Cass. pen., sez. III, sentenza 05/05/2004, n. 26926
CASS
Sentenza 5 maggio 2004

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La celebrazione del giudizio di primo grado con il rito abbreviato, malgrado la carenza del consenso dell'imputato, non comparso, ed in assenza della procura speciale di cui all'art. 438, terzo comma cod. proc. pen. configura una causa di nullità del procedimento, che se pur assoluta, per la riduzione delle garanzie della difesa derivanti dalla scelta del rito speciale, è di ordine generale, non rientrando nelle ipotesi di cui all'art. 179 cod. proc. pen. Ne consegue che la relativa eccezione deve essere formulata ai sensi dell'art. 180 cod. proc. pen. nei motivi di appello o comunque essere rilevata, anche di ufficio, nel corso del giudizio di secondo grado, verificandosi altrimenti la preclusione prevista dalla disposizione citata.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 05/05/2004, n. 26926
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26926
Data del deposito : 5 maggio 2004

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