Sentenza 19 gennaio 2005
Massime • 1
In tema di giudizio abbreviato, la procura speciale prevista all'art. 438, comma terzo, cod. proc. pen. non prevede alcuna formula sacramentale, essendo necessario soltanto che l'imputato manifesti la chiara e univoca volontà di conferire al difensore l'incarico di richiedere il rito speciale e che non vi siano dubbi in ordine alla provenienza dal medesimo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che la nomina del difensore di fiducia e la contestuale procura a richiedere il rito abbreviato contenute in una lettera, di cui una copia era stata trasmessa direttamente agli organi competenti a riceverla e altra copia era stata depositata dal difensore incaricato, rendessero certa la provenienza dell'atto).
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/01/2005, n. 3290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3290 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA ET IO - Presidente - del 19/01/2005
Dott. DE CHIARA Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - N. 51
Dott. MASSERA Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - N. 26304/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DA EF, nato a [...] il [...] e LI IO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano in data 18.2.2004. Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso.
Udita in pubblica udienza la relazione svolta dal Consigliere Dott. Maurizio Massera.
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Guglielmo Passacantando, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. Udito il difensore dell'imputato DA, avv. Alessandro Maria Levanti, che ha concluso per raccoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 18.2.2004 la Corte di Appello di Milano confermava la sentenza in data 28.10.2002 del locale Tribunale, con la quale EF DA, ET IA e IO LI erano stati dichiarati colpevoli del delitto di ricettazione continuata e, per l'effetto, erano stati condannati alle seguenti pene condizionalmente sospese: DA ad anni uno mesi due di reclusione ed euro 500,00 di multa;
IA ad un anno di reclusione ed euro 400,00 di multa;
LI ad un anno di reclusione ed euro 400,00 di multa. Riteneva la Corte territoriale che fossero tardive e infondate le eccezioni preliminari e che non si vertesse in tema di bis in idem. Contro tale decisione hanno proposto tempestivo ricorso per cassazione DA e LI, a mezzo dei rispettivi difensori, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi: A) DA: 1) violazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento al principio del ne bis in idem tra la ricettazione delle autovetture e la ricettazione dei documenti, ovvero tra la falsificazione/utilizzazione dei documenti e la ricettazione dei medesimi;
2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla confì gurabilità del delitto di ricettazione;
3) vizio di motivazione circa l'eccepita indeterminatezza del capo di imputazione;
4) violazione ed erronea applicazione degli artt. 9 e 11 c.p.; B) LI: 1) inammissibilità della richiesta avanzata in primo grado della definizione del giudizio allo stato degli atti per mancanza di procura speciale autenticata;
2) omessa notificazione all'imputato presso il domicilio da lui eletto dell'estratto contumaciale della sentenza dei primo giudice con conseguente mancata decorrenza del termine utile per impugnare, nonché della notifica del decreto di fissazione del giudizio di appello;
3) assoluta carenza di motivazione circa l'inutilizzabilità dell'informativa 30.11.1992 a firma del dirigente la squadra mobile e alla richiesta di acquisizione dell'intero incartamento processuale relativo al procedimento conclusosi con la sentenza assolutoria della Pretura di Traunstein;
4) vizio di motivazione per travisamento del fatto. MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorso DA.
Con il primo motivo il ricorrente affronta una problematica relativa all'interpretazione del principio del ne bis in idem e dei relativi limiti di applicabilità.
Egli premette di essere stato giudicato in Germania per il trasporto e lo smercio di due autovetture e per avere falsificato e usato i relativi documenti di accompagnamento e assume trattarsi del medesimo fatto deciso dal Tribunale prima e dalla Corte di Appello di Milano poi, giudici che hanno erroneamente limitato l'applicabilità del principio citato solo alla ricettazione delle autovetture e non anche della relativa documentazione.
Rileva la Corte che la lettera dell'art. 649 c.p.p. è chiarissima nel limitare l'effetto preclusivo del giudicato ai casi in cui il nuovo procedimento ha per oggetto "il medesimo fatto" su cui ha statuito la precedente sentenza irrevocabile. Tale espressione va riferita a tutti gli elementi costitutivi della fattispecie - condotta, evento e nesso di causalità - e alle situazioni in cui vi sia completa identità di condizioni di tempo, di luogo e di persona (vedi Cass. 2344 del 1995, Lazzarini). Dalla sentenza impugnata emerge che oggetto della sua pronuncia sono stati i moduli di carta di circolazione, compendio di un furto consumato in danno dell'Ufficio della Motorizzazione Civile di Novara, e i moduli di assicurazione internazionale apparentemente relativi alla S.p.A. Abeille.
