Sentenza 5 maggio 2004
Massime • 1
La celebrazione del giudizio di primo grado con il rito abbreviato, malgrado la carenza del consenso dell'imputato, non comparso, ed in assenza della procura speciale di cui all'art. 438, terzo comma cod. proc. pen. configura una causa di nullità del procedimento, che se pur assoluta, per la riduzione delle garanzie della difesa derivanti dalla scelta del rito speciale, è di ordine generale, non rientrando nelle ipotesi di cui all'art. 179 cod. proc. pen. Ne consegue che la relativa eccezione deve essere formulata ai sensi dell'art. 180 cod. proc. pen. nei motivi di appello o comunque essere rilevata, anche di ufficio, nel corso del giudizio di secondo grado, verificandosi altrimenti la preclusione prevista dalla disposizione citata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/05/2004, n. 26926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26926 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SAVIGNANO Giuseppe - Presidente - del 05/05/2004
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDINO Vincenzo - Consigliere - N. 879
Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 31236/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MI AT, n. a Napoli il 30.10.1938;
Avverso la sentenza in data 13.12.2002 della Corte di Appello di Napoli, con la quale, a conferma di quella del Tribunale di Napoli in data 27.12.2001, venne condannato alla pena di mesi otto di reclusione e L.
1.000.000 di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile Comune di Napoli, quale colpevole dei reati: a) di cui agli art. 81, 110 c.p. e 20 lett. b) della L. n. 47/85; c) di cui agli art. 110 c.p., 2, 13, 4 e 14 della L. n. 1086/71; d) di cui agli art. 110, 81 cpv. e 349, comma secondo, c.p.,
unificati sotto il vincolo della continuazione;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Izzo Gioacchino, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli ha confermato la pronuncia di colpevolezza del MI AT in ordine ai reati ascrittigli per avere, in concorso con MI AF ed SI NA, eseguito lavori edili finalizzati alla realizzazione di un capannone su una superficie di mq. 250, senza concessione edilizia, senza l'osservanza delle prescrizioni per le opere in cemento armato e violando i sigilli apposti dall'autorità giudiziaria al manufatto abusivo, del quale era stato nominato custode. La sentenza ha rigettato i motivi di gravame con i quali l'appellante MI AT aveva contestato la propria responsabilità in ordine ai fatti ascrittigli, deducendo di avere donato la proprietà dell'immobile al figlio.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, che la denuncia con due motivi di gravame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la carenza di motivazione della sentenza in ordine alla affermazione della colpevolezza dell'imputato.
Si deduce che la responsabilità penale del MI è stata affermata in base all'assunto che lo stesso non poteva ignorare che i coimputati a titolo di concorso avevano proseguito la realizzazione dell'opera abusiva, violando i sigilli, di talché - si afferma - è stata ipotizzata dai giudici di merito una culpa in vigilando o una ipotesi di favoreggiamento, che non integra il concorso nella commissione del reato di cui alla contestazione, in assenza di un comportamento attivo del ricorrente.
Con il secondo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la nullità del giudizio di primo grado.
Si osserva che negli atti manca la procura speciale del MI al difensore, necessaria per consentirgli di chiedere il giudizio abbreviato, di talché il giudice avrebbe dovuto disporre lo stralcio della posizione del ricorrente e procedere nei confronti dello stesso con il rito ordinario.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Osserva la Corte che la censura formulata dal ricorrente nel primo motivo di gravame è sostanzialmente fondata su rilievi di natura fattuale, non deducibili in sede di legittimità.
Peraltro, la sentenza impugnata risulta, in ogni caso, adeguatamente motivata ed immune da vizi logici in ordine alla affermazione della colpevolezza del ricorrente, essendosi evidenziato che il MI era stato nominato custode del manufatto abusivo in occasione dei ripetuti accessi, nel corso dei quali si procedeva al sequestro del cantiere, di talché lo stesso era certamente consapevole della reiterata violazione dei sigilli, che, per la qualità di custode attribuitagli, aveva l'obbligo di impedire.
Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.
L'eccezione di nullità del giudizio di primo grado, per essere stato celebrato con il rito abbreviato, malgrado la carenza del consenso dell'imputato, non comparso, ed in assenza della procura speciale di cui all'art. 438, terzo comma, c.p.p., - di cui peraltro il difensore di fiducia, richiedente il rito speciale, risulta essersi dichiarato in possesso - si configura quale causa di nullità del procedimento, che, seppure assoluta, per la riduzione delle garanzie della difesa derivanti dal giudizio abbreviato, è di ordine generale, non rientrando nelle ipotesi di cui all'art. 179 c.p.p.. La relativa eccezione, pertanto, riguardando una nullità afferente alle modalità di celebrazione del procedimento di primo grado, doveva essere formulata, ai sensi dell'art. 180 c.p.p., nei motivi di appello o, comunque essere rilevata, anche di ufficio, nel corso del giudizio di secondo grado, verificandosi altrimenti la preclusione prevista dalla disposizione citata.
Orbene, poiché la relativa eccezione non è stata dedotta nei motivi di appello, ne' la nullità è stata rilevata in detta fase del giudizio, la predetta eccezione è divenuta inammissibile. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 606, ultimo comma, c.p.p.. L'inammissibilità dell'impugnazione, qualunque ne sia la causa, e cioè originaria, per la mancanza nell'atto di impugnazione dei requisiti prescritti dall'art. 581 c.p.p. (sez. un. 11.11.1994, Cresci) o derivante dall'enunciazione di motivi non consentiti e dalla enunciazione di violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello (sez. un. 30.6.1999, Piepoli) o, infine, derivante dalla manifesta infondatezza dei motivi di ricorso - che ricorre nella fattispecie in esame - (sez. un. 22.11.2000, De Luca), preclude l'esame della sussistenza di cause di non punibilità, ai sensi dell'art. 129 c.p.p.. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue l'onere delle spese del procedimento, nonché del pagamento di una somma, che viene fissata in ragione dei motivi della inammissibilità nella misura di euro 500, alla Cassa delle ammende, non versandosi in ipotesi di carenza di colpa della parte ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità (cfr. Corte Cost., sent. n. 186/2000 in G.U. 21.6.2000 n. 26).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente MI AT al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento della somma di euro 500 alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella Pubblica Udienza, il 5 maggio 2004. Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2004