Sentenza 13 aprile 2010
Massime • 2
Non integra il delitto di estorsione né quello di violenza privata la condotta dell'imprenditore che, aggiudicandosi un appalto con la P.A., subordini l'assunzione dei lavoratori licenziati dalla precedente impresa appaltatrice alla condizione che costoro rinuncino ad avanzare nei suoi confronti pretese retributive maturate nel corso del precedente rapporto, solo se egli non risulti obbligato - per disposizione normativa, provvedimento amministrativo o clausola contrattuale - a subentrare nel rapporto di lavoro medesimo con giuridica continuità dello stesso o comunque ad assumere "ex novo" detti lavoratori.
Le dichiarazioni assunte dal giudice in un procedimento cautelare civile hanno natura di testimonianza, sicché la loro falsità integra il delitto di falsa testimonianza, nonostante la mancata osservanza degli adempimenti preliminari di cui all'art. 251 cod. proc. civ..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/04/2010, n. 16733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16733 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 13/04/2010
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - N. 1472
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MANNA Antonio - rel. Consigliere - N. 42968/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PG presso la Corte d'Appello di Reggio Calabria;
nel processo a carico di:
RE IU e di AL RA nonché sul ricorso da quest'ultimo proposto;
avverso la sentenza 24.10.08 della Corte d'Appello di Reggio Calabria;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Antonio Manna;
udito il Procuratore Generale nella persona del Dott. Carmine Stabile, che ha concluso per il rigetto del ricorso del AL e per l'annullamento con rinvio della sentenza limitatamente alla posizione del RE;
udita la difesa del AL - Avv. Lorenzo Gatto -, che ha concluso per l'annullamento dell'impugnata sentenza in virtù dei motivi di cui al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alcuni ex lavoratori della ITALSERVICE S.r.l., società appaltatrice sino al 31.12.01 dei servizi di pulizia all'interno della Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria, avevano proposto un ricorso ex art. 700 c.p.c., innanzi al giudice del lavoro contro la ditta UR di AL LV (che era subentrata nell'aggiudicazione dell'appalto alla ITALSERVICE S.r.l.) deducendo che essa, tramite il marito della AL, RE IU, aveva condizionato una possibile assunzione dei lavoratori medesimi alla rinuncia, da parte loro, ai giudizi in corso aventi ad oggetto il pagamento di TFR e di altre spettanze retributive. Nel corso del procedimento d'urgenza AL RA, fratello della titolare della Eurochimica, aveva falsamente negato la circostanza, affermando che la mancata assunzione sarebbe derivata soltanto dalla omessa consegna dei documenti di lavoro da parte dei lavoratori. Da ciò la successiva condanna emessa il 21.2.07 dal Tribunale di Reggio Calabria per tentata estorsione e falsa testimonianza rispettivamente imputate al RE e al AL. Con sentenza 24.10.08 la Corte d'Appello confermava la condanna del secondo, mentre assolveva ex art. 530 c.p.p., comma 2, il primo escludendo che la mancata assunzione alle dipendenze della UR costituisse danno ingiusto per i lavoratori, non essendovi certezza che costoro vi avessero effettivamente diritto. Contro tale assoluzione ricorreva il PG presso la Corte d'Appello di Reggio Calabria, deducendo ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), un'inosservanza di legge perché, anche a prescindere dall'esito, che era stato positivo per i lavoratori, del ricorso ex art. 700 c.p.c., da loro esperito, restava il fatto che l'evento prospettato dal RE (la mancata assunzione) costituiva pur sempre una forma di intimidazione illegittima mirante allo scopo di coartare la volontà dei lavoratori e di conseguire risultati non conformi a giustizia (la rinuncia ai crediti di lavoro o comunque l'accettazione di transazioni a condizioni inique), ovvero un profitto non dovuto, con altrui danno.
Anche il AL ricorreva - tramite il proprio difensore - contro detta sentenza, di cui chiedeva l'annullamento per un solo motivo con cui lamentava violazione degli artt. 5 e 372 c.p., e art. 251 c.p.c.;
riteneva, infatti, inapplicabile l'art. 372 c.p. alle dichiarazioni rese senza previo giuramento (rectius: ora dichiarazione di impegno) in sede di procedimento ex art. 700 c.p.c.; sosteneva, inoltre, che il dichiarante, persona estranea all'ambiente giudiziario, era impossibilitato a rendersi conto (in assenza del giuramento e degli ammonimenti di legge) della responsabilità cui poteva andare incontro e che, rispetto ai precedenti giurisprudenziali menzionati dall'impugnata sentenza, poteva parlarsi di ignoranza inevitabile e comunque scusabile.