Trattasi - all'evidenza- di fatto - reato diverso da quello giudicato dall'autorità giudiziaria tedesca, in quanto nella specie non ricorrono tutti gli elementi, sopra indicati, che caratterizzano la completa identità.
Infatti, non solo il furto dei documenti all'origine dell'imputazione in esame, ma anche la loro successiva acquisizione da parte dell'imputato sono stati commessi in tempi e luoghi diversi dai fatti relativi alla ricettazione delle autovettura e alla utilizzazione dei documenti falsi su cui si è pronunciata l'autorità giudiziaria tedesca.
Il delitto di ricettazione è reato istantaneo che si consuma nel luogo e nel momento in cui il soggetto attivo consegue il possesso materiale della res proveniente dal delitto presupposto. Nella specie i giudici di merito, con valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, hanno stabilito che il DA ha conseguito in Italia il possesso dei documenti sopra indicati, la cui sottrazione vi era pure avvenuta, dal momento che essi furono presentati alla nostra frontiera unitamente alle autovetture cui erano stati riferiti (vedi la sentenza di primo grado, le cui argomentazioni sono state integralmente recepite dalla Corte d'Appello).
Il secondo motivo attiene alla configurabilità del delitto di ricettazione. La doglianza è stata, però, espressa in termini inammissibili perché essi rendono indispensabili accesso agli atti processuali e apprezzamenti di merito, quindi attività precluse in sede di legittimità.
Infatti il ricorrente assume (correttamente sul piano giuridico) che il delitto in esame presuppone che il reato presupposto sia stato commesso da altri e che invece da una sentenza della Pretura di Rimini risulta che egli ha commesso la falsificazione dei documenti di cui alla contestazione.
D'altra parte si è già spiegato che il reato presupposto è quello di furto dei moduli de quibus, per cui la sentenza che si è pronunciata sulla falsificazione è in ogni caso irrilevante, poiché il delitto di ricettazione è stato consumato non con la successiva (nella prospettazione del ricorrente) falsificazione dei moduli, ma con la (precedente) ricezione dei medesimi.
Il terzo motivo attiene alla pretesa indeterminatezza del capo d'imputazione.
A prescindere dalla circostanza che la Corte d'Appello, contrariamente all'assunto del ricorrente, ha negato che l'eccezione fosse stata sollevata nel giudizio di primo grado, è tranciante il rilievo che il capo di imputazione era idoneo a consentire all'imputato di approntare adeguata difesa.
Il quarto e ultimo motivo attiene all'asserita violazione degli artt. 9 e 11 c.p. in tema di improcedibilità dell'azione penale perché il reato è stato commesso in Germania.
La censura è manifestamente infondata. Come si è già constatato, il Tribunale prima e la Corte di Appello poi hanno stabilito, con apprezzamento di merito fondato sulla valutazione delle risultante processuali e motivato in modo non palesemente illogico, quindi insindacabile, che la condotta di ricettazione è avvenuta integralmente in Italia.
La censura del ricorrente è espressa in termini assolutamente generici, tali da contrastare con la specificità dei motivi prescritta dalla lett. c) dell'art. 581 c.p.p.. In ogni caso è agevole ribadire che la circostanza che i documenti, che lo stesso ricorrente ammette essere stati falsificati in Italia, siano stati utilizzati e trasportati in Germania, non esclude affatto che la ricettazione sia stata commessa in Italia, in quanto essa è stata consumata non nel momento della utilizzazione, ma in quello dall'acquisizione di essi da parte dell'imputato. Da ultimo, è infondata anche l'eccezione di prescrizione in quanto essa, per effetto delle interruzioni, matura in quindici anni mentre il reato è stato commesso nel 1991 (il termine prescrizionale sarebbe il medesimo anche riconoscendo l'ipotesi prevista dal cpv. dell'art. 648 c.p., riconoscimento che, comunque, non può avvenire in questa sede poiché implica un apprezzamento di merito).
Il ricorso di EF DA è, dunque, infondato e deve essere rigettato. Ricorso Maglietta.
