Sentenza 8 ottobre 2009
Massime • 1
Il difensore dell'imputato, munito di procura speciale per la richiesta di "riti alternativi" non meglio specificati, ha il potere di richiedere lo svolgimento del giudizio abbreviato cosiddetto "condizionato".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/10/2009, n. 44469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44469 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 08/10/2009
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - SENTENZA
Dott. MULLIRI Guicla Immacolata - Consigliere - N. 1144
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - rel. Consigliere - N. 3679/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NC RI ME N. IL 14/02/1939;
avverso l'ordinanza n. 828/2008 GIP TRIBUNALE di IVREA, del 15/12/2008;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SARNO GIULIO;
lette le conclusioni del PG accogliere il ricorso limitatamente ai primi quattro motivi annullare senza rinvio l'impugnato provvedimento con trasmissione atti al GIP del Tribunale di Ivrea per il corso ulteriore.
OSSERVA
FR MA EN, per il tramite del difensore, propone ricorso per cassazione avverso il provvedimento in epigrafe con il quale il GIP presso il tribunale di Ivrea ha dichiarato definitivo il decreto penale di condanna dopo avere rigettato la richiesta di giudizio abbreviato condizionato formulata dal difensore di fiducia sul presupposto che la procura speciale conferita con l'atto di nomina non conteneva l'esplicita volontà dell'imputata di procedere a giudizio abbreviato. In questa sede la ricorrente deduce:
1) violazione dell'art. 461 c.p.p., comma 5;
2) violazione dell'art. 461 c.p.p., comma 3;
3) violazione dell'art. 464 c.p.p., comma 1;
4) contraddittorietà ed illogicità della motivazione;
5) violazione degli art. 438 c.p.p., comma 3, art. 446 c.p.p., comma 3 e art. 583 c.p.p., comma 3. Il ricorso è fondato.
Avuto riguardo al quinto motivo la cui trattazione nell'ordine logico deve precedere quella degli altri, è da rilevare che nella procura rilasciata al difensore - esaminabile in questa sede in ragione della tipologia della eccezione formulata - risulta che la medesima abiliti il difensore alla richiesta dei riti alternativi.
Si legge, infatti, nell'atto: "dichiara di nominare proprio difensore l'Avv. to Sapone Franca ... il tutto conferendole i più ampi poteri di legge .... con la facoltà di ivi richiedere riti alternativi nonché applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., in sua assenza". Ciò posto, si deve concordare con la ricorrente che il riferimento ai riti alternativi non possa che fare ritenere che la procura dovesse essere intesa come comprendente anche della richiesta di giudizio abbreviato condizionato.
Esattamente si rileva al riguardo, infatti, che - come già affermato da questa Corte - in tema di giudizio abbreviato, la procura speciale prevista all'art. 438 c.p.p., comma 3, non prevede alcuna formula sacramentale, essendo necessario soltanto che l'imputato manifesti la chiara e univoca volontà di conferire al difensore l'incarico di richiedere il rito speciale e che non vi siano dubbi in ordine alla provenienza dal medesimo (Sez. 2, n. 3290 del 19/01/2005 Rv. 231098). È peraltro pacifica l'autonomia dell'istanza di opposizione rispetto a quella concernente l'accesso ai riti alternativi e, pertanto, in nessun caso sarebbe stato possibile per il GIP dichiarare l'esecutività del decreto penale, rendendosi comunque necessaria l'emissione del decreto di giudizio immediato.
Occorre pertanto procedere all'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato con trasmissione degli atti al Tribunale di Ivrea.
Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2009