1 - Il ricorso del PG va respinto perché infondato.
Affinché possa ravvisarsi un ingiusto profitto quale elemento costitutivo del reato p. e p. ex art. 629 c.p., è necessario che la pretesa del soggetto attivo non sia tutelata, ne' direttamente ne' indirettamente, dall'ordinamento.
Nel caso di specie, il profitto ingiusto che - secondo la prospettazione accusatoria - sarebbe stato perseguito dal RE, con conseguente danno patrimoniale per gli ex lavoratori della ITALSERVICE S.r.l., sarebbe consistito nell'ottenerne la rinuncia a crediti maturati durante il rapporto di lavoro con la ITALSERVICE medesima, società appaltatrice sino al 31.12.01 dei servizi di pulizia all'interno della Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria, appalto nel quale era subentrata, in veste di nuova aggiudicataria, la UR di AL LV. Orbene, per qualificare come ingiusto tale profitto bisognerebbe affermare l'obbligo per la società subentrante nell'appalto non solo di assumere gli ex dipendenti della precedente società aggiudicabile, ma anche di soddisfare le obbligazioni di natura retributiva da essa assunte verso i lavoratori: in breve, sarebbe necessario attribuire al subentrante l'obbligo di proseguire - con tutte le connesse posizioni debitorie - i rapporti di lavoro della precedente società appaltatrice.
Per configurare, invece, la diversa ipotesi delittuosa di cui all'art. 610 c.p. basterebbe il mero obbligo, per l'impresa subentrante nell'appalto, di assumere gli ex dipendenti della precedente aggiudicatrice (vale a dire la ITALSERVICE S.r.l., nella specie); in tal caso, infatti, prospettando la possibilità di sottrarsi ad un obbligo (l'assunzione di detti lavoratori) l'impresa subentrante nell'appalto minaccerebbe comunque un male ingiusto, a prescindere dall'essere o meno tenuta al pagamento dei debiti pregressi che l'impresa cessante aveva maturato nei confronti dei propri dipendenti.
Ora, l'impugnata sentenza ha negato a monte, sia pure in termini dubitativi, l'obbligo di assunzione da parte della ditta subentrante nell'appalto (e quindi, a maggior ragione, l'obbligo di farsi carico di debiti pregressi maturati verso la precedente società appaltatrice), mentre il PG ricorrente sostiene che, anche a prescindere dall'esito, che era stato positivo per i lavoratori, del ricorso ex art. 700 c.p.c., da loro esperito, la mancata assunzione costituirebbe pur sempre una forma di illegittima intimidazione intesa a coartare la volontà dei lavoratori.
Ma, a parte ogni considerazione sull'effettivo tenore del provvedimento ex art. 700 c.p.c., adottato in concreto nel caso in esame (il che richiederebbe la consultazione degli atti per procedere a valutazioni di merito precluse in sede di legittimità), osserva questa S.C. che neppure il ricorso del PG allega la norma o la clausola di contratto in forza della quale la UR di AL LV sarebbe stata tenuta ad assumere i lavoratori della ITALSERVICE S.r.l. (con o senza accollo dei pregressi debiti retributivi).
Nè fonte di siffatto obbligo può ravvisarsi nell'art. 2112 c.c., che riguarda tutt'altra fattispecie, ovvero quella del trasferimento dell'intera azienda o di un suo ramo autonomo con conseguente cessione ex lege, non novativa, dei rapporti di lavoro che vi ineriscono e con responsabilità solidale, verso i lavoratori, per il pagamento dei crediti da loro maturati all'epoca del trasferimento (sulla diversità di tale fattispecie rispetto a quella dell'impresa che, una volta esauritosi il rapporto fra appaltante ed impresa appaltatrice precedente, succeda a quest'ultima nell'espletamento del medesimo servizio in virtù di un nuovo contratto di appalto, v., ad es., Cass. Sez. Lav. 18.3.96 n. 2254, rv. 496407). Non dimentica questa S.C. che la L. n. 300 del 1970, art. 36, - come modificato dalla sentenza additiva della Corte cost. n. 226/98 - stabilisce che anche nelle concessioni di pubblico servizio debba essere inserita la clausola determinante l'obbligo, per il concessionario, di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona;
ne' ignora che in passato i CCNL per le imprese di pulizia (di cui spesso si è occupata in sede civile questa Corte) hanno previsto che, cessato l'appalto di una data impresa, i relativi dipendenti vengano assunti dall'impresa subentrante nell'appalto medesimo a parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali (cfr., ad esempio, Cass. Sez. Lav. 12.4.2006 n. 8531, rv. 589210; Cass. sez. lav. 24.2.2006 n. 4166, rv. 587020). Nondimeno l'esistenza, la concreta applicabilità e la portata di una clausola di contratto collettivo costituiscono accertamenti di merito, in quanto tali estranei alla presente sede.