Con il primo motivo il ricorrente eccepisce che il Tribunale non avrebbe dovuto accogliere la propria richiesta di definire il giudizio allo stato degli atti perché la dichiarazione di nomina dei propri difensori contenente la delega ai medesimi a richiedere la definizione del giudizio con il rito abbreviato non è stata autenticata dal alcuno dei difensori, in violazione dell'art. 122 c.p.. L'assunto è fondato su una sentenza di questa Corte risalente nel tempo (n. 1315 del 1994), che, però, ha disciplinato un'ipotesi particolare e diversa, in quanto la richiesta di rito abbreviato era stata avanzata esclusivamente dal difensore dell'imputato latitante e privo di procura speciale. Nel caso in esame, invece, era stato lo stesso ricorrente a richiedere il giudizio abbreviato con dichiarazione recante la sua firma non autenticata pervenuta all'organo giudicante, dichiarazione poi condivisa e latta propria dal difensore.
Infatti, come risulta dagli atti cui la Corte ha potuto accedere dovendo verificare un'eccezione di carattere processuale, costui ha depositato in cancelleria la lettera dell'imputato a lui pervenuta recante nomina e procura a chiedere il giudizio abbreviato, sostanzialmente attestandone l'autenticità, confermata dal comportamento successivo, ad essa conforme (ha chiesto il giudizio abbreviato e ha svolto la propria attività senza nulla dedurre ed eccepire).
La procura speciale di cui all'art. 438, comma terzo c.p.p. per la richiesta del rito abbreviato non prevede alcuna formula sacramentale, ma occorre che manifesti la chiara e univoca volontà dell'imputato di conferire al difensore l'incarico di richiedere il rito speciale e che non vi siano dubbi in ordine alla provenienza dal medesimo. La nomina del difensore di fiducia e la contestuale procura a richiedere il rito abbreviato contenute in una lettera, di cui una copia è stata trasmessa direttamente agli organi competenti a riceverla e altra copia è stata depositata dal difensore incaricato, rendono certa la provenienza dell'atto.
D'altra parte il ricorrente non ha neppure allegato - e tanto meno dimostrato - di avere subito un qualsiasi pregiudizio in conseguenza della scelta del rito, evidentemente richiesto per usufruire della riduzione di pena da esso prevista.
L'art. 183 c.p.p. stabilisce che le nullità sono sanate se la parte interessata ha rinunciato espressamente a eccepirle ovvero ha accettato gli effetti dell'atto e se essa si è avvalsa della facoltà al cui esercizio l'atto omesso o nullo è preordinato. Nella specie il difensore ha chiesto il rito abbreviato senza sollevare alcuna eccezione, l'imputato si è avvantaggiato della relativa riduzione di pena, la questione in esame non ha formato oggetto del suo appello.
In ogni caso la denunciata irregolarità non integra la nullità di ordine generale di cui al punto c) del comma 1 dell'art. 178 c.p.p., sanzionata dal successivo art. 179, ma una nullità di carattere intermedio, ormai non più deducibile in forza dell'art. 180 c.p.p.. Il secondo motivo attiene all'eccepita omessa notifica all'imputato presso il domicilio eletto (lo studio del difensore precedentemente nominato e poi revocato) dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado.
Occorre premettere che negli atti, cui la Corte ha potuto accedere per le già indicate ragioni, manca la nomina e l'elezione di domicilio cui il ricorrente si riferisce.
D'altra parte questa stessa sezione ha più volte affermato (confronta, per tutte Cass. n. 672 del 1999) che, in tema di ricorso per cassazione, incombe sul ricorrente l'onere di specificazione dei motivi di ricorso, onere cui si fa fronte attraverso la indicazione delle attività processuali che si assumono viziate, ovvero attraverso la allegazione degli atti processuali che tale attività rispecchiano.
Quanto sopra è già sufficiente per dimostrare l'infondatezza dell'intero secondo motivo.
In ogni caso è noto, e riconosciuto dallo stesso ricorrente, che l'avviso di deposito della sentenza ha la funzione di porre l'imputato in grado di prenderne visione al fine di consentirgli la proposizione e la presentazione tempestiva dei motivi d'impugnazione, per cui la sua omissione non determina alcuna nullità e i suoi effetti sono limitati alla decorrenza del termine utile per impugnare la sentenza stessa.
