuata prevista dal secondo comma dell'art. 648 cod. pen. non costituisce una autonoma previsione incriminatrice, ma una circostanza attenuante speciale, sicché, ai fini dell'applicazione della prescrizione, deve aversi riguardo alla pena stabilita dal primo comma del predetto articolo (Sez. 2, n. 4032 del 10/01/2013, Rv. 254307).
4. Va, pertanto, annullata senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 474 cod. pen. perché estinto per prescrizione, eliminandosi, per l'effetto, l'aumento di pena di mesi uno di reclusione ed euro 100,00 di multa apportato in continuazione per tale fattispecie di reato, secondo il calcolo effettuato dal giudice di primo grado (che ha correttamente stabilito la pena base sul più grave delitto di cui all'art. 648, comma 2, cod. pen.).
5. Va, invece, dichiarato inammissibile il ricorso nel resto. 4
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 474 cod. pen. perché estinto per prescrizione, eliminando la pena in continuazione di mesi uno di reclusione ed euro 100,00 di multa. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso, il 21/03/2017 Il consigliere estensore Il Presidente Giovanni Ariolli Franco Fiandanese Franco fandary2 DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE H. 24 MAR. 2017 DFCASS N Cancellere CANCELLIERE Claudia Planelli E S I N Z O A 5