Nè - in assenza di specifica denuncia di vizio di motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) - l'impugnata sentenza può censurarsi per non aver specificamente motivato sul punto. In conclusione, se non risulta un obbligo di assunzione a carico dell'impresa subentrante nell'appalto e quindi, a fortiori, neppure una sua responsabilità per i debiti retributivi lasciati insoluti dall'impresa cessante, prospettare di assumerne i lavoratori solo a patto di non dover rispondere delle pregresse retribuzioni è condotta penalmente irrilevante, collocandosi su un piano di normale dialettica contrattuale in cui entrambe le parti legittimamente cercano di negoziare le condizioni ritenute più favorevoli, il che - come è evidente - non costituisce nemmeno strumentalizzazione di mezzi leciti a scopo diverso da quello cui sono preordinati. Pertanto, in assenza sia di prospettazione di male ingiusto sia di perseguimento di ingiusto profitto non sono ravvisabili, neppure a livello di mero tentativo, il delitto di estorsione o quello di violenza privata.
Questo, dunque, il principio di diritto: non rientra nel paradigma del delitto di estorsione (art. 629 c.p.) ne' di quello di violenza privata (art. 610 c.p.) la condotta dell'imprenditore che, aggiudicatosi un appalto di servizi con una pubblica amministrazione, subordini l'assunzione dei lavoratori licenziati dalla precedente impresa appaltatrice alla condizione che costoro rinuncino ad avanzare nei suoi confronti pretese retributive maturate nel corso del precedente rapporto, purché egli non risulti obbligato - per disposizione normativa, provvedimento amministrativo o clausola contrattuale - a subentrare nel rapporto di lavoro medesimo con giuridica continuità dello stesso o comunque ad assumere ex novo detti lavoratori (con o senza accollo, totale o parziale, dei pregressi debiti retributivi).
2 - Anche il ricorso del AL è infondato.
Le dichiarazioni assunte dal giudice in un procedimento civile hanno natura di testimonianza e la loro falsità integra il delitto p. e p. ex art. 372 c.p., pur se non risultano osservati gli adempimenti preliminari di cui all'art. 251 c.p.c., in quanto già con il provvedimento che dispone la testimonianza di una data persona quest'ultima assume la qualità di teste: è quanto questa S.C. ha già avuto modo di puntualizzare - cfr. Sez. 1^ n. 1740 del 9.10.02, dep. 16.1.03, rv. 224337, Nugnes ed altro - e deve ribadire anche nella presente sede.
Si tratta di pronuncia che si colloca sulla medesima scia di Cass. Sez. F n. 42898 del 7.9.01, dep. 28.11.01, rv. 220177, Ciampi, secondo cui le dichiarazioni assunte dal giudice nei procedimenti cautelari civili (come procedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c., o sequestri giudiziali e conservativi), hanno natura di testimonianza e, pertanto, la loro eventuale falsità integra gli estremi del reato di falsa testimonianza previsto dall'art. 372 c.p., pur quando non siano state osservate le formalità dettate dagli artt. 244, 251 e 252 c.p.c., per l'assunzione della prova testimoniale, con riguardo, rispettivamente, alla deduzione di detta prova, al giuramento e alla compiuta identificazione del testimone.
Invero, l'art. 669 sexies c.p.c., che regola il procedimento cautelare, prevede che il giudice civile, prima di adottare il provvedimento, sentite le parti, possa poi procedere nel modo che ritiene più opportuno agli atti "atti di istruzione" ritenuti indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto. Cosa diversa sono, invece, le "sommarie informazioni" assunte, ai sensi dell'art. 669 sexies c.p.c., comma 2, ove il giudice ritenga di dover emettere un provvedimento inaudita altera parte, poi doverosamente seguito dalla fissazione dell'udienza di comparizione delle parti.