Indipendentemente, quindi, da ogni considerazione in ordine alla efficacia della notificazione nella specie dell'estratto in esame, è decisivo ricordare che l'eventuale omissione deve essere eccepita nel grado di giudizio immediatamente superiore (il nuovo difensore era in grado di conoscere gli atti e, quindi, di formulare la relativa eccezione), ma non può essere fatta valere per ottenere una sorta di retrocessione dal giudizio di cassazione al primo grado. Con lo stesso motivo il ricorrente lamenta anche l'omessa notificazione del decreto di fissazione del giudizio di appello, notificato presso lo studio del nuovo difensore anziché di quello originariamente officiato.
Oltre a quanto già detto in ordine alla non reperibilità in atti del relativo documento, affermazione di per sè decisiva, si osserva che la notificazione è stata eseguita a norma dell'art. 159 c.p.p. presso i nuovo difensori e che, quindi appare corretta. In ogni caso l'eventuale nullità sarebbe stata sanata perché non tempestivamente dedotta.
Giova ricordare in proposito che, con la recentissima sentenza n. 119 del 2005, Palombo, le Sezioni Unite di questo Supremo Collegio hanno chiarito che occorre distinguere le nullità per omessa citazione dell'imputato (la notificazione è inesistente), rispetto alle quali la sanatoria dell'art. 184 c.p.p. è inoperante, dalle altre nullità della citazione o della notificazione, che ricorrono allorché viene adottato un modello di notificazione diverso da quello prescritto (sarebbe il caso di specie), nel quale l'atto è viziato ma non esistente e, quindi, è sanabile ex art. 184, comma 1 c.p.p.. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta carenza di motivazione in relazione all'inutilizzabilità di un'informativa che riportava dichiarazioni testimoniali rese alla polizia tedesca. Contrariamente all'assunto, il testo del provvedimento impugnato non contiene alcun riferimento all'informativa e alle dichiarazioni suddette, ne' risulta che esse abbiano attinenza ai fatti determinativi della condanna. D'altra parte la scelta del giudizio abbreviato implica accettazione ad essere giudicati sulla base di tutti gli atti contenuti nel fascicolo, per cui la relativa nullità doveva essere eccepita immediatamente, vertendosi - eventualmente - in tema di inutilizzabilità fisiologica e non patologica, non trattandosi di atto contra legem.
Infine, la doglianza è generica poiché il ricorrente non ha specificamente indicato l'incidenza degli effetti dell'informativa sulla decisione. Quest'ultima osservazione vale anche con riferimento alla eccepita mancata acquisizione dell'incarto processuale relativo al procedimento celebrato in Germania, tanto più che la Corte di Appello ha precisato che la condotta criminosa attribuita agli imputati è stata consumata integralmente in Italia. D'altra parte la richiesta acquisizione sarebbe potuta avvenire solo attraverso una rinnovazione parziale della istruttoria dibattimentale ed è noto che la giurisprudenza ha sempre sottolineato il carattere eccezionale e discrezionale della rinnovazione in appello della istruttoria dibattimentale (confronta, per tutte, Cass. Sez. Un. n. 2780 del 1996), essendo prevista solo se ritenuta assolutamente necessaria. Con il quarto e ultimo motivo il ricorrente eccepisce il vizio di travisamento del fatto.
La doglianza è inammissibile perché con essa il ricorrente mira a ricostruire il fatto diversamente dai giudici di merito, le cui le sentenze sono concordi, per cui le rispettive motivazioni si integrano formando un unico complesso corpo argomentativo (vedi Cass. n. 8868 del 2000).
Il sindacato del giudice di legittimità sulla struttura razionale della motivazione è limitato alla verifica della esistenza di un logico appaiato argomentativo e il vizio logico della motivazione, anche sotto il profilo del travisamento del fatto, deve essere riscontrato tra le diverse proposizioni contenute nella motivazione stessa senza alcuna possibilità di ricorrere al controllo delle risultanze processuali (Cass. n. 6504 del 2000). Invece il ricorrente, per confortare il proprio assunto, non solo trascende il testo del provvedimento impugnato, ma addirittura si riferisce agli atti di un procedimento celebrato avanti ad autorità giudiziaria straniera.
È appena il caso di aggiungere, con riferimento all'eccepita violazione del principio del ne bis in idem, che l'infondatezza della tesi discende dalle considerazioni già fatte esaminando il ricorso del coimputato.
In definitiva, anche il ricorso di IO LI è infondato e va rigettato.
Al rigetto dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2005.
Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2005