Sentenza 17 maggio 2007
Massime • 1
In tema di detenzione di prodotti privi di contrassegno S.I.A.E., la modifica del primo comma dell'art. 171 bis della legge 27 aprile 1941, n. 633 (apportata dall'art. 13 della legge 18 agosto 2000, n. 248, che ha sostituito al dolo specifico del "fine di lucro" quello del "fine di trarne profitto"), comporta un'accezione più vasta, che non richiede necessariamente una finalità direttamente patrimoniale, ed amplia, pertanto, i confini della responsabilità dell'autore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/05/2007, n. 25184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25184 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAPA Enrico - Presidente - del 17/05/2007
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Franco - Consigliere - N. 1491
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 39535/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN RE, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza, resa dalla Corte di Appello di Torino in data 10.5.06. Vista la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione svolta in udienza dal Consigliere Dott. GAZZARA SANTI;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SALZANO Francesco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Verbania, con sentenza del 24.2.05, dichiarava IG EA colpevole del reato di cui alla L. 22 aprile 1941, n.633, art. 71 bis, perché, a fine di profitto, deteneva a scopo imprenditoriale, installando su P.C. marca Olivata, mod. K 62 - 350, in uso alla azienda dallo stesso amministrata, il programma per elaboratore Office 97, contenuto in un supporto non contrassegnato dalla SIAE.
Lo condannava, concesse le attenuanti generiche, alla pena di mesi quattro di reclusione ed Euro 1.800,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali;
concedeva all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena e disponeva la confisca e distruzione di quanto in sequestro.
A seguito di gravame, proposto dall'imputato, la Corte di Appello di Torino, con sentenza del 10.5.06, in parziale riforma della decisione di primo grado, ritenuta la ipotesi di particolare tenuità, di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, comma 3, e successive modifiche, ha ridotto la pena a mesi due e giorni venti di reclusione ed Euro 1.200,00 di multa;
ha sostituito la pena detentiva con la corrispondente multa di Euro 3.040,00 e, così, ha condannato l'imputato, complessivamente, alla pena di Euro 4.240,00 di multa, con eliminazione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Avverso la decisione resa dalla Corte territoriale propone ricorso per cassazione il prevenuto, con i seguenti motivi:
- art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), - violazione ed erronea applicazione degli artt. 516 e 521 c.p.p.;
- nullità della sentenza ex art. 522 c.p.p.;
- erronea applicazione dell'art. 40 c.p., (in difetto di contestazione) - erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 43 c.p.. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione: erronea affermazione della sussistenza dell'elemento soggettivo.
- art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), - erronea interpretazione ed applicazione della L. 22 aprile 1941, art. 171 bis, n. 633, l'imputato doveva essere assolto per non avere commesso il fatto. Il IG eccepisce la violazione degli artt. 516 e 521 c.p.p., che avrebbe commesso la Corte territoriale nel modificare la originaria imputazione, che ab origine gli era stata contestata,"perché deteneva a scopo imprenditoriale, installandolo sul PC ... il programma .." - e perciò un fatto commissivo ed una condotta attiva, cosciente e volontaria, richiedente il dolo specifico, - in una condotta omissiva, di cui all'art. 40 c.p., per non avere, quale legale rappresentante della società, ottemperato all'obbligo di impedire la commissione di illeciti e di verificare che le opportune direttive fossero eseguite dai dipendenti. Di tal che il ricorrente, nel richiamare il disposto dell'art. 522 c.p.p., invoca la nullità della sentenza.
Il gravame si appalesa privo di pregio e va, pertanto, rigettato visto che, nel caso di specie, non si ravvisa una modifica del capo di imputazione e, di conseguenza, alcuna violazione delle norme processuali indicate, ne' l'intangibile diritto di difesa. Infatti, m tema di detenzione di prodotti privi di contrassegno SIAE, la modifica della L. n. 633 del 1941, art. 71 bis, comma 1, apportata dalla L. n. 248 del 2000, art. 13, che ha sostituito al dolo specifico "del fine di lucro" quello del "fine di trarne profitto", comporta una accezione più vasta, che non richiede, necessariamente, una finalità direttamente patrimoniale, ed amplia, pertanto, i confini della responsabilità dello autoreti quale per il sol fatto di detenere il prodotto de quo, pone in essere una condotta illecita (Cass. 25.6.01, n. 33303), come correttamente motivato dalla Corte territoriale.
Peraltro la invocata assoluzione per non avere commesso il fatto si fonda su una errata lettura del testo normativo in quanto il reato di cui all'art. 171 bis, si configura, tanto in base alla attuale formulazione della norma (L. n. 248 del 2000, art. 3), quanto in base alla formulazione precedente, anche nella ipotesi in cui i programmi siano solo destinati ad un uso interno, nell'ambito di una attività imprenditoriale, caratterizzata da scopi commerciali (Cass. 28.6.01 n. 33896), contrariamente a quanto assunto dal ricorrente. Da ultimo, del tutto inammissibile risulta essere la richiesta, subordinata, di disposizione di un accertamento peritale per stabilire il programma originario con il quale furono elaborati i documenti contestati, accertamento non disposto dal giudice di merito nello esercizio del potere discrezionale che ex lege gli viene attribuito, con preclusione di esame sul punto da parte del giudice di legittimità.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 maggio 2007.
Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2007