Nel primo caso, trattandosi di atti di istruzione propriamente detti, essi sono assunti nel contraddittorio fra le parti (in ossequio all'art. 111 Cost., comma 2) e perciò formano piena prova (testimoniale, nel nostro caso), mentre hanno una natura meramente indiziaria le sommarie informazioni acquisite ai sensi dell'art. 669 sexies c.p.c., comma 2.
La giurisprudenza delle sezioni civili di questa S.C. conferma tale distinzione da lungo tempo (già da prima della riforma di cui alla legge n. 353/90), anche perché il tenore dell'art. 669 sexies c.p.c., comma 1, non solo non costituisce ostacolo, ma - parlando di atti di istruzione - esplicitamente avalla l'inquadramento tra le testimonianze delle dichiarazioni rese in quella fase, certamente rientrando le testimonianze tra gli atti di istruzione di cui al capo 2^ del libro 2^ del c.p.c..
Nè esclude la natura di testimonianza l'omessa prestazione della dichiarazione di impegno ex art. 251 c.p.c., preceduta dai relativi ammonimenti da parte del giudice, noto essendo che, sempre per costante giurisprudenza delle sezioni civili di questa Corte Suprema, tali omissioni costituiscono soltanto un'irregolarità formale, avendo carattere meramente ordinatorio le norme che le disciplinano (cfr., ad es., Cass. civ., sez. 1^, 11.10.99 n. 11386; Sez. lav., 14.7.93 n. 7800; Sez. 3^, 4.12.90 n. 11617; Sez. 2^, 12.5.80 n. 3132). Non solo: persino la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 244 c.p.c., integra mera nullità relativa che, se non tempestivamente eccepita nella prima istanza o difesa successiva all'atto, resta sanata ai sensi dell'art. 157 cpv. c.p.c., (v. Cass. civ., Sez. 3^, 2.8.2000 n. 10114; Sez. lav., 12.11.99 n. 12577; Sez. 3^, 18.12.98 n. 12687 e 13.10.97 n. 9952; S.U., 13.1.97 n. 264). Dunque, va ribadito il principio di diritto secondo cui le dichiarazioni assunte dal giudice nel procedimento cautelare civile ai sensi dell'art. 669 sexies c.p.c., comma 1, hanno natura di testimonianza, sicché la loro falsità integra il delitto di cui all'art. 372 c.p., pur ove non siano state osservate le formalità previste dagli artt. 244, 251 e 252 c.p.c.. Va altresì disattesa la ventilata applicazione della scusabilità dell'asserita ignoranza della legge penale ex art. 5 c.p., come modificato dalla sentenza additiva della Corte cost. (24.3.88 n. 364), che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non esclude dall'inescusabilità l'ignoranza inevitabile. È noto, infatti, che l'ignorantia legis è scusabile solo in presenza di comportamenti positivi della pubblica amministrazione o di una costante interpretazione giurisprudenziale da cui il soggetto attivo abbia tratto la ragionevole convinzione della correttezza d'una data interpretazione normativa e, per l'effetto, della liceità della propria condotta (cfr. Cass. S.U. n. 8154 del 10.6.94, dep. 18.7.94, rv. 197885, Calzetta, nonché successiva conforme giurisprudenza): nel caso di specie, al contrario, tutta la giurisprudenza civile e penale militava in senso diametralmente opposto a quello ipotizzato dall'odierno ricorrente. Nondimeno la sentenza impugnata va annullata, senza rinvio, nei confronti del solo AL perché il reato ascrittogli è estinto per sopravvenuta prescrizione. Infatti, trovando applicazione - ratione temporis - la nuova disciplina della prescrizione come novellata ex L. n. 251 del 2005, (essendo stata emessa la sentenza di primo grado il 21.2.07: v. art. 10, comma 3 cit. legge, dopo l'intervento additivo della Corte cost. con sentenza n. 393/2006), il delitto p. e p. ex art. 372 c.p., si prescrive nel termine massimo di anni sette e mesi sei. Per l'effetto, essendo stato commesso il reato in data 6.3.02, la prescrizione risulta maturata nelle more del ricorso per cassazione, vale a dire il 6.9.09.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di AL RA perché estinto il reato a lui ascritto per prescrizione. Rigetta il ricorso del Pubblico Ministero.
Così deciso in Roma, il 13 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2010