Cass. pen., sez. II, sentenza 13/04/2010, n. 16733
CASS
Sentenza 13 aprile 2010

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Non integra il delitto di estorsione né quello di violenza privata la condotta dell'imprenditore che, aggiudicandosi un appalto con la P.A., subordini l'assunzione dei lavoratori licenziati dalla precedente impresa appaltatrice alla condizione che costoro rinuncino ad avanzare nei suoi confronti pretese retributive maturate nel corso del precedente rapporto, solo se egli non risulti obbligato - per disposizione normativa, provvedimento amministrativo o clausola contrattuale - a subentrare nel rapporto di lavoro medesimo con giuridica continuità dello stesso o comunque ad assumere "ex novo" detti lavoratori.

Le dichiarazioni assunte dal giudice in un procedimento cautelare civile hanno natura di testimonianza, sicché la loro falsità integra il delitto di falsa testimonianza, nonostante la mancata osservanza degli adempimenti preliminari di cui all'art. 251 cod. proc. civ..

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 13/04/2010, n. 16733
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16733
    Data del deposito : 13 aprile 2010

    Testo completo